di Domenico Bilotti*
Il Riformista, 8 aprile 2021
Quale valore positivo ha tenere in cella una persona fino al decesso? Perché cancellare il diritto ad appellarsi a un giudice o ad avere una seconda opportunità? Il 41bis nega la vita. Ho sempre avvertito una certa difficoltà a spiegare agli studenti il meccanismo dell'ostatività.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 8 aprile 2021
I sindacati di Polizia penitenziaria: "Molto preoccupati". L'Unione dei sindacati chiede di accelerare ricorrendo ai vaccini monodose. Nonostante l'avvio della campagna vaccinale e le misure ulteriormente restrittive prese all'interno delle mura, aumenta il numero di contagiati e di focolai attivi nelle carceri italiane, anche a causa delle varianti del Covid-19.
Nel giro di quattro giorni, dall'inizio di aprile, si è passati da 760 a 823 casi positivi su una popolazione complessiva di 52.207 reclusi; mentre tra il personale di polizia penitenziaria si contano 683 infetti di cui 44 sintomatici, su un totale di 33.082 agenti. Un detenuto di 60 anni è morto ieri a Catanzaro, in ospedale dove era ricoverato da dieci giorni, dopo essere stato contagiato all'interno del carcere di Siano dove era scoppiato un focolaio con oltre 70 detenuti e 20 agenti positivi.
di Liana Milella
La Repubblica, 8 aprile 2021
Sono tanti 46 milioni di euro. Ci si potrebbe costruire un super tecnologico palazzo di Giustizia. E invece lo Stato, nell'anno della pandemia 2020, è stato costretto a spenderli per riparare il danno che deriva dalle "ingiuste detenzioni" e dagli "errori giudiziari".
Quasi 37 milioni per chi è finito in cella e ha potuto dimostrare, sentenza alla mano, che non avrebbe dovuto andarci. E altri 9 milioni per gli evidenti sbagli commessi dalla giustizia. Repubblica anticipa i dati scoperti da Enrico Costa di Azione, elaborati dal gruppo "Errori giudiziari.com" di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone.
di Giulia Merlo
Il Domani, 8 aprile 2021
La ministra prende tempo quando serve, ma ascolta i rilievi del parlamento: su trojan, intercettazioni e presunzione di innocenza è riuscita a introdurre modifiche senza far rompere la maggioranza litigiosa. La giustizia è stata uno dei terreni più spinosi per gli ultimi governi, ma il cambio di metodo imposto dalla guardasigilli Marta Cartabia è tangibile per tutti e sta tenendo insieme la pur eterogenea maggioranza.
di Errico Novi
Il Dubbio, 8 aprile 2021
Dopo il Dm sulle intercettazioni tocca agli emendamenti sulla norma cara al Movimento. Che non farà sconti. Ma a giugno il ddl penale sarà in Aula. Dai Cinque Stelle arriva di nuovo una lettura "tranquillizzante" sulla giustizia: le puntualizzazioni accolte nel parere di Montecitorio sul decreto intercettazioni non costituiscono "regole su come realizzare" l'attività investigativa, ricorda il deputato del Movimento Eugenio Saitta.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2021
La Commissione giustizia della Camera ha dato parere favorevole al Dm sulle tariffe delle intercettazioni ponendo però dei paletti rispetto ai dati captabili. La Commissione giustizia della Camera, al termine di una lunga mediazione portata avanti dal Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, ieri notte, ha espresso parere favorevole al decreto sui costi delle intercettazioni, varato dall'ex ministro Bonafede, ponendo però due condizioni stringenti.
La prima riguarda i requisiti di sicurezza che i fornitori del servizio devono rispettare nella conservazione dei dati che, secondo il deliberato, dovranno ora rispettare le indicazioni dell'articolo 268 del Cpp che regola dettagliatamente le modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione. In modo che "l'intero articolo 4" del Dm, relativo appunto alle garanzie nella gestione dei dati da parte dei fornitori, venga "inteso come diretto ad imporre che, nel tempo necessario e indispensabile nel quale i fornitori che raccolgono il dato lo trasferiscono all'archivio riservato presso la Procura della Repubblica, siano assicurati, sotto ogni profilo tecnico, l'obbligo di riservatezza del processo di gestione e trasmissione dello stesso, tale che nessun soggetto estraneo all'autorità giudiziaria possa in ogni caso accederne al contenuto".
