La Repubblica, 14 agosto 2020
La scelta era stata contestata: ma gli studenti islamici hanno minacciato di non avviare le trattative se non fosse stata fatta. Il governo di Kabul ha annunciato la liberazione dei primi 80 detenuti talebani dei 400 che, su richiesta del movimento fondato dal mullah Omar e con il via libera della Loya Jirga, verranno rilasciati per consentire l'avvio dei difficili colloqui di pace.
"Il governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan ha liberato ieri 80 detenuti talebani dei 400 per i quali è arrivata l'autorizzazione della Loya Jirga", ha confermato stamani con un tweet il portavoce dell'ufficio del Consiglio di sicurezza nazionale, Javid Faisal. L'obiettivo, ha ripetuto, è "facilitare" i colloqui di pace e spianare la strada a un "cessate il fuoco duraturo in tutto il Paese".
Dopo la Loya Jirga del 9 agosto, il rappresentante speciale Usa Zalmay Khalilzad aveva detto di aspettarsi "il completamento del rilascio di prigionieri nei prossimi giorni". E i Talebani - tramite un portavoce dell'ufficio politico, Suhail Shaheen - si erano detti pronti a colloqui di pace con il governo di Kabul "nell'arco di una settimana" dalla liberazione dei 400 prigionieri talebani da parte delle autorità afghane. I colloqui dovrebbero tenersi a Doha, in Qatar.
di Nicola Quatrano*
Il Dubbio, 13 agosto 2020
Dietro il no alla scarcerazione, l'idea (incostituzionale) del 41bis come fabbrica di pentiti. Quando, nel 1982, il Presidente della Repubblica Sandro Pertini intervenne per ottenere il trasferimento di Raffaele Cutolo dal carcere di Ascoli Piceno a quello di massima sicurezza dell'Asinara, riaperto appositamente per lui e dove per un paio di anni sarà l'unico detenuto, tutte le persone amanti della giustizia approvarono quella saggia iniziativa.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 agosto 2020
Pestaggi, ritorsioni nei confronti dei rivoltosi, presunte squadrette che hanno creato terrore nelle sezioni del carcere. Il biennio 2019 - 2020 è il periodo dove sono emerse denunce riguardanti presunti abusi all'interno dei penitenziari italiani. Il picco sarebbe stato raggiunto il giorno dopo le rivolte carcerarie avvenute tra il 7 e l'11 marzo scorso.
di Marina Della Croce
Il Manifesto, 13 agosto 2020
La questura di Vicenza ha aperto un'indagine interna per valutare il comportamento del poliziotto che lunedì ha fermato con una presa al collo un ragazzo cubano di 21 anni, Denis Jasel Guerra Romero, che si era rifiutato di mostrare i documenti. "Ovviamente le tecniche usate dall'agente vanno inserite in un contesto di carattere puntuale e particolare che sarà verificato senza alcun tipo di problema e senza remore" ha assicurato il questore, Antonino Messineo, per il quale il comportamento dell'agente non sarebbe stato dettato da motivazioni razziste. Ieri intanto il tribunale di Vicenza ha confermato l'arresto del giovane cubano, accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e fissato l'udienza per direttissima per il 18 settembre.
di Donatella Di Cesare
Il Manifesto, 13 agosto 2020
La violenza perpetrata da un poliziotto a Vicenza fa venire in mente una serie di episodi analoghi. E suscita sdegno proprio perché appare non un semplice incidente, bensì un gesto rivelativo. Si parla di "eccessi di forza", di piccoli "abusi". L'idea diffusa è che le forze dell'ordine rimettano a posto le cose. Nell'azione di controllo sarebbe poi inevitabile un cedimento, una mossa esagerata. Ma è davvero così? Si tratta di sporadiche anomalie all'interno di un sistema altrimenti corretto? Oppure la disfunzione è sistematica e lascia intravedere al fondo il funzionamento stesso di un'istituzione oscura?
di Gioacchino Criaco
Il Riformista, 13 agosto 2020
La libertà andrebbe interrotta solo per motivi gravi. Non si afferra un ragazzo per la gola come un gallinaceo. Le prevaricazioni non si accettano. In Inghilterra non esiste l'obbligo di portarsi dietro i documenti, la polizia ti chiede al massimo di declinare oralmente le generalità, ci si può attraversare la vita, da Soho alle colline del Sussex, senza incrociare un ordine dell'autorità. I Bobbies manco la pistola portano in giro.
