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Italia Oggi, 3 dicembre 2024

Il decreto legge giustizia approvato dal Consiglio dei ministri, potenzia gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria a tutela delle vittime. A prevedere il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria a tutela delle vittime protette tramite il divieto di avvicinamento da parte del soggetto violento è un decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri del 29 novembre 2024, che introduce che introduce misure urgenti in materia di giustizia. Con il dl si integrano le norme relative alle “particolari modalità di controllo”, cioè al cosiddetto “braccialetto elettronico”, per precisare che tra gli accertamenti già previsti da parte della polizia giudiziaria in relazione alla “fattibilità tecnica” dell’utilizzo di tale strumento è inclusa anche la fattibilità operativa, collegata alla effettiva efficacia e funzionalità dello strumento rispetto al caso concreto e durante tutto il corso dell’applicazione della misura cautelare.

Scelta del braccialetto - In particolare, spiega una nota di Palazzo Chigi, preliminarmente alla scelta da parte del giudice della misura cautelare ritenuta più idonea, la polizia giudiziaria verifica l’attivabilità, l’operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell’area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti tecnici e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini delle valutazioni sull’efficacia del controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato. Di tali verifiche viene redatto specifico rapporto che è trasmesso, entro 48 ore, all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Custodia cautelare - Nel caso di non fattibilità tecnica e operativa, qualora siano stati disposti l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il giudice potrà disporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi di quelle già adottate. In caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento del braccialetto elettronico, conclude la nota della Presidenza, il giudice può disporre la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere.