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di Marina Crisafi

Il Sole 24 Ore, 22 aprile 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che definisce criteri, modalità e linee guida per i corsi di recupero dei soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e violenza domestica. Al via i corsi di recupero per uomini maltrattanti. È stato pubblicato, infatti, in Gazzetta Ufficiale il decreto del 22 gennaio 2025, del ministro della Giustizia di concerto con la ministra per la famiglia, che definisce criteri, modalità e linee guida per i percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Codice Rosso Rafforzato: corsi di recupero uomini maltrattanti - A prevedere i suddetti percorsi di recupero è la legge n. 168/2023 (meglio nota come Codice Rosso Rafforzato) che ha modificato l’articolo 165, quinto comma, c.p., stabilendo che “nei casi di condanna per il delitto previsto dall’art. 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, 1° comma, numero 1, e 2° comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell’art. 164”. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato.

Corsi di recupero presso i Cuav - Soltanto i Cuav (Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza) sono gli unici soggetti a poter svolgere i percorsi di recupero sempre che siano inseriti in elenchi gestiti da enti pubblici e locali, enti del servizio sanitario o del terzo settore. L’elenco dei CUAV accreditati è istituito e tenuto presso il ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. La domanda di accreditamento va inviata entro il 30 aprile di ogni anno, comprovando il possesso dei requisiti richiesti. Requisiti che sono piuttosto stringenti, sia strutturali che esperienziali, tra cui l’aver maturato comprovate esperienze e competenze professionali specifiche nei riguardi degli uomini autori di violenza sulle donne, requisiti formativi, registrazione presso il RUNTS, requisiti di onorabilità (dei soci, degli associati, degli amministratori, dei rappresentanti e dei responsabili). Il procedimento di accreditamento deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Linee guida per lo svolgimento dei corsi di recupero - Tramite l’allegato A, parte integrante del decreto, sono state adottate anche le linee guida per lo svolgimento delle attività e dei programmi di recupero per gli uomini autori di violenza. Tra le previsioni, vi è innanzitutto il lavoro in rete dei CUAV che devono operare in modo integrato con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali oltre che con la rete dei servizi anti-violenza. Le linee guida prevedono altresì che la valutazione iniziale dei soggetti, la predisposizione dei programmi, lo svolgimento e la valutazione dell’esito dei percorsi vengano svolte da equipe dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e adeguatamente e specificamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell’intervento con gli autori.

I percorsi di recupero devono, inoltre, essere strutturati in modo da consentire al giudice, all’atto dell’ammissione del condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena, di definire la tipologia e la durata più idonee, anche tenendo conto del tipo di violenza commessa e delle esigenze del caso concreto.

La richiesta di accesso al percorso deve essere avanzata al CUAV personalmente dall’interessato, anche congiuntamente al proprio difensore. A questo punto, il CUAV svolgerà i colloqui di valutazione iniziali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per lo svolgimento del percorso. Per garantire la sicurezza della vittima, viene esclusa qualsiasi tecnica di mediazione tra le parti ed evitato ogni eventuale contatto e, laddove necessario, ciò potrà avvenire unicamente tramite il rappresentante processuale o i servizi che hanno in carico la vittima stessa. Alla fine del percorso svolto, la valutazione finale (a cura dell’equipe), verificherà il raggiungimento degli obiettivi specifici definiti nel programma e sarà trasmessa all’UEPE.