di Riccardo Polidoro*
Il Riformista, 13 giugno 2020
La pubblicazione del bilancio sociale della Procura della Repubblica di Napoli induce ad alcune riflessioni sulle ragioni della lentezza e inefficienza della macchina giudiziaria. Premesso che è stata fatta un'apprezzabile operazione di trasparenza, con la quale il più grande ufficio inquirente d'Italia ha comunicato gli esiti dell'attività svolta, va innanzitutto evidenziato l'enorme sproporzione tra le risorse assegnate per le attività d'indagine e quelle destinate agli altri uffici giudiziari.
Indagare è un obbligo, ma anche giudicare in tempi ragionevoli e con mezzi adeguati lo è. Tale dovere e onere, però, non preoccupa affatto il Ministero che fornisce alle Procure strumenti tecnologici all'avanguardia per penetrare nella vita privata degli indagati, mentre nei Palazzi di Giustizia mancano il personale e i mezzi per svolgere, in maniera dignitosa e con le dovute garanzie, i processi.
Con un esempio, che non sembri blasfemo, ma che può rendere l'idea di quanto in concreto avviene, si potrebbe paragonare il Ministro della Giustizia a un imprenditore che investe il capitale e gran parte delle risorse a reperire le materie prime per iniziare la lavorazione del prodotto, ma non si preoccupa affatto di vedere il manufatto finito o, comunque, se pur finito, non si interessa della sua qualità.
Indagini complesse, tanto lunghe quanto costose, producono fascicoli di migliaia di pagine e, ove ci sono intercettazioni, migliaia di file audio. La chiusura delle indagini rappresenta il momento in cui l'avvocato può prendere visione degli atti, attività che va esaurita in venti giorni, a fronte di investigazioni durate diversi anni.
Tale evidente sproporzione di tempo a disposizione tra l'"accusa" e la "difesa" - che si riduce maggiormente (soli dieci giorni) se si deve impugnare un'ordinanza di misura cautelare - ha un'aggravante non indifferente, cioè la copia degli atti. Attività per la quale è necessario altro tempo e il pagamento dei diritti di cancelleria.
Spesa questa, affatto irrisoria, che va sostenuta dall'indagato/imputato che, pur se assolto, non verrà rimborsato di alcunché. Ove condannato, invece, dovrà pagare le cosiddette "spese di giustizia" in cui sono comprese, tra le altre, quelle sostenute dalla Procura. Il cosiddetto "patrocinio a spese dello Stato" copre una fascia del tutto esigua di popolazione, quella con un reddito annuo imponibile non superiore a 11.493,82 euro e consente di rivolgersi non a tutti gli avvocati, ma solo a legali iscritti nell'apposito albo. Più aumentano le spese delle indagini, dunque, più sarà onerosa la difesa. L'attuale emergenza sanitaria ha evidenziato le croniche deficienze del sistema Giustizia, ancorato a procedure medioevali. Per fare un esempio, ma ce ne sarebbero tantissimi, le cancellerie inviano al difensore, a mezzo pec, l'avviso di deposito di un atto e non l'atto stesso. Per averlo sarà necessario recarsi in cancelleria, depositare istanza, pagare i diritti e, dopo alcuni giorni, tornare per ottenere la copia. In un mondo online, quello penale è da tempo fermo e il flusso di risorse va in un'unica direzione, l'unica che interessa davvero, per la falsa immagine di una giustizia efficiente.
Nella "riservatezza" di uno studio televisivo è importante che le intercettazioni - atti che dovrebbero essere coperti da segreto istruttorio - siano di qualità, poco importa se poi non ci saranno le risorse per celebrare il giusto processo, perché manca ovvero non funziona la strumentazione necessaria nelle aule. Il tempo della notizia è quello delle indagini; l'altro, quello del processo, non interessa. Ancora meno se vi sarà una sentenza di assoluzione.
Nel mondo giudiziario, dunque, esiste un gigante, con rilevanti risorse, a cui deve essere assegnato uno spazio proprio, che non interferisca con le altre componenti dell'ordinamento. Solo separandolo dal resto ne verrà individuato il reale potere che sarà circoscritto alle sue funzioni e non invaderà altri spazi, come le cronache di questi giorni - e non solo - hanno dimostrato.
