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di Bruno Ferraro*

 

Libero, 19 novembre 2020

 

Anni addietro, un titolo sulle colonne di questo giornale si chiedeva "ma cosa bisogna fare per essere terroristi?", in relazione alla decisione di un magistrato che aveva condannato per associazione sovversiva escludendo l'ipotesi di una banda armata con finalità di terrorismo.

Orbene, a parere dello scrivente, una cosa è la protesta contro il sistema che si spinge fino all'identificazione dei nemici di classe e propugna lo scontro di classe (nel che consiste l'associazione sovversiva); altra cosa è il terrorismo, che mira a diffondere il terrore, parla di guerra, vuole indurre i governanti a far uso di misure eccezionali e finisce per uccidere indiscriminatamente (in ciò la banda armata con distribuzione in commandi operativi ed il ricorso ad una forte gerarchia interna).

Lo stesso vocabolario viene in soccorso definendo il terrorismo come concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza (omicidi, attentati, rapimenti) per sconvolgere gli assetti politici ed istituzionali esistenti. Diverso discorso, benché collegato al terrorismo, è quello sul pentitismo. Le Sezioni Unite della Cassazione si esprimono chiaramente affermando testualmente: "In tema di prova del mandato omicidiario, la chiamata in reità da parte di un collaboratore di giustizia deve essere, oltre che intrinsecamente attendibile con riferimento sia al dichiarante che alla fonte primaria, altresì sorretta da convergenti ed individualizzanti riscontri estrinseci inerenti sia al fatto che alla specifica condotta concorsuale dell'accusato in qualità di mandante; di talché la dichiarazione accusatoria del collaboratore di natura indiretta, a differenza di quella diretta, deve essere sottoposta ad un più rigoroso ed approfondito controllo del contenuto narrativo e della sua efficacia dimostrativa".

Mi permetto di osservare che i collaboratori di giustizia sono cosa ben diversa dai "pentiti". Il pentitismo è ben altro in quanto presuppone un processo interiore di catarsi, di rimorso, di esecrazione per i delitti commessi, di riavvicinamento al mistero di Dio: sentimenti che la legge non richiede e che pertanto non giustificano alcuna forma di simpatia pregiudiziale verso i collaboratori. Ci si chiede ancora se sia opportuno pensare ad una superprocura europea antiterrorismo. Se ne parla da anni senza pervenire a soluzioni concrete.

Se è prevalente, come sembra, la preoccupazione di evitare cessioni di sovranità alle istituzioni comunitarie, nulla vieta di optare per una soluzione che incrementi al massimo la collaborazione fra le diverse super procure nazionali ed armonizzi i singoli ordinamenti. Il terrorismo, infatti, è eminentemente sovra nazionale, sia come genesi, sia come modus operandi, sia con riferimento ai collegamenti fra le diverse sue estrinsecazioni territoriali.

Una conclusione in una materia così delicata? Si usi, ad ogni livello, un pragmatismo di fondo, senza innamorarsi delle parole. Si eviti il ricorso alle illusioni ed alle chimere, come pure ai paroloni. Qualche tempo fa c'è voluta una decisione del Garante della Privacy per impedire un paradosso ed evitare che dal web sparisse il ricordo di fatti cruenti che sono ancora vivi nella storia d'Italia e dei quali l'opinione pubblica ha il diritto di sapere, a fronte del cosiddetto "diritto all'oblio" invocato dal condannato.

*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione