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di Giuseppe Belcastro*

Il Riformista, 27 luglio 2024

Albeggiava l’anno 2013 quando la Corte di Strasburgo, investita dal dolore di sette persone detenute nelle carceri italiane, incominciava la motivazione della storica sentenza Torreggiani con devastante semplicità: “La Corte rammenta che la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato”.

Concetti chiari, inoppugnabili e dai quali discesero poi, nel testo di quella decisione, diversi corollari, uno più centrato ed efficace dell’altro. Era l’anno 2013, appunto, e la Corte, oltre a condannare l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione in ragione delle condizioni inumane e degradanti della carcerazione subita dai sette ricorrenti, prendeva atto della dimensione sistemica del problema, adottando la procedura della sentenza pilota e ordinando al contempo allo Stato di istituire strumenti di tutela effettiva a ristoro del sovraffollamento.

Passati 11 anni, la situazione torna tragica come un tempo. Sono ben oltre sessantuno mila i detenuti nelle carceri italiane, con un indice di sovraffollamento che sfora il 130% in media, con picchi del 200% e del 150% in oltre un quarto degli istituti. Il sovraffollamento carcerario, esso stesso da solo possibile causa di violazione dell’art. 3 della Convenzione come la Corte non ha mancato di evidenziare, è dunque il più grave e urgente problema della giustizia italiana.

Lo attesta in maniera incontrovertibile il fatto che, da gennaio ad oggi, 59, tra le vittime di questo stato di cose, hanno deciso di ammazzarsi. Sulle ragioni di un simile tragico approdo si potrebbero articolare molti pensieri, ma basta qui richiamare una tendenza legislativa, accentuatasi nell’ultimo decennio, ad introdurre disposizioni che hanno la vocazione a riempirlo il carcere, piuttosto che ad alleggerire la pressione che lo schiaccia.

Così, l’allargamento del corteo dei reati ostativi per i quali non sono possibili misure alternative al carcere - non si è fatto in tempo a rimuovere le previsioni dalla famigerata legge spazza-corrotti che già è in corso un provvedimento di esame che incastona nuovi titoli nell’art. 4-bis O.P. - e la moltiplicazione del numero dei reati (il reato di Rave party introdotto dal D.L. 166/22 ne è l’emblema), in perversa sinergia con una percentuale di detenuti in attesa di giudizio migliorata sensibilmente rispetto al passato, ma ancora sopra la media europea, ha generato il monstre storico che abbiamo davanti agli occhi.

E fa quasi sorridere allora, rileggere le parole garbate e ferme della sentenza Torreggiani con cui la Corte “esorta no Stato] ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà (...) e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere...”: ci dev’essere sfuggito qualcosa. Ma in disparte le ragioni, conviene appuntare un pensiero su questa tragedia: quale che ne sia la causa e quali che possano esserne le soluzioni strutturali, il tempo per intervenire è finito. Per rendersene conto, oltre a guardare il numero dei suicidi, servirebbe visitare le strutture penitenziarie italiane. E vedere.

Vedere cosa voglia dire per davvero trascorrere il tempo di un intero giorno in spazi angusti, immersi in un’aria irrespirabile e così pesante che quasi la tocchi, adagiati su letti a castello a cinquanta centimetri dal soffitto per non poter fare altro, condannati alla condivisione forzata dell’intimità con i propri compagni di sventura, cuocendo cibi su fornelletti adiacenti a fatiscenti servizi igienici. E non avere aria. Vedere sui volti al di là delle sbarre tutto lo smarrimento di chi perde il contatto con il mondo reale e non trova prospettive al suo agire, né comprende la finalità per questa barbara condizione.

Vedere insomma, come e perché nasce quell’angoscia soffocante che spinge a gesti estremi. E una volta visto tutto ciò, servirebbe adempiere l’imperativo morale di farlo cessare, con l’unico atto che oggi possa raggiungere lo scopo: un’amnistia. E invece, a leggere gli indirizzi legislativi del governo, spirano altri venti. È facile presagio che gli strumenti introdotti dal DL 92/24 saranno ora inutili allo scopo ora pochissimo o per nulla efficaci.

L’assunzione di 1000 nuovi agenti di polizia penitenziaria, in disparte il fatto che è spalmata in due metà tra 2025 e 2026, non alleggerisce punto il sovraffollamento, né può render meglio fruibili servizi che non ci sono. La articolata nuova procedura per la concessione della liberazione anticipata, se può da un lato snellire in qualche misura l’accesso al beneficio, non avrà nessun impatto significativo sulle condizioni disastrose nelle quali versano le carceri.

Non lo avrebbe probabilmente, almeno nella misura necessaria, nemmeno l’approvazione della proposta Giachetti-Bernardini sulla liberazione anticipata speciale (che mentre scriviamo è nuovamente slittata). Darebbe però una boccata di considerazione a donne e uomini costretti a vivere come animali; sarebbe insomma almeno un segno che qualcuno ha ancora un pensiero autentico per loro. Che almeno qualcuno ha aperto gli occhi. E ha visto.

*Avvocato penalista