di Fabio Viglione*
agenziaradicale.com, 26 marzo 2020
Le parole del Presidente della Repubblica, in risposta al recente appello da parte di detenuti del Nordest, non possono non invitare tutti ad una immediata presa di coscienza. Il tema delle "carceri sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana", oggi si innesta all'interno della complicatissima gestione dell'emergenza epidemiologica. Ed è corretto partire proprio dai numeri. I più recenti rilevamenti - raccolti dal Garante Nazionale dei detenuti - ci segnalano la presenza, nelle strutture di reclusione, di oltre 59.000 detenuti, rispetto alla capienza regolamentare di meno di 51.000.
Il tema delle "carceri sovraffollate e non sempre adeguate a garantire appieno i livelli di dignità umana", oggi si innesta all'interno della complicatissima gestione dell'emergenza epidemiologica. Ed è corretto partire proprio dai numeri. I più recenti rilevamenti - raccolti dal Garante Nazionale dei detenuti - ci segnalano la presenza, nelle strutture di reclusione, di oltre 59.000 detenuti, rispetto alla capienza regolamentare di meno di 51.000.
Non si tratta di uno "scarto" di poco momento, dovendo considerare la necessità di offrire il rispetto di spazi vitali adeguati come primo livello di praticabilità di una funzione costituzionale della sanzione. Uno spazio vitale che nutre di significato il concetto di dignità umana. Parliamo, sia chiaro, di circa 7 metri quadri da assicurare a ciascun detenuto, non di quanto talvolta si favoleggia da parte di chi ama attingere a rappresentazioni caricaturali nella evocazione della esecuzione delle pene nel nostro Paese.
Peraltro, in alcuni penitenziari, il sovraffollamento raggiunge percentuali elevatissime. Non è possibile, dunque, accettare che il sovraffollamento dei penitenziari così come le diffuse criticità igienico sanitarie vengano vissute come la fisiologia di un luogo in cui, tutto sommato, le condizioni di normalità debbano considerarsi una fin troppo generosa concessione.
Certo, mi rendo conto che, si tratta, prima di tutto, di un approccio culturale. Un approccio nel quale se non si pone al centro l'uomo e la sua dignità si finisce per trattare queste questioni con grande superficialità. Ben a prescindere dalla funzione risocializzante della pena che ancora, a quanto pare, è presente nella nostra Costituzione. Troppe volte frasi come "bisogna buttare la chiave" o "deve marcire in galera" vengono pronunciate da interlocutori politici con i quali si è chiamati a fare i conti.
Interlocutori che spesso sembrano più interessati ad aumentare il numero dei "like" piuttosto che a trovare soluzioni che rischiano l'impopolarità. Siamo sempre alle solite: il tema delle carceri riguarda un numero esiguo di persone, è scivoloso, certamente relegabile a dibattiti di secondo piano e trafiletti. A ciò aggiungiamo una visione rigidamente "carcerocentrica" dei campioni del populismo che sono riusciti a saldare, nell'immaginario collettivo, il concetto di "certezza della pena" con quello di "più carcere.
Tentazioni neo-sicuritarie che sembrano sposarsi alla perfezione con un giustizialismo forcaiolo e muscolare che ha fatto palestra sui social network. Le più recenti riforme ne sono la plastica dimostrazione. A cominciare dalla ostatività per le pene alternative al carcere nei confronti dei condannati per una serie di reati contro la pubblica amministrazione.
Su questi temi, purtroppo, stiamo tornando indietro e l'informazione, nella sua gran parte, segue il sensazionalismo provocato dalla enfatizzazione di fatti di cronaca che sembrano dare conferma della impossibilità di prevenire e reprimere se non attraverso lunghe detenzioni carcerarie. In questo piano di semplificazione, quasi mai si offrono dati sulla recidiva in rapporto alle modalità di esecuzione. Proprio i dati che, al contrario, dovrebbero orientare le scelte e formare la sensibilità sul tema. In realtà numerosi studi dimostrano la minore incidenza di recidiva per chi sconta la pena con misure alternative al carcere.
