di Fabiana Marcolini
L'Arena, 13 febbraio 2022
Il 2 ottobre 2020 venne scarcerato, a Montorio aveva lavorato come operaio generico alle dipendenze del Ministero di Giustizia dal gennaio 2019. Riacquistò la libertà ma perse l'impiego, non avrebbe potuto opporsi al "fine pena" e per questo presentò domanda per ottenere l'indennità mensile di disoccupazione (Naspi). Domanda che l'Inps aveva rigettato in quanto "i detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell'istituto penitenziario non hanno diritto alla Naspi". Nonostante il versamento dei contributi.
La sentenza pronunciata dal giudice del Lavoro Marco Cucchetto è destinata a fare giurisprudenza poiché il magistrato, accogliendo il ricorso presentato da Giorgio Paraschiv, legale dell'ex detenuto, ha dichiarato "il diritto di G.B. a percepire l'indennità di Naspi per il periodo di legge con la conseguente condanna dell'Inps a corrispondere tale indennità oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda (il 3 febbraio 2021)". E l'Istituto previdenziale dovrà anche rifondere le spese di lite.
Da una parte la richiesta alla quale l'ente diede risposta negativa a fronte della peculiarità del lavoro svolto dai detenuti e ritenendo che non esisteva il requisito della "involontarietà della perdita del lavoro" poiché l'uscita dal carcere era riferibile al lavoratore. Il magistrato, dopo aver evidenziato i tre requisiti per ottenere l'indennità (stato di disoccupazione involontario, almeno 30 giornate lavorative nei 12 mesi antecedenti e almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti) ha chiarito che a fronte della cessazione del rapporto di lavoro "ritenere il licenziamento (ovvero la scarcerazione) "evidentemente riferibile alla persona del lavoratore" pare frutto di un malinteso. Il detenuto", ha aggiunto, "non ha alcuna possibilità di richiedere la permanenza all'interno della casa circondariale per poter continuare a lavorare". La scarcerazione per fine pena diventa così una "circostanza oggettiva e di fatto che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro".
Il giudice si richiama anche alla Costituzione poiché sottolinea che "se si negasse in questo caso il diritto alla disoccupazione verrebbe vulnerato sia l'articolo 35 (la tutela del lavoro in tutte le sue forme) sia l'articolo 38, ovvero il diritto dei lavoratori di ottenere mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria". Ha richiamato quindi la legge 345/75 che disciplina il lavoro carcerario, la cui essenza è la finalità rieducativa e di reinserimento sociale, che non ha carattere afflittivo ed è remunerato ma soprattutto dispone che "l'organizzazione e i metodi devono riflettere quelli nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione adeguata per agevolarne il reinserimento".
La norma precisa che sono le amministrazioni penitenziarie a stipulare convenzioni con soggetti pubblici, privati o cooperative sociali, convenzioni che tengono conto sia della formazione sia del trattamento retributivo, il tutto senza oneri per la finanza pubblica. "Non sussistono ragioni per escludere dal beneficio della Naspi il lavoratore che, come G.B., dopo aver prestato ininterrottamente attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria", conclude il dottor Cucchetto, "versando la prevista contribuzione all'Inps sia entrato in stato di disoccupazione a causa della scarcerazione, non rilevando né il particolare sistema di collocamento (il carcere, ndr) né la finalità rieducativa che non esclude, di per sé, la applicazione della tutela contro la disoccupazione".









