di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 16 febbraio 2022
La giustizia penale è "regina" delle trasmissioni televisive e al centro dei programmi politici di tutti gli schieramenti, il carcere molto meno: per questo diventa sempre più importante che chi questa realtà la conosce bene da dentro aiuti a riflettere sul fatto che il processo, la condanna, la galera, il male a cui si risponde con altrettanto male non ci rendono più sicuri né sono in grado di arginare e contrastare il disagio e la sofferenza sociale.
di Alessandro Capriccioli*
Il Riformista, 16 febbraio 2022
Non c'è più tempo: bisogna fermare la strage. Dal Duemila a oggi si sono tolti la vita 1.222 detenuti: una media di 55,5 all'anno. Alta la frequenza di suicidi anche tra gli agenti. Sembra incredibile, ma questi numeri non bastano a sollecitare iniziative.
Se c'è una cosa utile che la pandemia ci ha regalato, tra tanti aspetti negativi e spesso tragici, è un minimo di dimestichezza in più con un approccio basato sui numeri, che permetta di interpretare la realtà prescindendo dalle sensazioni soggettive e basandosi sull'obiettività dei dati.
di Sandra Berardi*
Il Dubbio, 16 febbraio 2022
Pittelli è tornato a casa. Bene. Il suo sciopero della fame contro l'assurda revoca degli arresti domiciliari (ottenuti per motivi di salute gravi) è stato ascoltato da tanti, e anche dal Gip. A Pittelli la misura domiciliare era stata riconosciuta per la condizione di "devastazione psicologica" causata dai 9 mesi circa di carcerazione preventiva.
Allora perché non considerare quei 9 detenuti su 100, attualmente quasi 5000 persone, che soffrono di patologie psicologiche e psichiatriche (tra i quali la percentuale più alta soffre di nevrosi dovute alla detenzione in sé) meritevoli di attenzione pubblica e di misure alternative al carcere al pari di Pittelli? È di ieri l'ennesima notizia di suicidio in carcere: Manuela Agosta non aveva ancora 30 anni e si è impiccata a poche ore dall'arresto.
di Errico Novi
Il Dubbio, 16 febbraio 2022
Andrà riconosciuta, agli uffici di via Arenula e alla guardasigilli Marta Cartabia, una notevole resistenza ai sovraccarichi di stress. Negli stessi giorni in cui completava l'ultima faticosa revisione sulla riforma del Csm, il ministero della Giustizia ha trovato il tempo per risistemare anche il testo sull'ergastolo ostativo.
Così oggi, nella commissione Giustizia di Montecitorio (dove ieri Cartabia è pure apparsa per un'audizione sul Recovery), i deputati e il governo, rappresentato dal sottosegretario Francesco Paolo Sisto, definiranno un nuovo testo, decisamente meno in conflitto con l'ordinanza 97/ 2021 emessa dalla Consulta sul "fine pena mai".
di Valter Vecellio
huffingtonpost.it, 16 febbraio 2022
Tra le molte domande che questa classe politica non si pone c'è quella che riguarda una donna di 29 anni, arrestata nell'ambito di un'operazione anti-droga, che dopo appena 48 ore decide di togliersi la vita impiccandosi. Era detenuta nel carcere di Gazzi di Messina. Cosa può aver spinto a prendere un lenzuolo, annodarselo al collo e lasciarsi andare?
Analoga domanda ce la si può porre a proposito di un ragazzo ventiquattrenne, originario del Marocco. Detenuto nel carcere romano di Regina Coeli, è stato arrestato per rapina. Ha scelto di "evadere" in modo definitivo inalando il gas della bomboletta del fornello da campeggio che in carcere viene comunemente usato per cucinare. Quanto gli avrebbero potuto dare, per la rapina? Una detenzione di qualche anno...Ha preferito morire.
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 16 febbraio 2022
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"Ora è il tempo del Parlamento", dice la ministra della Giustizia Marta Cartabia, illustrando a Montecitorio l'attuazione delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le modifiche appena varate dal governo su Consiglio superiore della magistratura e ordinamento giudiziario e consegnate alla Camera per il dibattito e l'approvazione non sono direttamente connesse ai finanziamenti del Pnrr ma, avverte la ministra, c'è ugualmente "un'attenzione altissima da parte della Commissione europea". Perché ci sono diversi aspetti che, sia pure indirettamente, hanno a che fare con l'efficienza del sistema.
di Astolfo Di Amato
Il Riformista, 16 febbraio 2022
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Il ddl approvato dal governo interviene su questioni molto delicate con proposte non convincenti: è il caso del metodo di elezione del Csm ma anche della valutazione dei magistrati. E se, all'esito della riforma dell'ordinamento giudiziario, la qualità delle decisioni peggiorasse ulteriormente?