Certo, al frastuono provocato dal delitto commesso da un condannato in espiazione alternativa si contrappone il silenzio di tante vite che si rimettono in carreggiata completando un percorso di reinserimento esterno. Ma questa, purtroppo, è storia antica.
Oggi l'emergenza è rappresentata dalla necessità che vengano assicurate le condizioni indispensabili affinché nelle strutture carcerarie non si diffonda in modo esteso l'insidioso virus. Ora c'è un'emergenza nell'emergenza, ed è necessario agire presto anche a prescindere, a mio avviso, dalle singole visioni e concezioni in ordine alla sanzione penale. Dalla sua funzione alle ricadute sulla comunità. I dibattiti potranno essere ripresi quando si ritornerà alla normalità.
Adesso credo sia necessario ampliare gli spazi disponibili all'interno delle strutture per avere la possibilità, in concreto, di isolare le persone consentendogli di essere opportunamente distanziate. Ad oggi, le misure previste dal Governo non sembrano sufficientemente adeguate a fronteggiare l'emergenza. Il decreto incide solo sulla posizione dei detenuti chiamati a scontare un residuo pena di diciotto mesi e prevede l'utilizzo degli strumenti di controllo a distanza (braccialetto elettronico) per la sanzione domiciliare.
In questo senso, molte perplessità persistono se solo guardiamo alle difficoltà che da tempo si sono manifestate in ordine alle disponibilità degli apparati elettronici di controllo a distanza. Vincolare la detenzione domiciliare alla disponibilità del braccialetto elettronico significa rischiare concretamente l'inapplicabilità della misura. Quanto meno nell'immediato.
È fin troppo evidente come i tempi con i quali si diffonde il virus ben potrebbero essere incompatibili con quelli di effettivo reperimento degli strumenti elettronici. Spero vengano ascoltate le sollecitazioni che da più parti stanno pervenendo al Governo, dalla magistratura, dall'avvocatura, dal mondo accademico, per affrontare in modo più efficace e rapido l'emergenza.
Proprio l'Unione delle Camere Penali, ha da tempo molto opportunamente proposto una serie di interventi specifici e urgenti. Ma sembra ci sia una titubanza e un silenzio troppo prolungato. Il tempo scorre. C'è, poi, da augurarsi che si mettano da parte al più presto le vocazioni alla demagogia che già stanno facendo pervenire la melodia di antichi refrain, all'indomani dell'annunciato decreto. Servono provvedimenti immediati ed efficaci per assicurare il piano di prevenzione. Anche per evitare che si intervenga in ritardo in una situazione non più gestibile neanche per gli operatori sanitari.
Parliamo di un problema che riguarda, come è evidente, anche la tutela di tutto il personale impegnato quotidianamente all'interno delle strutture. Ed è proprio guardando ai diritti in generale ed al diritto alla salute, collettiva e individuale, che non possiamo mai dimenticare un principio di fondo. Un principio ben presente anche nelle parole inequivoche e puntuali del Presidente della Repubblica.
La condizione che caratterizza lo status di detenuto comporta sì la perdita della sua libertà ma non può mai limitare il suo diritto alla salute. Meno che mai la sua dignità. Ed allora, in questi giorni, in piena emergenza sanitaria, guardiamo a loro come esseri umani, riconoscendogli quel diritto alla salute che può concretamente essere tutelato nella nostra democrazia solo se inscindibilmente saldato al principio di uguaglianza.
*Avvocato
di Augusto Romano
Il Foglio, 26 marzo 2020
"Nel medioevo, quando c'era la peste, i prigionieri venivano liberati, ed è sempre stato così nella storia dell'umanità. Fino ad oggi". Parola di Guido Camera, membro del consiglio direttivo di Italiastatodidiritto, associazione di giuristi impegnati nella difesa dei valori costituzionali, che ha lanciato un appello al Parlamento affinché intervenga per tutelare il diritto alla salute delle persone recluse e del personale carcerario.
Partiamo dai numeri per inquadrare la situazione: lo stato di sovraffollamento delle case circondariali e degli istituti di pena è un fattore patologico del nostro sistema penitenziario, al 30 novembre del 2018, a 60.002 detenuti corrispondevano 45.983 posti (al netto di 4.600 posti inagibili e inutilizzati), con un sovraffollamento nazionale pari al 130,4%.
