di Fabio Pinelli*
Corriere della Sera, 24 dicembre 2025
Punire o rieducare? I 50 anni della legge penitenziaria tra crisi e riforme mancate. Ripensare le pene. Le scuole di pensiero classiche assegnavano alla pena finalità retributive ed espiative, e, dunque, ne privilegiavano la dimensione afflittiva, funzionale ad infliggere al reo una sofferenza proporzionata al male compiuto. L’articolo 27 della Costituzione, recependo l’insegnamento della Scuola positiva, ha invece riconosciuto rilievo preminente alla rieducazione del condannato. Molti anni dopo, con la legge n. 354 del 1975, il disegno costituzionale si è inverato nelle disposizioni che hanno previsto il riconoscimento di benefici premiali e la concessione di misure alternative alla detenzione.
Oggi, a 50 anni dall’introduzione della legge penitenziaria, dobbiamo constatare che, nonostante sia da tempo tramontata l’idea che solo la privazione della libertà realizza gli scopi propri della pena, il sistema è ancora sbilanciato verso il trattamento carcerario, e si trova, anche e soprattutto per questo, in uno stato di drammatica difficoltà. I dati sono purtroppo impietosi, e fanno pensare, con un po’ di imbarazzo, alla massima attribuita a Voltaire, secondo cui “il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri”.
Al 31 ottobre 2025, i 189 istituti penitenziari italiani ospitavano 63.493 detenuti, a fronte di una capienza massima di 51.249 posti, con un tasso di affollamento del 124%. Nel 2025 ci sono già stati oltre 70 suicidi tra i detenuti, dopo i 91 del 2024: numeri che fanno rabbrividire, e che ci dicono che di pena si muore ancora. Non possono non riecheggiare nelle nostre coscienze le parole che il Presidente Mattarella ha pronunciato nell’ultimo discorso di fine anno, quando ha richiamato al “rispetto della dignità di ogni persona, dei suoi diritti. Anche per chi si trova in carcere. L’alto numero di suicidi è indice di condizioni inammissibili”.
La pena detentiva sembra, ancora oggi, fondarsi su ragioni extra giuridiche emotive, piuttosto che su argomenti scientifico-razionali: il carcere, luogo separato e chiuso rispetto alla società, placa la paura del criminale, soddisfa il bisogno di rimozione del male e, volgarmente inteso unicamente quale luogo di afflizione, soddisfa il bisogno punitivo che il crimine suscita nella collettività. Ma l’esecuzione della pena non deve assolvere ad esigenze di rassicurazione sociale, non deve blandire chi chiede unicamente vendetta.
L’asserita equazione tra certezza della pena e certezza del carcere, risulta smentita dai fatti: mentre più della metà dei detenuti che scontano la pena in carcere sino all’ultimo giorno torna a delinquere, le misure alternative hanno dato prova di straordinaria efficacia, essendosi, ad esempio, accertato, all’esito di un’indagine condotta nel 2023, che solo il 2% dei detenuti ai quali è stata offerta la possibilità di un lavoro esterno ha commesso un nuovo reato.
Deve essere ridotto l’ambito del diritto penale, che non deve essere adoperato per scopi simbolici o per acquietare bisogni irragionevoli di sicurezza: non siamo in grado di celebrare dignitosamente un milione e duecentomila processi penali all’anno e di seguire il percorso rieducativo di tutti i condannati; lo testimoniano nitidamente i numeri relativi ai cosiddetti “liberi sospesi” (coloro che non sanno se dovranno scontare la pena in carcere oppure in misura alternativa), che ad oggi dovrebbero essere circa 95.000. Dovrebbe essere, inoltre, rimodellato il sistema sanzionatorio, aggiornando le riflessioni compiute da numerose Commissioni ministeriali con previsione di nuove tipologie di pene principali, alternative rispetto a quella carceraria: un percorso ambizioso, all’interno del quale la pena detentiva dovrebbe rappresentare la risposta necessaria e irrinunciabile nei casi di più grave allarme sociale, come quelli ricollegati alle attività della criminalità organizzata, o, più in generale, quelli che esibiscano concreti rischi per l’incolumità pubblica e privata; aprendo così la strada, nei restanti casi, ad individuare il baricentro della giustizia punitiva in un trattamento diverso ed individualizzato, capace concretamente di svolgere quella funzione rieducativa che inevitabilmente il carcere fatica a perseguire.
Lo Stato ha il dovere di rispondere con efficacia e rigore ad ogni forma di criminalità, ma, allo stesso tempo, ha il dovere di occuparsi con serietà ed impegno della rieducazione e della sofferenza dei detenuti, uomini che non perdono il diritto alla dignità per il solo fatto di aver perso la libertà. Le gravissime emergenze del sistema carcerario e le incoraggianti statistiche sui trattamenti extra murari dovrebbero, allora, essere fonte di ispirazione per un nuovo sistema sanzionatorio e penitenziario condiviso, in una illuminata battaglia bipartisan di civiltà.
Un nuovo e moderno ordinamento che, in armonia con l’art. 27 della Costituzione, che individui un diverso punto di equilibrio tra la tutela della collettività e la rieducazione del reo, così che la pena diventi non lo strumento per escludere, ma l’occasione per ricostruire quel legame tra l’individuo e la società che il delitto ha spezzato.
Un nuovo e moderno modo di guardare all’esperienza detentiva, nel quale non si parli più di carcere - termine la cui etimologia (dal latino carcer, recinto, e dal greco arkeo, rinchiudere) tradisce una visione vicina al modello punitivo arcaico: un luogo che separa, che annulla l’identità, che misura l’efficacia in giorni di privazione - ma, piuttosto, di casa della rieducazione, della risocializzazione, e, dunque, di un luogo di rinascita sociale, che prepari ogni condannato a vivere consapevolmente e responsabilmente la futura libertà. Forse bisognerebbe avere il coraggio che ebbe Basaglia nel 1978 con il superamento dei manicomi, pensando che per i reati minori e che non destano allarme sociale, il carcere non possa essere più previsto come possibile rimedio. E introducendo servizi territoriali che si occupino di risocializzazione del condannato, in contesti di autentico rispetto della dignità della persona.
*Vicepresidente Csm