Il secondo punto, invece, limita l'acquisizione di informazioni da parte del Trojan ai soli dati "dinamici" del dispositivo e non anche a quelli "statici". Tra le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, si legge infatti nel testo approvato, compaiono anche prestazioni che attengono al "recupero della rubrica dei contatti, della galleria fotografica e dei video realizzati o comunque presenti presso lo smartphone o presso il personal computer o il tablet o altro apparato mobile o fisso, anche tramite captatore informatico (cosiddetto trojan), la cui acquisizione però presuppone, quando non rientri tra i flussi di comunicazione, il decreto di perquisizione ed eventuale sequestro ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del codice di procedura penale".
La Commissione ha dunque valutato favorevolmente che alla tabella allegata, alla categoria "intercettazioni delle comunicazioni di tipo informatico o telematico (attiva attraverso captatore elettronico) " il riferimento all'acquisizione "della rubrica dei contatti, della galleria fotografica e dei video realizzati o comunque presenti, delle password, con funzione di keylogger ", quando non rientri nei flussi di comunicazione, sia previsto nell'ambito dell'attività di indagine sottoposta alle condizioni di cui agli articolo 247 e seguenti del codice di procedura penale.
Esulta il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia a Montecitorio Pierantonio Zanettin: "Ieri è stato votato a larghissima maggioranza un parere che individua le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e relative tariffe secondo il quale dovrà essere rispettato rigorosamente il disposto dell'articolo 268 del Cpp che stabilisce limiti e garanzie in ordine alla genuinità della prova acquisita". "È stato stabilito - ha aggiunto anche che i c.d. "dati statici", galleria fotografica, chat, video comunque presenti nel telefono, possano essere acquisiti dal trojan solo previa perquisizione e sequestro dello smartphone". "È un principio sacrosanto che evita abusi e fissa paletti precisi sull'utilizzabilità delle c.d. prove atipiche".
Soddisfazione è stata espressa anche da Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione: "Il parere reso pochi minuti fa dalla Commissione - ha detto - vede accolta in toto la nostra richiesta di scongiurare il rischio che il trojan possa essere utilizzato per "rubare" files contenuti negli smartphone, nei tablet e nei computer.
La Commissione pone infatti una condizione al Governo in base alla quale i dati "statici" della rubrica telefonica, delle gallerie foto e video, oltre che le password, possano essere captate esclusivamente attraverso una perquisizione e non attraverso il trojan (che può intercettarle solo se trasferite a terzi)". Sarà comunque il Legislatore a dover eventualmente definire i paletti ai quali dovranno attenersi le procure. Una sede potrebbe essere la riforma del processo penale dove la presentazione degli emendamenti è prevista per il 23 aprile.
di Simona Musco
Il Dubbio, 8 aprile 2021
Giornalisti intercettati. Michele Calantropo, penalista di Palermo, registrato al telefono con Nancy Porsia, consulente della difesa. "Lo Sco era testimone d'accusa al processo di cui parlavamo, ma lo stesso ufficio poteva ascoltare quale fosse la mia strategia difensiva".
"Lo stesso ufficio i cui uomini erano testi dell'accusa in un processo che seguivo come avvocato ha registrato la mia telefonata in cui discutevo della strategia difensiva di quel processo con una consulente. Com'è possibile questa cosa?". Nell'indagine di Trapani sulla nave Juventa, finita nella bufera per le intercettazioni a carico di giornalisti e avvocati scovate dal quotidiano Domani, il nome di Michele Calantropo, penalista di Palermo, compare al progressivo 1877. Al telefono con lui, il 15 novembre del 2017, c'è Nancy Porsia, giornalista freelance, il cui telefono è stato messo sotto controllo dal Servizio centrale operativo con lo scopo di scoprire i legami tra ong e trafficanti di uomini sulla rotta Libia-Italia.
Per Calantropo, impegnato nella difesa di Medhanie Tesfamariam Behre, il giovane eritreo rimasto in carcere per tre anni per uno scambio di persona, quella con la giornalista è una telefonata di lavoro. L'intento è quello di chiedere a Porsia di testimoniare al processo che vede imputato il giovane, con lo scopo di ricostruire le reali dinamiche migratorie della Libia, diverse, secondo il difensore, da quelle ricostruite dalla polizia giudiziaria attraverso le sole intercettazioni telefoniche.
Ad ascoltare la telefonata, all'insaputa dei due interlocutori, ci sono però anche gli uomini dello Sco. Gli stessi che al processo a carico di Behre verranno interpellati dall'accusa come testimoni della sua colpevolezza. Un vero e proprio corto circuito, secondo Calantropo, tra i quattro avvocati finiti nella rete della procura nello svolgimento della propria professione. Conversazioni irrilevanti per l'indagine sulla Juventa, la nave della Ong tedesca Jugend Rettet, accusata di concordare i soccorsi con i trafficanti, ma comunque ascoltate, trascritte e depositate con l'avviso di conclusione delle indagini a carico delle 21 persone coinvolte nell'inchiesta.
"Com'è possibile che questi atti risultino depositati? - si chiede Calantropo - Al di là del fatto che le intercettazioni andavano interrotte, quello che non comprendo è perché questa informativa sia stata depositata. Non ha alcuna rilevanza nel procedimento specifico e, per altro, sono intercettazioni che si muovono in un ambito assolutamente fuori legge". Il procuratore Maurizio Agnello ha già assicurato la distruzione delle conversazioni, ma per Calantropo non basta. "Non solo non sono rilevanti, sono lesive di ogni garanzia costituzionale e violano la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il codice di procedura penale - sottolinea -. La mia domanda è: sotto un profilo giuridico, chi ha controllato quali fossero le carte da depositare in questo fascicolo?".
Dalle carte si evince un fatto: la polizia giudiziaria era consapevole che al telefono ci fosse un avvocato. Lo si evince dalle annotazioni che precedono la trascrizione del dialogo, riproposto quasi per esteso. "C'è una grande mistificazione su come funziona il traffico dei migranti", appunta la pg trascrivendo le parole di Calantropo, che dunque chiede a Porsia di poter raccontare quello che ha visto con i suoi occhi in Libia. L'avvocato spiega al telefono la propria strategia: a fronte del deposito, da parte della Procura, di un'attività integrativa d'indagine, prospetta una possibile richiesta istruttoria ulteriore rispetto a quanto già fatto.
"Il Servizio centrale operativo, in quel periodo, era impegnato in quel processo davanti alla Corte d'Assise di Palermo - spiega -. Lo stesso ufficio, insomma, che nello stesso momento stava registrando una conversazione perfettamente inerente a quel procedimento". A fianco a quell'intercettazione c'è una nota: "Importante". E ciò nonostante quella conversazione nulla aggiunga all'indagine sulla Juventa, chiusa qualche settimana fa. "Ma perché sarebbe stata importante? - si chiede Calantropo - Sicuramente non lo è in questa indagine. E allora per cosa lo sarebbe?".
Il processo a carico di Behre, alla fine, si risolve con una vittoria a metà: nella sentenza viene certificato "un granitico quadro probatorio in ordine all'identità dell'imputato", acclarando "l'errore circa l'identificazione del predetto, il quale è persona fisica diversa dal trafficante ricercato (Mered Medhanie Yehdego, ndr)".
Insomma, non era lui uno dei capi di una grande organizzazione di trafficanti di esseri umani che avrebbe portato da una costa all'altra almeno 13mila persone. Behre è stato comunque condannato a cinque anni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver avuto contatti con un trafficante di esseri umani, ma è stato rilasciato in quanto aveva trascorso in carcere tre anni, periodo massimo di detenzione previsto per quel reato.
"Quella telefonata era quindi tutt'altro che irrilevante ai fini della mia strategia difensiva", aggiunge Calantropo, che ricorda un precedente, nello stesso processo: "La procura di Palermo ha intercettato due miei interpreti-consulenti che parlavano di fatti processuali e ed ha perfino depositato queste intercettazioni", spiega il legale. Che ora invoca un intervento a tutela dell'avvocatura.
"Discutiamo di principi che vengono cristallizzati nell'articolo 6 e nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che l'Italia ha sottoscritto - conclude.
Discutiamo dell'articolo 24 della Costituzione, dell'articolo 103 del codice di procedura penale. Non è un problema del singolo avvocato, stiamo mettendo in discussione i principi cardine di uno Stato democratico. Il sistema è democraticamente bilanciato? Il diritto di difesa esiste ancora oppure no? Oppure si possono ascoltare tutte le conversazioni inerenti ai processi a cui è interessati e fare ciò che si vuole?".
di Valentina Stella
Il Dubbio, 8 aprile 2021
Caso intercettazioni a Trapani, parla il costituzionalista Giovanni Guzzetta, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università di Roma Tor Vergata. Riflettendo con il costituzionalista Giovanni Guzzetta, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università di Roma Tor Vergata, potremmo dire che la mia libertà di stampa finisce dove inizia la tua dignità di indagato. Lo spunto ci viene ancora dallo scandalo dei giornalisti intercettati dalla Procura di Trapani.
Tanto scandalo, giustamente, per i giornalisti intercettati. Nulla quando ad esserlo sono gli avvocati che discutono con i loro assistiti...
In Italia siamo abituati a fare discorsi molto ideologici. La questione in realtà è molto complessa e delicata in quanto non esistono diritti e pretese da tutelare in modo assoluto. Tutta la giurisprudenza, sia quella interna - Cassazione e Corte Costituzionale - che quella sovranazionale - Cedu e Corte di Giustizia - sottolinea sempre il fatto che in queste materie è necessario un bilanciamento tra interessi.
Quali sono gli interessi in gioco?
C'è quello del giornalista al diritto di cronaca; quello dello Stato alla repressione dei reati, soprattutto di quelli gravi da cui deriva un forte interesse pubblico al loro contrasto; poi quello soggettivo alla riservatezza sia di coloro che sono interessati dall'attività giornalistica sia degli avvocati. Pertanto stracciarci le vesti in astratto rappresenta un esercizio ideologico.
In concreto, invece, cosa possiamo dire?
Spero che questa vicenda, i cui dettagli non sono ancora totalmente chiariti tanto è vero che è in corso un'ispezione da parte del Ministero della Giustizia, possa costituire l'occasione per una riflessione meglio articolata più che per una reazione corporativa.
Professore mi aiuti a capire: l'articolo 103 quinto comma del cpp vieta l'intercettazione tra avvocato e cliente. Non esiste una norma così chiara per i giornalisti...
Per i giornalisti non esiste una disposizione in tal senso, per gli avvocati sì. Tuttavia la Cassazione ha messo in evidenza come anche nelle conversazioni tra avvocati e assistiti ciò che si tutela è il rapporto professionale con il cliente: in questo caso la registrazione dell'intercettazione andrebbe interrotta. Mentre se i due discutono di qualcosa che esce dal perimetro di quel rapporto e quindi l'avvocato non sta svolgendo più il suo ruolo l'intercettazione sarebbe lecita. La stessa cosa vale per i giornalisti: pur non essendoci una disposizione specifica, esiste però una disciplina della tutela della fonte, ribadita da una sentenza della Cedu del 6 ottobre 2020 'Jecker contro Svizzera'. La Corte ha ribadito la fondamentale necessità di tutelare le fonti ma ha anche precisato che persino in quel caso, se sussistono degli interessi pubblici straordinariamente importanti e purché sia motivato, il divieto posto a tutela della segretezza della fonte può essere superato.
Quindi il discorso è molto articolato...
Certo e riguarda più soggetti. La disciplina delle intercettazioni nel nostro Paese è estremamente invasiva ed è stata fatta oggetto di numerose modifiche. La mia sensazione è che non abbiamo ancora raggiunto un equilibrio adeguato. Ci sono poi tutta una serie di problemi connessi, come l'utilizzazione dell'intercettazione per l'individuazione di reati diversi da quelli per la quale l'intercettazione era stata autorizzata.
Aggiungo un altro problema: la pubblicazione delle intercettazioni sulla stampa, spesso prive di valore probatorio, aiutano a costruire il 'mostro' da prima pagina...
Certamente la libertà di stampa è una delle più antiche e più importanti. Nello stesso tempo però essa non è assoluta e bisogna che accettiamo questo concetto. La libertà di stampa deve essere contemperata con altri interessi: il codice di procedura penale all'articolo 114 vieta la pubblicazione degli atti coperti da segreto.
C'è anche l'articolo 684 del codice penale "Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale"...