Il numero dei detenuti è cresciuto nel 2019, senza che siano aumentati i posti a disposizione nelle carceri: al 29 febbraio 2020, infatti, i carcerati erano 61.230. Occorre inoltre considerare che 94 istituti penitenziari, nel 2018, hanno registrato un sovraffollamento oscillante tra il 120,7% e il 204,2%. In questi 94 istituti sono presenti 37.506 detenuti in 26.166 posti con un sovraffollamento medio del 143,3%, sicché il 62,5% della popolazione detenuta vive in un sovraffollamento di gran lunga superiore alla media nazionale.
Più del 33% dei detenuti è in attesa del primo giudizio o della definizione del giudizio di appello. Tempi che sono destinati ad allungarsi in conseguenza della sospensione delle attività giudiziarie. Condizioni che hanno provocato un aumento dei suicidi: tra il 2013 e il 2016 erano stabilmente al di sotto del numero di 50 all'anno, ma sono diventati 52 nel 2017 e 63 nel 2018.
"Le misure adottate dal governo con il decreto Cura Italia - spiega l'avvocato Guido Camera - non sembrano purtroppo in alcun modo sufficienti a risolvere tali problemi e nemmeno a garantire adeguatamente il diritto alla salute del personale di custodia e dei detenuti. La Corte europea dei diritti dell'Uomo, in una storica sentenza del 2013, ha chiaramente stabilito che quando lo stato non è in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all'articolo 3 della Convenzione, la Corte lo esorta ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà. A quest'ultimo riguardo, la Corte è colpita dal fatto che il 40% circa dei detenuti nelle carceri italiane siano persone sottoposte a custodia cautelare in attesa di giudizio".
"Il decreto Cura Italia - afferma il prof Aldo Travi- interviene, in materia penitenziaria, in due modi: il primo intervento è strettamente economico e consiste nello stanziamento di 20 milioni di euro, principalmente destinati all'attività di ristrutturazione delle carceri danneggiate dalle rivolte; il secondo consiste in un ampliamento delle norme sullo svuota-carceri del 2010".
"Non sono previsti - afferma il professore Eugenio Bruti Liberati - interventi e fondi specifici per garantire il diritto alla salute dei detenuti non destinatari dei provvedimenti di scarcerazione, che rimarranno un numero molto significativo.
In concreto, i detenuti per reati di minore gravità che hanno meno di 18 mesi di pena da scontare lo faranno agli arresti domiciliari (si tratta di una parte esigua della popolazione carceraria, visto che il decreto esclude molte categorie di detenuti, tra cui i delinquenti abituali, che spesso sono tossicodipendenti); se però il residuo di pena è superiore ai 6 mesi, dovranno indossare il braccialetto elettronico, ovvero uno strumento di controllo a distanza che in astratto potrebbe essere considerato efficiente ma la cui carenza nel nostro sistema è da tempo nota a tutti gli operatori del settore, e che il decreto Cura Italia non risolve".
"Le nuove misure adottate - spiega il professor Fabrizio Cassella - dovrebbero riguardare circa 3 mila detenuti: dunque la situazione di sovraffollamento carcerario rimarrà ancora allarmante, dato che i carcerati rimarranno circa 58 mila, a fronte di circa 45 mila posti. Ma, soprattutto, in assenza di interventi organici sul sistema, è destinata a tornare uguale (se non a crescere) in tempi purtroppo brevi. Senza contare che l'assenza di braccialetti elettronici - ovvero la condizione necessaria per scarcerare chi ha più di 6 mesi di detenzione ancora da espiare - rischia di ridurre significativamente il numero degli scarcerati effettivi".
"Le misure adottate nel decreto Cura Italia - concludono i giuristi di Italiastatodidiritto - non appaiono sufficienti a garantire i diritti costituzionali dei detenuti, definitivi o in attesa di giudizio che siano, e non è una differenza da poco, in uno stato dove la presunzione di innocenza è scolpita nella Costituzione. Per questi ultimi, peraltro, il decreto Cura Italia non prevede alcuna disposizione che tuteli la loro salute, come avrebbe potuto fare, ad esempio, il ricorso agli arresti domiciliari anche in fase cautelare, rovesciando l'attuale sistema in cui viene sempre incentivato il ricorso al carcere come unico strumento coercitivo idoneo a garantire le esigenze cautelari.
È importante che il governo e le forze politiche agiscano in questa situazione d'urgenza, ma soprattutto che il ministro della Giustizia riattivi il percorso svolto dagli stati generali dell'esecuzione penale, per giungere a una riforma complessiva dell'ordinamento penitenziario che consenta l'effettivo rispetto di tutti i princìpi fondamentali della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo".
di Vincenzo Maiello*
Il Riformista, 26 marzo 2020
Da tempo i detenuti vivono in condizioni inaccettabili, ma il governo ha scelto di ignorare i suoi doveri costituzionali persino di fronte all'emergenza. Bisogna dirlo: anche a mettercela tutta, il nostro governo proprio non riesce a liberarsi della camicia di forza di una visione arcaica e inflessibilmente rancorosa e vendicativa della pena, che non conosce deroghe, fosse anche solo attenuative e flessibilizzanti, neppure in situazioni straordinariamente calamitose, come quella che ha investito il Paese e che ha già determinato la sospensione del corso normale della vita sociale e la più imponente limitazione di massa dei diritti fondamentali conosciuta dalla storia repubblicana.
A confermarlo, in termini francamente imbarazzanti, è - come sottolineato dai più - l'ineffabile scelta di legare il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare alla disponibilità dei dispositivi elettronici di controllo (alias braccialetti), di cui è nota (e dovrebbe esserlo anche nei luoghi delle decisioni di governo) una disponibilità in larga misura insufficiente finanche per le ordinarie esigenze di gestione applicativa delle misure cautelari.
La manifesta inadeguatezza della scelta ha penosamente immiserito la qualità della risposta politica a una vicenda - quella del sovraffollamento carcerario e della esplosività del connesso rischio epidemico - che fa impallidire l'ethos dello Stato costituzionale che, non a caso, dedica all'incolumità fisica e morale del detenuto (a qualsiasi titolo) le forme più intransigenti di tutela (art. 13, comma 4).
Si rammenta troppo poco che l'unico obbligo espresso di ricorso alla sanzione penale che la Costituzione pone a carico del legislatore riguarda le condotte istituzionali violente in danno dei detenuti: segno che la condizione di vittima del detenuto integra il supremo disvalore nella logica costituente dello Stato di diritto, nel cui patrimonio genetico primeggiano le istanze di protezione dell'habeas corpus.
Oggi, le condizioni di vita all'interno dei penitenziari segnalano una inadeguatezza strutturale a garantire elementari condizioni di rispetto per le esigenze di difesa dei beni biofisici dei detenuti, trasformando la pena nel rovescio simmetrico di quella offerta di risocializzazione che dovrebbe farne oggetto di una prestazione virtuosa dello Stato costituzionale.
Una situazione così gravemente eccezionale meriterebbe di essere affrontata e gestita col ricorso al più classico e tradizionale degli strumenti storicamente utilizzati per riportare a normalità di funzionamento le istituzioni della giustizia penale, vale a dire una misura di clemenza generale. Essa avrebbe il merito di deflazionare la popolazione detenuta con una decisione che vedrebbe di nuovo protagonista la politica.
Non è un caso che la prospettiva del ricorso a un provvedimento di remissione sanzionatoria (amnistia e/o indulto) - dopo esser stata affacciata come la più naturale soluzione del problema - sia stata d'un colpo accantonata in coincidenza con la fuoriuscita del parlamento dalla gestione dell'emergenza sanitaria.
Invocare un provvedimento di clemenza riveste allora anche il significato civile dell'appello alla normalità costituzionale e alla sua pretesa di affidare le decisioni in tema di istituzioni e giustizia al confronto parlamentare. Oltre a corrispondere a un'esigenza di rivitalizzazione dello Stato legislativo di diritto, una discussione d'assemblea sulle questioni coinvolte in una decisione di clemenza collettiva porterebbe allo scoperto unità e divisioni sulle idee di fondo di un'autentica cultura costituzionale dei diritti e, in particolare, su quel che resta della lezione di solidarietà e di umanità che (dovrebbe) trasmetterci) la disposizione sulla funzione rieducativa della pena e sul divieto di trattamenti che offendono il senso profondo della dignità.
