di Vincenzo Maruccio
Quotidiano di Puglia, 7 luglio 2026
Nessuno può essere privato della libertà personale solo perché non ha il denaro necessario per pagare una sanzione alternativa. Il principio, che sembra scontato in uno Stato di diritto, è stato ribadito con una forza giurisprudenziale senza precedenti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno messo un punto fermo contro quello che rischiava di diventare un intollerabile automatismo di discriminazione sociale: l’applicazione del carcere obbligatorio per i meno abbienti. Lo hanno fatto pronunciandosi sul caso di un 50enne barese. Secondo la Suprema Corte, infatti, negare la sostituzione della cella con una pena pecuniaria basandosi esclusivamente sulla povertà dell’imputato significherebbe edificare una vera e propria “giustizia di classe”.
Questo orientamento finirebbe per colpire unicamente i nullatenenti e chi vive in condizioni di grave emarginazione, creando una disparità insostenibile ed esplicitamente vietata dall’articolo 3 della nostra Costituzione, che impone l’uguaglianza assoluta di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali e sociali.
Questo verdetto rappresenta una pietra miliare che sposa appieno la filosofia di fondo della Riforma Cartabia, orientata a ridurre l’impatto desocializzante del carcere per i reati minori. Quando si parla di condanne di breve durata, l’effetto distruttivo dell’ambiente penitenziario supera di gran lunga qualsiasi finalità rieducativa. Proprio per questo motivo, l’uguaglianza di trattamento deve essere garantita a tutti i cittadini, a prescindere dal loro estratto sociale o dalla consistenza del loro conto in banca.
La pronuncia delle Sezioni Unite, arrivata dopo l’udienza dello scorso 25 giugno, ha risolto un complesso braccio di ferro interpretativo che andava avanti da tempo. La questione di diritto era nata dal rifiuto opposto per ben due volte dalla Corte d’Appello di Bari, la quale si era opposta alla conversione della reclusione in sanzione monetaria. Per i giudici di merito, le disagiate condizioni economiche del condannato rappresentavano un ostacolo insormontabile: secondo la loro prognosi preventiva, l’uomo non sarebbe mai stato in grado di saldare il debito con lo Stato. Una valutazione “a priori” che non ha convinto la difesa, spingendo il caso fino al massimo consesso della Cassazione per chiarire se un magistrato potesse legittimamente formulare un giudizio negativo sulla capacità di adempimento del reo per negargli un beneficio di legge. La risposta degli ermellini è stata un “no” categorico.
All’origine di questo fondamentale capitolo del diritto italiano c’è la vicenda personale di un cittadino barese di cinquant’anni, sul quale pendeva una condanna a sette mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Una pena minima, per la quale la difesa aveva richiesto fin dal primo momento la conversione in sanzione pecuniaria, vedendosela inizialmente negare senza che venisse nemmeno presa in considerazione dal tribunale d’appello. La tenacia nel non arrendersi a quel primo verdetto ha permesso che venisse fissato il principio.










