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di Alessandro Parrotta*

Il Dubbio, 2 luglio 2026

La rimessione alle Sezioni Unite delle norme sulla tutela del difensore da intercettazioni e perquisizioni, disposta dalla sesta sezione penale della Cassazione, non investe un dettaglio procedurale, ma il punto di equilibrio più delicato dell’intero sistema penale: il confine tra l’esigenza di ricerca della prova e la tutela della funzione difensiva. Il quesito è netto. Le garanzie che l’articolo 103 del codice di rito appronta per ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori hanno carattere soggettivo - perché ancorate alla qualità professionale dell’avvocato e alla salvaguardia del relativo segreto - oppure carattere meramente funzionale e, dunque, operano soltanto a favore del difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui l’atto si rende necessario? Detto altrimenti: quelle garanzie sopravvivono quando è l’avvocato stesso a essere iscritto nel registro degli indagati?

La risposta, a mio avviso, non può prescindere dall’articolo 24, comma 2, della Costituzione che proclama inviolabile il diritto di difesa “in ogni stato e grado del procedimento”. L’articolo 103 non conferisce all’avvocato un privilegio personale né un’immunità di categoria: presidia il libero dispiegarsi della difesa e il segreto professionale che ne è il presupposto necessario. Il bene tutelato non è la persona del professionista ma un interesse generale, quello della collettività a che chiunque possa consultare un difensore in condizioni di discussione piena e disinibita. Titolare sostanziale della garanzia è, prima ancora dell’avvocato, l’Assistito. Non a caso il diritto eurounitario eleva la riservatezza del rapporto a principio di rango fondamentale (articolo 7 della Carta di Nizza, in combinato con gli articoli 47 e 48; articolo 8 della Convenzione europea sui Diritti umani), come ricordato anche dalla Corte di giustizia nel caso Ordre des barreaux (C-305/05).

Da qui la frattura giurisprudenziale. Un primo indirizzo, che condivido, riconosce che le guarentigie operano ogni volta che l’atto sia eseguito nello studio di chi abbia assunto difese, anche in procedimenti diversi e anche quando il medesimo legale rivesta la qualità di indagato: conta la funzione, non la veste. È il principio fissato dalle Sezioni Unite sin dal 1993 e ribadito dalla giurisprudenza successiva, che ha qualificato l’articolo 103 non come prerogativa di categoria ma come riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione. L’indirizzo restrittivo, riaffermato da pronunce recenti, inverte invece l’ordine dei valori, anteponendo l’esigenza investigativa al bene costituzionale e degradando il segreto a schermo opponibile solo finché l’avvocato resti estraneo all’accusa. È un’inversione che non persuade, perché fa dipendere l’ampiezza della tutela dalla qualifica soggettiva di chi subisce l’atto, anziché dalla natura del bene aggredito.

L’argomento decisivo, però, sono i “terzi”. Nello studio non vi sono soltanto le carte dell’indagato: vi sono i fascicoli di assistiti del tutto estranei all’indagine. Una perquisizione condotta “a strascico” travolge il diritto di difesa e il segreto di soggetti privi di voce nel procedimento. La lettera del comma 2 è inequivoca: nessun sequestro di carte relative all’oggetto della difesa salvo che costituiscano corpo del reato. E quel divieto non si spegne perché l’avvocato è indagato; semmai si accende, perché è proprio in quel frangente che il rischio di confusione tra ciò che attiene alla sua posizione e ciò che appartiene alla difesa altrui diventa massimo. Lo studio non è refugium peccatorum - l’avvocato risponde di ciò che ha fatto - ma neppure zona franca a disposizione dell’accusa.

La dimensione digitale aggrava ogni cosa. Estrarre una copia forense porta il rischio di impossessarsi dell’intero archivio difensivo con i dati di una pluralità indistinta di assistiti. L’inutilizzabilità sancita a valle dal comma 7 non rimedia se a monte si è già guardato tutto: la strategia difensiva, una volta appresa, non si “disapprende”. Vale qui la stessa logica che, sulle intercettazioni del difensore, mostra come un divieto formalmente blindato possa essere svuotato da una verifica soltanto postuma. Il segreto, del resto, è corollario del nemo tenetur se detegere (Corte europea dei Diritti dell’uomo, Saber c. Norvegia, 2020).

Proprio per questo la riserva di giurisdizione del comma 4 è sostanza, non forma: interpone un controllo terzo nel momento in cui si penetra nel cuore del rapporto fiduciario. Avviso al Consiglio dell’Ordine, decreto motivato del giudice, esecuzione personale del magistrato non sono sbarramenti, ma filtri che incanalano la ricerca della prova in un procedimento controllato. La Corte di Strasburgo esige garanzie procedurali specifiche a presidio del segreto negli studi legali (André c. Francia, 2008) e, più in generale, un controllo giurisdizionale effettivo - preventivo o successivo - sulle perquisizioni (Brazzi c. Italia, 2018); il diritto dell’Unione impone di rispettare la riservatezza delle comunicazioni difensive (articolo 4 della direttiva 2013/48/UE). La lettura restrittiva non regge al combinato degli articoli 11 e 117 della Costituzione, che impongono di interpretare le norme interne in conformità ai vincoli convenzionali ed europei.

Il tema è ovunque sensibile e le soluzioni tutt’altro che uniformi. In Francia l’articolo 56-1 del code de procédure pénale riserva la perquisizione dello studio a un magistrato, alla presenza del bâtonnier, cui spetta opporsi al sequestro con decisione devoluta al juge des libertés et de la détention. La Germania, all’opposto, àncora la tutela al rapporto difensivo: il divieto di sequestro del § 97 StPo e le garanzie del § 160a StPo cedono quando l’avvocato è esso stesso indiziato di concorso nel reato - soluzione vicina al nostro indirizzo restrittivo. La Slovacchia, dopo la condanna di Strasburgo in Kulák c. Slovacchia (3 aprile 2025), ha introdotto un controllo giurisdizionale e il necessario coinvolgimento dell’ordine forense per l’accesso ai dati coperti da segreto. Sul piano dell’Unione, la Corte di giustizia ha esteso la protezione a ogni comunicazione tra cliente e avvocato, anche di sola consulenza (Orde van Vlaamse Balies, C-694/20, 2022). E nel marzo 2025 il Consiglio d’Europa ha adottato la prima Convenzione per la protezione della professione forense, aperta alla firma a Lussemburgo il 13 maggio 2025, che impone garanzie specifiche contro perquisizioni e sequestri abusivi. La direzione, dunque, è quella del rafforzamento: l’Italia non può imboccare il sentiero opposto.

È impensabile dunque ritenere che possa bastare iscrivere un legale nel registro degli indagati per varcare la soglia dello studio senza filtri: in gioco non è la sorte di un singolo professionista ma la tenuta di un architrave dello Stato di diritto. Difendere l’art. 103 non è difendere un privilegio: è difendere la giurisdizione nel punto in cui è più facile aggredirla, dove quasi nessuno protesta, perché a essere perquisito è “solo” un avvocato. Mi auguro che le Sezioni Unite, chiamate a comporre il contrasto, riaffermino senza ambiguità il primato della funzione sulla veste, restituendo certezza a una garanzia che non appartiene a una categoria, ma all’ordinamento ed a una figura “necessaria”, parte processuale al pari del Magistrato inquirente e di quello giudicante.

*Avvocato, direttore Ispeg