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di Liana Milella

La Repubblica, 8 marzo 2022

La scelta di Renoldi come capo del Dap? “È un giurista, un ottimo magistrato”. I veti sul 41bis? “Si tratta di uno strumento fondamentale”. Il nuovo testo sull’ergastolo ostativo? “Un compromesso ragionevole. È una buona base di partenza che punta a trovare un punto di equilibrio di ampia convergenza”.

Dice così Marco Patarnello, magistrato del Tribunale di sorveglianza di Roma, proprio l’ufficio che è il crocevia del regime del 41bis perché proprio lì viene dato il via libera alle singole richieste. A Patarnello, già vice segretario del Csm ed ex gip, toga di Magistratura democratica, Repubblica ha chiesto, proprio per il lavoro che svolge da anni, di dare un giudizio non solo sull’ergastolo ostativo, ma anche sulla polemica sul nuovo capo del Dap.

Per una coincidenza, nella stessa settimana, cadono infatti due decisioni di estrema importanza per il futuro delle carceri italiane, il nuovo capo delle carceri e il voto della Camera sull’ergastolo ostativo. Il Csm, su richiesta della Guardasigilli Marta Cartabia, darà nei prossimi giorni una scontata autorizzazione alla messa fuori ruolo di Carlo Renoldi, il giudice della Cassazione che la ministra ha scelto come nuovo capo delle carceri.

Una nomina che però deve passare anche dal consiglio dei ministri e che sta suscitando più di una polemica sia nella maggioranza (sono contro M5S, Lega e FdI), sia nelle file dell’antimafia per via di alcune battute di Renoldi del 2020 interpretate come troppo morbide sull’applicazione del 41bis, il carcere duro per i mafiosi, e sull’antimafia militante.

Giovedì invece andrà in aula alla Camera, con i tempi contingentati, il nuovo testo dell’ergastolo ostativo, che il Parlamento deve approvare entro il 10 maggio, altrimenti sarà la Consulta a intervenire, dopo aver dato un anno di tempo per riscrivere un testo che, a suo giudizio, presenta profili di incostituzionalità nella parte in cui nega la liberazione condizionale a chi ha l’ergastolo ostativo se non è un collaboratore di giustizia.

Caso Renoldi, qual è il suo giudizio? Chi ha ragione tra chi lo boccia e chi lo promuove? Lei lo conosce? Che giudizio ne dà come collega?

“Non mi è congeniale affrontare questi temi personalizzandoli. Sul caso Renoldi mi limito a osservare che un giurista non fa militanza pro o contro l’antimafia, ma riflette su diritti e doveri. Renoldi è un giurista, oltre che un ottimo magistrato esperto di carcere. I condannati al 41bis sono circa l’1% della popolazione detenuta. Inoltre, non è il Dap a stabilire se e quanti detenuti devono stare al 41bis, ma direttamente il ministro, sotto il controllo giurisdizionale del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Questa polemica non mi appassiona”.

Al centro della polemica però c’è proprio il 41bis. A Renoldi rimproverano di volerlo “ammorbidire”. Ma questo, secondo quanto lei dice, non è nei poteri di un capo Dap?

“Sulla maggiore o minore “durezza” del 41bis il capo del Dap, glielo ripeto, ha voce in capitolo, entro limiti piuttosto precisi: buona parte del regime è disciplinata dalla legge, altra parte dal decreto del ministro; ma alcune regole della vita quotidiana sono stabilite in via generale dal vertice amministrativo, quindi dal Dap. Su tutte queste specifiche regole, però, è intervenuta spesso la giurisprudenza della Corte costituzionale, della Cassazione e della magistratura di sorveglianza, stabilendo principi oramai piuttosto chiari. Non ritengo ci sia da intervenire ulteriormente”.

Ha letto cosa dice Maria Falcone? Sul 41bis non si torna indietro. Perché è una legge che ha voluto il fratello Giovanni. E ancora le dichiarazioni di Salvatore Borsellino che parla di una scelta, quella di Cartabia, che sarebbe l’ultimo atto della trattativa Stato-mafia di Riina?

“Sul fatto che dal 41bis non sia il momento di tornare in dietro non c’è alcun dubbio. Il 41bis è una misura indispensabile. Non dimentico, anzi, nessuno deve dimenticare l’enorme pressione che la mafia ha esercitato sulla politica per eliminare o allentare questo regime. Ma a mio giudizio, la scelta della ministra non nasce in quella logica, sebbene non sia stata preceduta da adeguata preparazione e spiegazione. Questo può aver contribuito a generare confusione”.

Lei è un giudice di sorveglianza. Cosa pensa del 41bis oggi?

“Penso che la mafia non sia sconfitta, sebbene a molti piaccia tanto crederlo. Il resto viene di seguito. Questo istituto giuridico crea comprensibilmente una tensione, in un ordinamento democratico molto attento ai diritti della persona, come il nostro. Ma non ci sono solo i diritti. Ci sono anche i doveri. Che altro non sono che il risvolto pubblico dei diritti di altri soggetti. Finché ci sono vaste zone del Paese sottratte al controllo dello Stato, in cui i cittadini rispondono a un altro ordinamento e ad altre regole, quelle del più forte, vi è il dovere dello Stato di rispondere con strumenti adeguati. Tutti abbiamo il diritto di vivere in un Paese civile, chi è detenuto e chi non lo è. Il 41bis serve a questo, ad evitare che i boss mafiosi continuino a tirare le file dei traffici illeciti e dettino, da detenuti, le regole del proprio territorio. Che acquisiscano posizioni di preminenza dentro il carcere. Queste non sono ipotesi o fantasie, soprattutto in un carcere depauperato di risorse e di personale. Ma torno a dire: non esiste solo il 41bis”.

Il 41bis e l’ergastolo ostativo sono due facce della stessa medaglia, sono i puntelli di chi ritiene che ai mafiosi non vada fatto alcuno sconto, a meno che non passino dalla parte dello Stato, con una collaborazione. Lei da che parte sta?

“Per chi è “appartenuto” ad un’organizzazione criminale che ha asservito un intero territorio, accreditarsi come un uomo diverso senza sentire il bisogno di contribuire a ricucire la tragica lacerazione del patto sociale che si è contribuito a determinare, collaborando con la giustizia, può essere consentito solo a condizione che ve ne siano ragioni serie e ragionevolmente verificabili. La collaborazione è la strada maestra per dimostrare che questo legame è stato tagliato irrimediabilmente. A questa regola possono esservi delle eccezioni, purché verificabili e rigorose”.

L’ergastolo ostativo. Ha fatto bene la Consulta a bocciarlo un anno fa?

“Facciamo un passo indietro con una breve cronistoria per capire il problema. La Corte costituzionale, dimostrando piena consapevolezza della delicatezza della materia, ad aprile 2021 aveva chiesto al legislatore di intervenire sull’ergastolo ostativo per i reati di mafia e di terrorismo. La Corte aveva affermato in modo esplicito che l’attuale disciplina, che esclude l’accesso alla liberazione condizionale per mafiosi e terroristi che scelgono di non collaborare con la giustizia, nella sua assolutezza è incostituzionale”.

Sì, però non ha bocciato la legge tout court…

“Certo, perché ha ritenuto che un intervento demolitorio avrebbe inevitabilmente comportato l’ingerenza in margini di valutazione propri del legislatore, creando problemi nell’applicazione, rischiando di allentare il contrasto a questo tipo di criminalità pervasiva e feroce. Perciò aveva dato il termine di un anno al legislatore per trovare il punto di equilibrio più giusto fra i diversi diritti e interessi in gioco, senza svalutare l’importanza della collaborazione con la giustizia”.

Scusi, ma perché un anno prima la stessa Corte ha bocciato la norma dell’ordinamento penitenziario sui permessi premio?

“Sì, è vero, in quel caso la Corte si era regolata diversamente. Con la sentenza 253 del 2019 sui permessi premio ai mafiosi e ai terroristi che non collaborano, la Corte aveva scelto di dichiarare direttamente incostituzionale quella regola, facendo peraltro un tortuoso sforzo di oltre trenta pagine nel tentativo di dettare una nuova disciplina ed evitare un vulnus nel contrasto alla mafia e al terrorismo. Ma siccome la Corte non riscrive le leggi, ma ne abroga - in tutto o in parte - il contenuto, il risultato era stato molto problematico e scivoloso, oltre che additivo e non privo di contraddizioni”.

Quindi lei sta dicendo che la Corte l’anno scorso ha fatto bene a seguire un’altra strada, quella di lasciar fare al Parlamento?