Al contrario, negli Stati Uniti, gli Sceriffi spesso dispensano violenze inaudite agli sfortunati di cui incrociano la via. Nella Locride, nel nisseno, nel foggiano o nel nuorese, per abitudine, nei periodi caldi, si poggia la patente sul cruscotto, tanto frequenti sono i controlli.
E non è una cosa bella farsi frugare il corpo da mani estranee se si è impostata una vita ferreamente chiusa dentro le regole. E il detto che devi sottoporti ai controlli se non hai commesso niente, vale quanto quello che se ti arrestano qualcosa avrai fatto.
Nulla. Tutto sta nel valore che si dà alla propria libertà, alla inviolabilità del proprio corpo, della propria solitudine. Nessuno dovrebbe avere il diritto di interrompere i pensieri altrui, se non per fatto grave. E quando il fatto è grave, perché una norma lo preveda, e chi interrompe la libertà, in qualunque forma, altrui è un uomo di Legge dovrebbe avere i modi e le forme le meno invasive possibili, ed essere quelle fisicamente invasive le ultime da utilizzare.
Non lo si prende un ragazzo dal collo, come fosse un gallinaceo, che neppure quello va afferrato con violenza. E casomai succedesse, come è avvenuto a Vicenza, che un poliziotto ha afferrato per il collo e steso per terra un ragazzo, non dovrebbe accadere che un rappresentante del popolo giustificasse, senza approfondire, la presa: perché con le forze dell'ordine si parteggia a prescindere. È con l'umanità che si dovrebbe stare prima di tutto, e con chi la pratica.
Chi esagera sbaglia, anche se indossa la divisa, e gli esempi di errori tragici di uomini in uniforme sono tanti, troppi. Si è con la polizia quando si criticano gli errori dei singoli poliziotti, non contro la polizia. Si è per forze dell'ordine migliori quando non si accettano le prevaricazioni. Si è con tutti e per tutti quando si vuole che sia il meglio a rappresentarci dentro le divise, che a indossarle siano quelli dotati non solo di più coraggio ma anche di maggiore sensibilità.
E ogni volta che sotto una visiera vince la sensibilità e il coraggio, vinciamo tutti. Le immagini del video che a Vicenza mostrano un poliziotto prendere per il collo un ragazzo e stenderlo a terra, giustificato dal rifiuto di mostrare i documenti, non sono una vittoria di quello che dovrebbe stare a cuore a tutti, e chi rappresenta il popolo per essere il meglio dovrebbe stare col contenuto non con la forma, e mai a prescindere, sempre dopo essersi informato.
di Giansandro Merli
Il Manifesto, 13 agosto 2020
La vicenda del cittadino marocchino Hachim Hikim: ha denunciato le angherie subite dai militari inquisiti, ma ora rischia di essere espulso. Nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria, vicino Roma, è stato trasferito martedì 11 agosto Hachim Hikim, cittadino marocchino che ha denunciato di aver subito le angherie dei carabinieri della caserma Levante di Piacenza.
Pochi giorni dopo l'arresto dei militari di via Caccialupo, avvenuto il 22 luglio, il 34enne aveva raccontato la sua storia al sito ilpiacenza.it, mettendosi in contatto con la giornalista Emanuela Gatti dall'interno del Cpr di Gradisca. Nel centro era stato portato in seguito a un decreto di espulsione una volta scontata la condanna per spaccio nel carcere Le Novate di Piacenza. L'uomo si è convinto a raccontare la sua vicenda solo dopo aver riconosciuto l'appuntato Giuseppe Montella, il presunto capo del sistema criminale, sui principali mezzi di informazione. E ora rischia di finire in Marocco.
