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di Valentina Stella

Il Dubbio, 14 maggio 2026

Assistere al processo accanto al proprio difensore senza indossare le manette: è questo l’obiettivo prefissato dal disegno di legge a prima firma del senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, incardinato due giorni fa nella commissione Giustizia di Palazzo Madama. Con l’articolo 1 si andrebbe a modificare dunque l’articolo 474 cpp prevedendo l’assenza di ceppi ai polsi, “salvo che sussista un concreto pericolo di fuga o di violenza che ne motivi l’applicazione”. Con l’articolo 2 invece si metterebbe mano all’articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per specificare che “qualora si ravvisi un pericolo di fuga o di atti di violenza, il giudice può con ordinanza motivata disporre l’adozione di specifiche misure per prevenirli, in ogni caso diverse dall’uso delle manette ai polsi o di altri strumenti coercitivi quali celle o perimetrazioni coercitive diverse da quelle derivanti dagli ordinari presidi di sicurezza approntati per garantire l’incolumità e il normale svolgimento del processo”. Come specifica il parlamentare nella relazione introduttiva “l’utilizzo di questi mezzi di coercizione appare in palese contrasto con la presunzione di innocenza scolpita in Costituzione, visivamente messa in discussione dai segni tipici della pena, portati da soggetti non ancora giudicati”.

Inoltre, l’utilizzo di gabbie o perimetrazioni coercitive per gli imputati è considerato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in contrasto con l’articolo 3 della Convenzione EDU, che ha definito il loro utilizzo degradante e lesivo per l’immagine dell’imputato. A ciò va aggiunto il fatto che la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e recepita dall’Italia nel 2021, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali prescriva che gli imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica. Tuttavia la novità introdotta dal legislatore non ha garantito agli imputati la certezza del rispetto della propria dignità, non modificando la prassi dell’utilizzo di strumenti coercitivi durante le udienze. A proposito di gabbie, è interessante vedere come la presentazione pubblica degli imputati incida sulla formazione del giudizio collettivo. In un libro del professor Pieremilio Sammarco, “La presunzione di innocenza - Un nuovo diritto della personalità” (Giuffré Editore, 2022), è riportata una ricerca svoltasi in Australia. In una simulazione di un processo giudiziario in cui hanno preso parte oltre 400 giurati ai quali erano state forniti i medesimi elementi conoscitivi del processo, l’imputato veniva presentato dinanzi alla giuria in modalità diverse: seduto al tavolo accanto al suo avvocato, seduto in uno spazio autonomo, seduto all’interno di una gabbia. Ebbene, la giuria ha disposto un verdetto di colpevolezza nel 60% dei casi in cui l’imputato era nella gabbia, nel 47% per quello che era nello spazio autonomo, nel 36% per quello seduto vicino al suo legale. Certo, in Italia il giudizio è assegnato prevalentemente a magistrati di carriere ma l’esempio fa comprendere bene come l’esito del processo mediatico e talvolta giuridico possa essere profondamente condizionato dall’estetica della giustizia penale, mutuando il celebre titolo del libro del professore Ennio Amodio.