Esatto. Il problema è che le sanzioni sono molte blande. Non escludo che ci siano stati dei casi in cui l'ammenda sia stata pagata e la notizia comunque pubblicata. Forse dovremmo sviluppare una sensibilità maggiore nei confronti dei limiti alla libertà di stampa nel suo proprio interesse.
In che senso?
Se la libertà di stampa diventa libertà di gogna prima o poi la categoria dei giornalisti subirà una reazione da parte dell'opinione pubblica.
Su questo sono pessimista. E mi chiedo se siamo noi ad alimentare questo circo mediatico o è l'opinione pubblica che ci chiede di rafforzare un certo voyeurismo colpevolista...
Probabilmente entrambi i fattori alimentano il fenomeno. Attenzione però: non dimentichiamo un'altra componente del complicato puzzle, ossia i settori della magistratura in cerca di pubblicità.
Ultimamente è stato proprio il Ministro Cartabia a porre l'accento sul riserbo delle indagini preliminari per tutelare il principio di innocenza. Quindi il problema esiste ed è serio...
Il problema è talmente evidente che noi nei fatti viviamo costantemente una elusione del principio della presunzione di non colpevolezza. La sanzione penale non è l'unica che un soggetto possa subire: c'è anche quella reputazionale e sociale.
L'altro giorno l'ex magistrato Nello Rossi mi ha detto "ho partecipato a conferenze stampa, che ritengo siano fondamentali in presenza di misure cautelari, per spiegare le ragioni di tali provvedimenti"...
Credo che la magistratura possa spiegare la propria attività attraverso gli atti, senza una interlocuzione diretta con l'opinione pubblica. I giornalisti poi hanno tutto il diritto e dovere di dare le informazioni nei limiti dell'ordinamento, spesso superati in mancanza di adeguate sanzioni e imputazioni di responsabilità.
Questo perché accade?
A causa di questa ideologia assolutizzata del diritto di cronaca che dal punto di vista costituzionale non è corretta. Questo diritto, come quello di manifestare il pensiero, subisce dei limiti nell'ordinamento. Non esistono diritti assoluti se non in qualche rarissimo caso, come la libertà d'arte. I diritti incontrano dei limiti: il problema non è di stabilire questi ultimi ma di renderli cogenti nell'interesse di tutti, altrimenti si passa dall'ordinamento al far west.
di Valentina Stella
Il Dubbio, 8 aprile 2021
E Gian Carlo Caselli sostiene che la nostra giurisdizione non debba prestare "incondizionato e pedissequo ossequio a quella europea". "Siamo sicuri che la suprema istanza della giurisdizione italiana debba - sempre e comunque - prestare incondizionato e pedissequo ossequio alla Giustizia europea?".
Questa è la domanda che si è posto due giorni fa Gian Carlo Caselli sul Corriere della Sera nella sua moral suasion nei confronti della Corte Costituzionale chiamata a decidere a breve sull'ergastolo ostativo. Caselli aveva usato la stessa argomentazione per le sentenze a favore di Bruno Contrada sul concorso esterno in associazione mafiosa pronunciate prima dalla Cedu e poi dalla Cassazione: "Non credo che la Cassazione possa accucciarsi pedissequamente su una sentenza straniera, sia pure della Cedu", disse sul Fatto Quotidiano.
Da qui ripartiamo per darvi conto di un nuovo caso riguardante i cosiddetti "fratelli minori" di Contrada che mette in evidenza proprio il problema del rapporto tra le due giurisdizioni - italiana ed europea. È stato infatti dichiarato ammissibile il ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dagli avvocati Antonella Mascia e Michele Capano nell'interesse di Stefano Genco. L'uomo fu condannato a 4 anni di reclusione perché ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa per un fatto che avrebbe commesso fino al febbraio 1994.
Nel 2015 una sentenza emessa dalla Cedu ridiede speranza a Stefano Genco: con la pronuncia sul caso Contrada c. Italia i Giudici di Strasburgo stabilirono che la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti commessi prima del 5 ottobre 1994 doveva ritenersi in violazione dell'articolo 7 della Convenzione per essere stato disatteso il principio di legalità per mancanza di una base legale sufficientemente chiara e prevedibile. Genco decise allora di procedere a livello nazionale attivando la procedura di "revisione europea" ed evidenziando l'analogia della sua condizione.