Consentirebbe di conoscere il pensiero del nostro Parlamento sulla realtà carceraria del Paese, verificando se per il nostro legislatore costituisca una situazione compatibile con gli standard, costituzionali e convenzionali, di tutela dei diritti umani e se ne rappresenti una flagrante violazione; e se, per il futuro, esso non ritenga che occorra voltare pagina, magari riprendendo i risultati del lavoro compiuto negli Stati generali dell'esecuzione durante la scorsa legislatura.
In questo caso, il varo di una misura di clemenza generale - oltre alla portata interruttiva di una situazione di intollerabile illegalismo costituzionale - avrebbe il significato di anticipare in parte gli effetti di una futura riforma, sia pure abbozzata solo nelle sue direttrici di fondo.
Insomma, dobbiamo essere tutti consapevoli che, nella terribile esperienza che stiamo vivendo, in gioco non è solo la salute delle persone, ma anche quella del modello di regolazione politica della convivenza consegnatoci dal cammino giuridico e istituzionale della Modernità.
*Docente di Diritto penale - Università Federico II di Napoli
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 26 marzo 2020
Le videochiamate, usate in tempi di Coronavirus anche dai cittadini meno "social", sono ormai concesse ai detenuti in quasi tutti gli istituti penitenziari per supplire alla mancanza di colloqui "in presenza" con i familiari imposta dalle misure di prevenzione del contagio. Un'opportunità consentita già da una circolare del 2015 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap) che aveva aperto la strada ad alcune sperimentazioni, ma che la diffusione del Covid-19 ha reso una forma di comunicazione ordinaria.
La piattaforma individuata per le garanzie di sicurezza offerte è l'applicazione Skype for business. Ma una soluzione alternativa è arrivata dalla sperimentazione dell'uso della piattaforma Cisco Webex - normalmente usata per le videoconferenze e la collaborazione in ambito aziendale - avviata nel carcere di Bollate, struttura che ospita ormai da vent'anni la Networking Academy Cisco. Una realtà di alto livello formativo frequentata da oltre mille detenuti e detenute, molti dei quali hanno conseguito certificazioni utili per il reinserimento socio-lavorativo una volta terminata la pena.
La sperimentazione si è rivelata funzionale alle esigenze di comunicazione e di sicurezza, grazie alla presenza di lunga data dell'azienda negli istituti penitenziari e alla conoscenza delle particolari caratteristiche di queste realtà. Cisco Webex, disponibile con licenza gratuita da scaricare online, si acquisisce in pochi minuti su qualsiasi dispositivo, non grava troppo sulle infrastrutture tecnologiche presenti negli istituti di pena ed è di facile e utilizzo anche per i familiari dei detenuti. L'applicazione è ora in uso in ben 30 istituti penitenziari, da quello romano di Regina Coeli a quello di San Vittore a Milano, dalla casa circondariale di Aosta a quella di Gela in Sicilia.
Si tratta di un progetto che è stato possibile realizzare in breve tempo, grazie anche alla disponibilità della direttrice di Bollate Cosima Buccoliero, all'azione della Cooperativa Universo creata da Lorenzo Lento, 'storico' istruttore della Networking Academy a Bollate, e al contributo dell'agente della Polizia Penitenziaria Costantino Minonne, assistente capo coordinatore e appassionato d'informatica.
Minonne, formatosi alla Cisco Academy ("fuori orario di servizio" come specifica lui), ha svolto un ruolo chiave per permettere di replicare il progetto di Bollate in altri istituti. L'agente ha fatto da tramite formativo per i colleghi dei primi trenta istituti che già si avvalgono della piattaforma: "L'impegno è quello di fornire assistenza, indicazioni in caso di dubbi e anche di accertarmi del funzionamento effettivo negli istituti in cui è stato implementato il sistema". Grazie a Costantino e ai suoi colleghi, sempre più detenuti ogni giorno potranno non solo parlare e vedere i loro familiari, ma ritrovare scorci di ambienti casalinghi, dettagli domestici magari dimenticati.
