di Federica Olivo
huffingtonpost.it, 18 maggio 2020
Intervista a Giovanni Maria Flick. Il presidente emerito della Consulta all'HuffPost: "Recludere solo i soggetti pericolosi, per gli altri si pensi a diverse forme di detenzione. E ci sarebbe da fare un importante lavoro di depenalizzazione". "Il carcere è considerato una realtà impermeabile a qualsiasi forma di cambiamento. È visto come strumento di reazione alla paura del diverso. Non è utilizzato come extrema ratio, ma come metodo normale per risolvere quello che è percepito come un problema".
di Tommaso Ciriaco e Liana Milella
La Repubblica, 18 maggio 2020
Il ministro della Giustizia ancora nel mirino. Ma il Pd lo difende. Si gioca sulla testa del Guardasigilli Alfonso Bonafede il destino del governo. Il Pd lo difende, ma Renzi lo attacca e alza il prezzo. E prova a strappare il massimo da Giuseppe Conte, puntando dritto al cuore dell'esecutivo e minacciando di votare la mozione di sfiducia contro il ministro presentata ieri da +Europa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova.
Battezzata "mozione Tortora" (di cui il 18 maggio ricorre l'anniversario della morte), è tutta giocata sulla giustizia garantista al contrario di quella promossa da Lega e Fdl che accusa Bonafede per le scarcerazioni dei mafiosi e il caso Di Matteo. Assieme al capogruppo Davide Faraone, Matteo Renzi decide di convocare per mercoledì un'assemblea dei suoi senatori.
Il gruppo ascolterà l'intervento del ministro, poi entrerà in conclave e deciderà se sfiduciarlo, provocando di fatto una crisi di governo. Le chat renziane sono terreno di confronto in queste ore. E in privato alcuni senatori sostengono che è impossibile non appoggiare la mozione che contesta tutta la gestione della politica sulla giustizia del ministro.
"Come facciamo a votare contro?". Anche perché il testo non è firmato dai sovranisti, ma da Bonino, Matteo Richetti e pure da Enrico Costa di Forza Italia, il "cantiere" che Renzi vorrebbe riunire. L'ala dura propone di tenere il punto per spingere Bonafede a dimettersi, o almeno a cambiare ministero.
Maria Elena Boschi invece elenca le "vittorie" renziane di questi giorni: dal superamento dei Dpcm alle battaglie di Bellanova e Bonetti. "Non è il governo migliore, ma siamo più contenti di prima". L'ala governista dentro Iv ricorda che colpire il Guardasigilli, l'uomo forse più vicino al premier, "significa aprire una crisi di governo".
Renzi vuole rendere pubblico questo fermento. E detta la linea: "Difficile non votare la sfiducia, ma dipende da quello che dirà il ministro e da quello che ci dirà Conte nelle prossime ore". Molto si capirà già oggi quando Boschi sarà ricevuta a Palazzo Chigi da "ambasciatori" di Conte per tirare le somme del dialogo avviato la scorsa settimana.
I renziani vogliono un impegno formale sullo "sblocca cantieri", ma anche qualche segnale per modificare la norma sulla prescrizione. In casa dem invece c'è tutt'altra musica. Perché il Pd vede nella mozione di sfiducia delle destre "solo una chiara manovra per far cadere il governo". Strumentalizzata da Renzi per i suoi obiettivi.
Sabato, quando Bonafede era già alle prese con il suo discorso, ecco una lunga riunione aperta dal responsabile Giustizia Walter Verini e chiusa dal vice segretario Andrea Orlando. Trenta tra deputati e senatori che si occupano di giustizia.
Una lettura dei fatti che porta il Pd a fare quadrato su Bonafede. I dem bollano come "strumentale" la querelle sulla prescrizione cara ai renziani - "è storia passata" dice Verini - e chiedono una riforma del processo penale che lo faccia durare poco. Ma lasciando Bonafede lì dov'è adesso.
di Chiara Paolella
stamptoscana.it, 18 maggio 2020
Marcello Bortolato, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, commenta gli ultimi cambiamenti che il sistema penale sta subendo in seguito alla circolare del Dap del 21 marzo e il decreto legge n. 29 uscito sulla gazzetta il 10 Maggio, che inserisce misure urgenti per quanto riguarda la detenzione domiciliare anche per i reati giudicati più gravi, dalla criminalità organizzata al traffico di stupefacenti.
