di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 12 dicembre 2020
La denuncia dell'Osservatorio dell'Unione camere penali e del garante dei detenuti del Lazio, Anastasia. I numeri del contagio restano alti. Un piano operativo per la vaccinazione anti-Covid dei detenuti, della polizia penitenziaria e del personale amministrativo e socio-sanitario in servizio nelle circa 200 carceri italiane.
A invocarlo è l'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali Italiane (Ucpi) che, in un documento ufficiale, stigmatizza l'inerzia delle istituzioni sul fronte della tutela sanitaria di chi vive e lavora in prigione. Una denuncia condivisa da Stefano Anastasia, garante dei detenuti della Regione Lazio, che si chiede: "Come mai i detenuti e le detenute non sono elencati tra le categorie alle quali l'antidoto al Covid-19 sarà somministrato con priorità?".
L'emergenza negli istituti di pena è conclamata dai numeri. L'ultimo report stilato dall'Osservatorio Carcere sulla base dei dati forniti dal Ministero della Giustizia, infatti, parla di 958 detenuti positivi al coronavirus di cui 868 asintomatici, 52 sintomatici gestiti internamente e 38 ricoverati in ospedale. Nella polizia penitenziaria e nel personale amministrativo, invece, le persone che hanno contratto il Covid sono rispettivamente 810 e 72. Eppure di un piano vaccinale per detenuti e personale non c'è ancora traccia. Tra le categorie alle quali l'antidoto al Covid sarà somministrato prioritariamente figurano medici e infermieri, ultrasessantenni, malati cronici, pazienti affetti da più patologie, addetti ai servizi essenziali come insegnanti e forze dell'ordine e chiunque viva in condizioni nelle quali non possa essere garantito il distanziamento fisico. A nessuno, però, interessano i detenuti, nonostante questi siano particolarmente esposti al Covid a causa del sovraffollamento delle celle, che ostacola qualsiasi forma di distanziamento, e delle pessime condizioni igieniche di molti penitenziari, che favorisce la diffusione delle malattie.
"È ora che il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stilino un piano per la vaccinazione delle oltre 100mila persone che vivono e lavorano in carcere e, oltre a essere personalmente a rischio, sono potenziali diffusori del virus", ammonisce il penalista Riccardo Polidoro, responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Ucpi.
Opinione condivisa da Stefano Anastasia: "I detenuti - spiega il garante laziale - stanno vivendo la più dura delle carcerazioni, impediti in gran parte delle attività e dei contatti con l'esterno, finanche con i familiari che possono vedere di persona una volta al mese e separati da una barriera di plexiglas. Le carceri, si dice, sono come le residenze sanitarie assistenziali. Ma se l'età media è più bassa, la diffusione delle patologie pregresse è senz'altro importante e le condizioni igienico-sanitarie degli istituti di pena sono certamente peggiori di quelle delle Rsa. Perciò bisogna intervenire subito".
di Enrico Pitzianti
wired.it, 12 dicembre 2020
Alcuni vecchi problemi, come il sovraffollamento, sono accentuati, i dati dei contagi sono parziali e per evitare focolai le visite dei parenti sono ancora proibite: piccola inchiesta sulle strutture dimenticate dall'Italia alle prese col virus.
di Michela Di Biase*
huffingtonpost.it, 12 dicembre 2020
In questo anno segnato dalla pandemia e dalla crisi economica a essa legata, sembra che tutti i settori della vita pubblica e istituzionale siano completamente ipnotizzati da quest'unica notizia. A scapito purtroppo di storie solo apparentemente minori con le quali presto ci troveremo a fare i conti perché attengono al nostro vivere civile e al progetto di Paese che vogliamo costruire.
Per questo utilizzo il mio blog per rilanciare la denuncia fatta in questi giorni praticamente in solitaria da Stefano Anastasia, Garante per le persone private della libertà di Umbria e Lazio, dalle colonne del Riformista.
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 12 dicembre 2020
Sono al via le attività di studio e progettuali previste dal protocollo d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap) del Ministero della Giustizia e il Dipartimento di Architettura (Diarc) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". L'accordo, che rientra tra le collaborazioni promosse dall'Amministrazione con centri universitari per studi e ricerche nel settore dell'edilizia penitenziaria, è stato firmato da Massimo Parisi, direttore generale del personale e delle risorse del Dap, e da Michelangelo Russo, direttore del Diarc.
Oggetto generale della convenzione l'analisi del patrimonio edilizio penitenziario e la proposta d'interventi per il suo recupero, anche in termini di manutenzione e trasformazione. Durante la prima fase del piano concordato tra i due enti saranno classificate le tipologie delle strutture penitenziarie esistenti, approfondita la conoscenza di materiali e tecniche costruttive adottate e dei percorsi di riqualificazione degli edifici. Dopo l'attività analitica e di studio, il Diarc si occuperà di definire linee guida per le possibili trasformazioni delle strutture, in collaborazione con l'ufficio coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili della Direzione generale del Personale e delle risorse del Dap. Il protocollo ha durata annuale e, alla scadenza potrà essere rinnovato sulla base una relazione valutativa dei risultati raggiunti e degli obiettivi futuri.
camerepenali.it, 12 dicembre 2020
Pubblichiamo il documento della Giunta e dell'Osservatorio Carcere affinché, una volta disponibile il vaccino anti Covid 19, sia data la priorità di somministrazione anche ai detenuti e coloro che lavorano nella amministrazione penitenziaria. In allegato il documento.
Il vaccino sembra stia per giungere in Italia anche se, quando arriverà, non sarà disponibile per tutti. Sarà necessario stabilire delle priorità. Da quello che apprendiamo dai media, la precedenza sarà data, giustamente, ai cittadini più vulnerabili e più esposti. Tra questi, i lavoratori del settore sanitario, gli ultra sessantenni, i malati cronici, i pazienti con più malattie, i lavoratori dei servizi essenziali, come insegnanti, forze dell'ordine, in pratica chiunque viva in situazioni dove non possa essere garantito il distanziamento fisico.
Non abbiamo letto, né sentito - augurandoci di essere stati distratti - tra i destinatari del vaccino le persone detenute che, da un punto di vista sanitario, erano già vulnerabili ben prima dell'arrivo del Covid 19 e oggi vivono in uno stato di esposizione "naturale" - o meglio "innaturale" - al virus, per il ridottissimo spazio a loro disposizione, nella maggior parte dei casi, estremamente carente dal punto di vista igienico e, quindi, foriero di ogni tipo di malattia.
Donne e uomini affidati allo Stato, che deve punirli sì, ma anche "rieducarli", salvaguardandone l'integrità fisica, assicurando loro piena ed effettiva inclusione nelle misure adottate all'esterno per risolvere, in via definitiva, il flagello virale. Nemmeno il personale dell'amministrazione penitenziaria che, per ragioni di lavoro, è a diretto contatto con la comunità ristretta, sembra essere nell'elenco delle priorità.
Dai dati regionali che pervengono all'Osservatorio Carcere dell'Unione dalle Camere Penali, da quelli locali e nazionali che, finalmente, il Ministero della Giustizia ha reso pubblici, l'infezione si sta diffondendo in maniera esponenziale e a macchia di leopardo in tutti gli istituti di pena.
Al 7 dicembre scorso, i positivi tra i detenuti erano 958 (868 asintomatici, 52 sintomatici gestiti internamente, 38 gestiti in strutture ospedaliere), tra il personale di polizia penitenziaria 810 (771 in degenza presso il proprio domicilio, 25 presso le caserme, 14 presso strutture ospedaliere), tra il personale amministrativo e la dirigenza 72 (71 in degenza presso il domicilio, 1 in struttura ospedaliera).
Va anche ricordato che il pianeta carcere vive di continui contatti con l'esterno. Per quanto siano stati eliminati o comunque limitati i colloqui in presenza tra detenuti e familiari, gli agenti di polizia penitenziaria devono necessariamente, in alcuni momenti, essere vicino ai detenuti e, spesso, in spazi angusti. Agenti che usciranno per tornare alle loro famiglie, con la paura e il concreto pericolo di poter diffondere il virus.
La prevenzione all'interno degli istituti di pena risponde, pertanto, non solo al dovere di tutelare la salute dei detenuti, ma anche ad evitare micidiali focolai che possono minacciare, mettendola ancor più a dura prova, la comunità esterna. Senza tener conto della circostanza che il distanziamento personale in carcere è impraticabile e sono pochissimi gli istituti che possono consentire l'isolamento di chi ha contratto il virus.
La politica e la stragrande maggioranza dei media ritengono che nei circa 200 istituti di pena italiani vi sia una sorta di extraterritorialità e che coloro che vivono all'interno delle mura - ristretti o comunque lavoratori liberi - non debbano essere presi in considerazione. Un mondo a parte di cui nessuno si vuole fare carico. Non ci meraviglia, pertanto, che nel dibattito sulle modalità di somministrazione del vaccino, il luogo dove vi sono le persone più vulnerabili e più esposte - dopo il personale sanitario e gli anziani chiusi nelle case di riposo - sia stato ignorato, ma ci auguriamo che la presa in carico avvenga in tempi brevi, nel rispetto di quel patto sociale rappresentato dalla nostra Costituzione.
Attendiamo che il Ministro della Giustizia, unitamente al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, predisponga immediatamente il piano operativo per la vaccinazione dei detenuti e di tutti coloro che lavorano negli istituti di pena. Si tratta di oltre 100.000 persone, che vanno immediatamente protette perché quotidianamente a rischio personale e in quanto potenziali diffusori del virus.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 dicembre 2020
Vaccino anti-Covid, il presidente dei Garanti territoriali Stefano Anastasìa: i detenuti non ci sono tra le categorie prioritarie nel piano vaccinale. Nel momento in cui divampano nuovi focolai all'interno dei penitenziari, l'emergenza Covid 19 nelle carceri diventa sempre più drammatica. Ora è la volta del carcere Rocco D'Amato di Bologna, dove attualmente risultano 64 detenuti positivi al Covid, tra i quali 3 sono finiti in ospedale.
di Giacomo Galeazzi
La Stampa, 12 dicembre 2020
I sindacati della Polizia penitenziaria lanciano l'allarme. Superati i mille casi di positività negli istituti di pena. Allarme Covid dietro le sbarre. "In controtendenza rispetto all'andamento del virus nel Paese, salgono i contagi da coronavirus fra i detenuti, tra i quali si contavano alla data di ieri sera ben 1.017 positivi, secondo i dati censiti dall'ufficio attività ispettiva e di controllo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria", avverte Gennarino De Fazio, segretario generale della Uil-pa Polizia penitenziaria, spiegando invece che "continua a calare il numero degli affetti da Covid-19 negli operatori, che si attestava, sempre alla data di ieri sera, a 852 positivi (il Dap non fornisce più, però, il dato sugli operatori sanitari contagiati). Quest'ultima circostanza, peraltro, sembra confermare una tendenza inversa fra popolazione libera e detenuta".
di Tiziana Maiolo
Il Riformista, 12 dicembre 2020
Calogero Mannino è stato assolto 14 volte. Oggi ha più di 80 anni, quando è diventato preda ne aveva 50. Aveva ancora una vita politica davanti che è andata distrutta. Il processo è già di per sé tortura.
Calogero Mannino esce definitivamente dalla scena giudiziaria dopo trent'anni, trascinando con sé il castello di sabbia del processo "Stato-mafia", ventiquattr'ore dopo la fine dei tormenti durati sette anni per Nunzia De Girolamo. Due imputati dal comportamento esemplare, secondo il canone di chi crede nella giustizia e nella lineare difesa dentro il processo.
Pure tutti e due, e tanti prima di loro, compresi quelli che alla fine sono stati condannati, come Ottaviano Del Turco che di "giustizia" sta morendo, sono stati uccisi molto prima delle sentenze, negli anni di tortura loro erogati prima del processo e anche dal processo stesso. Nel mondo dei Predatori, che non danno scampo.
Se c'è la preda, c'è anche il predatore. Proprio come non esisterebbe la caccia se non ci fossero i cacciatori. Ma non si pensi che sia predatore solo chi tiene la propria vittima in una stanza per venti ore. Lo è anche chi tiene sotto sequestro la vita di una persona per anni, magari sette o magari anche trenta. A volte la vita si spegne prima che il predatore abbia terminato l'opera, in un'estrema forma di autodifesa, come ha fatto Enzo Tortora.
Altre volte la mente e il corpo della preda si chiudono in un bozzolo di straniamento, una sorta di sedazione che tiene lontano dal dolore, come sta facendo Ottaviano Del Turco. E tutti gli altri? Tutti gli altri sono costretti ad aspettare. Aspettare che il finanziere che ha svegliato all'alba te e la tua famiglia finisca la perquisizione. Aspettare che dai palazzi di giustizia cessino di uscire le carte a valanga destinate a planare nelle edicole e nei tubi catodici.
Aspettare che i tuoi figli possano tornare a scuola senza essere colpiti da sguardi peggiori di lame. Aspettare che i vicini di casa smettano di evitarti. E poi aspettare tutto: gli interrogatori, il rinvio a giudizio, il processo, la sentenza. Aspettare quanto tempo e quanti processi? Calogero Mannino è stato assolto quattordici volte. Oggi ha più di ottant'anni, quando è diventato preda ne aveva cinquanta. I cinquantenni oggi vengono spesso considerati ragazzi, chi di loro è entrato nel mondo politico ritiene di avere molto tempo davanti a sé prima di pensare alla pensione: Giuseppe Conte ha 56 anni, Zingaretti 55, i due giovanotti Renzi e Salvini rispettivamente 45 e 47.
Provi ciascuno di loro a chiudere gli occhi e a immaginarsi fra trent'anni. Provino a pensare di trascorrerli nel modo che abbiamo sopra descritto, con uno stress continuo che non ti fa dormire la notte, che a tratti è vera paura, perché la vittima non può che temere il suo predatore. Predatore non è la singola persona.
