di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 8 dicembre 2025
La legge che introduce il delitto di femminicidio modifica anche le procedure. Audizione personale da parte del Pm e notizie su scarcerazioni o evasioni. La legge che introduce il delitto di femminicidio (181/2025, in vigore da mercoledì 17 dicembre) ridisegna l’approccio dell’ordinamento alla violenza di genere. Il nuovo delitto è il simbolo di un riassetto più ampio che attraversa il processo penale dalla fase delle indagini all’esecuzione della pena: le modalità con cui la vittima è ascoltata, il ruolo dell’accusa privata, la gestione delle misure cautelari, le notifiche alla persona offesa, le comunicazioni tra autorità giudiziaria penale e civile, l’accesso ai benefici penitenziari.
La versione del reato di femminicidio contenuta nel disegno di legge del Governo presentato a marzo in Senato prevedeva l’omicidio di una donna motivato da odio o discriminazione “in quanto donna”, oppure finalizzato a reprimere l’esercizio dei suoi diritti. Il Parlamento ha ampliato la fattispecie includendo non solo il movente ma anche le modalità tipiche attraverso cui la violenza di genere si manifesta nella realtà. Rientrano così nel femminicidio gli omicidi commessi: mediante atti di dominio, controllo, possesso o prevaricazione; in relazione al rifiuto della donna di instaurare o proseguire una relazione affettiva; attraverso condotte dirette a limitare le libertà personali della vittima. Il reato è punito con l’ergastolo.
Il dossier della Camera chiarisce che non è un aumento di pena; la pena perpetua già si applicava alle ipotesi aggravate legate ai rapporti affettivi o ai reati di violenza di genere. La nuova fattispecie vuole isolare comportamenti che non sempre ricadevano con precisione nelle aggravanti: controllo, possesso, dominio, rifiuto della relazione. Il Parlamento ha esteso le aggravanti legate alla violenza di genere a un ampio catalogo di reati: maltrattamenti, atti persecutori, lesioni, violenza sessuale. La logica è quella della continuità criminologica: molte condotte precedono o accompagnano episodi più gravi e condividono le stesse matrici relazionali. Ma i cambiamenti più impattanti riguardano il processo.
Viene introdotto il diritto della vittima di chiedere l’audizione personale da parte del Pm. L’ascolto non è delegatile se non in casi eccezionali. In caso di inerzia, il Procuratore della Repubblica può revocare il fascicolo al sostituto e il Procuratore generale presso la Corte di appello vigila raccogliendo periodicamente i dati sulle richieste della vittima. La riforma introduce una presunzione di adeguatezza delle misure cautelari più restrittive - custodia cautelare e domiciliari con braccialetto elettronico - peri reati più gravi di violenza di genere. Il giudice può superarla solo con una motivazione rafforzata. La persona offesa - o i familiari della vittima deceduta - deve essere informata delle scarcerazioni, delle attenuazioni delle misure, delle evasioni, dei malfunzionamenti del braccialetto elettronico e della concessione di misure alternative. È esteso l’uso del domicilio digitale per garantire tempestività.
Viene poi prevista un’espressa deroga al limite di 45 giorni per la durata delle intercettazioni. Nel dibattimento vengono vietate domande sulla vita privata o su aspetti che possono tradursi in forme di “vittimizzazione secondaria”. La richiesta di patteggiamento deve essere notificata alla vittima a pena di inammissibilità, che può chiedere di essere ascoltata e presentare deduzioni sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze, sulla congruità della pena e sulla sospensione condizionale. Il giudice deve motivare specificamente il mancato accoglimento.
É introdotto un obbligo reciproco di informazione tra Pm e giudice civile. Il primo deve comunicare l’esistenza del procedimento penale e le misure applicate; il secondo deve riferire le decisioni assunte su affidamento e responsabilità genitoriale. Aumentano i limiti ai benefici penitenziari per i reati di genere. Per la concessione di misure alternative è necessario almeno un anno di osservazione scientifica della personalità e le uscite dal carcere devono essere immediatamente comunicate alla vittima.










