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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2026

L’aggravante è infatti legata alle modalità della condotta e non rileva la prova dell’esistenza di una consorteria specifica, ma non va confusa con l’agevolazione “mafiosa” che va provata in base al contributo all’associazione. La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 11780/2026 - ha confermato la misura cautelare personale degli arresti domiciliari al ricorrente che era stato incolpato oltre che di illegale porto d’arma di lesioni personali aggravate dall’uso del metodo mafioso. E proprio sull’aggravante contestata il giudice di legittimità ribadisce che non è necessaria la prova che il soggetto sia intraneus a una specificata organizzazione criminale “mafiosa”.

La sussistenza dell’aggravante - Afferma, infatti, la Suprema Corte che ai fini dell’aggravante del “metodo mafioso” è sufficiente che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività e quindi in grado di ingenerare quel timore (“rispetto” del mafioso) tipico delle associazioni a delinquere connotate dal territorio su cui insistono e quindi capaci di tenere sotto pressione le corrispondenti comunità locali. Secondo il ricorrente l’aggravante sarebbe stata insussistente non emergendo dagli atti degli inquirenti la prova dell’esistenza del clan di appartenenza. La Cassazione sul punto risponde che l’osservazione difensiva circa l’insussistenza della prova dell’esistenza del clan è irrilevante, perché ciò che conta è il metodo che deve essere evocativo della forza intimidatrice dell’agire mafioso. La Cassazione chiarisce che si tratta di difesa che confonde l’agevolazione mafiosa che deve fondarsi sulla prova appunto dell’agevolazione fornita, mentre l’aggravante in discussione si appunta sul metodo utilizzato.

Nel caso specifico il metodo mafioso - ossia l’aggravante - era stato ravvisato dal giudice nelle modalità esecutive dell’azione perché condotta con freddezza, precisione e in un luogo isolato che evocavano l’esecuzione di una punizione mafiosa così come in effetti risultava essere stata percepita dalle persone del luogo, al punto che, anche coloro che avevano allertato i carabinieri chiamando il 112, si erano chiusi in casa e avevano paura ad affacciarsi alle finestre per il terrore di essere visti e individuati.

Conclude la Cassazione penale chiarendo che ai fini della configurabilità dell’aggravante del “metodo mafioso” prevista dall’articolo 416-bis 1 del Codice penale è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività. A riprova del sapore mafioso delle lesioni aggravate, inizialmente considerate tentato omicidio, va sottolineato che persino la vittima inizialmente negava di riconoscere chi avesse attentato alla sua incolumità per poi riconoscerli precisamente, ma autoindicandosi anch’egli come persona contigua al medesimo gruppo criminale.

Uso delle dichiarazioni della parte offesa - Il ricorso sosteneva, quindi, che le dichiarazioni rese dalla vittima in fase di indagini fossero inutilizzabili in quanto il suo narrato andava interrotto dagli inquirenti per la sussistenza di un collegamento probatorio fra il ferimento e le condotte di rilevanza criminale di cui il ferito si era autoaccusato. Quindi - secondo il ricorso - il suo esame doveva essere interrotto al fine di garantire alla “vittima” le garanzie dell’articolo 63 del Codice di procedura penale. Il motivo di ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte dove - richiamando un proprio precedente - afferma che l’inutilizzabilità assoluta (comma 2 dell’articolo 63 Cp) delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall’inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, scatta solo quando a carico dei medesimi soggetti vi sia l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. E tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal coinvolgimento del dichiarante in “vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico”.

Le esigenze cautelari - Ultimo motivo di ricorso respinto è quello sulla sussistenza delle esigenze cautelari che il ricorrente nega che possano farsi derivare dall’altro procedimento penale pendente contro il ricorrente. E quindi illegittimamente fondato sulla presunta personalità dell’indagato. Infatti, il ricorso ignora la ricorrenza della presunzione relativa prevista dal comma 3 dell’articolo 275 del Codice di procedura penale che governa i criteri di scelta delle misure cautelari e detta una sorta di automatismo nel caso di imputazione per associazione di stampo mafioso. Ma soprattutto, conclude la Cassazione, ciò che rileva nel caso concreto è l’accertamento giurisdizionale in atto per un fatto analogo che depone per l’estrema attualità e concretezza delle esigenze cautelari.