Predatore è il contesto. Troppo facile pensare che la perfidia di un pubblico ministero non vada mai a braccetto con un giudice delle indagini preliminari dopo essersi già coricata con un ufficiale giudiziario ed essersi poi accompagnata a un cronista giudiziario o a un direttore di giornale. Era o no predatore, per esempio, quel contesto che si era creato a Palermo quando il direttore del Fatto Quotidiano era sceso appositamente in Sicilia per "fare il guitto" con uno spettacolo teatrale offensivo e ridicolo, per mettere in berlina un imputato mentre tutti i pm cosiddetti "antimafia" erano seduti in prima fila e, come dice Mannino, parevano quasi aver tratto ispirazione, "a parte le sgrammaticature" dallo spettacolo per scrivere la requisitoria?
Era o no predatore il contesto vissuto da Nunzia De Girolamo, quando subì una registrazione clandestina nella casa di suo padre dove si svolgeva una riunione politica, in seguito guardata con sospetto, che le costò le dimissioni da ministro e poi un rinvio a giudizio e un pm d'aula che, contraddicendo il suo collega che ne aveva chiesto l'archiviazione, ha auspicato che lei dovesse passare otto anni e passa della sua vita futura all'interno di un carcere?
La storia di Calogero Mannino, che oggi del suo predatore dice "Hanno distrutto un Paese", è storia di caccia grossa. Il contesto di predazione risale addirittura ai tempi dei reati di mafia a Palermo. All'inizio si chiamava "Sistemi criminali", un fiume carsico che andò dentro e fuori dagli uffici giudiziari, basato su un teorema che vedeva insieme un gruppo eterogeneo di soggetti che andavano dalla massoneria deviata a Cosa nostra, eversione nera e corpi dello Stato, che avrebbero messo in atto un tentativo di destabilizzazione del Paese. Storia folle che non poteva che trovare nella follia della persona più inattendibile che sia mai circolata nelle aule giudiziarie, Massimo
Ciancimino, il proprio padrino, il sigillo del contesto, il processo "Stato-mafia", la Trattativa, la regina dei contesti di predazione. Il patto scellerato che nel corso di tutti gli anni Novanta avrebbe unito ai boss di Cosa Nostra persino un politico come Calogero Mannino che della lotta alla mafia aveva fatto una delle ragioni di vita. L'ex ministro democristiano si è ribellato al progetto dei predatori di processarlo insieme ai mafiosi e ha scelto un rito alternativo e solitario. Mentre altre persone perbene venivano nel frattempo condannate in primo grado (a dimostrazione che nei contesti predatori non esistono solo i pm), lui è stato sempre assolto.
E ha avuto la soddisfazione di leggere nelle motivazioni dei giudici d'appello che le indagini preliminari avevano costruito un castello fatto di "incongruenze", "inconsistenza" e "illogicità" dell'accusa. Il castello è ormai franato, dopo che la cassazione e lo stesso rappresentante dell'accusa hanno ridicolizzato l'estremo tentativo dei procuratori generali Fici, Barbiera e Scarpinato. I quali non avevano più argomenti per il ricorso, se non violando il principio della doppia conforme che consente, in presenza di due sentenze di assoluzione dell'imputato, alla pubblica accusa di ricorrere in cassazione solo con argomenti inoppugnabili.
Ed erano quindi ricorsi a una sorta di trucco, chiedendo ai supremi giudici di dichiarare l'illegittimità costituzionale di quella legge che a loro parere legava le mani all'accusa. Volevano il processo eterno. Se trent'anni vi sembran pochi... Vorrebbero processi eterni tutti i predatori del contesto. Ecco perché non è più sufficiente difendersi NEL processo.
Il processo, solo in quanto esiste, è già sofferenza e tortura. È un insieme di atti predatori che lasciano la vittima in una continua spasmodica attesa, come l'animale che se ne sta accucciato nella speranza che il cacciatore non lo veda, che il cane non ne riconosca l'odore o che arrivi una pioggia a cancellarne le tracce. È ora che si cominci a imparare a difendersi anche DAL processo. Non per sottrarsi alla giustizia, ma per denunciare il Predatore. Che non è solo quello che tiene la sua vittima prigioniera in una stanza per venti ore. Ma anche quello che sequestra la tua vita per trent'anni. O anche per un solo giorno.
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 12 dicembre 2020
Intervista a Calogero Mannino dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la sua assoluzione in appello nel processo stralcio sulla trattativa Stato-mafia.
"Innanzitutto voglio ringraziare Nostro Signore e lo Spirito Santo che illumina gli uomini alla ricerca della verità". Calogero Mannino lo ripete più volte. È stato definitivamente assolto dall'accusa di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato nel processo stralcio sulla trattativa Stato mafia. I giudici della Sesta sezione della Corte di Cassazione hanno dichiarato ieri inammissibile il ricorso della Procura generale di Palermo, confermando quindi la sentenza di assoluzione del processo di Appello, emessa il 22 luglio dello scorso anno. L'ex politico della Dc, difeso dall'avvocato Grazia Volo, era già stato assolto in primo grado e in appello. Contattato telefonicamente, la voce non riesce a nascondere l'emozione.
Presidente Mannino, è finita...
È stata una lunga via crucis durata trent'anni.
Per i giudici la tesi della Procura di Palermo non era solo "infondata", ma anche "totalmente illogica e incongruente con la ricostruzione complessiva dei fatti"...
Sono convinto che in Italia ci sia ancora speranza perché ci sono magistrati liberi che procedono secondo le regole e rendono testimonianza di verità.
Dice così perché è stato assolto?
Qualcuno potrebbe pensare che dico ciò solo perché ho trovato negli anni e in diversi processi e gradi di giudizio magistrati che mi hanno assolto, fino alla Cassazione che si era pronunciata altre due volte sempre in favore della mia innocenza. Invece, pur essendo evidente il gravissimo problema del funzionamento della giustizia in Italia e in particolare del funzionamento di alcune Procure o meglio di gruppi di magistrati all'interno di queste, in questo Paese esistono ancora magistrati liberi dai condizionamenti. Magistrati che, ripeto, procedono secondo le regole e rendono testimonianza di verità a chi sopporta il processo, soprattutto una testimonianza di lealtà alle istituzioni.
Su questo aspetto ci torniamo dopo. Parliamo dei suoi processi...
Almeno in sede storica bisognerà affrontare il problema di 30 anni di processi con ben oltre 10 sentenze tutte di assoluzione. Hanno tenuto inchiodato me a un processo unico e alla stessa narrazione menzognera che dal 1991, con salse diverse, mi viene rovesciata addosso con una ossessione persecutoria che pure dovrà trovare delle spiegazioni. Ma non ho tentazioni polemiche in questo momento.
Onorevole Mannino, lei aveva scelto l'abbreviato, a differenza dei suoi coimputati. Come mai questa scelta?
Nel 2012 avevo scelto di essere processato con il rito abbreviato. Rito che si basa solo sugli elementi di prova portati dall'accusa. Ero certo dalla mia innocenza. Nel 2015 sono stato assolto in udienza preliminare per non aver commesso il fatto. La Procura aveva presentato appello. I pm di Palermo sono convinti da sempre che io abbia nel corso della mia vita intessuto rapporti con Cosa nostra. È una narrazione, come ho più volte detto, "funambolica" che si è trascinata per anni.
Crede che ciò sia opera di magistrati ideologizzati? Che esista un teorema?
Qui è diverso. Quando si parla di magistrati ideologizzati si pensa sempre a quelli aderenti a Magistratura democratica. Io, vorrei ricordarlo, sono stato amico personale del dottor Marco Ramat (scomparso nel 1985, fra i fondatori di Md, membro del Csm e militante nel Partito comunista, ndr). Lui lavorava a Firenze dove c'era un centro politico in cui era molto attivo e che ho anche frequentato.
Quindi l'ideologia non c'entra? Lei democristiano contro le toghe di sinistra?
Guardi, da ministro della Marina mercantile feci una legge per la difesa del mare. Bene, come presidente della commissione che doveva redigere il testo misi il dottor Gianfranco Amendola, un altro storico esponente di Md, all'epoca uno dei pretori "d'assalto", con grande scandalo di tutti.
Mi vuole dire che con i magistrati di Md ha sempre avuto ottimi rapporti?
Sì. In questo processo, invece, c'è chi ha fatto l'antimafia per "giocarci".
Quale bilancio si sente di fare Calogero Mannino?
Questa sentenza segna la fine della "storia d'Italia" scritta da Giancarlo Caselli e Antonio Ingroia. Un fine definitiva.
I giudici hanno riconosciuto il suo impegno nella lotta alla mafia...
Io mi sono sempre adoperato per il contrasto alla mafia. È emerso dalla sentenza assolutoria che fossi una vittima designata della mafia, proprio a causa della mia specifica azione di contrasto a Cosa nostra quale esponente del governo del 1991.
E qui si arriva alla tesi della trattativa Stato-mafia...
I magistrati hanno riconosciuto la mia estraneità a questa cosiddetta trattativa Stato- mafia ed hanno ricostruito la lunga fase della mia vita politica, dal 1979 al 1992, che è stata caratterizzata da un impegno di contrasto alla criminalità e dalla piena mia adesione alla linea che lo Stato andava apprestando per affrontare il problema della mafia.
