di Pierfrancesco Majorino
Il Domani, 23 giugno 2024
L’Italia oggi dovrebbe mostrare un sussulto e la razionalità e il coraggio che non ha saputo mettere in campo sin qui, realizzando un discorso di verità sulle politiche migratorie. La legislazione attuale è fallimentare e permette la crescita di sfruttamento e violazione dei diritti umani. Mettersi alle spalle in modo netto e inequivocabile la legge Bossi-Fini. Questo imperativo non può più attendere. È una questione di civiltà. In Italia si è affermata un’idea secondo la quale il quadro legislativo in materia di immigrazione non debba essere realmente e poderosamente modificato. Ciò si sostiene (più o meno esplicitamente a seconda delle stagioni) favorirebbe gli “arrivi” alimentando il rischio dell’”invasione”.
di Anna Berlingieri
L’Unità, 23 giugno 2024
A marzo Asgi, Arci, ActionAid, Mediterranea Saving Humans, Spazi Circolari e Le Carbet, hanno impugnato gli accordi anti-migranti tra Meloni e Saied, sostenendone l’illegittimità. Decisione sul merito il 4 luglio. “Da inizio anno le autorità tunisine hanno impedito la partenza di oltre 30 mila migranti che volevano imbarcarsi per raggiungere le coste dell’Europa. Dato che testimonia il costante impegno portato avanti da quel Paese, anche grazie al supporto fornito dall’Italia, per contrastare l’immigrazione irregolare e combattere i trafficanti di esseri umani”, proclama il Ministero dell’Interno dal suo account “X”. La cooperazione con la Tunisia è il fiore all’occhiello della politica migratoria italiana: è stato fondamentale il ruolo di Meloni nel “team Europe” per concludere il Memorandum UE-Tunisia dello scorso luglio. I rapporti con il paese sono solidi e duraturi e l’Italia finanzia ampiamente le politiche di controllo della mobilità in Tunisia. Questa cooperazione, mirata a bloccare i flussi migratori, si è intensificata con l’aumento degli arrivi via mare dal paese, aggravato dalla crisi socio-economica tunisina e dall’ondata di razzismo e repressione che ha colpito le persone di origine subsahariana nell’ultimo anno.
di Bruno D’Alfonso
Il Messaggero, 23 giugno 2024
Il fratello: “Nessuna notizia e nessun contatto”. Ingaggiato un avvocato egiziano, che ha chiesto già 30 mila dollari, ma che non è mai andato in cella a trovare il suo assistito. “Non vorrei che si trattasse di un altro caso Giulio Regeni. Temo per la vita di mio fratello, Luigi Giacomo Passeri, maltrattato in carcere dalla polizia egiziana da un anno”. Sono le parole di Andrea Passeri, pescarese, ma nato in Sierra Leone come i suoi quattro fratelli, tra cui il più piccolo Luigi Giacomo di 31 anni, che lo scorso anno è stato arrestato al Cairo per il solo possesso di uso personale, sembrerebbe, di due spinelli.
di Gian Domenico Caiazza
Il Riformista, 22 giugno 2024
Ci è parso utile e per certi versi inevitabile dedicare la riflessione di PQM, questa settimana, al tema - in verità secolare - della pena. Ce lo impone la macabra e quasi petulante contabilità dei suicidi nelle nostre carceri, uno scandalo che non esiterei a definire mondiale, ma che continua a non interessare né chi ci governa, né la gran parte - io temo - della pubblica opinione. Perché quei suicidi, è ovvio, denunciano la insopportabilità della pena che quei detenuti erano chiamati ad espiare. Una intollerabilità che va misurata certamente rispetto alle concrete condizioni di espiazione, cioè le nostre vergognose, scandalose carceri; ma anche e forse innanzitutto rispetto al senso della espiazione in atto, ed alle prospettive che quella pena così espiata costruisce per la futura, riacquistata libertà.
di Vittorio Manes*
Il Riformista, 22 giugno 2024
La situazione delle carceri, il tasso di sovraffollamento e il numero dei suicidi sono lì a ricordarci, dolenti, la distanza siderale da ogni canone di umanità. “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, recita la prima parte dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, a cui fa eco l’art. 3 della CEDU, vietando perentoriamente, oltre la tortura, tutte le pene o i “trattamenti inumani e degradanti”. Ma questo basilare canone di civiltà è molto più risalente, ed è parte dei presupposti stessi - i minima moralia - del legittimo esercizio della potestà punitiva: regola di esclusione ed al contempo condizione di legittimazione dello ius puniendi, ad alta densità assiologica.
di Giovanni Flora*
Il Riformista, 22 giugno 2024
In attesa di “qualcosa di meglio del carcere” e di “qualcosa di meglio della pena”, in carcere si continua a morire. Se, come e perché punire è da secoli uno dei fondamentali interrogativi del diritto penale. La concreta incidenza negativa della pena sui diritti fondamentali della persona, la sua “afflittività”, ne paiono caratteri identificativi sostanziali. Del resto, anche l’art. 25 comma 2 Cost. (“Nessuno può essere punito (..)”) evoca la categoria della “punizione” quale conseguenza della commissione di un fatto di reato, nell’implicito presupposto che ne ricorrano ovviamente tutte le condizioni (non ultima la capacità di intendere e di volere dell’autore).
di Daniele Negri*
Il Riformista, 22 giugno 2024
Punire prima. Punire subito. Punire, dunque, attraverso il processo penale. Profittando, cioè, degli atti di cui il processo si compone e dei suoi strumenti coercitivi pronti all’uso, per piegare gli uni e gli altri - sono diagnosi risalenti - a finalità di immediato controllo sociale. Più che “passione contemporanea”, secondo una felice immagine sociologica, pulsione “eterna” del potere e sentimento collettivo giunto al parossismo. La tortura ne ha rappresentato storicamente l’emblema. Esempio massimo della sofferenza corporale inferta agli inquisiti prima della sentenza, “straziati da tormenti certissimi” quantunque ne fosse dubbia la reità; finché la battaglia illuminista non ha fondato i moderni sistemi penali sulla presunzione d’innocenza e così stabilito che la legittimazione a punire possa discendere soltanto dal rimprovero di colpevolezza formulabile al termine dell’accertamento processuale.
di Eriberto Rosso*
Il Riformista, 22 giugno 2024
Nei contesti politico sociali nei quali a prevalere sono la cultura liberale e la forza dei diritti, è continua la discussione sulla natura e qualità della pena, che nel nostro ordinamento - nella forma della reclusione - è chiamata a definire la fattispecie penale, al fine quantomeno di individuare forme alternative di espiazione, benefici, interventi per rendere concreto il divieto di trattenere le persone in condizioni inumane o degradanti, per dare alla sanzione il ruolo che la Costituzione le assegna. Nel nostro Paese la realtà è il sovraffollamento e un numero impressionante di suicidi in carcere. Accanto alla pena del carcere vi è un fenomeno ben più corrosivo dei principi dello stato liberale, che desta inquietudine già nella sua definizione: carcerazione preventiva.
di Giuseppe Losappio*
Il Riformista, 22 giugno 2024
“Da millenni gli uomini si puniscono e da millenni si domandano perché lo facciano”. La soluzione è meno sanzioni e più cultura, meno carcere e più alternative alla reclusione. Nonostante secoli e secoli di speculazione, il grande enigma di fondo della materia penale ancora non è stato dipanato. “Da millenni gli uomini si puniscono e da millenni si domandano perché lo facciano”. La domanda di Eugene Wiesnet non ha ancora trovato una risposta risolutiva ed anche autori - come dire - (decisamente) meno agnostici (come Hassemer) parlano di un tema “ingombrante, luccicante, affascinante e minaccioso allo stesso tempo”; “una seduzione oscura”. Un aspetto fondamentale della fascinazione del diritto penale è il rapporto con il male, compreso quello intrinseco allo stesso sistema delle punizioni.
di Stefano Anastasia*
Il Riformista, 22 giugno 2024
Che senso ha la pena oggi? Che senso ha una pena che si riproduce apparentemente senza scopo, come esito finale di una macchina che si muove per inerzia e che inerzialmente assorbe e sputa corpi e vite che le sono capitate negli ingranaggi? La Costituzione pone un limite e fissa uno scopo. Il limite, condiviso da ogni ordinamento giuridico degno di questo nome, tanto da essere universalmente riconosciuto nella Dichiarazione dei diritti umani nelle Nazioni unite, è quello del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (difficile capire come esso sia compatibile con la previsione normativa della pena di morte, ancora diffusa fuori dall’Europa, ma tant’è…). Lo scopo è quello della “rieducazione”, e dunque - fuori da antiquate concezioni moralistiche o autoritarie - quantomeno della prospettiva del reinserimento sociale del condannato in condizioni di autonomia e legalità.
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