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di Fabio Fiorentin

Il Sole 24 Ore, 19 agosto 2024

Per chi non ha un lavoro, affidamento in prova con attività di volontariato. Con la conversione in legge, nel decreto 92/2024 sono state introdotte alcune novità che provano ad agevolare le alternative alla detenzione. Anzitutto, viene integrato l’articolo 656 del Codice di procedura penale con due nuove disposizioni. Con la prima (nuovo comma 9-bis), si prevede che, prima di emettere l’ordine di esecuzione di una condanna da due a quattro anni di reclusione il Pm chieda al magistrato di sorveglianza l’applicazione provvisoria della detenzione domiciliare qualora: - si tratti di condannati ultrasettantenni; - la pena riguardi condanne per delitti diversi da quelli indicati nell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 354/1975).

La decisione definitiva spetta comunque al tribunale di sorveglianza. Va però considerato che questa disposizione, se ritenuta applicabile anche ai condannati liberi (come farebbe intendere il tenore letterale della norma), porterebbe al rischio, per questi ultimi, di vedersi applicata una misura fortemente restrittiva della libertà personale adottata in assenza di contraddittorio e senza possibilità di impugnazione, esponendosi quindi a dubbi di incostituzionalità. Analoga norma (comma 9-ter, articolo 656 del Codice di procedura penale) riguarda le esecuzioni a carico di soggetti agli arresti domiciliari per “gravissimi motivi di salute”.

L’area applicativa della nuova disciplina pare coincidere con quella degli articoli 108 del Dpr 230/2000, 684 del Codice di procedura penale e 147 comma in. 2 del Codice penale, che già consentono l’applicazione del differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare “surrogatoria” della stessa (articolo 47-ter, comma 1-ter, ordinamento penitenziario). Anche in questo caso, il provvedimento provvisorio adottato dal magistrato di sorveglianza dovrà essere confermato dal collegio. In sede di conversione è stato, inoltre, modificato l’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario in materia di affidamento in prova al servizio sociale, con il nuovo comma 2-bis che consente la concessione della misura anche se il condannato non dispone di un’attività lavorativa: in alternativa può svolgere un servizio di volontariato o un’attività di pubblica utilità compatibile coni piani annuali concordati tra gli enti territoriali, gli Uepe e le direzioni penitenziarie e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza.

La legge di conversione introduce, infine, con il nuovo articolo 658-bis del Codice di procedura penale e alcune modifiche all’articolo 679 dello stesso Codice, una nuova disciplina delle misure di sicurezza provvisorie del ricovero in Rems. In sintesi, si introduce una procedura accelerata, imponendo tempi contingentati alla cancelleria del giudice che ha disposto la misura del ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari o nelle case di cura e di custodia (entrambe ora eseguite mediante il ricovero in Rems) per la trasmissione del titolo esecutivo al Pm e a quest’ultimo per la richiesta al magistrato di sorveglianza di fissazione dell’udienza per il riesame della pericolosità. Nelle more, resta efficace la misura di sicurezza provvisoria eventualmente adottata dal giudice del merito ed è anche previsto che il Pm, fuori udienza, possa chiedere al magistrato di sorveglianza l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, con provvedimento destinato a essere assorbito dalla decisione definitiva.