I pm di Palermo, però, non le hanno mai creduto. Anzi...
I pm di Palermo sono convinti da sempre che io abbia nel corso della mia vita intessuto rapporti con Cosa nostra. Solo la mia forza d'animo mi ha aiutato ad andare avanti in tutti questi anni. Il tema del contrasto a Cosa nostra, lo sottolineo con forza ancora una volta, è stato un punto qualificante della mozione presentata dalla Dc alla fine del 1979, poi discussa ed approvata in Parlamento il 2 febbraio 1980. In quella mozione si approvavano le conclusioni della Commissione antimafia. Nessuno può smentirlo.
Servirebbe, adesso, una analisi lucida e senza preconcetti di quella stagione politica dove lei, onorevole Mannino, è stato uno dei protagonisti insieme a Rino Nicolosi e all'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella...
Non soltanto si è fatta una vittima innocente, ed io non ho mai voluto né voglio assumere animi vittimistici, ma, al di là di questo esito personale, si è tentato di consolidare una narrazione che falsa tutta la storia politica della Sicilia e dell'Italia per due decenni.
Questi processi hanno contribuito a spazzare via la Dc...
Questo è il vero problema storico politico, tralasciando la mia assoluzione, che rimane da affrontare quando, speriamo presto, saremo usciti dalla attuale pandemia.
di Maria Brucale*
penaledp.it, 12 dicembre 2020
Trib. Sorv. Perugia, 3 dicembre 2020, n. 1239, Restivo, Presidente, Gianfilippi, Relatore. Con ordinanza n. 2020/1239, il tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo di un detenuto, condannato all'ergastolo ostativo e non collaborante, avverso il provvedimento di inammissibilità del magistrato di sorveglianza di Spoleto, volto ad ottenere la misura del permesso premio ex art. 30 ter O.P.
In data 23 maggio 2019, il tribunale di sorveglianza di Perugia aveva sospeso il procedimento e sollevato questione di legittimità dell'art. 4 bis O.P. in relazione ai permessi premio chiedendo alla Consulta di valutare la compatibilità con la Costituzione ed in particolare, con gli artt. 3 e 27, di una normativa che stabilisce preclusioni assolute all'accesso a un beneficio penitenziario, il permesso, la cui natura è considerata del tutto peculiare.
Il permesso premio è concepito, infatti, come un momento trattamentale. Fa parte del programma di rieducazione del condannato e costituisce il primo approccio con l'esterno e la vita libera finalizzato alla verifica della effettiva rivisitazione critica da parte del ristretto dei propri errori e della raggiunta capacità di essere reintrodotto in società.
L'impossibilità per il detenuto di accedere a tale opportunità in virtù di un meccanismo di sbarramento normativo appariva, infatti, incongruente in rapporto alla vocazione rieducativa di ogni pena anche in ragione della constatazione che, oltre alla collaborazione con la giustizia, sussistono per il ristretto che non abbia più collegamenti con la criminalità organizzata, altri modi per dimostrare in modo fattivo la propria presa di distanza dal malaffare ed il proprio autentico ravvedimento.
La Corte Costituzionale ravvisava la dedotta incostituzionalità pur apportando specifiche e puntuali precisazioni.
Richiamava la sentenza n. 306 del 1993 che, pur dichiarando non fondate le questioni allora sollevate sull'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit, in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., aveva osservato "che inibire l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per determinati gravi reati, i quali non collaborino con la giustizia, comporta una "rilevante compressione" della finalità rieducativa della pena: "la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di "tipi d'autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita" in caso di mancata collaborazione" (C. Cost. sent. 253 del 22.10.2019 G. Cannizzaro, A. Pavone).
"Non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima, afferma la Corte. Non è infatti irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria. Mentre una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile con gli obbiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di risocializzazione insiti nella pena, non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - agli specifici e limitati fini della fattispecie in questione - una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Ciò sotto tre profili, distinti ma complementari. In un primo senso, perché all'assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull'ordinario svolgersi dell'esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante. In un secondo senso, perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost. In un terzo senso, perché l'assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere invece contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto, e che devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza.
Dal primo punto di vista, il congegno normativo inserito nell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. dal d.l. n. 306 del 1992, come convertito, è espressione di una trasparente opzione di politica investigativa e criminale. In quanto tale, essa immette nel percorso carcerario del condannato - attraverso il decisivo rilievo attribuito alla collaborazione con la giustizia anche dopo la condanna - elementi estranei ai caratteri tipici dell'esecuzione della pena. La disposizione in esame, infatti, prefigura una sorta di scambio tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità per il detenuto di accedere al normale percorso di trattamento penitenziario. Per i condannati per i reati elencati nella disposizione censurata, infatti, è costruita una disciplina speciale (sentenza n. 239 del 2014), ben diversa da quella prevista per la generalità degli altri detenuti. Essi possono accedere ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario solo qualora collaborino con la giustizia, ai sensi dell'art. 58-ter ordin. penit. Se tale collaborazione non assicurino, ai benefici in questione non potranno accedere mai, neppure dopo aver scontato le frazioni di pena richieste quale ordinario presupposto per l'ammissione a ciascun singolo beneficio (previste per il permesso premio dall'art 30-ter, comma 4, ordin. penit.).
E se invece collaborino secondo le modalità contemplate dal citato art. 58-ter, a tali benefici potranno accedere senza dover previamente scontare la frazione di pena ordinariamente prevista, in forza della soluzione interpretativa già individuata, sia da questa Corte (sentenze n. 174 del 2018 e n. 504 del 1995), sia dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 3 febbraio 2016, n. 37578 e 12 luglio 2006, n. 30434).
La disciplina in esame, quindi, a seconda della scelta compiuta dal soggetto, aggrava il trattamento carcerario del condannato non collaborante rispetto a quello previsto per i detenuti per reati non ostativi, oppure, al contrario, lo agevola, giacché, in presenza di collaborazione, introduce a favore del detenuto elementi premiali rispetto alla disciplina ordinaria. Ma, alla stregua dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della sua tendenziale funzione rieducativa, un conto è l'attribuzione di valenza premiale al comportamento di colui che, anche dopo la condanna, presti una collaborazione utile ed efficace, ben altro è l'inflizione di un trattamento peggiorativo al detenuto non collaborante, presunto iuris et de iure quale persona radicata nel crimine organizzato e perciò socialmente pericolosa" (C. Cost. sent. 253 del 22.10.2019 G. Cannizzaro, A. Pavone, § 8.). [...]
La giurisprudenza di questa Corte (in particolare sentenza n. 149 del 2018) ha del resto indicato come criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso nella materia dei benefici penitenziari (in proposito anche sentenza n. 436 del 1999), sottolineando che essa è particolarmente importante al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso (sentenza n. 90 del 2017). Ove non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo (sentenza n. 257 del 2006), in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena (sentenza n. 255 del 2006).
Le ragioni di carattere investigativo e repressivo, prosegue la Corte, "sono di notevolissima importanza e non si sono affatto affievolite in progresso di tempo. Nella fase di esecuzione della pena", tuttavia, afferma la Corte: "assume invece ruolo centrale il trascorrere del tempo, che può comportare trasformazioni rilevanti, sia della personalità del detenuto, sia del contesto esterno al carcere, ed è questa situazione che induce a riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto di concessione del permesso premio. [...]".
Inoltre, una valutazione individualizzata e attualizzata non può che estendersi al contesto esterno al carcere, nel quale si prospetti la possibilità di un, sia pur breve e momentaneo, reinserimento dello stesso detenuto, potendosi ipotizzare che l'associazione criminale di originario riferimento, ad esempio, non esista più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione.
La Corte Costituzionale, dunque, rappresenta come ineludibili le esigenze di sicurezza e di protezione sociale del sistema ordinamentale da fenomeni criminali (Volume Amicus Curiae 2019: "Per sempre dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti", in Quaderni Costituzionali, Rassegna) violenti e pervicaci.
Richiede, pertanto, un regime probatorio che definisce 'rafforzato', da assolvere utilizzando tutte le informazioni degli organi di controllo quali le Procure delle Direzioni Distrettuali Antimafia e le Questure, un obbligo che "deve altresì estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali".
Di entrambi tali elementi - esclusione sia dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che del pericolo di un loro ripristino - grava sullo stesso condannato che richiede il beneficio l'onere di fare specifica allegazione" (C. Cost. sent. 253 del 22.10.2019 G. Cannizzaro, A. Pavone, § 9).
In ultima analisi, la Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittima la norma di cui all'art. 4 bis O.P. laddove esclude la concessione di permessi a chi non collabora con la giustizia, premette la persistenza di un giudizio di pericolosità qualificata delle persone condannate per i delitti indicati nella norma in discorso ma ne sancisce una possibilità di superamento diversa dalla collaborazione con la giustizia, ferma la necessità di appurare la interruzione dei collegamenti con i sodalizi di origine e la impossibilità di ripristino di essi.
La presunzione, dunque, resiste ma da assoluta che era, è ora relativa e ammette un superamento attraverso un onere di allegazione che ricade sul ristretto al quale è chiesta la dimostrazione e della rescissione dei contatti e della impossibilità di ripristino. Una prova negativa che per non divenire probatio diabolica deve trovare ristoro da un lato nel contributo dell'osservazione degli operatori del carcere, dall'altro nell'approccio critico del magistrato di sorveglianza cui è restituita la funzione valutativa del percorso trattamentale non più inibita dalla preclusione del titolo di reato in espiazione.
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia fa buon governo di tali principi e, all'esito di una istruttoria capillare ed esaustiva, perviene ad accogliere il reclamo del richiedente, detenuto ininterrottamente da oltre 25 anni, ed a concedergli le prime ore di libertà.
L'ordinanza appare estremamente rigorosa nell'allinearsi ai criteri guida forniti dalla Corte Costituzionale.
Il collegio, assunte le informazioni dagli organi di controllo, quali le direzioni distrettuali antimafia - che rappresentavano la perdurante pericolosità del soggetto in ragione della gravità oggettiva dei crimini commessi, della mancata collaborazione con la giustizia, della persistenza di fenomeni delinquenziali nei territori di appartenenza, dei legami affettivi con soggetti attinti da contestazioni di fattispecie associative - ne valutava la effettiva attualità e la capacità di incidere negativamente sul percorso detentivo compiuto dal reclamante. Lo stesso, infatti, come relazionato dagli operatori intramurari, già nel 2005, aveva ottenuto la revoca del regime detentivo derogatorio ex art. 41 bis, co. II, O.P. con un giudizio di interruzione dei collegamenti con il sodalizio delinquenziale; successivamente era stato ulteriormente declassato dal d.a.p. in virtù di una ravvisata attenuazione della pericolosità; aveva preso coscienza dell'orrore delle proprie condotte e manifestato nel tempo il convinto ripudio delle scelte del proprio passato ormai remoto; si era dedicato con passione agli studi, alla scrittura e alla poesia; si era intimamente avvicinato alla religione cattolica; aveva esplicitato le ragioni della mancata collaborazione nel terrore delle conseguenze drammatiche che ne sarebbero potute scaturire sul territorio per i propri familiari. Nella lunghissima detenzione, mai aveva intrattenuto contatti indebiti o era stato segnalato per atteggiamenti anche vagamente sospetti. I soggetti indicati nelle note informative come tuttora partecipi di consessi sodali ed in contatto con il richiedente erano risultati, in realtà, destinatari di provvedimenti di revoca delle misure di prevenzione in ragione di giudizi di cessata pericolosità. I rapporti, soltanto epistolari, erano, altresì, talmente sporadici da non poter risultare significanti. Ancora, il rango partecipativo del soggetto, all'epoca dei fatti, era di mero esecutore, non di rango apicale, il che agevolava ulteriormente la valutazione di piena estromissione dal contesto associativo. Alla luce di tali elementi tratti dall'osservazione del detenuto compiuta per oltre 25 anni dai soggetti a ciò deputati - che con lo stesso erano in costante contatto all'interno delle mura carcerarie e avevano modo di verificarne il comportamento, l'atteggiamento, le relazioni, il vissuto, il tenore di vita - il tribunale di sorveglianza esprimeva un giudizio di recisione del vincolo con il sodalizio di originaria appartenenza e di impossibilità di ripristino dello stesso e riteneva opportuno ed in linea con la tensione costituzionale di ogni pena alla restituzione dell'individuo in società, concedere al reclamante "la chiesta esperienza premiale, che costituirà ulteriore passaggio significativo del percorso intramurario dell'istante, che deve proseguire sotto il profilo dell'approfondimento della riflessione critica, e che consentirà di valutare, dopo una così lunga detenzione, la capacità del condannato di rispettare le prescrizioni įmpostegli" (Trib. Sorv. Perugia, ord. 2020/1239, p. 11).
Si tratta di una pronuncia estremamente importante che si allinea con l'indirizzo ormai costante della giurisprudenza della Corte Edu a partire dalla sentenza 'Vinter c. Regno Unito', che, già nel 2013, aveva affermato il diritto alla speranza come valore fondamentale in difetto del quale la pena è contraria al senso di umanità (CEDU, Grand Chamber, Vinter v. Regno Unito 9 luglio 2013, § 108).
Coerentemente, nel ricorso 'Viola c. Italia', in data 13.06.2019, la Cedu ha ravvisato una violazione dell'art. 3 della Convenzione poiché una pena senza fine si traduce in una menomazione della dignità umana che "è nel cuore del sistema istituito dalla Convenzione e impedisce la privazione della libertà di una persona con la coercizione senza allo stesso tempo lavorare per reintegrarla e per fornirle una possibilità di recuperare questa libertà un giorno" (CEDU, Sez. I, sent. Viola v. Italia, 13.06.2019, § 43).
*Avvocato
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