di Riccardo Noury
Corriere della Sera, 13 agosto 2020
Il 10 agosto l'attivista per la pace Randall Echanis è stato ucciso, insieme a un vicino, nella sua abitazione di Quezon City. Il suo corpo è stato ritrovato pieno ferite da arma da taglio. Testimoni hanno visto delle persone in abiti civili uscire in tutta fretta dall'abitazione. Echanis era il presidente di Anakpawis Partylist e il vicesegretario generale del gruppo di contadini Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.
Soprattutto, era consulente politico del Fronte nazionale democratico delle Filippine, una coalizione di gruppi protagonisti di azioni insurrezionali in parti del paese, nei negoziati di pace col governo centrale: negoziati poi annullati dal presidente Rodrigo Duterte.
Nel 2018 quello di Echanis era stato inserito, insieme ad altre centinaia di nomi, in una "lista di terroristi" redatta dal dipartimento della Giustizia. Poi era stato rimosso, insieme a quello di Victoria Tauli-Corpuz, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli nativi.
Un altro consulente del Fronte nei negoziati di pace, Randy Malayao, era stato assassinato da persone tuttora non identificate nel gennaio 2019, nella provincia di Nueva Vizcaya. Stessa sorte per molte altre persone etichettate come "rosse", "comuniste" o "terroriste" durante la presidenza di Duterte.
di Alessio Scandurra*
Il Riformista, 11 agosto 2020
Le persone che si tolgono la vita sono 10 volte di più che nel mondo libero. Quest'anno già 34. L'ansia è la regina, in cella. Il sovraffollamento è ancora grande e tornerà a crescere. L'emergenza coronavirus è diventata l'ordinarietà, dentro e fuori dal carcere.
di Chiara Formica
2duerighe.com, 11 agosto 2020
È di ieri il rapporto di Antigone che fa luce sull'attuale situazione carceraria tra suicidi, contagi per il Covid-19 e sovraffollamento. Per quanto riguarda il primo punto, soltanto da gennaio al 1 agosto 2020, le persone detenute che si sono tolte la vita sono 34, di cui il 20 per cento giovanissimi. Tra questi gli ultimi due recenti casi, avvenuti nelle scorse settimane.
di Franco Corleone
Il Riformista, 11 agosto 2020
Sono loro che accusano, loro che giudicano, loro che guidano il ministero della Giustizia e fanno le leggi, e poi loro che hanno il potere assoluto nelle carceri. Alcuni sono ottime persone e ottimi professionisti, certo. Però...
di Ilaria Cucchi
La Stampa, 11 agosto 2020
Tutti possiamo vedere le immagini, chiare e nitide di quel video. Le ricostruzioni giornalistiche dei fatti non possono fare certo i processi. Ma i video sì. I video sono spietati nella durezza di quelle immagini. Non danno scampo. Non cedono alle versioni delle cosiddette fonti ufficiali che si sono affrettate a fornire ricostruzioni e giustificazioni giuridicamente e civilmente inaccettabili. Potranno forse essere ignorati o diversamente interpretati nelle aule giudiziarie, come spesso purtroppo accade.
Vicenza mi ricorda quel ragazzo che finì in coma con la testa rotta, mentre correva affianco a un cellulare della Polizia, fuggendo dai luoghi dove si stavano verificando alcuni disordini dopo la partita di calcio Vicenza-Sambenedettese: Luca Fanesi. Colpito violentemente da alcune manganellate al capo secondo numerosi testimoni.
Colpito viceversa solo alle gambe e poi caduto violentemente contro una cancellata e al suolo, secondo la versione della Polizia vicentina che venne poi smentita anche dai colleghi di Ascoli Piceno, anch'essi presenti e in servizio quel giorno, su genesi, origine e dinamica di quegli scontri. Era il 2017. Luca rimase diversi mesi tra la vita e la morte. Ora attende di poter sottoporre la sua richiesta di Giustizia alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quella Vicentina ha archiviato tutto.
Ma qui abbiamo un video. Abbiamo anche le parole, preziose ed illuminanti, del Questore, come dicevamo. Voglio essere chiara per non essere poi accusata di essere "il tribuno di turno". Quel giovanissimo ragazzo di colore si chiama Denis Jasel Guerra Romero ed è di origine cubana.
Vive del tutto legittimamente in Italia da sei anni, ha un lavoro ed è incensurato. Circostanze queste, che mi vergogno a sottolineare di fronte a quelle immagini che non si potrebbero comprendere nemmeno se il contesto fosse tutto diverso e corrispondente ai comuni stereotipi che ci farebbero urlare frasi del tipo "in galera e buttate via le chiavi", o "rimandatelo a calci a casa sua".
Ma sono proprio le parole del Questore a farmi venire i brividi: "Non c'è assolutamente atto di razzismo, nessuno dei miei uomini ha comportamenti razzisti è una questione di educazione alla legalità. C'è l'uso della forza, ma non della violenza gratuita. La stessa cosa sarebbe potuta accadere ad un italiano".
Proprio secondo la sua ricostruzione dei fatti, quel ragazzo non avrebbe esercitato nessuna forma di violenza nei confronti degli agenti o dì chicchessia. Sarebbe solo stato reo di aver riso o deriso gli agenti insieme ad alcuni suoi amici che, tuttavia, smentiscono.
Ma anche a voler credere al Questore come si può permettergli di giustificare quella violenta presa al collo che sappiamo tutti essere vietata dai manuali Polizia perché estremamente pericolosa? Come gli si può giustificare l'uso della "forza" nei confronti di chi fino a quel momento non aveva esercitato alcuna forma di violenza o minaccia? Non certo per norma di codice che non lo consente. "Per una questione di educazione alla legalità".
"Sarebbe potuto accadere anche ad un italiano". Certo, io gli credo. Denis è un ragazzo normale - questo possiamo dirlo - che non aveva commesso alcun reato. Era stato maleducato. Aveva perciò perso il diritto di libertà di stare dov'era, era poi stato trattato come un delinquente ed infine atterrato con una presa al collo pericolosissima. Ha avuto paura è scappato ed ora è agli arresti. La sua vita non sarà mai più come prima.
Quale è la lezione che deve imparare? Quella dell'educazione cui fa riferimento il Questore? È semplice: Denis, immigrato regolare, tu non hai diritti se non nella misura in cui ti possano essere concessi non dalla legge, ma da chi la legge è chiamata ad applicare. Tu devi chiedere scusa sempre e comunque perché purtroppo tante volte, chi sbaglia portando una divisa è incapace di farlo. Questa è la lezione di educazione che devi imparare e, purtroppo, imparerai.
di Gian Domenico Caiazza
Il Riformista, 11 agosto 2020
Pretendere di riformare l'ordinamento giudiziario senza avere chiare le cause reali dei suoi malanni, è come voler curare una infezione ignorandone il germe patogeno. È proprio questo il caso del velleitario disegno di legge appena licenziato dal governo.
di Edmondo Bruti Liberati
Il Foglio, 11 agosto 2020
Nel clima segnato dallo sconcerto per quanto emerso dalla indagine di Perugia il dibattito sul Csm ha finito per concentrarsi sul sistema elettorale e la fantasia si è scatenata nel proporre i più diversi "toccasana", non pochi dei quali francamente stravaganti. I sistemi elettorali sono materia tecnicamente complicata.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 11 agosto 2020
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 11 agosto 2020 n. 23820. Non viola il diritto di difesa imporre al difensore che invia la copia di un atto giudiziario al suo assistito, sottoposto al 41bis, di fare una dichiarazione di conformità con l'originale. Una "restrizione" che si giustifica per evitare il rischio che il testo venga alterato per veicolare informazioni non consentite.
La Corte di cassazione, con la sentenza 23820, respinge il ricorso di un boss, contro la decisione di "fermare" una sentenza di oltre 1800 pagine che lo riguardava, spedita dal suo difensore, perché priva dell'attestato di conformità. Secondo il legale si era trattato di una violazione del diritto di difesa.
La Cassazione respinge il ricorso. I giudici di legittimità, considerano la "limitazione" in linea con le esigenze di cautela imposte dalla particolare condizione detentiva del ricorrente, pur ricordando che non è espressamente prevista nella circolare del Dap, che non contiene specifiche indicazioni sulla consegna degli atti giudiziari in copia conforme.
Per l'amministrazione certo leggere più di 1800 pagine di sentenza non era agevole, dunque la via è quella dell'attestato di conformità del difensore, da fare attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da apporre in calce all'atto da trasmettere
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 11 agosto 2020
Un altro punto a favore del boss Salvatore Madonia nella guerra al 41bis. L'esponente di Cosa Nostra, ora detenuto nel carcere di Sassari, dopo avere ottenuto a luglio dalla Cassazione il riconoscimento del diritto all'informazione quindi alla lettura dei quotidiani, ora si vede riconosciuto sempre dalla Cassazione il diritto a colloqui via video.
La Corte, infatti, con la sentenza n. 23819 della Prima sezione penale, depositata ieri, ha respinto il ricorso del ministero della Giustizia, con il quale si contestava la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma che già aveva aperto al diritto ai colloqui da remoto.
Il ministero aveva messo in luce innanzitutto l'assenza di un'espressa disciplina dei video-collegamenti sia per i detenuti in regime ordinario sia per quelli al 41bis; inoltre, metteva in evidenza l'impugnazione, proprio per i detenuti in massima sicurezza la disciplina attuale prevede che i colloqui possono essere svolti soltanto in presenza, in locali attrezzati e comunque con modalità idonea a impedire lo scambio di oggetti.
La Cassazione tuttavia non è stata di questo avviso, ricordando innanzitutto che i colloqui visivi rappresentano un fondamentale diritto del detenuto alla conservazione della vita familiare e al mantenimento di rapporti con i congiunti più stretti.
Diritto che riguarda anche chi è sottoposto a regime di particolare restrizione. Quanto alle modalità, la sentenza ricorda che legge penitenziaria e regolamento di esecuzione prevedono i colloqui in presenza dell'interlocutore oppure per telefono. Però, prosegue la Corte, l'evoluzione tecnologica ha reso possibile l'utilizzo di nuove forme di comunicazione a distanza, con collegamenti audio e video che permettono di riprodurre accanto alla voce anche l'immagine (videochiamate).