Il disegno di legge, approvato all'unanimità dal Governo, tocca molti punti dello statuto giuridico della magistratura. La delicatezza degli interventi sta nel fatto che essi, alla valenza corporativa connessa alla circostanza che sono destinati ad incidere sulla condizione giuridica di una categoria, aggiungono una valenza sul piano degli interessi collettivi, in quanto sono destinati ad incidere direttamente sulla qualità dei provvedimenti giudiziari, qualità che è certamente scaduta, e di molto, se il Capo dello Stato ha ritenuto necessario denunciare, con sorprendente brutale sincerità, il loro carattere spesso arbitrario ed imprevedibile.
È quest'ultima, dunque, la prospettiva corretta nella quale valutare l'iniziativa riformatrice, e non già quella, meramente corporativa, che troppo spesso emerge dalle prese di posizione della magistratura associata. In questa prospettiva, sono molti gli aspetti della riforma che non convincono: dalle regole per la elezione dei membri togati del Csm alla totale abolizione della rilevanza della anzianità nel conferimento degli incarichi, che è l'unico criterio obiettivo, e perciò non manipolabile, esistente.
Vi è un aspetto del disegno di legge, tuttavia, che appare più degli altri poco meditato. Si tratta di quella parte del provvedimento, che intende introdurre nuove regole, per le valutazioni di professionalità periodiche dei magistrati, con la valorizzazione del criterio della "tenuta dei provvedimenti giurisdizionali". Una siffatta previsione corrisponde alla richiesta, formulata da più parti, di dare rilievo anche all'esito di tante iniziative giudiziarie, che partono con grandissimo clamore, distruggendo la vita e la dignità delle persone coinvolte, e che, poi, nel silenzio generale, si concludono con un nulla di fatto.
Va subito detto che una tale previsione, seppure richiami immediatamente il ricordo di quella serie di accadimenti che accompagnano spesso talune indagini penali (dagli avvisi di garanzia a mezzo stampa, alle ordinanze di custodia cautelare e ai decreti di sequestro, di cui vengono subito pubblicati ampi stralci sui giornali), è destinata ad operare anche in ambito civile. Anche le decisioni civili, difatti, sono suscettibili di valutazione in ordine alla "tenuta", potendo le stesse essere riformate in sede di impugnazione. Ed anche le decisioni civili possono avere effetti devastanti sulla vita delle persone.
Ebbene, la proposta governativa presenta due profili di criticità. Uno di carattere generale e l'altro specifico della giustizia penale. Il profilo di carattere generale sta nella circostanza che il semplicismo, con cui la proposta è formulata, urta con quella complessità dell'ordinamento e delle sue fonti, che, pur senza autorizzare lo sfrenato soggettivismo cui oggi troppo spesso si assiste, non consente di ridurre la valutazione di una decisione ad una scelta tra il bianco ed il nero.
Il rischio diventa un acritico appiattimento sui precedenti giurisprudenziali consolidati, come tutela del giudice dai rischi per la propria valutazione, che una giurisprudenza innovativa potrebbe comportare. Potrebbe essere colpita, in modo surrettizio, la stessa indipendenza del giudice. Ecco, allora, che oggetto di valutazione dovrebbe essere non già la "tenuta" in sé dei provvedimenti, bensì la ragione della mancata "tenuta".
Certamente profondamente diversi sono i casi in cui i provvedimenti siano affetti da marchiani errori di diritto o totale superficialità o mancanza di equilibrio nella considerazione delle prove, da quelli in cui si sia in presenza di questioni nuove ed opinabili o di compendi probatori particolarmente complessi. Si tratta, indubbiamente, di una distinzione non sempre agevole, ma alla quale occorre inevitabilmente giungere affinché sia realmente perseguita quella finalità di stimolare una maggiore qualità dei provvedimenti giudiziari, che è alla base della proposta di riforma. L'aspetto che, poi, riguarda in modo specifico il settore della giustizia penale si riferisce al tema del rapporto tra pubblico ministero e giudice.
A ben vedere, se nella valutazione professionale di un pubblico ministero diventa rilevante la "tenuta" delle sue iniziative, la conseguenza è che il giudice finisce con l'avere, nelle sue mani, il destino non solo dell'imputato, ma anche quello, sia pure solo professionale, del pubblico ministero. Al di là di ogni solenne affermazione di facciata sull'autonomia e l'indipendenza di chi giudica, si tratta di un aspetto che non può non influire. quantomeno in alcuni casi, sul giudizio. Si pensi ai piccoli tribunali, nei quali giudici e pubblici ministeri condividono ogni esperienza, sentendosi parte della medesima categoria professionale, o alla eventualità di appartenenza del pubblico ministero e del giudice alla medesima corrente associativa.
Già oggi, come ha denunciato su questo giornale dell'il febbraio Gian Domenico Caiazza, l'imputato è colpito da una presunzione di colpevolezza, dovuta allo spostamento del baricentro della giustizia penale dal giudizio alle indagini, con attribuzione all'ipotesi accusatoria di un peso quasi conclusivo nella valutazione penale del fatto.
Figurarsi cosa può succedere se, a questo primo condizionamento, si dovesse aggiungere la preoccupazione del giudice di poter danneggiare, con la sua decisione, la carriera del collega pubblico ministero. In conclusione, affinché la riforma sia davvero capace di ridare qualità alle decisioni della magistratura, vi sono due nodi che non possono essere aggirati: quello di una valutazione del merito delle decisioni e quello della separazione delle carriere.
La prima questione è molto delicata e, proprio per questo, non può trovare risposta su di un piano meramente ideologico. Si tratta di individuare soluzioni di buon senso, come potrebbe essere la costituzione di una commissione di valutazione espressa dal C.S.M., dall'Avvocatura e dall'Accademia, abilitata a pesare la "qualità" delle decisioni.
Del resto, se è prevista una amplissima discrezionalità rispetto alla valutazione dell'attitudine agli incarichi direttivi, non si comprende perché dovrebbe essere esclusa una valutazione sulla qualità dell'attività svolta, valutazione rispetto alla quale l'esistenza di críteri tecnici sarebbe di per sé limitativa di possibili abusi. La seconda questione richiede solo la volontà politica di superare la strenua resistenza, che sta opponendo la corporazione dei magistrati.
Un esito favorevole e plebiscitario del quarto quesito referendario sarebbe un viatico formidabile per giungere finalmente alla ormai ineludibile separazione delle carriere di magistratura giudicante e di magistratura requirente.
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 16 febbraio 2022
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Durante l'audizione in parlamento, la ministra Cartabia spiega che sarà necessario intervenire con modifiche sull'ufficio del processo e sul giudizio dei minori. Poi avverte: la Commissione europea segue da vicino anche il disegno di legge delega sull'ordinamento giudiziario. Da oggi sotto i riflettori.
Alla vigilia dell'approdo in commissione giustizia dei suoi emendamenti su Csm e ordinamento giudiziario, la ministra Marta Cartabia ha spiegato ieri alla camera perché anche questa riforma sia seguita con attenzione dall'Unione europea. Il terzo disegno di legge delega non ha una posizione centrale nel Pnrr come le due leggi delega approvate nel 2021 - processo penale e civile - ma alcune sue parti, ha rivelato ieri la ministra, "sono il frutto di un'interlocuzione stretta con la Commissione europea".
Con le prime due riforme, nel Pnrr, il governo si è impegnato a raggiungere entro il 2026 una riduzione del 40% dei tempi della giustizia civile, del 25% di quella penale e dell'80% dell'arretrato. La piena realizzazione di questi obiettivi determinerebbe, ha detto ieri Cartabia, "un aumento del Pil fino all'1,7%". Il Pnrr prevede circa 3 miliardi di investimenti destinati alla giustizia, per la gran parte assorbiti dalle assunzioni a termine per i nuovi uffici del processo (2 miliardi). Nella quota restante c'è la riqualificazione del patrimonio immobiliare di tribunali e uffici di procura (411 milioni) e ci sono altri investimenti tra i quali 83 milioni per la digitalizzazione ("entro il 2026 andranno digitalizzati i fascicoli degli ultimi 11 anni, 10 milioni in tutto").
L'Europa è attenta alla riforma dell'ordinamento giudiziario perché "nel rapporto sulla Rule of law l'Italia è considerata debole sotto l'aspetto dell'efficacia e dell'efficienza - ha detto Cartabia ai deputati della commissione giustizia - mentre la nostra struttura normativa, anche di contrasto alla corruzione, viene considerata ampiamente soddisfacente".
Dunque per la Commissione è importante riformare il modo in cui saranno assegnati gli incarichi direttivi e semi direttivi negli uffici giudiziari - gli emendamenti prevedono che si tengano in maggior conto le capacità organizzative - perché "hanno un impatto diretto sulla riduzione dei tempi della giustizia". "L'unione europea usa tre parole per quanto riguarda i sistemi giurisdizionali - ha detto la ministra, intervenendo nel pomeriggio a un'iniziativa dell'istituto Sturzo - indipendenza, qualità ed efficienza. Non è una deriva efficientistica, la tutela dei diritti è vanificata da un sistema che non è efficiente".
Se fare presto è necessario, importante è anche fare bene ma nella replica ai deputati la ministra ha dovuto spiegare che entrambe le leggi delega approvate l'anno scorso necessitano già di correttivi. Per quanto riguarda l'ufficio del processo, previsto dalla riforma penale, fatti i concorsi risulta "una sovrabbondanza di candidati vittoriosi non distribuiti in maniera uniforme sul territorio, servirà un piccolo intervento normativo e bisogna intervenire anche stabilendo l'incompatibilità tra ufficio del processo e professione di avvocato, la norma non è cristallina". Modifiche ci saranno anche per correggere la composizione monocratica del primo grado del giudizio sui minori, problema abbondantemente segnalato durante le audizioni. A questo punto, però, la correzione non potrà stare nei decreti legislativi, che sono vincolati dal testo approvato della delega civile.
di Giovanni Verde
Corriere del Mezzogiorno, 16 febbraio 2022
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Finalmente, di un politico, leggo dichiarazioni sensate sulla giustizia. Le ha rese l'onorevole Orlando, che non è laureato in giurisprudenza, ma è uomo intelligente (merce che non sempre si riscontra nei politici nostrani). Egli ha fatto tesoro della sua esperienza di ministro della Giustizia e sa che la giustizia del cittadino nulla ha a che fare con il Csm e con la nomina dei suoi componenti; che mettere al rogo le correnti può essere rimedio peggiore del male; che il problema dei magistrati che si danno alla politica (oltre ad essere marginale per il cittadino: oggi i magistrati in questa situazione sono poco più di una ventina) ha complesse sfaccettature. Bravo.
Aderendo al suo pensiero, cerco di indicare al lettore i punti di maggior rilievo della riforma, premettendo che quest'ultima non avrà alcuna incidenza sulle aspettative di giustizia dei cittadini. Orlando, che è stato ministro della Giustizia con sufficiente autonomia di pensiero (ossia senza farsi sommergere dai magistrati che presidiano il ministero), ha ben presente che organizzare il nostro sistema di giustizia dando qualche importanza all'efficienza è un'impresa titanica destinata quasi sicuramente all'insuccesso.
Una conferma? La riforma ha introdotto (ispirandosi a quanto praticato altrove: ad esempio in Germania) una sorta di pagella di valutazione del magistrato (discreto, buono, ottimo). L'intenzione (quale ricavo dalla relazione al disegno) è quella di incentivare i magistrati a coltivarsi, in un mondo in cui l'aggiornamento culturale è particolarmente difficile, e ad organizzarsi in maniera da ridurre i tempi delle decisioni tenendone elevato il livello qualitativo. Di fronte all'innovazione il presidente dell'Anm (che parla esprimendo la posizione ufficiale della magistratura) ha subito mostrato contrarietà: una valutazione del genere - ammonisce - può servire soltanto per riscontrare cadute di professionalità e non per fare le graduatorie dei più bravi e - aggiunge - mai con il concorso degli avvocati.
