di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 3 marzo 2020
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 2 marzo 2020 n. 8481. Truffa per il commercialista che si fa consegnare dalla società una somma consistente di denaro per far ottenere la rateizzazione del debito tributario con il Fisco, anche se lo stesso poi non corrompe il personale di Equitalia.
La decisione - In un passaggio della sentenza della Cassazione n. 8481/20 si legge testualmente che il difensore del professionista avesse adombrato la possibilità che il suo assistito si fosse accordato con altri due soggetti per corrompere funzionari di Equitalia Serit di Campobasso e indurli a concedere una rateizzazione senza la necessaria fideiussione, ma tale circostanza non è venuta alla luce a dimostrazione dell'illecito tributario commesso.
L'alterazione delle quietanze di pagamento emesse dalla società incaricata della riscossione dimostrano anzi che la corruzione non è mai avvenuta. L'imputato, peraltro, avvalendosi della facoltà di non rispondere, oltre a non fornire giustificazione alcuna sulla sorte delle somme che gli erano state personalmente consegnate neppure ha affermato che sussisteva un simile accordo.
Non risulta però possibile la contestazione da parte dell'indagato della non punibilità ex articolo 115 del codice penale non rientrando il caso illecito nella fattispecie di quasi reato ai sensi della citata disposizione normativa. Infatti la sentenza chiarisce che da un punto di vista strettamente giuridico le truffe vengono realizzate anche solo inducendo in errore la persona offesa prospettando falsamente la possibilità di ottenere un ingiusto vantaggio attraverso la corresponsione di una somma di denaro. E l'imputato si è mosso all'interno di questa cornice: colpevole di truffa pur non avendo corrotto nessuno.










