di Lorenzo D’Avack
Il Dubbio, 7 maggio 2025
Vi sono molte ragioni che rendono difficile inserire il corpo in quella categoria elastica e incerta di diritti della personalità percepiti, organizzati e tradotti in modo differente dal diritto civile, dal diritto penale, dal diritto pubblico e dalla consuetudine. Un’analisi che deve muovere innanzitutto dal significato giuridico di “disporre di se stesso”. L’espressione “diritto di disporre di se stesso” può avere come referente: a) il potere di disporre della propria vita, ovvero b) il potere di disporre del proprio corpo sia dopo la morte che in vita (cellule, gameti, sangue, cornee, midollo, reni, ecc.).
Con riferimento alla seconda accezione, si può innanzitutto osservare come il potere di disporre liberamente del cadavere non ponga delle difficoltà interpretative. Gli ordinamenti giuridici più evoluti hanno in genere considerato il diritto di disporre del proprio corpo dopo la morte come ricollegabile a valori di libertà e di solidarietà naturale piuttosto che a un diritto soggettivo. Disporre invece del proprio corpo in vita, può significare attribuire a questo potere la qualifica di jus in re (facoltà di disporre liberamente di sé) e comporta restringerlo nella signoria assoluta del volere, identificarlo in un diritto di proprietà. Ne scaturisce una visione che suscita perplessità, forse poco rigorosa.
Schema di riferimento altrettanto superato, dettato dall’accostamento del fenomeno alla struttura contrattuale come referente primario, è quello che assimila gli atti di disposizione del proprio corpo a donazioni inter vivos. Il collegamento con l’istituto della donazione non sembra tecnicamente corretto. Anzitutto l’atto di disposizione non potrebbe mai essere un dono.
Lo stesso termine dono è utilizzato in questo contesto per sottolineare il carattere di gratuità, l’assoluta libertà e spontaneità dell’azione, il valore di solidarietà, e non per qualificare giuridicamente la disposizione. Anche la terminologia più attuale non è quella di donatore, bensì in materia di fecondazione di “datore” e in materia di trapianto di “cedente”.
Ma a parte ciò, è da dire che la donazione codicistica è fatta intuitu personae, cioè in considerazione diretta delle qualità proprie del donatario e del legame tra il donante e il donatario. Salvo casi eccezionali (es. donazione del rene: L. 26 giugno 1967, n. 458), chi si separa da una parte del proprio organo a vantaggio di qualcun altro il più delle volte non conosce il destinatario: il dono è generalmente anonimo. Tutto ciò ci spinge a considerare i diritti di disposizione del proprio corpo come appartenenti ad una categoria intermedia tra le libertà (fisiche) ed i diritti soggettivi propriamente detti. Si potrebbe parlare di libertà individuali che, a seconda delle circostanze, possono essere sia imbrigliate dall’indisponibilità, sia dall’interesse generale, sia ricondotte ad una prerogativa a carattere patrimoniale.
D’altronde, al diritto di disposizione non corrisponde alcuna obbligazione reciproca. È un diritto senza un vero creditore e, se vogliamo, privo anche dell’oggetto del diritto, perché, trattandosi della persona stessa, si ricade nella ben nota obiezione già avanzata alla teoria del diritto di proprietà: il corpo non è un bene. Bisogna, dunque, innanzitutto inventare categorie giuridiche nuove che permettano di qualificare il vivente umano distaccato dalla persona. Esso non rientra oggi nella categoria delle res derelictae né in quella delle res publicae né in quelle delle res privatae.
Da tali future categorie dipenderanno le regole che dovranno governare l’uso o la destinazione di questi nuovi beni, né cose né soggetti. L’attuale incapacità presente in molti ordinamenti giuridici di pensare il diritto del corpo vivente e depersonalizzato è una delle ragioni primarie del caos che regna in questa materia e delle difficoltà che la società trova nell’affrontare questioni pratiche che si pongono con sempre maggiore frequenza.
È pertanto a seguito di molte incertezze, sia etiche che giuridiche, che oggi nelle nostre società occidentali si modificano le rappresentazioni, una volta comuni, del corpo e delle sue parti. Un dibattito che, rispetto al passato, si caratterizza anche a seguito dello sviluppo della tecnologia medica che, qualora ve ne fosse ancora bisogno, definitivamente fa venire meno e relativizza quella antica percezione quasi “angelica” della corporeità umana.