Al contrario della polarizzazione del dibattitto pubblico, che si è concentrato molto sul rischio della liberazione dei boss di stampo mafioso, il presidente non condivide questa tesi ma allo stesso tempo intravede una superficialità e inutilità del decreto Bonafede.
L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha investito fin da subito anche il sistema penitenziario. Il 7 marzo sono avvenute rivolte violente all'interno delle carceri e 12 persone hanno perso la vita. Per ridurre l'impatto dell'emergenza sanitaria l'esecutivo attraverso il decreto Cura Italia ha deciso misure minori di detenzione per i condannati con condanne non superiori ai 18 mesi. Le rivolte sono cessate. Il sovraffollamento delle carceri, che non si conciliava con il rispetto delle misure sanitarie contro la pandemia, è stato alleggerito, sei mila reclusi sono stati scarcerati.
Il Dap, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il 21 marzo ha emesso una circolare che ha permesso la detenzione domiciliare per i detenuti che hanno contratto malattie che li espongono maggiormente al rischio di contrarre il contagio.
Il 10 Maggio sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicata la norma che la magistratura dovrà adottare in caso di richiesta di detenzione domiciliare per i reati più gravi. Tale decreto non modifica le norme precedenti in materia di condannati che hanno ottenuto la detenzione domiciliare, ma impone ai magistrati un riesame delle scarcerazioni, bilanciando lo sconto della pena con l'emergenza sanitaria e il diritto di salute del detenuto.
Quali saranno i cambiamenti più sostanziali che il vostro ufficio dovrà fronteggiare a seguito del decreto Buonafede?
Noi come magistratura abbiamo sempre gestito provvedimenti di questo tipo, che riguardano anche detenuti pericolosi. Ovviamente per uffici come i nostri che sono già sovraccaricati e in mancanza di personale si tratta di ulteriori adempimenti che aggravano ancora di più il nostro lavoro. Aumenterà l'attività sotto il profilo dell'istruttoria, per valutare dopo 15 giorni, la prima volta e 30 giorni le volte successive, i provvedimenti di scarcerazione dovuti alla pandemia Covid, poi ci saranno comunque valutazioni teoriche dei magistrati sul caso concreto.
Si parla molto del rischio di liberazione di boss mafiosi legati alla criminalità organizzata. Qual è il suo parere a riguardo?
A riguardo penso che ci sia stata parecchia confusione. Di questi scarcerati molto più della metà sono imputati per mafia e quindi non sono stati condannati, ma sono in attesa della sentenza definitiva. Solo 3 fanno parte del 41 bis. Gli altri provvedimenti riguardano detenuti dell'alta sicurezza, ma non di certo boss mafiosi, infatti fanno parte della terza categoria dell'alta sicurezza quella detta della manovalanza e talvolta hanno espiato reati associativi e adesso stanno espiando reati comuni.
La responsabilità dei magistrati aumenterà in seguito al decreto?
La responsabilità dei magistrati rimarrà sempre la stessa, abbiamo sempre gestito detenuti pericolosi. Adesso dobbiamo bilanciare la sicurezza sociale con il diritto alla salute, è una valutazione sul bilanciamento tra il diritto del condannato di essere curato adeguatamente e dall'altro le esigenze della sicurezza in caso di scarcerazione. Di certo ci stiamo sentendo il fiato sul collo poiché il decreto è quasi un atto di sfiducia nei nostri confronti, poiché dopo un provvedimento dobbiamo subito rivalutare ogni singolo caso dopo 15 giorni e poi ogni mese. Non è rassicurante però lo facciamo, il nostro unico vincolo è la legge e la rispettiamo.
Di conseguenza secondo lei perché è stato approvato?
Assolutamente no, è superfluo perché i provvedimenti per il differimento della pena per motivi di salute esistevano già e sono sempre provvisori o a termine, dove il giudice fissa la fine della detenzione di pena domiciliare. Questa volta è come se il legislatore non si fidasse del giudizio del giudice e pone un termine molto ravvicinato per rivedere lo stato del condannato. La motivazione a parere mio era per dare una risposta immediata per motivare le scarcerazioni e rispondere alle polemiche sorte, sproporzionate alla realtà dei fatti. Rimane il fatto che lo giudico un provvedimento irrazionale.
di Augusto Boschi
Il Secolo XIX, 18 maggio 2020
Positivo al primo tampone e in attesa del risultato del secondo. È in isolamento sanitario, così come i suoi due compagni di cella, il primo detenuto del carcere di Marassi positivo al Covid-19. L'uomo fino a poco tempo fa lavorava nella lavanderia del carcere.
"Abbiamo un detenuto nella II sezione che, dopo la positività al test sierologico, è risultato positivo anche al primo tampone e ora si attende il risultato del secondo. Si trova in isolamento sanitario, così come i due compagni di cella in attesa di iniziare l'iter di verifica sull'infezione", ha spiegato Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Penitenziaria. All'inizio di maggio 17 detenuti della casa circondariale genovese e 13 operatori in servizio nelle carceri liguri erano risultati positivi ai test sierologici e per loro erano stati previsti i tamponi di controllo, risultati tutti negativi. Le procedure si erano attivate nel timore di un contagio più ampio.
"Lo temevamo - prosegue Pagani - anche perché i test non erano obbligatori e non abbiamo testato tutti i detenuti. I detenuti positivi al sierologico e da sottoporre a tampone, che erano in isolamento, si trovavano nella VI sezione. Mancano ancora da testare, sempre in base alla volontarietà, la terza, la quarta e la quinta sezione per un totale di circa 120 detenuti - continua Pagani - Fino a quando parliamo di 1 o 2 detenuti positivi, un piccolo spazio per l'isolamento lo possiamo trovare, ma se si dovesse diffondere a 10 o 11, Marassi spazi non ne ha, come nessun carcere in Italia e addirittura una nuova struttura con più contagiati. Al momento possiamo dirci fortunati".
In totale Marassi ospita 700 detenuti, circa un terzo in più rispetto alla capienza prevista. All'interno lavorano 250 agenti di polizia penitenziaria. "Di questi - sottolinea il segretario della Uil Penitenziaria - sono risultati positivi ai sierologici circa 11 poliziotti. Dal primo tampone in 8 sono risultati negativi, manca l'esito solo di 1 o 2 agenti".
Una situazione che, secondo Pagani, "andava scannerizzata prima possibile. La differenza è che ai detenuti hanno fatto i tamponi in modo rapidissimo, in 2 o 4 giorni. I poliziotti sono invece in isolamento da 16 -17 giorni, in abitazione o in caserma. Non ci è stata data una spiegazione del perché ci siano questi 2 tamponi previsti, anche per chi al primo risulta negativo, non è chiaro se ci assimilano alle strutture sanitarie".
di Marina Crisafi
Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2020
Cassazione - Sezione I penale - Sentenza 21 febbraio 2020 n. 6933. Scrivere "Forza Vesuvio" o "Forza Etna" su Facebook non vale una condanna. Parola di Cassazione, che con la sentenza n. 6933/2020 ha confermato l'assoluzione per una consigliera provinciale leghista di Monza. Per gli Ermellini non si può parlare di razzismo.
La vicenda - La vicenda nasceva da un post pubblicato anni prima dalla consigliera che nel 2017 veniva condannata dal tribunale di Monza a 20 giorni di reclusione per il reato ex art. 1 dl 122/1993 convertito dalla legge 205/1993 oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, quantificati nella misura simbolica di 1 euro.
