di Fabrizio Siracusano*
Il Riformista, 5 maggio 2024
Gli inquirenti non incorrono nei limiti imposti dalla più stringente legalità processuale ordinaria godendo così di tempi più dilatati per svolgere le indagini. Il processo, nato per verificare fatti isolati, si deve misurare con la struttura del reato che trascende l’individuo per collocarlo nella dimensione associativa. Questa dimensione si ritiene debba invocare più stringenti presidi di accertamento per dotare gli organi giudiziari di strumenti più evoluti per verificare comportamenti che proprio la struttura organizzata che li sorregge rende, al contempo, più preoccupanti e di più ardua decifrazione.
A tale esigenza - avallata dall’idea secondo la quale “i procedimenti relativi al crimine organizzato presentano peculiarità soggettive e oggettive, alle quali non è sempre possibile dare adeguate risposte seguendo le norme ordinarie” - si associa la convinzione che la repressione di condotte delittuose capaci di destare un maggiore allarme sociale imponga non solo di ricorrere alla leva del diritto penale sostanziale - per il tramite dei tradizionali rimedi dell’inasprimento delle pene e della creazione di nuove ipotesi criminose (o di aggravamento circostanziato di quelle esistenti) - ma anche di rimodulare le forme attraverso le quali si snoda il processo, spostandone il target dall’accertamento del reato al contrasto del fenomeno criminale.
Viene così alterato il fisiologico rapporto tra criminalità e giustizia penale attraverso il conio di un “doppio binario” processuale: un itinerario disseminato di semplificazioni procedimentali, che finiscono con l’eludere i tradizionali canoni di accertamento; costellato da vistose deroghe rispetto al modello processuale ordinario; epurato da garanzie ritenute “ingombranti” per una efficace strategia di contrasto alla criminalità più insidiosa.
Questa progressiva attenuazione delle garanzie processuali dell’imputato, tra l’altro, è accentuata dallo spostamento del baricentro del processo nella fase delle indagini preliminari e da un progressivo rafforzamento del ruolo della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, spesso non adeguatamente bilanciato da un significativo potere di controllo e di garanzia del giudice. Un’emergenza criminale dai contorni temporali indefiniti - quasi a suggellarne l’endemicità - e sempre evocabile con l’emersione di un qualche fenomeno di particolare allarme, ha favorito il graduale e diffuso innesto di queste vigorose “eccezioni” processuali nella trama del codice di procedura penale: partendo dalle indagini preliminari (estendendone la durata e consentendo l’impiego di più penetranti strumenti di ricerca della prova), passando per la fase del giudizio (incidendo sul terreno della formazione e della valutazione della prova), sino ad approdare alla fase esecutiva e del trattamento penitenziario del condannato.
Esse, sospinte da un’inarrestabile torsione finalistica del processo, dall’originario alveo del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e terroristico hanno gradualmente tracimato in altri ambiti; hanno progressivamente contaminato ampi settori della fenomenologia criminale, in una dimensione non rispettosa del principio di proporzionalità, attraverso una indiscriminata selezione di “tipi di autore” da trattare - processualmente parlando - più severamente, sino ad invadere ogni vicenda giudiziaria in cui il fatto criminale declina verso la forma associativa. È proprio questo il punto.
Grazie alla sua spiccata duttilità, il delitto di associazione per delinquere ha nel tempo assunto i connotati di incriminazione “sussidiaria”; fattispecie abusata dai pubblici ministeri perché capace di fagocitare al suo interno le condotte probatoriamente più sfuggenti e idonea a conferire alle inchieste una ribalta mediatica e un’attenzione dell’opinione pubblica altrimenti negata. Il costante proliferare di imputazioni per il delitto di associazione a delinquere - spesso attraverso una forzata rubricazione di mere condotte concorsuali, magari articolatesi nel tempo e anche in contesti assai remoti rispetto al consueto paradigma della criminalità organizzata - ha generato un costante disallineamento dalle forme ordinarie del procedere.
Il processo alla societas sceleris finisce con il costituire una comfort zone in cui gli organi inquirenti trovano maggior agio per sviluppare strategie investigative altrimenti inibite al di fuori di tale circuito e senza dover incorrere nei limiti imposti dalla più stringente legalità processuale ordinaria. Di qui la possibilità di godere di tempi più dilatati per svolgere le indagini (e di assicurarne, così, più a lungo la segretezza) e l’opportunità di ricorrere a strumenti di ricerca della prova di più invasiva incidenza sulle libertà costituzionalmente tutelate (ad esempio favorendo l’uso delle intercettazioni, anche tramite l’impiego del captatore informatico).
Se evidenti sono i vantaggi per la magistratura inquirente, che innesca la verifica processuale muovendo da una premessa imputativa - quella per “associazione” - idonea ad amplificarne le potenzialità investigative, in un contesto deprivato delle maggiori garanzie ordinariamente riconosciute al soggetto nei confronti del quale si procede, resta affidato all’esito del giudizio la risoluzione del discrimen fra reato associativo e il concorso di persone nel reato, con un vulnus per l’imputato ormai non più rimediabile.
*Professore ordinario di Procedura penale