*Associazione Carcere Possibile Onlus
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 13 giugno 2020
Arrivano critiche dal Csm al decreto anti-scarcerazioni dei mafiosi, per rischio Covid, voluto dal ministro Bonafede. La Sesta commissione ha redatto un parere, in plenum mercoledì per il voto, in cui si dice che "Il sistema di rivalutazioni" delle scarcerazioni "per la serrata tempistica con la quale essi devono intervenire (entro 15 giorni, ndr) e per la complessità degli accertamenti da svolgere periodicamente (ogni mese, ndr) determinerà un notevole aggravio del lavoro della magistratura di sorveglianza".
di Errico Novi
Il Dubbio, 13 giugno 2020
Non basterà una circolare: ci vorrà un Dpcm del premier Conte, per riportare i cancellieri in tribunale. A ricordarlo è la lettera rivolta dall'Ordine degli avvocati di Torino al guardasigilli Bonafede e alla ministra della Pa Dadone (di cui si dà conto in altro servizio, ndr). Proprio la associazione più rappresentativa degli stessi cancellieri, l'Adgi, preconizza addirittura la necessità di un decreto legge. Non si dovrebbe arrivare a tanto.
Ma, come dire, non è ancora fatta. Sembrava così, grazie all'emendamento al dl Intercettazioni che ha fissato al 30 giugno la fine del lockdown dei diritti, e che è stato approvato giovedì pomeriggio. Nelle ultime ore il dipartimento Organizzazione giudiziaria di via Arenula, a quanto si apprende, avrebbe già definito il regolamento, sotto forma di circolare appunto, per rimodulare il lavoro del personale della Giustizia.
Così il ministero guidato da Bonafede intende farsi trovare pronto alla data del 30. Ma si dovrà applicare fino in fondo la disciplina tuttora vigente, inserita nel decreto Cura Italia all'articolo 87, secondo cui "fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni". Se si vuole una "data antecedente" a quella attualmente prevista per la fine dello stato d'emergenza, che com'è noto è il 31 luglio, seve un Dpcm, c'è poco da fare.
L'emendamento di Andrea Ostellari (Lega) e Alberto Balboni (Fratelli d'Italia) approvato giovedì in commissione Giustizia al Senato nella conversione del dl Intercettazioni ha anticipato dal 31 luglio al 30 giugno la fine della fase 2, in cui i Tribunali possono continuare a rinviare quasi tutte le udienze. Ma consentire, dal 1° luglio, lo svolgimento dell'attività in Aula potrebbe essere completamente inutile, se i palazzi di giustizia fossero un deserto interrotto qua e là da qualche sparuto cancelliere.
Il ministro Bonafede e i due sottosegretari alla Giustizia, Giorgis e Ferraresi, hanno anche valutato una riduzione di almeno una settimana della sospensione feriale del mese di agosto. Ipotesi da approfondire nelle prossime ore. Altro lavoro per via Arenula, dopo quello svolto sul dl Intercettazioni a Palazzo Madama, a partire dalle proposte dell'opposizione di centrodestra. La capogruppo m5s in commissione Grazia D'Angelo ha riconosciuto come si sia "stabilito che la fase 2 nei tribunali si concluda il 30 giugno" dopo "un confronto in commissione e con il parere favorevole del governo".
Va detto che su alcuni profili del provvedimento c'è stata tensione. Forza Italia ha lasciato i lavori e dato appuntamento a tutti per martedì prossimo, quando inizierà la discussione in Aula (voto previsto per mercoledì) per aver "registrato la pregiudiziale posizione della maggioranza nel non considerare emendamenti dell'opposizione, anche quando formulati per una migliore tecnica del decreto legge". Ad esempio rispetto alla necessità di "garantire la partecipazione della difesa al procedimento introdotto davanti ad un magistrato di Sorveglianza".
Un passaggio in cui il senatore Caliendo è convinto si sia creato un pasticcio, col rischio di decadenza della revoca dei domiciliari "ove l'esame del Tribunale non intervenga in 30 giorni". Secondo la relatrice 5Stelle Bruna Piarulli, in realtà, si è rafforzata "la procedura prevista per la concessione degli arresti domiciliari".
E certamente si è esteso "l'uso dei droni alle attività della Polizia Penitenziaria". In tal modo, secondo la senatrice, sarà possibile "migliorare la sicurezza e la sorveglianza nelle carceri". Ancora, la stessa Piarulli e il relatore dem Franco Mirabelli precisano di aver limitato, con un'altra modifica, al solo "garante nazionale" la possibilità di "avere colloqui riservati con i detenuti al 41bis".