La donna veniva successivamente assolta in appello perché il fatto non sussiste. I fatti in contestazione riguardano l'attività di propaganda fondata sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto a quelli meridionali, posta in essere dall'imputata tramite Facebook, dove la stessa commentando un'immagine satellitare dell'Italia priva delle regioni centro-meridionali, comprese il Lazio e l'Abruzzo, accompagnata dalla dicitura "il satellite vede bene, difendiamo i confini", scriveva "Forza Etna, Forza Vesuvio, Forza Marsili".
Per il tribunale, il post possedeva senza dubbio connotazioni discriminatorie e propagandistiche idonee a concretizzare la fattispecie di reato contestata, aggravate dalla diffusione virale della comunicazione in rete. La Corte d'appello di Milano, invece, di diverso avviso, riteneva che la condotta della consigliera fosse sprovvista di tali connotazioni, atteso che il contenuto del commento postato non possedeva caratteristiche tali da offendere il bene giuridico protetto dalla norma. E su tale assunto assolveva, appunto, l'imputata. La parte civile ricorreva al Palazzaccio chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione - Per gli Ermellini, però, il ricorso è infondato. È pacifico, scrivono nella sentenza, che il commento della politica, sotto il profilo ideologico, rimanda a disvalori di discriminazione razziale e di intolleranza, tuttavia il post non può essere valutato per la sua "astratta valenza discriminatoria" ma va contestualizzato e inserito nel contesto "palesemente paradossale in cui venivano pronunciate le parole incriminate". Per cui, la S.C. condivide pienamente la decisione della Corte d'Appello, ritenendo compiuto "un vaglio ineccepibile" dai giudici di merito, posta la cornice dalla natura "manifestamente paradossale" in cui è avvenuta la comunicazione telematica. Né può rilevare in senso sfavorevole all'imputata la carica politica dalla stessa rivestita. Il contesto e i toni e utilizzati dall'imputata per manifestare il suo pensiero "del tutto contrastanti con le elementari regole del buon senso, ancorché spregevoli moralmente" in definitiva escludono qualsiasi connotazione discriminatoria e propagandistica idonee a ledere il bene giuridico tutelato.
Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2020
Impugnazioni - Appello - Riforma sentenza di assoluzione - Rinnovazione dell'istruzione -
Necessità - Motivazione rafforzata. La riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado impone al giudice del gravame l'elaborazione di una motivazione "rafforzata" nel senso che la diversa valutazione delle prove ritenute decisive impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assicurare che il giudizio di colpevolezza sia conforme al parametro dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e agli indirizzi espressi dalla Corte Edu in tema di interpretazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 11 maggio 2020 n. 14229.
Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere - Assoluzione in primo grado - Riforma in grado di appello - Impugnazione della parte civile per le sole statuizioni civili - Obbligo di motivazione con forza persuasiva idonea a fugare ogni ragionevole dubbio - Necessità - Sussistenza. In tema di motivazione della sentenza d'appello, per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 1 dicembre 2017 n. 54300.
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - "Reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Principi della Corte EDU - Presupposti di operatività - Chiamanti in reità o correità - Individuazione. Il giudice di appello che intenda riformare in "peius" la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo - in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nel caso Dan c/Moldavia - di disporre la rinnovazione dell'esame dei chiamanti in reità o in correità quando la diversa valutazione delle dichiarazioni attenga alla credibilità del propalante e/o al profilo dell'attendibilità intrinseca e non anche nel caso in cui a essere rivalutata sia l'attendibilità estrinseca, cioè la ravvisabilità nel compendio probatorio di riscontri individualizzanti ovvero la loro idoneità a fungere da elemento esterno di conferma.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 2 dicembre 2015 n. 47722.
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - "Reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Principi della Corte EDU - Presupposti di operatività - Individuazione. Il giudice di appello che intenda riformare in "peius" la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo - in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nel caso Dan c/Moldavia - di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere direttamente la deposizione del teste ritenuto inattendibile in primo grado, le cui dichiarazioni siano decisive per l'affermazione della responsabilità dell'imputato.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 17 giugno 2015 n. 25475.