Già il regime introdotto nel momento più grave dell'emergenza sanitaria, preso atto dell'impraticabilità dei colloqui in presenza, aveva considerato anche il video uno strumento normale di svolgimento, senza distinzioni tra categorie di detenuti. Ora, la Cassazione, confutando i timori del ministero di ascolti illeciti, ricorda che l'utilizzo della rete intranet dello stesso ministero è in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza; di più, l'uso di un'applicazione idonea, peraltro già individuata dalla stessa amministrazione penitenziaria in Skype for business per esempio, permette la registrazione della videochiamata, con la generazione di un file che può essere messo a disposizione della Direzione distrettuale antimafia.
Inoltre la sorveglianza dell'operatore sulla chiamata dovrebbe permettere di interromperne lo svolgimento in caso di comportamenti non consentiti. In un caso poi come quello di Madonia, che lamentava l'impossibilità di potere sentire la moglie, anch'essa allora detenuta, la videochiamata rappresenta l'unica modalità per potere dare attuazione a un diritto altrimenti reso impraticabile per l'impossibilità della modalità in presenza.
tusciaweb.eu, 11 agosto 2020
Bocciata dalla Cassazione la richiesta di differimento della pena per motivi di salute presentata dal 51enne Vincenzo Salvatore Santapaola, detenuto in regime di 41bis nel carcere di Mammagialla dove sta scontando una condanna a 18 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. Santapaola, da quindici anni in carrozzina dopo un incidente in moto, ha anche chiesto di verificare la possibilità di accedere a pratiche di procreazione assistita.
È Vincenzo Salvatore Santapaola, figlio primogenito di Nitto, l'ottantenne padrino di Catania, dove anche Vincenzo è nato, il 2 giugno 1969, e dove è stato condannato in via definitiva a una pena di 18 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso a maggio 2018, con fine pena il 17 settembre 2029. Santapaola è al 41bis dal 2012, in regime di carcere duro in una cella appositamente realizzata per portatori di handicap a Mammagialla, costretto sulla sedia a rotelle a seguito di un incidente in moto nel 2005 e affetto da una forma grave di pancreatite.
Il tribunale di sorveglianza: "Fisioterapia interrotta dal paziente" - La difesa ha presentato ricorso contro l'ordinanza del 12 dicembre 2019 con cui il tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di differimento della pena, disponendo che Santapaola fosse sottoposto a cinque cicli annui di dieci sedute di riabilitazione motoria e pelvico perineale manuale.
"Un quadro clinico composito - si legge nelle motivazioni della sentenza dello scorso 17 luglio - in relazione al quale i periti avevano ritenuto sufficiente, con riferimento agli esiti della frattura, l'espletamento di cinque cicli di fisioterapia manuale ognuno dei quali composto di dieci sedute a cadenza almeno bisettimanale, da eseguire nel corso di un anno, condizionando al fallimento di tale intervento l'eventuale sperimentazione di macchinari o tecniche ulteriori".
"La circostanza che detti interventi non fossero stati eseguiti se non in minima parte (quattro sedute in luogo delle cinquanta ritenute necessarie) era dovuto all'interruzione volontaria degli stessi da parte del paziente. Quanto, poi, alla eziologia dell'ultimo episodio di pancreatite subito da Santapaola nel maggio 2019 e alla questione della crioconservazione spermatica, esse furono ritenute non rilevanti dal collegio ai fini del differimento della pena".
La difesa: "Nessuna risposta sulla procreazione assistita" - Il difensore Francesco Strano Tagliareni, nel ricorso, lamenta, oltre alla "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di differimento della pena per grave infermità fisica", anche "la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, rimasta senza alcuna risposta, di approfondimenti diagnostici e specialistici al fine di verificare la possibilità per Santapaola di accedere a pratiche di procreazione assistita". L'omessa motivazione sul punto, secondo il legale, inciderebbe sul diritto della persona detenuta a esercitare la funzione riproduttiva.
Le motivazioni della cassazione - Rigettando il ricorso, il collegio osserva che: "L'ordinanza impugnata ha spiegato, in maniera puntuale, che il mancato conseguimento di risultati terapeutici da parte della fisiochinesiterapia manuale era legato alla discontinuità con cui essa era stata somministrata, a sua volta imputabile alla scelta del detenuto di interromperla". Quanto, poi, alla questione della fecondazione assistita: "Si pone in termini del tutto eccentrici rispetto al thema decidendum, non afferendo al piano, qui in rilievo, della grave infermità fisica rilevante ai fini del differimento dell'esecuzione della pena". "Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali". la conclusione.
- Cutolo ammalato al 41bis, udienza negata da 10 mesi
- Piemonte. Il Garante richiama l'attenzione sulle "urgenze agostane nelle carceri"
- Piemonte. DemoS invita le istituzioni a rinnovare l'impegno per il mondo carcerario
- Bologna. Detenuta finisce in isolamento con la bimba di 4 anni
- Modena. "Salvatore era troppo debole. Ecco com'è morto"










