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di Paola Rossi


Il Sole 24 Ore, 23 novembre 2020

 

Unico limite legittimo la tutela della salute pubblica, ma senza eccedere tale finalità. Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (Cbd) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi.

Tale divieto, tuttavia, può essere giustificato da un obiettivo di tutela della salute pubblica ma non deve eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento. La Corte di giustizia si è così espressa nella sentenza sulla causa originata da un rinvio pregiudiziale del giudice francese, C-663/18 (B S e C A contro Ministère public et Conseil national de l'ordre des pharmaciens).

Le controparti del ministero francese sono gli ex amministratori di una società avente ad oggetto la commercializzazione e la distribuzione di una sigaretta elettronica all'olio di cannabidiolo, la molecola presente nella canapa (o Cannabis sativa) e appartenente alla famiglia dei cannabinoidi. Nel caso di specie, il Cbd era prodotto nella Repubblica ceca a partire da piante di canapa coltivate legalmente e utilizzate nella loro interezza, foglie e fiori compresi. Esso veniva poi importato in Francia per esservi confezionato in cartucce per sigarette elettroniche.

La causa sulla legge francese - Nei confronti dei due amministratori è stato avviato un procedimento penale poiché, in virtù della normativa francese, soltanto le fibre e i semi della canapa possono essere utilizzati a fini commerciali. Condannati dal Tribunale penale di Marsiglia, Francia, a 18 e a 15 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, nonché a 10.000 euro di ammenda, hanno impugnato la condanna davanti alla Corte d'appello di Aix-en-Provence. Ed è tale giudice che si è interrogato sulla conformità al diritto dell'Unione della normativa francese, che vieta la commercializzazione del Cbd legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi. La soluzione dettata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea è che il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, osta a una normativa nazionale come quella francese che pone un rigido divieto.