"Quel pomeriggio del 30 ottobre in caserma mi hanno picchiato perché non volevo fare il loro informatore né spacciare per loro", ha detto Hikim. La testimonianza ha diversi tratti in comune con quelle riferite da altri cittadini stranieri: la richiesta dei carabinieri di vendere la droga, le minacce, le botte e, in questo caso, la denuncia per spaccio e la condanna. I militari, infatti, si sarebbero vendicati del rifiuto a collaborare aggiungendo qualche grammo di hashish alla canna di cui era effettivamente in possesso al momento del fermo. Così, anche a causa di un precedente per lo stesso reato, è finito dietro le sbarre.
Non è stato possibile parlare direttamente con il 34enne perché all'ingresso nel Cpr di Ponte Galeria gli è stato sequestrato il telefono, al pari degli altri reclusi. Hikim, comunque, ha riferito ai legali con cui è in contatto che gli agenti avrebbero giustificato lo spostamento di 650 chilometri con motivazioni legate ai posti liberi all'interno dei Cpr.
A Gradisca l'uomo aveva protestato, anche attraverso uno sciopero della fame, per le condizioni di detenzione e le percosse subite da un altro recluso. Al momento le espulsioni verso il Marocco sono ferme a causa dell'emergenza sanitaria, ma se i voli verso Rabat dovessero ricominciare entro i cinque mesi che mancano allo scadere del limite massimo di trattenimento amministrativo (180 giorni) c'è il rischio che Hikim sia rimpatriato. In genere i voli partono proprio dalla capitale.
"Ho presentato un'istanza di permesso per motivi di giustizia - afferma l'avvocata Barbara Citterio, nominata dall'uomo - Mi auguro che Hikim possa rimanere sul territorio italiano. Mi preme che venga fatto uscire da questi centri di detenzione, lager in cui non esistono nemmeno le garanzie minime previste in carcere". Una prima istanza di revisione del trattenimento presentata dalla legale è stata respinta dal giudice di pace di Gorizia.
La richiesta del permesso per motivi di giustizia, invece, è stata avanzata alla procura di Piacenza, sollecitata nuovamente nel giorno del trasferimento a Ponte Galeria. Si attende una decisione. "Spero che non lo rimpatrino per poi magari, tra un anno o due, chiedergli di tornare a deporre, perché a quel punto non è certo possa farlo", continua Citterio. Hikim è stato interrogato a seguito della richiesta della legale dalla guardia di finanza di Gorizia, su ordine della procura di Piacenza. Le dichiarazioni, però, non sono state rilasciate in un incidente probatorio, quindi se risultassero importanti per l'accusa ma lui non fosse più in Italia durante il dibattimento il giudice non potrebbe utilizzarle come prova.
Se fossero confermate le circostanze che hanno portato all'arresto del cittadino marocchino, Hikim sarebbe non solo totalmente estraneo alle accuse, ma avrebbe anche trascorso un periodo di ingiusta detenzione, di cui dovrebbe essere risarcito. Il rimpatrio, invece, rappresenterebbe una seconda condanna.
di Angela Stella
Il Riformista, 13 agosto 2020
Perché Raffaele Cutolo è ancora ristretto al 41bis? È quanto si chiede il suo legale Gaetano Aufiero che il 10 agosto ha inviato una istanza al ministro Bonafede per chiedere la revoca del regime di carcere duro: "È venuta meno la capacità del condannato di mantenere collegamenti con qualsivoglia associazione criminale e/o di rivestire ruoli all'interno delle stesse.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 13 agosto 2020
Sanzionata la società sulla base del decreto 231 del 2002, per distacco fittizio di dipendenti. Non vanno confuse, sostenendo l'identità dell'oggetto, le sanzioni previste dalla Legge Biagi per una corretta applicazione dell'istituto del distacco e quelle del Codice penale che puniscono la truffa ai danni dello Stato.
