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di Francesco Machina Grifeo

 

Il Sole 24 Ore, 31 maggio 2019

 

Corte di cassazione - Sentenza 30 maggio 2019 n. 24141. L'usurpazione del "modello comunitario" da parte di una azienda di abbigliamento è perseguibile d'ufficio. Quindi, la remissione della querela da parte della azienda che deteneva la proprietà del "titolo industriale" non blocca l'azione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 24141 di ieri, segnalata per il "massimario". È stato così respinto il ricorso degli amministratori delegati di due società: la prima, italiana, attiva nella vendita all'ingrosso di calzature; la seconda, greca, utilizzata per l'importazione delle calzature. Entrambi erano stati condannati a 2 mesi e 15 gg di reclusione, oltre a 1.200 euro di multa ciascuno, per aver, al fine di trarre profitto, prima introdotto nel territorio italiano e poi venduto calzature in gomma "realizzate usurpando il modello di scarpe comunitario n. 00812698-0006, registrato regolarmente il 22 ottobre 2007" da un'altra azienda. Proposto ricorso, i due manager avevano sollecitato la dichiarazione di estinzione del reato per remissione di querela. Ma la Cassazione l'ha respinto.

La Suprema corte ricorda che la querela è prevista soltanto per la fattispecie regolata dal 1° comma del 517-ter (rubricato "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"). Vale a dire, il caso di "fabbricazione" o "utilizzo industriale" di beni realizzati mediante "l'usurpazione o comunque la violazione di un titolo di proprietà industriale". Ma non per la fattispecie di cui al comma 2 che, con riguardo ai "medesimi beni", sanziona le differenti condotte della "introduzione nello Stato, della detenzione per la vendita, o comunque del porre in vendita" la merce, richiedendo inoltre anche il "fine di trarne profitto".

Le due fattispecie dunque "risultano accomunate dall'oggetto materiale del reato, individuato nei beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industria e o in violazione di esso, ma differiscono per il comportamento materiale dell'agente". Un altro elemento comune, precisa la Corte, è ravvisabile nel trattamento sanzionatorio. Le due fattispecie, però, differiscono "per il regime della procedibilità".

Soltanto il 1° comma infatti dispone che il reato sia procedibile a querela della persona offesa, "mentre un'analoga specificazione non si rinviene nel comma 2". "Né - conclude la decisione - può sostenersi che la procedibilità a querela sancita dal comma 1 si estenda implicitamente al comma 2, dovendosi evidenziare che di regola l'azione penale è esercitata d'ufficio, qualora non sia necessaria una condizione di procedibilità, cioè la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere".