di Associazione Diritti alla Follia
Ristretti Orizzonti, 6 marzo 2026
La norma sul trattamento sanitario obbligatorio non prevede l’assistenza di un avvocato nel procedimento di convalida. L’associazione Diritti alla Follia accoglie con grande interesse l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità riguardante la disciplina del trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Con ordinanza del 29 dicembre 2025, il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non garantisce adeguatamente il diritto alla difesa della persona sottoposta a TSO. Il giudizio davanti alla Corte costituzionale è stato quindi formalmente aperto. L’atto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1ª Serie speciale - Corte costituzionale n. 9 del 4 marzo 2026.
Il giudice ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in riferimento all’art. 24 della Costituzione, osservando che la normativa vigente non prevede alcune garanzie fondamentali per la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. In particolare, la legge non stabilisce: che il paziente debba essere informato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; che l’ordinanza del sindaco che dispone il TSO debba essere comunicata anche al difensore eventualmente nominato; che l’audizione del paziente davanti al giudice tutelare avvenga con la presenza del difensore; che anche il decreto di convalida del giudice tutelare sia comunicato al difensore.
Secondo il Tribunale, tali lacune compromettono l’effettività del diritto di difesa in un procedimento che comporta una significativa compressione della libertà personale e dell’autodeterminazione sanitaria della persona. La decisione del giudice fiorentino si inserisce in un percorso giurisprudenziale già avviato dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 76 del 2025 ha rafforzato alcune garanzie procedurali nel procedimento di TSO, imponendo la comunicazione del provvedimento alla persona interessata e il suo ascolto prima della convalida.
Per Diritti alla Follia, questa ordinanza rappresenta un passaggio importante per il riconoscimento dei diritti delle persone sottoposte a trattamenti sanitari coercitivi. In uno Stato di diritto, anche nelle situazioni di emergenza sanitaria o psichiatrica, devono essere garantiti contraddittorio, assistenza legale e piena tutela dei diritti fondamentali. L’associazione auspica che la Corte costituzionale colga l’occasione per colmare definitivamente questa lacuna normativa e per affermare con chiarezza che il diritto alla difesa deve essere garantito anche nel procedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Quella oggi riconosciuta dal Tribunale di Firenze come una lacuna della normativa vigente è esattamente una delle criticità che l’associazione Diritti alla Follia denuncia da anni. Nella propria proposta di riforma della procedura di applicazione del TSO, l’associazione ha infatti previsto esplicitamente il diritto alla difesa tecnica della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, con la possibilità di essere assistita da un avvocato nel procedimento di convalida davanti al giudice tutelare. Per questa posizione, Diritti alla Follia ha ricevuto negli anni sberleffi e alzate di spalle da gran parte della psichiatria italiana organizzata e dalla quasi totalità delle associazioni che si presentano come paladine dei diritti dei “pazienti psichiatrici”. La questione oggi rimessa alla Corte costituzionale dimostra invece che quella richiesta non era affatto eccentrica o provocatoria, ma individuava un problema reale di tutela dei diritti fondamentali.