Lo sottolinea la Cassazione, con la sentenza n. 23921 della Terza sezione penale depositata ieri. La Corte ha così confermato la responsabilità di una Srl per l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 24 del decreto 231: la società aveva infatti utilizzato, attraverso il distacco, 22 dipendenti di un'altra Srl; quest'ultima però era emersa come una "scatola vuota", priva di mezzi propri, e, che, soprattutto, aveva evitato di versare i contributi previsti. La prima società aveva così potuto aumentare l'organico aziendale senza dovere sostenere costi aggiuntivi di tipo previdenziale o fiscale.
La difesa aveva invece chiesto l'annullamento della condanna perché i fatti accertati, che non venivano contestati, darebbero luogo non tanto a una violazione dell'articolo 640, comma 2 del Codice penale, che colpisce la truffa ai danni dello Stato, quanto piuttosto a una più lieve e contravvenzionale infrazione delle disposizioni, articoli 18 e 30 del Dlgs 276/03, a presidio della corretta applicazione dell'istituto del distacco.
Per la Cassazione però la tesi difensiva va respinta perché non tiene conto del fatto che il profitto del reato di truffa consiste nel risparmio contributivo e previdenziale ottenuto attraverso il distacco fittizio, facendo figurare che i 22 lavoratori fossero in distacco presso la società X dalla società Y (senza che avessero svolto un solo giorno di lavoro nella società Y, che però li aveva formalmente assunti, e continuando peraltro a lavorare nella società Y anche dopo la scadenza del distacco), la cui unica attività era consistita nella firma degli accordi di distacco.
Le norme del decreto 276, invece, hanno come obiettivo esclusivo la tutela del lavoratore, ricorda la Cassazione. Per arrivare a questa conclusione la sentenza mette in evidenza come la violazione considerata dalla Legge Biagi è quella di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicabili al lavoratore, avendo quest'ultimo come soggetto meritevole di tutela.
In questo senso anche la circolare del dell'Ispettorato nazionale del lavoro, n. 3 del 2019, che valorizza la violazione degli obblighi su condizioni lavoro e occupazione, senza fare accenni agli oneri contributivi e previdenziali.
Tutt'altro discorso deve essere fatto per la truffa realizzata attraverso la fittizia interposizione, dove la finalità è quella di assicurarsi un ingiusto profitto, con danno corrispondente agli enti previdenziali, consistente nel risparmio contributivo, finalità del tutto diversa da quella del mancato rispetto delle misure a protezione dei lavoratori.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 13 agosto 2020
Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 12 agosto 2020 n. 23878. La corte d'appello non può dare il via libera alla consegna dell'imputato nell'ambito del mandato d'arresto europeo, basandosi solo sui fatti riportati nel Mae, senza l'indicazione delle fonti di prova in merito alla responsabilità nei reati contestati al soggetto richiesto.
La Corte di cassazione, con la sentenza 23878, accoglie il ricorso di un cittadino sloveno contro la sentenza con la quale veniva disposta la sua consegna all'autorità giudiziaria slovacca. Una decisione presa senza chiedere allo stato richiedente di integrare la documentazione con l'ordinanza restrittiva o con la relazione.
Per i giudici di legittimità la descrizione della dinamica del reato, nello specifico una rapina, non dice nulla sulla possibilità di attribuire il crimine alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo. Per soddisfare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti dalla legge, è necessario che lo stato di emissione specifichi sul mandato d'arresto tutti gli elementi di prova, che consentano di valutare la responsabilità. In assenza di questa la decisione dei giudici di merito - che non si sono attivati per colmare le carenze - viola i principi di diritto in materia.
- Palermo. Detenuto si suicida al Pagliarelli, Apprendi: "Serve garante dell'area metropolitana"
- Palermo. Carcere Pagliarelli, un detenuto si è suicidato
- Sanremo (Im). Carcere al collasso, zero posti letto per nuovi detenuti
- Venezia. Maschere veneziane e fumetti d'autore: l'arte possibile in carcere
- La dimensione sociale della legalità e i benefici dello sviluppo del diritto positivo










