sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Bruno Ferraro*


Libero, 23 aprile 2021

 

Può una "soverchiante tempesta emotiva" trasformarsi in una attenuante del delitto di omicidio determinando una riduzione di pena? A questo interrogativo hanno risposto in modo opposto i giudici che si occuparono di Michele Castaldo, reo dell'uccisione di una commessa di origine moldava con cui aveva intrattenuto una breve relazione prima del tragico epilogo a Riccione del 5 ottobre 2016.

Sulla base di una perizia psichiatrica, i giudici di primo grado condannarono a 30 anni di reclusione dando quindi una risposta negativa; i giudici di appello andarono in contrario avviso riducendo la pena a 16 anni. La Cassazione annullò con rinvio la seconda sentenza; la Corte di appello ha di recente confermato la condanna a 30 anni.

Quindi, nessun valore alla cosiddetta "tempesta emotiva", piena capacità di intendere e di volere, esclusione di ogni valenza psichiatrica per lo stato psicologico dell'omicida al momento del fatto. Concordo con la valutazione della Cassazione. Il nostro codice penale afferma nell'art.85 che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile; è imputabile chi ha capacità d'intendere e di volere".

Il successivo art. 88, disciplinando il vizio totale di mente, stabilisce che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere e di volere. Di seguito l'art. 89 riconosce il diritto ad uno sconto di pena se, sempre in conseguenza di una infermità, la capacità risulti" grandemente scemata".

Tratto comune è dunque la sussistenza di una malattia mentale; ovvero di una infermità di natura patologica non necessariamente permanente ma caratterizzata da una certa stabilità: un'infermità che può essere anche di natura fisica ma che normalmente è di natura psichica, determinando un'alterazione delle facoltà intellettive o volitive o di entrambe.

Questa impostazione positivistica, che valorizza solo l'aspetto patologico di impronta psichiatrica, esclude che possa darsi valore processuale alle teorie sociologiche e psicologiche, che porterebbero troppo lontano e finirebbero per giustificare ogni comportamento non conforme alla norma.

Quindi, nessun rilievo e nessuna esclusione della capacità per una vasta gamma di situazioni quali: le alterazioni caratteriali, le alterazioni del sentimento, le anomalie riconducibili a nevrosi o psicopatie, l'omosessualità, la pedofilia, le degenerazioni dell'istinto sessuale, la senilità che non trasmodi in demenza senile, le reazioni a corto circuito in cui la reazione del soggetto agente non è proporzionata allo stimolo derivante dalla condotta altrui. Va tenuto conto infine che per l'art. 90 "gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità".

Si tratta invero di una norma che tende a favorire il controllo delle proprie pulsioni e ad impedire troppo facili assoluzioni nei delitti di sangue. Quindi nessuna incidenza sull'imputabilità possono avere le eccitazioni ed i perturbamenti momentanei ed improvvisi: come pure la gelosia se non travalica la sfera puramente psicologica degenerando in uno squilibrio mentale prolungato o transitorio.

 

*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione