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di Dario Ferrara

Italia Oggi, 25 ottobre 2022

Stop prima del dibattimento se la condanna è improbabile. Conto alla rovescia per la nuova udienza filtro introdotta dalla riforma del processo penale, che entrerà in vigore martedì 1° novembre.

Conto alla rovescia per la nuova udienza filtro introdotta dalla riforma del processo penale, che entrerà in vigore martedì 1° novembre. Il decreto legislativo 150/22 (varato dal governo Draghi sulla base degli impegni presi nell’ambito del Piano nazinale di ripresa e resilienza) amplia il catalogo dei reati per i quali l’azione penale può essere esercitata con la citazione diretta a giudizio: vi rientrano molte fattispecie punite con sanzioni comprese fra i quattro e i sei anni di carcere. E per le quali ora si celebra un’udienza predibattimentale in cui il giudice pronuncia la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. L’innovazione introdotta dall’articolo 554 bis Cpp non si applica ai procedimenti nei quali al primo novembre 2022 risulta già chiesto il rinvio a giudizio: è l’esercizio dell’azione penale, infatti, lo spartiacque della fase processuale e dunque rappresenta il criterio per distinguere gli affari soggetti alla vecchia e alla nuova disciplina. È quanto emerge dalla circolare tematica emessa il 20 ottobre 2022 dal dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero. Era stata l’Anm a indicare l’ambito di applicazione dell’udienza predibattimentale come una delle principali delle questioni da chiarire.

Definizione anticipata. Diventano procedibili con citazione diretta reati come truffa aggravata, appropriazione indebita, frode all’assicurazione, falsificazione di carte di credito, contraffazione di sigilli, contrabbando di sigarette, evasione aggravata da violenza o minaccia. L’udienza predibattimentale in camera di consiglio si celebra davanti a un giudice diverso da quello davanti al quale si terrà eventualmente il dibattimento: si svolge sulla base del fascicolo del dibattimento insieme al fascicolo del pm e segna il limite di decadenza per la costituzione della parte civile. Dopo aver chiuso le questioni preliminari, il giudice può arrivare alla definizione anticipata del giudizio: col rito abbreviato o col patteggiamento, con la sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato o con l’oblazione; oppure con l’applicazione, concordata tra imputato e pm, di una pena sostitutiva di cui all’art. 53 della legge 689/81 come esito sanzionatorio della definizione del giudizio con rito alternativo. Se invece il procedimento supera la fase, il giudice deve fissare la data dell’udienza dibattimentale davanti a un altro magistrato. Devono passare almeno sessanta giorni fra la notifica della citazione a giudizio, all’imputato, al difensore e alla persona offesa, e la data dell’udienza predibattimentale: il termine può essere ridotto a quarantacinque nei casi di urgenza, da motivare in modo esplicito (il tutto a pena di nullità). Si devono garantire almeno venti giorni, invece, fra la data dell’udienza predibattimentale in cui si dispone la trasmissione del fascicolo al giudice della trattazione istruttoria e il giorno in cui inizierà il dibattimento.

Regressione esclusa. Continuano a passare per l’udienza preliminare tutti i procedimenti per i quali risulta chiesto il rinvio a giudizio all’entrata in vigore della riforma (ma anche in tal caso scatta il non luogo a procedere se gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna). A maggior ragione valgono le vecchie regole per le udienze preliminari già fissate, i decreti di citazione a giudizio emessi e i dibattimenti non ancora dichiarati formalmente aperti. Il tutto per evitare che le Procure debbano riemettere gli atti e notificarli di nuovo a parti e difensori e che quindi si configurino “immotivate regressioni”. La nuova disciplina, invece, trova piena applicazione nei procedimenti in cui l’azione penale non risulta esercitata. Da aggiornare i moduli dei nuovi decreti di citazione.