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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 8 settembre 2023

La norma interviene sul “Codice Rosso” prevedendo un’ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del Pg presso la Corte d’appello quando il Pm non senta la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Via libera definitivo dell’Aula della Camera al Ddl per l’avocazione delle indagini per i delitti di violenza domestica o di genere . Il testo è stato definitivamente licenziato a Montecitorio con 200 voti a favore, nessun contrario e 61 astenuti (Pd e Avs). La norma si inserisce nell’ambito del cosiddetto ‘Codice rosso”. Il testo, che si compone di un unico articolo, si propone di rendere più stringente l’obbligo del pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall’acquisizione della notizia di reato, assicurando l’effettività dell’intervento del Pm a tutela della vittima dopo l’iscrizione della notizia di reato.

A tal fine il provvedimento prevede che nel caso in cui il pubblico ministero assegnatario delle indagini non proceda nel termine dei tre giorni all’ascolto della persona offesa, il procuratore della Repubblica possa revocargli l’assegnazione del procedimento, procedendo direttamente, o attraverso l’assegnazione ad un altro magistrato dell’ufficio, all’assunzione di informazioni dalla persona offesa (salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini). Il provvedimento, inoltre, prevede che il procuratore generale presso la corte di appello acquisisca con cadenza trimestrale dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine fissato dall’articolo 362, comma 1-ter c.p.p. e invii al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Per la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, e prima firmataria del disegno di legge: “Velocità è quello che chiede allo Stato una donna che denuncia una violenza e il rafforzamento del Codice Rosso rappresenta in questo senso un importantissimo passo avanti. Adesso, se la vittima di violenza non viene ascoltata entro i tre giorni previsti dal Codice Rosso, il procuratore potrà revocare l’assegnazione del fascicolo, assegnandolo a chi è invece in grado di intervenire subito”.

Più critiche le opposizioni. “Io questo problema drammatico lo ho vissuto. Conosco bene il dramma che vivono queste donne. Questa legge non risolve il problema. Votiamo a favore ma se vogliamo davvero fermare questa tragedia bisogna fare molto di più”. Lo ha detto in lacrime nell’Aula della Camera la deputata di M5S Daniela Morfino, in dichiarazione di voto.

Il Codice Rosso - Il ‘Codice rosso’ è una legge che tutela le donne e i soggetti deboli che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Si tratta della L. 69/2019 dal titolo ‘Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere’.

La polizia giudiziaria - non appena acquisita la notizia di reato - riferisce immediatamente al Pm, anche oralmente. Entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, il Pm - laddove si procede per delitti di violenza domestica o di genere - deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo. Altra novità l’allungamento dei tempi per sporgere denuncia: la vittima ha 12 mesi per farlo e non più 6 come in precedenza. Modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il giudice, al fine di garantirne il rispetto, può predisporre anche il ricorso al braccialetto elettronico. Dopo l’entrata in vigore del ‘Codice Rosso’, le misure di prevenzione sono applicabili anche al reato di maltrattamento nei confronti del coniuge o del convivente.

La legge 69/2019 introduce 4 nuovi reati nel codice penale:

Art. 612-ter Cp: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (il cosiddetto ‘revenge porn’), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5mila a 15mila euro.

Art. 583-quinquies Cp: il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (‘sfregio del volto’), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando si provoca la morte della vittima è previsto l’ergastolo.

Art. 558-bis Cp: il reato di costrizione o induzione al matrimonio è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La pena aumenta se il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.

Art. 387-bis Cp: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da 6 mesi a 3 anni.

Inasprite le pene: il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, passa a un minimo di 3 e un massimo di 7; lo stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e sei mesi; la violenza sessuale dal minimo di 5 al massimo di 10 anni passa da 6 a 12 anni.

La violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14 anni, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12. La legge prevede anche specifici obblighi formativi - sia sul fronte della prevenzione sia su quello del perseguimento dei reati - per il personale delle forze dell’ordine con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.