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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2023

La misura della riforma non si applica ai verdetti del giudice di sorveglianza. Non può essere utilizzata per rimuovere gli effetti di un provvedimento del tribunale di sorveglianza la nuova norma introdotta dalla riforma del processo penale per neutralizzare gli effetti di decisioni in contrasto con pronunce della Corte dei diritti dell’uomo. Interpretando per la prima la disposizione la Cassazione, sentenza n. 39801 della Quinta sezione penale, osserva che la richiesta per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo può avere per oggetto solo giudizi di condanna, sentenze o decreti penali, mentre il rimedio è inapplicabile con riferimento ad un provvedimento di competenza del Tribunale di sorveglianza, al quale semmai l'interessato può sottoporre la questione, con una nuova domanda.

La sentenza della Corte riguarda il caso, piuttosto noto, di Marcello Viola, il detenuto all'ergastolo ostativo la cui detenzione era stata, nel giugno 2019, considerata inumana dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ora la difesa di Viola ha chiesto alla Cassazione la riconsiderazione, alla luce anche del nuovo quadro normativo introdotto dalla riforma, del giudizio negativo del tribunale di sorveglianza de L'Aquila sulla richiesta di liberazione condizionale. La Corte osserva che la nuova norma, articolo 628 bis del Codice di procedura penale, ha certo una struttura “aperta” nell'ammettere per la Cassazione l'adozione dei provvedimenti necessari per cancellare i pregiudizi derivanti dalle violazioni accertate dalla magistratura europea di tutela dei diritti umani, ma, tuttavia, non può essere dimenticato che il riferimento è sempre ai provvedimenti condanna, sentenze o decreto che siano.

La violazione della Convenzione ha prodotto, in altri termini, una condanna ingiusta, già passata in giudicato, e altrimenti intoccabile. Se invece il provvedimento viziato, quello sul quale la violazione della convenzione ha avuto un'effettiva incidenza, è impugnabile oppure ne è possibile una nuova emissione, allora è evidente che il nuovo rimedio non è utilizzabile. E il caso ora esaminato dalla Cassazione ne è un esempio, visto che si tratta di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che sono adottati, nella lettura della procura generale, “rebus sic stantibus” dando vita a un giudicato aperto. Tanto è vero che lo stesso Viola, ricorda la sentenza, può presentare una nuova richiesta di liberazione condizionale che potrà sorreggersi sul nuovo quadro normativo che, anche per quanto riguarda la liberazione condizionale, considera la condanna per reati ostativi in assenza di collaborazione non più preclusiva in termini assoluti, ma solo relativi.