di Giansandro Merli e Mario Di Vito
Il Manifesto, 27 marzo 2026
Il monito della Consulta. La Carta può costituire un controlimite alla normativa europea. “L’articolo 10 della Costituzione è un chiaro parametro ed è possibile si ponga una questione di costituzionalità (del nuovo Patto Ue su immigrazione e asilo, ndr) con riferimento alla conformità della normativa interna. La nostra Costituzione in questo caso può costituire un parametro di riferimento della normativa europea quanto ai cosiddetti controlimiti, che evocano il concetto di principi fondamentali”, ha detto ieri nella conferenza stampa annuale della Consulta il presidente Giovanni Amoroso. La risposta è nata da una domanda del manifesto sul nuovo Patto dell’Unione che, tra le varie norme, prevede la possibilità di stipulare accordi con paesi terzi considerati “sicuri” dove deportare qualsiasi richiedente asilo sbarcato in Italia. Senza alcun vincolo soggettivo. Basta la firma dell’intesa internazionale, che legittimerebbe la dichiarazione di inammissibilità di qualunque domanda di protezione.
In pratica, per fare un esempio concreto di una questione complessa e non priva di ambiguità, un richiedente russo potrebbe essere spedito in Kenya, se questo è ritenuto uno Stato sicuro e il governo nazionale ci ha fatto un accordo per la gestione dei cittadini stranieri.
La norma sui paesi terzi sicuri è già in vigore perché contenuta in una delle due anticipazioni del pacchetto Ue che sarà effettivo da giugno. Il governo italiano ha lavorato alacremente per accelerare tali misure, anche se si è concentrato più sulla seconda. Quella che riguarda i paesi di origine sicuri e il potenziale riavvio della prima fase del protocollo con Tirana, riservata ai richiedenti asilo che di quelli sono originari.
A Shengjin e Gjader vale la giurisdizione italiana: la domanda di asilo ricade comunque sotto la competenza di Roma sia nel caso di accoglimento, con il conseguente ingresso sul territorio nazionale, sia in quello di diniego, a cui teoricamente dovrebbe seguire il rimpatrio. La vicenda dei paesi terzi sicuri è invece diversa e segue il modello che il Regno unito ha provato a stabilire in Ruanda. In questo caso il paese di destinazione del richiedente assume tutta la responsabilità sulla persona, in maniera definitiva. Il russo dell’esempio dovrebbe rivolgere la sua domanda di protezione a Nairobi, non a Roma. Questa circostanza, però, rischia di sbattere frontalmente contro l’articolo 10 della Costituzione italiana. Questo stabilisce chiaramente che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica”. Non la Repubblica di un qualsiasi paese, sia pure sicurissimo, ma la Repubblica italiana.
È su questo punto che da alcuni mesi va avanti un dibattito, animato anche sulle pagine di questo giornale, rispetto alla necessità che prima o poi la Consulta attivi un controlimite. Ovvero un limite della cessione di sovranità all’Ue per tutelare uno dei “principi supremi” della Costituzione. Uno di quelli contenuti nei primi dodici articoli che proteggono i diritti inviolabili della persona. Tra questi c’è l’asilo. Per arrivare a una tale pronuncia servirebbe che in qualche procedimento fosse sollevata una questione di legittimità costituzionale. Il presidente Amoroso ha sottolineato come sia “difficile fare oggi una valutazione preventiva e prognostica dell’esito”, pur riconoscendo che un problema c’è. Ed è “grosso”.