Il fatto è che nella magistratura si è imposto il criterio della assoluta fungibilità dei magistrati fra loro, in base al principio che l'uno vale l'altro. È un sistema, fondato su di un'ipocrita finzione, che ha pregi (soprattutto per la magistratura giudicante, in quanto ne assicura nel massimo grado l'indipendenza), ma paga il prezzo dell'inefficienza. Qualsiasi organizzazione di un lavoro da svolgere in comune presuppone, infatti, qualche forma di gerarchia, che la magistratura associata ritiene incompatibile con il suo modo d'essere. Anche l'attuale provvedimento, pertanto, non riesce a sottrarsi alla funzione di produttore di montagne di carte e di burocrazia (di cui esempi troviamo nelle proposte tabellari di organizzazione degli uffici giudicanti e nei progetti organizzativi degli uffici requirenti. Non parliamo di quelle per le inutili valutazioni di professionalità, positive al 99%).
Avverrà, in tal modo, che la novità introdotta dalla riforma (di cui non è chiara la finalità e che di per sé non sarà di non facile attuazione) sarà esornativa, ossia si tradurrà in un'apparenza. Il cittadino è indifferente al problema delle nomine e, quindi, si è appassionato alla vicenda Palamara per l'innata predisposizione al gossip. Se è acculturato a sufficienza, rileverà che l'intervento del Governo, cede alla lusinga del gossip e si industria per congegnare un barocco sistema elettorale del Csm.
Il Governo agisce in questo modo, essendo in difesa, ossia per opporsi al sorteggio (in disparte ogni valutazione sulla compatibilità del criterio con la Costituzione, la quale - si sa - vale a giorni alterni e secondo le convenienze). Se si scegliesse il sorteggio (scelta ancora possibile in Parlamento e auspicata, con atteggiamento che a me sembra ritorsivo, perfino da FI, la cui ideologia dovrebbe privilegiare il merito), avremmo la sublimazione del più esasperato qualunquismo, perché il sorteggio è un atto di viltà praticato (e la pratica diffusa sta consegnando il Paese alla mediocrità) da chi riconosce di non essere capace di fare corrette valutazioni di merito e di assumersene la responsabilità (oltre tutto il disegno non può non riconoscere al Csm un potere di valutazione, così che logica vorrebbe che a farle siano magistrati "meritevoli" e non "sorteggiati").
Il cittadino è molto più sensibile al problema del magistrato politicizzato. Lo è secondo le convenienze. Quante volte il cliente mi ha chiesto "di che colore è il giudice", avendo maturato la convinzione che la disposizione di legge è argilla che il magistrato può manovrare a suo piacimento. Il fatto è che non possiamo impedire al magistrato di avere una sua ideologia. Ci dobbiamo accontentare (e dovremmo pretendere) che non la renda palese.
Quindi, fermo che l'intervento del legislatore interviene sulla "forma" e non sulla "sostanza" del problema, sono da condividere (e, a mio avviso, finanche eccessive) le misure repressive suggerite al Parlamento. Resta irrisolto il vero problema (e qui dissento da Orlando): al cittadino non può stare bene che alla formazione di leggi o di provvedimenti amministrativi partecipino soggetti che sono i diretti destinatari del provvedimento (come è nel caso delle leggi sull'ordinamento giudiziario) o che domani dovranno applicarlo (come è per i giudici amministrativi).
Qui, anche a costo di sacrificare professionalità, le misure restrittive dovrebbero essere molto più rigorose. C'è un problema irrisolto e oramai non più eludibile e riguarda il pubblico ministero. Da tempo scrivo che la soluzione non sta nella reale ed effettiva separazione delle carriere (per realizzare la quale sarebbe necessario intervenire sulla Costituzione che ha raccolto in unico corpo giudici e pubblici ministeri). È invece possibile e necessario, perché lo prevede la Costituzione, scrivere un'apposita legge che "ordini" i pubblici ministeri e ne individui le responsabilità disciplinari: È necessaria una legge apposita sulla responsabilità civile personale del pm.
Le stesse disposizioni del codice di procedura penale che regolano il potere di indagine dovrebbero essere riconsiderate. Sui quotidiani di qualche giorno fa ho letto di un pubblico ministero salernitano in combutta con giornalisti locali con i quali confezionava articoli che poteva utilizzare come notizie di reato.
È un caso limite? Non direi: la recente vicenda milanese (il cd. caso Amara) e altre ancora di cui abbiamo quotidianamente notizia non sono molto dissimili. In un Paese civile non è accettabile che questi comportamenti siano resi (anche soltanto) possibili. Pure se in preda alla confusione, perché fuorviato da una cattiva informazione, il cittadino è in grado di capire che questo è un problema reale e dovrebbe capire che, essendo un problema tecnicamente complesso, non può essere risolto a suon di referendum, il cui esito (necessariamente tranchant) potrebbe renderne ancora più difficile una ragionevole soluzione.
P.S. L'ho fatta troppo lunga. Ho omesso di parlare del giudice disciplinare. È un tema assai tecnico che occuperebbe troppo spazio senza forse interessare.
di Francesco Merloni
Il Domani, 16 febbraio 2022
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Tra le riforme connesse al Pnrr italiano c'è quella della revisione del sistema delle "porte girevoli" tra politica e magistratura, nel senso di rendere più difficile, se non vietato, il ritorno in magistratura per chi abbia ricoperto cariche e incarichi politici.
Partiamo da alcuni punti fermi. Le norme sullo status dei magistrati devono assicurare, nella misura massima possibile, che il magistrato sia e appaia imparziale; l'imparzialità è garantita dalla posizione di indipendenza della funzione giurisdizionale, non a caso soggetta solo alla legge e totalmente sottratta all'indirizzo politico.
A questo fine servono norme oggettive, che limitino il passaggio dalla magistratura alla politica e ritorno, prescindendo da valutazioni di tipo soggettivo, che riguardino la personale capacità di un magistrato di agire imparzialmente. È il sistema in sé che deve funzionare. Se un magistrato ha esercitato per un periodo funzioni di tipo "politico" c'è da dubitare che esso, tornato in magistratura, possa essere o apparire imparziale. Potrebbe, ad esempio, giudicare atti o comportamenti tenuti dall'amministrazione dalla quale proviene in modo non distaccato. C'è, quindi, da stabilire quando un incarico pubblico svolto ha carattere politico.
L'attuale disciplina dei dirigenti amministrativi, ad esempio, ritiene politici, e quindi esclude il conferimento degli incarichi dirigenziali, incarichi di tipo elettivo (nelle assemblee) o su nomina (i componenti degli esecutivi nelle amministrazioni statali e territoriali) e negli enti pubblici; incarichi di componente degli organi di governo degli enti pubblici. In alcuni casi (i direttori generali delle Asl), anche la sola candidatura senza elezione è causa di inconferibilità.
Molto meno chiara è la disciplina sui magistrati, anche se è evidente che per essi il rigore deve essere maggiore e si deve procedere ad una corretta e articolata individuazione di tutte le funzioni "politiche" svolte e graduare le limitazioni sull'accesso alle cariche pubbliche e sul ritorno alle funzioni giurisdizionali. In alcuni casi può essere necessaria la totale esclusione, in altri può esser sufficiente un periodo (anch'esso da graduare) di cosiddetto "raffreddamento".
Restano posizioni incerte, quali la provenienza da funzioni in autorità amministrative indipendenti o da uffici di diretta collaborazione (gabinetti, uffici legislativi, segreterie) con gli organi politici. Per le prime il rientro non pone problemi di conflitto, dal momento che le loro funzioni sono da considerarsi quasi giurisdizionali e perciò sottratte all'indirizzo politico e i loro componenti sono scelti per una elevata competenza tecnica e per riconosciuta indipendenza personale.
Per i secondi, invece, la collaborazione stretta con gli organi politici, il concorso attivo alla determinazione del contenuto di leggi e di atti di natura politica e l'influsso che viene esercitato sullo svolgimento dei compiti di gestione da parte degli uffici, devono far propendere per l'esclusione del ritorno in magistratura o almeno dovrebbe imporre un adeguato periodo di raffreddamento e una collocazione in uffici ben distanti, territorialmente (questo vale per gli incarichi locali, non per quelli nazionali) e per materia, dall'incarico di collaborazione svolto. Se ci occupiamo dei magistrati l'approccio nel definirne lo status non può che essere unitario.
Un trattamento differenziato dei magistrati amministrativi è del tutto fuori dalla nostra Costituzione. Anzi, l'occasione della disciplina delle porte girevoli potrebbe esser utilmente colta per rimuovere le ultime situazioni che rendono i giudici amministrativi meno indipendenti di quelli ordinari, Un importantissimo contributo alla piena attuazione del modello di giurisdizione di un paese di diritto, come voluto dalla Costituzione.
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