Insomma, la giustizia torna materia incandescente, persino nei dettagli della sua legislazione. Tra i quali, almeno, il vicepresidente della commissione Mattia Crucioli, anche lui del Movimento 5 Stelle, ha voluto prevedere con un ulteriore emendamento che, quando si deve modificare la disciplina del processo amministrativo telematico con decreto del presidente del Consiglio di Stato, gli interlocutori da sentire, oltre a Palazzo Chigi, sono "il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa" e "le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative". Anche l'Unaa e la Siaa, dunque. Almeno in questo caso, si è fatta certamente chiarezza.
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 13 giugno 2020
Espandere in modo illimitato il 41bis non è d'aiuto per combattere la mafia. Le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha condannato per "due distinte associazioni a delinquere" gli imputati del processo frettolosamente denominato dalla stampa come "Mafia capitale", ma ha "escluso il carattere mafioso dell'associazione contestata agli imputati" presenta vari punti di interesse.
In una nota la Cassazione afferma che "la Corte, senza affatto negare che sul territorio del comune di Roma possano esistere fenomeni criminali mafiosi... ha spiegato che i risultati probatori hanno portato a negare l'esistenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso". Non c'è stato "l'utilizzo del metodo mafioso né l'esistenza del conseguente assoggettamento omertoso ed è escluso che l'associazione possedesse una propria e autonoma 'fama' criminale mafiosa".
È rilevante la tipizzazione richiesta per considerare mafiosa un'associazione per delinquere, perché in realtà su questo argomento non esisteva una giurisprudenza coerente, e ora la sentenza della Cassazione ne crea la base. Il che crea un precedente che non potrà essere trascurato.
Questo non significa che i reati commessi non siano considerati gravi e anche preoccupanti: si parla di "un fenomeno di collusione generalizzata", della "svalutazione del pubblico interesse sacrificato a logiche di accaparramento", ma l'inquinamento del sistema derivava "non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione".
Insomma si è trattato di "forme di corruzione sistematica, non precedute da alcun metodo intimidativo mafioso". Non gettare tutto nel calderone della mafia serve a individuare la specificità di reati che potranno essere perseguiti in modo più penetrante, quindi la sconfessione della campagna di stampa non rappresenta un arretramento della giustizia, ma, al contrario, un perfezionamento degli strumenti culturali necessari per esercitarla.
Quelli che sono delusi, che parleranno di cedimento e di eccesso di clemenza, non capiscono che la forza dello stato di diritto non consiste nell'espansione illimitata dell'area di applicazione del 41bis, ma, nella capacità di perseguire i reati identificandone la specificità, come ha fatto lodevolmente in questo caso la Cassazione.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 giugno 2020
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30- bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni.
Questa è la decisione in merito all'ordinanza del 13 novembre 2019 dove la Cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30bis, comma 3, in relazione al successivo art. 30ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), "nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di permesso premio è pari a 24 ore".
Cosa era accaduto? Un detenuto aveva fatto ricorso per un rigetto alla sua richiesta del permesso premio, ma è stato dichiarato inammissibile. Il motivo? Il provvedimento di rigetto era stato comunicato il 13 novembre 2018 alle ore 8.16 e il reclamo era stato depositato il giorno successivo alle ore 8.44. Dunque ha sforato le 24 ore, quindi fuori tempo massimo come prevede l'articolo dell'ordinamento penitenziario.
Il detenuto ha quindi fatto ricorso in Cassazione. Tra le argomentazioni c'è quella che il tribunale di Sorveglianza non ha svolto alcun accertamento in ordine alla possibilità del reclamante di presentare il reclamo in orario antecedente a quello delle ore 8,44 del giorno successivo a quello di notifica: se le celle sono chiuse fino alle ore 9,00 del mattino, orario dal quale iniziano le varie attività socio- ricreative, rieducative e lavorative, prima di quell'orario è impossibile uscire dalla cella e accedere a qualsivoglia altro locale dell'istituto senza apposita autorizzazione, quindi anche presentare reclamo.
La Corte suprema ha ritenuto la questione non manifestamente infondata. Nella sua ordinanza di rimessione, la Cassazione rilevato vari punti di incostituzionalità, tra le quali quelle in tema di violazione del diritto di difesa: viene sottolineato che bisogna considerare lo squilibrio che si realizza tra le opportunità di impugnazione riservate alla parte pubblica e al detenuto. Violerebbe anche l'articolo 24 della Costituzione laddove il termine di ventiquattro ore per la proposizione del reclamo si rivelerebbe incapace di assicurare alla parte, che intenda fare reclamo, di un tempo utile per articolare la sua difesa tecnica da sottoporre al Tribunale di sorveglianza con l'assistenza di un avvocato. Sempre la Cassazione ha osservato che per evitare il rischio di una pronuncia di inammissibilità il detenuto necessita dell'assistenza di un difensore. Da un lato il sistema consente all'interessato di richiedere l'intervento e l'assistenza della difesa tecnica, ma dall'altro non gli pone le condizioni - causa il breve arco temporale - per esercitarla.
La Consulta ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità. Secondo la Corte costituzionale presieduta dalla giudice Marta Cartabia di cui Francesco Viganò è il relatore, un solo giorno di tempo lede il diritto di difesa del detenuto e rappresenta anche un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali. La Corte ha così accolto la questione sollevata dalla Cassazione su una norma dell'Ordinamento penitenziario, giudicando irragionevole un identico termine per il reclamo sia contro i provvedimenti sui permessi di necessità - legati a situazioni di imminente pericolo di vita di familiari o altri gravi eventi eccezionali - sia contro quelli riguardanti i permessi premio, sebbene siano diverse le finalità.
Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2020
Corte costituzionale - Sentenza 12 giugno 2020 n. 113. Il termine di 24 ore previsto per presentare reclamo contro il provvedimento sui permessi premio è troppo breve. Lo ha stabilito oggi la Consulta con la sentenza n. 113 del 2020. Secondo i giudici delle leggi, si legge nel comunicato ufficiale, un solo giorno di tempo lede il diritto di difesa del detenuto e rappresenta anche un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali. La Corte ha così accolto la questione sollevata dalla Cassazione su una norma dell'Ordinamento penitenziario, giudicando irragionevole un identico termine per il reclamo sia contro i provvedimenti sui permessi di necessità - legati a situazioni di imminente pericolo di vita di familiari o altri gravi eventi eccezionali - sia contro quelli riguardanti i permessi premio, sebbene siano diversi presupposti e finalità.
Sullo stesso tema la Consulta nel 1996 con la sentenza n. 235 si era fermata a dichiarare l'inammissibilità delle questioni prospettate, non riuscendo a rintracciare nell'ordinamento una soluzione costituzionalmente obbligata che risolvesse la, pur riscontrata, eccessiva brevità del termine in esame. In quell'occasione la Corte aveva invitato il legislatore a "provvedere, quanto più rapidamente, alla fissazione di un nuovo termine che contemperi la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura". Dopo ventiquattro anni da quel monito, rimasto inascoltato, la Corte ha ribadito la contrarietà alla Costituzione di un termine così stretto, che rende difficile al detenuto far valere efficacemente le proprie ragioni, anche per l'oggettiva difficoltà di ottenere in così poco tempo l'assistenza tecnica di un difensore e questa volta ha individuato nella disciplina generale del reclamo contro le decisioni del magistrato di sorveglianza, introdotta nel 2013, un preciso punto di riferimento per eliminare il vulnus riscontrato. Questa disciplina infatti prevede oggi un tempo di quindici giorni per il reclamo al Tribunale di sorveglianza, che la Corte ha dunque esteso anche al reclamo contro i provvedimenti concernenti i permessi premio proposti da parte del detenuto o del pubblico ministero. Al legislatore resta però, hanno precisato i giudici costituzionali, la possibilità di individuare un altro termine, se ritenuto più congruo, purché in linea con i principi di legittimità.
La Corte ha così dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni".
di Federica Cravero
La Repubblica, 13 giugno 2020
"Il tribunale di Essen ha riconosciuto l'efficacia della sentenza torinese". Non riusciranno a evitare il carcere i due manager tedeschi condannati in Italia per la strage degli operai alla Thyssen Krupp di corso Regina Margherita a Torino. Dovrebbe essere dunque questione di ore, o al massimo di giorni, prima che la magistratura tedesca emani l'ordine di esecuzione della pena per Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz. Nei giorni scorsi avevano suscitato grande indignazione in Italia le notizie circolate secondo cui i due dirigenti della multinazionale avrebbero potuto evitare il carcere chiedendo preventivamente la semilibertà.
Tuttavia a fare chiarezza è intervenuto Eurojust - l'organo di collegamento delle magistrature europee, interpellato dal procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo - che ha precisato che non esiste possibilità di fare un ulteriore ricorso dopo la sentenza prima del tribunale di Essen e poi della corte d'appello di Hamm che a gennaio ha reso definitiva la condanna a cinque anni. Eurojust ha anche confermato che non esistono strade alternative al carcere e che in cella i due manager dovranno andare, non appena l'ordine di esecuzione - che è rimasto fermo a causa del lockdown per il Covid-19 - sarà emanato. Solo più avanti potranno accedere a benefici come la libertà vigilata. "Il tribunale di Essen ha riconosciuto l'efficacia della sentenza torinese - ha spiegato Saluzzo - e quindi i dirigenti tedeschi andranno certamente in carcere. Sconteranno una pena di cinque anni, il massimo previsto dalla giustizia tedesca per l'omicidio colposo. La libertà vigilata è prevista solo dopo aver scontato metà della pena in carcere, mentre dopo i due terzi esistono delle misure alternative alla detenzione".
L'odissea giudiziaria per i morti della Thyssen aveva impegnato anche i vari ministri della giustizia in un dialogo serrato con gli omologhi tedeschi. Tuttavia a distanza di oltre 12 anni dalla tragedia giustizia non è ancora stata fatta. Mentre i condannati italiani hanno già scontato la parte di pena in cella, per quelli tedeschi non è ancora neanche iniziato il periodo di detenzione, rallentato da ritardi infiniti per traduzioni e per l'allineamento della legge italiana a quella tedesca, che fissa il massimo della pena per l'omicidio colposo a cinque anni nonostante i due fossero condannati a 9 anni e 8 mesi e 6 anni e 3 mesi.
"La giustizia che volevamo noi non è questa, la vera giustizia ce la darà Dio". Rosina Platì, mamma di Giuseppe De Masi, uno dei sette operai morti nel rogo della Thyssen, commenta così la notizia che i due manager tedeschi condannati per la tragedia del 2007 andranno in carcere. "Li vogliamo vedere in carcere davvero. Troppe volte ci hanno dato questa notizia e non sono mai entrati", aggiunge la donna, "Intanto scontino la pena loro inflitta. La vita dei nostri ragazzi non vale pochi anni di carcere, sono ancora arrabbiata...".
"Finalmente una buona notizia. Da una parte il no alla semilibertà, dall'altra, forse, la fine di una vicenda che dura 12 anni e mezzo - ha detto Antonio Boccuzzi, ex deputato, unico sopravvissuto al rogo della Thyssen che nel 2007 provocò la morte di sette operai - È una ferita che oltre a non chiudersi si infetta continuamente. Vedere queste persone condannate condurre la loro vita normale, dà un senso di ingiustizia profonda. Assurdo è l'aggettivo giusto per questa vicenda".
di Ciriaco M. Viggiano
Il Riformista, 13 giugno 2020
In prigione da innocenti, Napoli maglia nera in Italia. Basta una somma di denaro a ripagare una persona che sia stata sbattuta in carcere ingiustamente? Basta qualche migliaio di euro a risarcire chi ha sopportato la privazione della libertà, il sequestro dei beni, magari il fallimento dell'impresa e il discredito agli occhi dell'opinione pubblica?
Certamente no, ma intanto la riparazione per l'ingiusta detenzione sembra l'unica "rivincita" concessa a chi sia stato arrestato e poi completamente assolto da ogni accusa. Ma quello stesso istituto giuridico rivela almeno due tendenze: quella a un uso troppo largo della custodia cautelare e quella del mancato controllo dei magistrati sull'operato dei colleghi. Anche nel distretto di Corte d'Appello di Napoli, da anni ai vertici della classifica dei casi di ingiusta detenzione.
La conferma arriva dall'ultima relazione predisposta dal Ministero della Giustizia. Nel 2018 le decisioni di accoglimento delle domande di riparazione sono state ben 92. In 54 casi l'istanza è stata accolta perché il richiedente era finito in carcere o ai domiciliari, salvo poi prosciolto in primo grado o assolto in appello o in Cassazione.
In altre 38 circostanze, invece, la misura cautelare era illegittima. Per Napoli è un triste record: al secondo posto della classifica dei distretti di Corte d'Appello con più domande di riparazione accolte c'è Reggio Calabria con "soli" 65 casi, poi Roma con 62.
Tutto normale? Certo che no. Un numero così alto di riparazioni dimostra che qualche magistrato non ha fatto bene il proprio lavoro. O perché non ha esercitato l'azione penale in modo corretto o perché non ha verificato che le misure cautelari fossero state adottate nel rispetto della legge. In entrambe le ipotesi, qualcuno è stato arrestato ingiustamente con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano patrimoniale e personale.
"I casi di riparazione dovrebbero essere eccezionali, invece sono troppi - sottolinea Alfonso Furgiuele, avvocato e docente di Procedura penale dell'università Federico II - È grave che le persone vengano private della libertà con tanta leggerezza".
Ma quanto sborsa lo Stato per risarcire i cittadini ingiustamente detenuti? Nel 2018, la somma ha superato i 33 milioni di euro per 895 ordinanze di accoglimento e un importo medio di circa 37mila euro. A Napoli i pagamenti sono stati 113 per un ammontare complessivo di due milioni e 400mila euro. Il dato è allarmante sebbene, in questo caso, il distretto di Corte d'appello partenopeo si piazzi alle spalle di Catanzaro, Roma, Catania e Bari.
"La riparazione è stata progressivamente svalutata - aggiunge Furgiuele - Le cifre riconosciute sono ridicole rispetto ai danni causati dall'ingiusta detenzione. E a questi, in molti casi, si aggiunge quello del sequestro che può durare svariati anni e spesso, quando ha ad oggetto un'azienda, porta gli imprenditori al fallimento. Così anche la riparazione diventa inutile".
A questo punto la domanda sorge spontanea: il magistrato che abbia ingiustamente spedito in carcere o ai domiciliari un indagato a quali conseguenze va incontro? I dati dell'Ispettorato del Ministero della Giustizia ci parlano di sole 41 azioni disciplinari promosse in tutta Italia, undici delle quali conclusesi con l'assoluzione.
Eppure, in alcuni casi, i magistrati che dispongono ingiustamente la carcerazione sono gli stessi che spendono milioni di soldi pubblici per le indagini. "Se c'è stata una responsabilità anche colposa nell'applicazione di una misura cautelare, un magistrato deve risarcire il danno - conclude Furgiuele - così come trovo necessario un controllo più serio anche a livello disciplinare: la libertà personale non può essere calpestata".
Il Riformista, 13 giugno 2020
Pensare che un uomo debba essere privato della propria libertà personale (a prescindere dagli errori commessi) è sempre un po' innaturale; ma l'idea che un uomo (rinchiuso in una cella e senza alcuna possibilità di reale difesa) debba essere insultato, picchiato e privato della propria dignità è inaccettabile.
Il Carcere Possibile Onlus, il 23 aprile scorso, ha presentato un esposto alla Procura di Santa Maria Capua Vetere chiedendo l'accertamento della verità; perché se i pestaggi del 6 Aprile, raccontati da alcuni detenuti ristetti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, fossero effettivamente avvenuti, e se, dunque, appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria abusarono del proprio potere per sopraffare degli uomini indifesi (spogliandoli, picchiandoli, umiliandoli) è giusto che (al pari dei detenuti con i quali si sono 'confrontati') subiscano la giusta condanna.
La condanna, però, segue il processo; non lo precede e non potrebbe mai precederlo in uno stato di diritto in cui si sostiene che tutti sono 'non colpevoli' fino alla sentenza passata in giudicato e nel quale la pena non ha carattere punitivo ma rieducativo.
Vogliamo che sia accertata la verità e che sia fatta giustizia, ma manifestiamo tutto il nostro disappunto sul modo in cui gli avvisi di conclusione delle indagini sono stati notificati agli indagati. Una modalità gravemente irrispettosa non solo della dignità e del decoro dei singoli agenti, ma anche dell'intero corpo della Polizia Penitenziaria di cui è stata inutilmente offesa l'immagine e delegittimata la funzione. Presunti soprusi non si combattono con altri soprusi e inutili spettacolarizzazioni.
La legge assicura che "la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico" (art. 111 Cost.). Si auspica che questo nobile e fondamentale principio, richiamato anche dal Procuratore Riello nella nota indirizzata alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, trovi d'ora in poi - contrariamente a quanto accaduto sino ad oggi - costante ed effettiva applicazione per assicurare il rispetto della privacy e della dignità di ciascun soggetto indagato.
istituzioni24.it, 13 giugno 2020
Il Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, ha convocato presso il suo ufficio il Garante comunale di Napoli Pietro Ioia e quello provinciale di Avellino Carlo Mele.
Lo scopo della riunione è stato quello di avviare un confronto periodico tra i vari Garanti con l'obiettivo di confrontarsi e mettere a tema le diverse problematiche che attraversano il pianeta carcere nei diversi territori della Regione con l'intento di far emergere le eventuali criticità presenti nel sistema e di condividere le buone prassi individuate.
Al termine di questo incontro è stato redatto il seguente documento, dal quale sono emersi i seguenti punti critici:
• Pur comprendendo la difficoltà a stabilire, anche a seguito dell'emergenza Covid19, un contatto organico con l'Ufficio di Sorveglianza è evidente una forte criticità, che si manifesta ovvero la carenza di psichiatri all'interno degli istituti di pena.
• Si è rilevato che con l'aumento di trattazione dei numeri dei processi penali e il conseguente accesso dei testimoni, impedire agli avvocati di accedere alle cancellerie degli uffici di sorveglianza continua a rappresentare una "paralisi" dell'attività giudiziaria, ed in particolare di tutta l'attività connessa alla fase esecutiva. Così come la decisione di non consentire una ripresa all'interno degli Istituti penitenziari, del personale specializzato (educatori, psicologi, volontari etc.) non garantisce una effettiva ripresa dell'attività propedeutica per la valutazione dei presupposti necessari per la corretta trattazione delle udienze dinanzi il Tribunale di Sorveglianza e/o il Magistrato di Sorveglianza.
• La necessità di fare il punto sull'ormai cronica penuria delle figure professionali in ambito trattamentale nella direzione di un loro potenziamento (basti pensare che allo stato, su oltre settemila detenuti vi sono circa 65 FGP (funzionari giuridico pedagogici) sugli Istituti penitenziari per gli adulti.
• L'importanza del "lavoro all'esterno" e in particolare quello di "pubblica utilità". Nello specifico è emerso, da parte di tutti i convenuti, il potenziale di sviluppo di questo tipo di misura alternativo al carcere che in Campania è scarsamente utilizzato (solo 133 persone su una popolazione di 7872 detenuti presta servizio in imprese o in cooperative esterne agli Istituti di pena). Per quanto attiene il cosiddetto lavoro di pubblica utilità sono state registrate numerose richieste da parte di svariate amministrazioni a cui non sfugge di certo la ricaduta positiva nei diversi territori. Al riguardo è stato rilevato che spesso le Amministrazioni pubbliche, pur essendo fortemente interessate all'utilizzo di questo strumento legislativo (lavori di pubblica utilità), lamentano una scarsità di risorse finanziarie anche solo per coprire la modesta somma (poche centinaia di euro) che serve ad assicurare i soggetti detenuti coinvolti nei lavori esterni al carcere.
• sollevare la questione dei trasferimenti territoriali, affermando congiuntamente che non è ben chiaro nelle nuove disposizioni se il Ministro sia preoccupato di riattivare e con quali modalità,le procedure di trasferimento dei detenuti che destano, soprattutto in questo particolare momento storico, molta preoccupazione. Molte le doglianze su questo specifico punto da parte delle persone ristrette che nella maggior parte dei casi non hanno la possibilità di effettuare colloqui con familiari.
• Tutti i presenti, Ciambriello, Ioia e Mele si sono dichiarati a favore della permanenza dei dispositivi tecnologici (pc tablet per skype e whatapp) utilizzati durante il periodo di sospensione dei colloqui dettato dall'emergenza Covid, ritenendo quest'ultimi un importante strumento di comunicazione non solo nei confronti dei propri familiari, ma anche e soprattutto rispetto all'utilizzo didattico, formativo. Fattori, quest'ultimi che vanno a rinforzare il trattamento di risocializzazione della persona ristretta.
- Violenza sulle donne, nel lockdown meno denunce. Le linee guida del Csm
- Ragusa. I detenuti donano mascherine agli anziani nelle case di cura
- Giarre (Ct). Perché nessuno resti indietro, gli esami di Stato all'Icatt
- Torino. Detenuti e detenute, un pezzo di comunità. La relazione della Garante
- La cosa più difficile? "Stare accanto ai più deboli, senza poter essere fisicamente vicini"










