di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 10 agosto 2019
Possibile contestare il revenge porn, la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona interessata. Ma anche corsia preferenziale e accelerata per l'ascolto delle vittime di maltrattamenti famiglia, stalking, violenza sessuale. È in vigore da poche ore il Codice rosso, la legge n. 69 del 2019, con la quale, attraverso norme sia sostanziali sia procedurali, si punta a rafforzare la protezione per chi è colpito da una serie di reati genericamente catalogati alla voce violenza domestica e di genere.
E già le Procure, da Genova.a Brescia, si sono attrezzate, con circolari dedicate, per fronteggiare le più impegnative tra le novità, in primo luogo quella che impone di sentire entro tre giorni la persona offesa oppure quella che ha presentato la denuncia. Ma la stessa attività d'indagine dovrà procedere in maniera assolutamente informale e veloce: è infatti previsto che la polizia giudiziaria non appena ha acquisito la notizia di reato la riferisca immediatamente anche in forma orale al pubblico ministero e che gli atti investigativi delegati dallo stesso pm avvengano "senza indugio". Ma le norme appena diventate operative introducono anche nuovi reati in un sistema penale già abbastanza complesso, sanzionandoli in maniera assai severa. Il revenge porn è punito con la reclusione da l a 6 anni e la multa da 5mila a 15mila euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati.
La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici. Previsto poi il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando, per effetto del delitto, sì provocala morte della vittima allora la pena è l'ergastolo. Inedite anche le misure contro le "spose bambine", con il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da i a 5 anni.
Infine, il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, utilizzando anche strumenti come il braccialetto elettronico, colpito con la detenzione da 6 mesi a 3 anni. Tra gli altri interventi, l'aumento delle sanzioni per lo stalking e la violenza sessuale, estendendo, quanto a quest'ultima, il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali sei mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, ridefinisce e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.
Il delitto di atti sessuali con minorenne vede inserita così un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti sono commessi con minori ditti. anni in cambio di denaro odi qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Nell'omicidio aggravato da relazioni personali, si allarga il campo di applicazione delle aggravanti comprendendo anche le relazioni personali.










