di Guido Camera e Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2025
Le disposizioni contenute nel disegno di legge del Governo per contrastare la violenza contro le donne rafforzano la posizione delle vittime. Ricadute pratiche incerte per il nuovo reato di femminicidio: è già punito con l’ergastolo l’omicidio del partner o commesso dallo stalker. Rafforzano il ruolo delle vittime di molti reati le disposizioni processuali contenute nel disegno di legge licenziato nei giorni scorsi dal Governo per contrastare la violenza contro le donne e ora in attesa di iniziare il suo percorso in Parlamento. Mentre ha senz’altro un alto valore simbolico ma ricadute pratiche incerte il nuovo delitto di femminicidio, proposto sempre dal disegno di legge. Dal Codice rosso ai nuovi reati Le nuove norme si inseriscono in un panorama ampio di misure volte a prevenire e sanzionare le violenze di genere.
Nel 2019 è stata introdotta la legge “Codice rosso” (69/2019), che ha messo al centro il fattore tempo: quando si procede per alcuni reati spia di violenza di genere la persona offesa va sentita in Procura entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. La legge ha anche aumentato le condotte punibili, con i nuovi reati di costrizione o induzione al matrimonio, deformazione dell’aspetto con lesioni permanenti al viso, revenge poni e violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare. Puntano sulla prevenzione le disposizioni contro la violenza di genere in vigore da dicembre 2023 (legge 168).
Tra l’altro, hanno rafforzato le misure dell’ammonimento del Questore (ora applicabile d’ufficio al primo segnale eli violenza) e dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto dal Pm. Tanto che il loro utilizzo si è impennato nell’ultimo anno: gli ammonimenti sono quasi raddoppiati e gli allontanamenti d’urgenza più che triplicati. Anche il numero dei reati aumenta: i maltrattamenti contro familiari o conviventi sono saliti nel 2024 del 34,1% sul 2019, la violazione dell’allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento del 400 per cento.
Le nuove disposizioni - Il disegno di legge potenzia anzitutto il ruolo delle vittime, ponendo la pretesa punitiva privata sullo stesso piano di quella pubblica. Per molti reati violenti - dai tentati omicidio aggravato e femminicidio alla violenza sessuale allo stalking - viene stabilito che il Pm ascolterà personalmente la persona offesa che ne abbia fatto “motivata e tempestiva” richiesta. In caso di inerzia, il Procuratore della Repubblica potrà revocare il fascicolo al suo sostituto. Nella propria attività di vigilanza, il Procuratore generale della Corte d’appello acquisirà i dati relativi ai casi in cui la vittima ha chiesto di essere sentita personalmente dal Pm. Per gli stessi reati di violenza, la richiesta di patteggiamento dovrà essere notificata a pena di inammissibilità alla vittima, che potrà essere sentita dal giudice e presentare le proprie deduzioni “in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena nonché alla concessione della sospensione condizionale”.
Se il giudice non riterrà fondate le deduzioni dell’accusa privata, nella sentenza dovrà spiegarne le ragioni. Cambia anche l’esecuzione della pena. Crescono i reati per cui i benefici penitenziari sono ammessi solo sulla base di osservazione collegiale scientifica annuale. Nel caso di concessione di misure alternative alla detenzione o benefici analoghi che comportino l’uscita dal carcere, il magistrato dovrà darne immediata comunicazione alla vittima e ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta, che l’abbiano chiesto.
Il delitto di femminicidio - Sembra avere meno ricadute concrete il nuovo reato di femminicidio. Il disegno di legge punisce con l’ergastolo chi causa “la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione odi odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. Discriminazione e odio che diventano anche aggravante a effetto speciali per altri reati violenti.
Condotte esecrabili ma, sotto il profilo processuale, sono comportamenti che non appaiono di semplice dimostrazione, perché riguardano la sfera più intima e interiore dell’autore del reato. Ad oggi, peraltro, la pena dell’ergastolo già raggiunta in alcune ipotesi, valorizzando condotte oggettive ed esteriori. È infatti punito con l’ergastolo l’omicidio commesso contro il coniuge (anche separato), l’altra parte dell’unione civile, la persona stabilmente convivente o legata al reo da relazione affettiva. Inoltre, l’ergastolo è previsto anche se la morte di una persona è causata dal suo stalker o in occasione di alcuni reati di violenza di genere o quando c’è una connessione teleologica tra omicidio e altro delitto.