La Cassazione a Sezioni Unite ha tuttavia rigettato il suo ricorso ritenendo non vincolanti i principi fissati dalla Cedu nella sentenza Contrada. A parere del massimo consesso della Suprema Corte tali principi non possono estendersi a coloro i quali, come Stefano Genco, siano estranei allo specifico giudizio innanzi ai giudici europei. Secondo le Sezioni Unite Penali la sentenza Contrada non è una sentenza "pilota", e dunque la giurisdizione italiana sarebbe "libera" di non adeguarvisi.
Da qui l'iniziativa di ricorrere alla Cedu. L'avvocato Antonella Mascia evidenzia al Dubbio che "la vicenda di Genco solleva questioni rilevanti riguardo alla violazione degli articoli 1, 46, 6, 7 e 13 della Convezione in quanto le giurisdizioni interne nel rigettare il ricorso hanno disatteso l'effetto erga omnes delle pronunce della Cedu e gli obblighi nascenti dalla Convenzione. Le sentenze dei Giudici di Strasburgo contribuiscono a formare un patrimonio comune che permette il rispetto delle libertà e della preminenza del diritto, assicurando la garanzia collettiva dei diritti fondamentali in un regime che, attraverso il rispetto dei principi sanciti dalla giurisprudenza europea, può ritenersi effettivamente democratico".
L'avvocato conclude: "la questione dei "fratelli minori" del caso Contrada costituisce un problema strutturale dell'ordinamento interno e la Cedu è ora chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di Stefano Genco e di tutti coloro che si trovano nella sua stessa posizione. Secondo una giurisprudenza consolidata dei Giudici di Strasburgo l'obbligo di conformarsi alle pronunce europee impone agli Stati contraenti l'adozione di tutte quelle misure a carattere generale che vadano al di là del caso specifico e che siano capaci di eliminare le cause strutturali della violazione accertata quanto questa trae origine da una mancanza sistemica nell'ordinamento interno. Solo in tal modo si potrà evitare la ripetizione di violazioni identiche come è avvenuto nel caso di Stefano Genco". Per l'avvocato Michele Capano, consigliere generale del Partito Radicale, "il punto culturalmente drammatico della sentenza delle Sezioni Unite è rappresentato dal fatto che ancora una volta si evidenzia che di fronte ad avanzamenti sul terreno dei diritti fondamentali del cittadino in materia penale, i giudici italiani sono disposti a raccogliere le sollecitazioni del Consiglio d'Europa solo se non possono farne a meno di farlo, e dopo averle provate tutte per evitarlo.
Le Sezioni Unite se la sono cavata infatti dicendo che non erano "costrette" a dare ragione alla Cedu, ma non si sognano neanche, in positivo, di raccoglierne la sollecitazione ad affrontare uno dei temi più difficili di una stagione giudiziaria buia, nella quale è stato possibile che frequentazioni "sbagliate" o deliri "anti-mafiosi" potessero essere sufficienti per istruire processi nelle aule di giustizia e, complice la voluta vaghezza dei contorni del "concorso esterno", potessero portare a condanne per concorso in associazione mafiosa. Si tratta di un'occasione per rimediare ai misfatti di un'oscura vicenda storico - giudiziaria. Le Sezioni Unite non hanno ritenuto di coglierla, speriamo la Cedu ribadisca il valore generale delle sue pronunce".
Serve, in ogni caso, una legge che regolamenti i rapporti tra le giurisdizioni: "Mi auguro che in Parlamento se ne facciano carico - conclude Capano -. Fino ad allora, saremo esposti alle scorribande di chi continua a contrabbandare la 'necessità' di un "(non) diritto di guerra" in nome della "specialità" italiana connessa alla presenza della criminalità organizzata.
Dopo 40 anni dall'introduzione del 41bis dell'ordinamento penitenziario e della giurisprudenza 'creativa' sul 416 bis (due simboli di quest'impostazione militare), è venuto il momento di accettare la realtà del fallimento di questa linea di condotta.
Caselli non può dire che la "mafia è viva e vegeta", come fa, senza ammettere anche che abbiamo perduto il bene dello Stato di Diritto senza ottenere alcun risultato concreto. Piuttosto che proporre, come fa Caselli, di "esportare" questa peste italiana in Europa, è ora di consentire all'Europa di aiutarci a ritrovare il bene perduto delle garanzie penali, processuali, penitenziarie. È quanto la Cedu può fare "rispondendo" alle Sezioni Unite sul "concorso esterno".
di Viviana Lanza
Il Riformista, 8 aprile 2021
Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Giustizia, nelle carceri della Campania si contano 69 detenuti condannati all'ergastolo su un totale di 3.822 detenuti con almeno una condanna definitiva da scontare in cella. Negli ultimi quindici anni, non solo in Campania ma in tutto il Paese, il numero degli ergastolani è notevolmente cresciuto: nel 2005 la popolazione dei detenuti con fine pena mai era di 1.224 persone su un totale di 36.676 detenuti con condanne, nel 2020 di 1.784 su un totale di 36.676.
Tra pochi giorni la Consulta dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo, e, in particolare, sulla costituzionalità della norma che impedisce agli ergastolani per reati di mafia di beneficiare della liberazione condizionale senza una utile collaborazione con la giustizia. Una battaglia di diritti e di civiltà che sta sollevando reazioni opposte: da una parte ci sono una parte della magistratura, soprattutto quella composta da magistrati dell'Antimafia, i familiari delle vittime della criminalità organizzata, la politica più giustizialista, i timori e le perplessità di fronte al fenomeno delle mafie; dall'altra parte ci sono i principi della Costituzione che non si può continuare a ignorare, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, le posizioni dei garantisti, degli storici del diritto, degli avvocati e di una parte di magistratura più sensibile alle prerogative dei detenuti.
"Il quesito da dirimere è: può uno Stato di diritto, che definisce la pena non come strumento di punizione e di vendetta ma di risocializzazione, tollerare ancora l'esistenza di un fine pena mai?", fa notare l'avvocato Sabina Coppola, consigliere del direttivo del Carcere Possibile, la Onlus della Camera penale di Napoli che da anni si occupa della tutela dei diritti dei detenuti. "Questo è il tema - aggiunge l'avvocato Coppola - Non certo, come qualcuno cerca di far credere, se i mafiosi possano tornare liberi e indisturbati nelle proprie case, ma se sia legittimo presumere che essi restino "mafiosi" per tutta la loro vita, che per loro non esista alcuno spazio di riabilitazione e risocializzazione, nessun percorso che possa consentire una rivalutazione del loro vissuto, nessuna forma di premialità se non subordinata a una collaborazione con la giustizia".
La decisione della Consulta non determinerebbe automatismi e le sfumature da considerare restano tante e varie. "Non è corretto affermare - spiega la penalista -, come se si trattasse di un teorema scientifico, che un "mafioso" si è dissociato per il solo fatto che abbia collaborato con la giustizia (perché, magari, la ragione della collaborazione è solo il desiderio di riacquistare la libertà e di beneficiare del programma di protezione) e non è possibile sostenere che sia ancora legato ad ambienti criminali chi, magari, si sia davvero dissociato ma non collabori per il timore di ritorsioni sulla famiglia".
"È arrivato - prosegue Coppola - il momento di affermare ciò che la Corte Costituzionale, seppur con timidi passi, sostiene da anni (dalla sentenza 313 del 2 luglio 1990 all'ultima, la 253 del 2019 sui permessi premio), ovvero che l'automatismo secondo il quale l'assenza di una condotta collaborativa equivarrebbe, sempre e comunque, al perdurare delle esigenze di ordine penale che precludono l'accesso ai benefici penitenziari è incostituzionale".
Quanto conta davvero la scelta di collaborare con la giustizia? "La collaborazione con la giustizia non è (e non può essere) - osserva l'avvocato Coppola - l'unico strumento attraverso il quale il reo può dimostrare l'intervenuta rottura dei legami criminali poiché ve ne sono altri forse ancora più autentici e, dunque, indicativi di un cambiamento reale e strutturale: si tratta dei percorsi di reinserimento sociale seguiti in carcere e dei programmi trattamentali ai quali mostrerà adesione se saprà che esiste per lui anche una sola possibilità di ottenere un beneficio".
"Se lo Stato - conclude - accetterà ancora di privare un detenuto del diritto alla speranza, condannandolo a un fine pena mai, legittimerà, per alcune categorie di soggetti, quel trattamento che la Corte Europea ha chiaramente definito inumano e degradante e, di fatto, disapplicherà l'articolo 27 della Costituzione".
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