di Alessandro Graziani*
Il Dubbio, 28 maggio 2026
Ci sono momenti in cui tacere significherebbe abdicare alla propria funzione. Questo è uno di quei momenti. Le cronache di questi giorni ci consegnano due notizie che indignano, preoccupano e che, soprattutto, impongono una presa di posizione netta e inequivocabile a tutela del diritto di difesa, del segreto professionale e della dignità della funzione difensiva. Abbiamo appreso che, per sei mesi, all’interno delle sale colloqui della casa circondariale di Perugia “Capanne”, sono stati sistematicamente captati e registrati i colloqui riservati tra detenuti e i loro difensori. Le registrazioni, anziché essere immediatamente distrutte come impone la legge, sono state inserite nel fascicolo investigativo e rese disponibili alle parti processuali. Gli avvocati e gli assistiti illegittimamente intercettati non ne sono stati informati. Il danno è stato così moltiplicato e reso, in molti casi, irrimediabile.
In quelle conversazioni, sono state inevitabilmente trattate strategie difensive, valutazioni processuali, circostanze personali e riservate. Contenuti che l’accusa non aveva e non ha alcun diritto di conoscere. Dunque, ciò che è accaduto non può essere liquidato alla stregua di un mero incidente tecnico ma costituisce una a vera e propria negazione ripetitiva di un principio fondativo dello Stato di diritto: il colloquio tra l’avvocato e il proprio assistito è inviolabile.
La nostra Costituzione riconosce che il diritto di difesa come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Ciò è ribadito Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli stessi articoli 103 e 271 del codice di procedura penale sanciscono l’inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni eseguite in violazione del segreto difensivo. Non si tratta di norme formali. Si tratta del fondamento stesso della fiducia che ogni cittadino deve riporre nella Giustizia. Il segreto del colloquio difensivo non ha colore e non conosce divisioni per materia. Non è prerogativa dei Colleghi penalisti, né una questione tecnica riservata agli addetti ai lavori: è il diritto fondamentale di ogni persona - sia essa indagata, imputata, detenuta o libera - di potersi rivolgere al proprio Avvocato sapendo che nessun altro lo ascolterà. Quando si verificano fatti come quelli accaduti nelle sale colloqui della casa circondariale di Perugia “Capanne”, con la forza che la gravità dei fatti impone, è il momento di ricordare a tutti che la funzione difensiva non è un privilegio corporativo e neanche uno scudo dietro il quale nascondere illeciti. Il diritto di difesa è il primo diritto di ogni democrazia. Difenderlo non è corporativismo: è difendere la libertà di tutti in quanto l’Avvocato non è mai un ostacolo ma è sempre una garanzia.
*Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma