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - In genere - "Reformatio in peius" di sentenza assolutoria - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Condizioni. Il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo - in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. Dan c/ Moldavia) - di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere le prove orali di cui valuti diversamente l'attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, sempre che si tratti di prova avente carattere di decisività.
• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 13 febbraio 2015 n. 6403.
di Ilaria Livigni
Italia Oggi, 18 maggio 2020
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 69, comma 4 del codice penale. Vizio di mente? Non è attenuante nel caso di recidiva. In caso di recidiva reiterata, il vizio parziale di mente viene meno come attenuante. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con sentenza n. 73/2020 del 7 aprile scorso.
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 quarto comma c.p., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della seminfermità mentale di cui all'art. 89 c.p. sulla recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma c.p., per contrasto con gli artt. 3 (uguaglianza formale e sostanziale) e 27 (rieducazione del condannato) della Costituzione.
Si tratta di una decisione di grande importanza che torna su un tema molto caro alla giurisprudenza costituzionale, ossia il rapporto tra gli automatismi sanzionatori e il principio di proporzionalità della pena, in ossequio a quella fondamentale funzione rieducativa per cui la stessa è prevista nel sistema delineato dalla Costituzione.
Per comprendere meglio i termini della questione, è opportuno precisare che la disciplina del concorso di circostanze di cui all' 69 c.p. è stata riscritta, dopo vari mutamenti, dalla riforma del 2005 (art. 3, legge n. 251 del 2005 nota anche come "legge ex Cirielli") che ha posto una serie di deroghe al giudizio di comparazione tra le circostanze, statuendo, ai fini che in questa sede rilevano, un assoluto divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma c.p., imbrigliando conseguentemente la valutazione discrezionale del giudice entro stretti limiti.
Molte, dal 2005 ad oggi, sono state le sentenze della Consulta volte a far cadere le preclusioni reintrodotte dalla "legge ex Cirielli" sino a giungere alla recentissima sentenza sui rapporti tra la recidiva reiterata e la diminuente della seminfermità mentale prevista dall'art. 89 c.p.
La Corte costituzionale ha accolto le censure sollevate dall'ordinanza di rimessione in merito alla violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma Cost. Il combinato disposto di tali norme, infatti, sancisce che la pena sia proporzionata, in quanto adeguatamente rispondente sia al concreto disvalore oggettivo del fatto di reato, sia al disvalore soggettivo espresso dal fatto stesso.
È indubbio, peraltro, che il disvalore soggettivo sia condizionato non solo dalla volontà criminosa, ovvero il grado del dolo o della colpa, ma anche dall'eventuale sussistenza di elementi che sono suscettibili di intaccare l'iter motivazionale del soggetto agente, rendendolo più o meno rimproverabile.
Tra questi fattori, evidenzia la Corte costituzionale, un ruolo preponderante è assunto proprio da quelle patologie o da quei disturbi significativi della personalità che, sulla base delle attuali cognizioni medico- forensi, sono in grado di diminuire, senza eliderla del tutto, la capacità di intendere e di volere dell'autore del reato.
A un minor grado di rimproverabilità soggettiva deve corrispondere, stante il principio di proporzionalità, una pena inferiore a quella che sarebbe irrogabile dinanzi a un fatto di pari disvalore oggettivo: la circostanza attenuante contemplata dall'art. 89 c.p. esprime proprio quest'esigenza, consentendo di modulare il trattamento sanzionatorio qualora vi siano elementi che concretamente incidono sulle capacità cognitive del soggetto agente rendendolo meno rimproverabile.
E allora evidente come l'art. 69 quarto comma c.p., precludendo in via assoluta al giudice di ritenere prevalente siffatta attenuante nel caso di recidiva reiterata, entra in insanabile frizione con le esigenze costituzionali di proporzionalità della pena, impedendo di comminare una pena effettivamente modulata sulla personalità del reo.
D'altro canto, la disposizione contrasta anche con il principio di eguaglianza, dal momento che parifica, dal punto di vista sanzionatorio, fatti che presentano un differente disvalore, in virtù del diverso grado di rimproverabilità.