“Io la giudico una scelta saggia. Ora il Parlamento si appresta ad approvare le nuove norme muovendo da un testo, quello proposto dalla Commissione giustizia della Camera, che costituisce una buona base di partenza e del quale si apprezza innanzitutto l’aspirazione a trovare un punto di equilibrio di ampia convergenza. Su questa materia è importante una legislazione condivisa e capace di dare forza al patto sociale. Credo che il testo individuato sia capace di rispondere sufficientemente alle sollecitazioni della Corte costituzionale, contemperando diritti individuali ed esigenze di tutela sociale”.

Fare concessioni anche senza collaborazione non è dunque un tabù?

“Si può fare, ma a patto ci siano condizioni rigorose e precise. Personalmente, rispetto al testo in discussione alla Camera, valorizzerei ancor meglio il significato della collaborazione, magari segnalando la necessità di esternare preliminarmente le ragioni che impediscono al detenuto di collaborare, così da poterne soppesare l’effettività, ma già la soluzione proposta ha buoni paletti e può consentire un’idonea applicazione da parte della magistratura di sorveglianza”.

Insomma lei dice che le Camere non possono perdere quest’occasione e devono comunque approvare il nuovo testo?

“Sì, io ne sono assolutamente convinto. È fortemente auspicabile che il Parlamento riesca a trovare la soluzione, evitando un’altra sentenza abrogativa in una materia così delicata. Queste regole incidono sul patto sociale e sono delicate e complesse, è bene che vengano cambiate attraverso i meccanismi legislativi. Non è un caso che la Corte abbia ritenuto di indicare questa strada”.

Un magistrato di grande esperienza come Elvio Fassone, autore del libro “Fine pena: mai” in cui ha raccontato il suo carteggio ormai trentennale con un ergastolano che lui stesso aveva condannato, ha detto a Repubblica che le condizioni poste dalla nuova legge sono “troppo stringenti”. Insomma, con questa legge nessuno potrà avere la liberazione condizionale se non collabora...

“A mio giudizio la collaborazione resta la strada maestra e le indicazioni della Corte costituzionale mi sembrano compatibili con questa considerazione. Rispetto al testo della commissione Giustizia si potrebbe valorizzarne meglio il significato. In tal caso, forse si potrebbero togliere dal testo in discussione taluni ulteriori requisiti, particolarmente rigorosi. Ma, insisto, il testo varato al momento è già un compromesso ragionevole e spostarne i tasselli potrebbe farne saltare l’equilibrio. Ma c’è un’altra questione su cui, secondo me, è necessario intervenire...”.

Riguarda ancora l’articolo 4bis sui benefici? Immagino che lei ci abbia a che fare tutti i giorni…

“È un fatto che restano irrisolti quelli che a me sembrano gli aspetti più irrazionali e incongrui della disciplina dell’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario. Mi riferisco all’eterogeneità del catalogo dei reati inseriti nell’articolo e quindi all’irragionevolezza delle condizioni necessarie per l’accesso ai benefici per i reati non associativi, diversi da mafia e terrorismo. Mi rendo conto che la Corte, sul punto, non aveva dato disposizioni e che il tempo, alla fine, è diventato poco e tiranno. Sembra che questo aspetto interessi poco, ma chi, come me, segue tutti i giorni la vita e le condizioni dei detenuti, vede molte storture del nostro ordinamento penitenziario. Mi piacerebbe immaginare che prima o poi il legislatore risolva anche quelle”.

Un’ultima questione: il testo della Commissione Giustizia della Camera propone di passare da 26 a 30 anni di pena per ottenere la liberazione condizionale, ma questa ipotesi non crea problemi visto che non potrà applicarsi a tutti i condannati attuali, ma solo a quelli futuri?

“Non mi sembra l’aspetto più qualificante dell’intervento proposto dalla commissione Giustizia, ma non vedo neppure problemi irrisolvibili. Il fatto che si dovrebbe applicare ai condannati futuri ne ridimensiona il rilievo, ma anche l’utilità. Dipendesse da me - e al di fuori di questa contingenza - rivedrei più complessivamente la disciplina dell’ergastolo, rendendola più adeguata ai tempi e al significato di questa pena nella dimensione sociale, senza eliminarlo. Ma qui apriremmo un altro capitolo…”.