Infatti il divieto di subvalenza della recidiva reiterata non consente al giudice di irrogare, nei riguardi del soggetto seminfermo di mente, una pena inferiore a quella che dovrebbe essere comminata in relazione a un reato di pari disvalore oggettivo ma commesso da un soggetto capace di intendere e di volere e pertanto pienamente in grado di autodeterminarsi e di ottemperare al monito espresso dall'ordinamento con la recidiva, astenendosi dal ricadere nel reato.
di Andrea Colombari
Il Resto del Carlino, 18 maggio 2020
Tutti i detenuti negativi ai tamponi, compreso quello inizialmente positivo. Uno degli agenti di custodia risulta però contagiato. Tutti i detenuti sono risultati negativi ai tamponi prelevati venerdì da due squadre dell'Ausl intervenute apposta in carcere.
La buona notizia, è stata loro comunicata ieri mattina direttamente dalla direzione della struttura ed è stata accolta con una immaginabile collettiva soddisfazione. È risultato negativo anche il secondo tampone effettuato sul detenuto di origine straniera la cui positività rilevata nell'imminenza di un trasferimento, aveva fatto scattare l'allarme.
Appare dunque definitivamente scongiurata l'eventualità di un focolaio all'interno della casa circondariale cittadina, anche se per Port'Aurea dalle analisi è emersa un'altra potenziale criticità: uno degli agenti è risultato positivo al Covid-19. Pure in questo caso, si sta cercando di capire come l'uomo possa essere venuto in contatto con il coronavirus
A inizio aprile aveva manifestato un episodio febbrile di fronte al quale la scelta era stata quella di un congruo periodo di riposo a casa (una ventina di giorni). Il ritorno al lavoro, era inoltre avvenuto solo dopo la acclarata negatività al test. L'uomo, come peraltro tutti i suoi colleghi direttrice compresa, è risultato negativo anche ai test sierologici effettuati a fine aprile. Al momento è asintomatico e si trova a casa in attesa di essere sottoposto ad altri controlli.
di Giovanni Tizian
L'Espresso, 18 maggio 2020
Pochi contagi e zero decessi: le Residenze che hanno sostituito gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari hanno funzionato, ecco perché. Chiamateli "pazzi criminali" se volete. Ma sappiate che in questo tempo sospeso tra restrizioni, paure, fragilità collettiva, hanno aiutato a superare l'angoscia e lo smarrimento di chi li assiste.
di Andrea D'Aurelio
ondatv.tv, 18 maggio 2020
Per alcuni comuni, tra i quali Prezza, era arrivata la formale diffida da parte della Regione Abruzzo, la stessa che ieri ha autorizzato la somministrazione dei test nei penitenziari della regione. Anche nel carcere di Sulmona scatteranno i test sierologici e sarà potenziata la sorveglianza attiva di operatori e detenuti, come richiesto nelle scorse settimane dal Direttore della struttura, Sergio Romice, e dai sindacati.
Una buona notizia per il carcere peligno dove si sono registrati tre casi di positività tra gli agenti. Cambia però la linea della Regione che nelle scorse settimane aveva diffidato i sindaci a bloccare la somministrazione dei test perché inutili. "Lo avevamo chiesto la settimana scorsa appoggiando la richiesta avanzata dal direttore del supercarcere di Sulmona e lo abbiamo rilanciato proprio in una lettera che vedeva, tra i destinatari, molti degli attori che hanno contribuito all'elaborazione dei punti oggetto dell'ordinanza a firma di Marsilio - precisano i sindacalisti Mauro Nardella e Francesco Tedeschi di Uil e Cisl.
Diciamo quindi grazie al Presidente della Regione, al Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria, al garante dei detenuti e a tutti coloro i quali hanno permesso una più sicura e ordinata gestione dell'emergenza Covid negli istituti di pena Aquilani oltre che regionali".
"Ora - concludono - ci aspettiamo la pronta implementazione delle dinamiche previste, la messa in sicurezza degli istituti di pena e la protezione degli stessi da possibili focolai infettivi".
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