"È consentito inquadrare ambienti dell'abitazione, ma nel rispetto delle norme di sicurezza - spiega Costantino - che per le videochiamate sono le stesse che si utilizzano per i colloqui visivi. Il familiare inquadrato mostra il documento e dalla postazione di controllo l'operatore verifica che si tratti di una persona autorizzata ai colloqui. La vigilanza è sempre scrupolosa e se compaiono persone non autorizzate, la videochiamata viene subito bloccata".
La presenza di Costantino in carcere, anche in tempo di Coronavirus, è ormai divenuta indispensabile. "I problemi veri sono quelli con la mia famiglia che non mi vede più - conclude sorridendo - per il resto non corro rischi di contagio, perché lavoro da solo in una stanza in compagnia solo dei miei monitor".
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore
Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 25 marzo 2020 n. 10638. Il processo per l'accusa di riciclaggio - nell'ambito delle truffe ai danni delle controllate di Banca Carige dal 2004 al 2015 - contro Davide Enderlin, uomo d'affari di un'influente famiglia in Svizzera, è da rifare. E ieri - con la sentenza n. 10638 - la Cassazione ha depositato le motivazioni dell'annullamento, pronunciato il 30 gennaio scorso, della decisione assolutoria della Corte di appello di Milano.
La Cassazione sollecitata col ricorso della Procura e delle parti civili (allora Carige Assicurazioni Spa e Carige Nuova Vita Spa) ha bocciato il mancato riscontro - da parte dei giudici di appello che hanno ribaltato la condanna - del dolo anche solo eventuale, nel delitto di riciclaggio, con cui avrebbe agito l'imputato promuovendo e partecipando alle compravendite a prezzi gonfiati di immobili o di quote societarie, realizzate dai vertici apicali delle due controllate di Carige Banca Spa e dei cui proventi avrebbero profittato, grazie anche all'opera di reimmissione del denaro in circuiti internazionali ad opera di Enderlin.
Dolo anche eventuale - La Cassazione ha accolto in pieno il ragionamento del Pm che riteneva ingiustificata l'esclusione della conoscenza o anche solo del dubbio della provenienza illecita del denaro oggetto di riciclaggio, da parte di un amministratore di società e consulente di affari del cabotaggio di Enderlin.
Secondo la cassazione non si potevano svalutare alcuni sintomi dell'aver agito con dolo e con finalità decettive: il ruolo apicale di Enderlin in società che avevano partecipato alle compravendite, poste in essere ai danni delle controllate Carige, in relazione all'obbligo legato alla carica sulla conoscenza dell'origine delle somme gestite e alla materia dell'antiriciclaggio; l'elevata competenza tecnica; la signoria mostrata nelle operazioni sospettate di riciclaggio; l'ingente importo delle somme investite; la particolare complessità e accuratezza delle operazioni nel mirino dei giudici; la "veloce" liquidazione di una delle società coinvolte nelle compravendite e la destinazione finale del denaro, inizialmente incamerato dalle società venditrici, ai manager delle società Carige condannati per truffa e appropriazione indebita.
Infine, per la Cassazione, chiaro sintomo della conoscenza da parte di Enderlin della provenienza illecita del denaro, impiegato nelle diverse operazioni sub iudice, sta nel fatto che in un caso la sua partecipazione alla truffa nei confronti delle stesse parti civili era stata accertata per l'acquisto nel 2009 - varato dagli stessi vertici delle società Carige - di partecipazioni "sopravvalutate" della società a lui facente capo.
Sequestro, nel concorso tra dichiarazione fraudolenta e riciclaggio, sì alla sommatoria dei profitti
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 26 marzo 2020
Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 25 marzo 2020 n. 10649. In caso di concorso tra dichiarazione fraudolenta e riciclaggio via libera alla sommatoria, ai fini del sequestro, tra il profitto delle somme provento del reato di dichiarazione fraudolenta e quelle riciclate. La Corte di cassazione, con la sentenza 10649 depositata ieri, respinge la tesi della difesa della ricorrente, secondo la quale il profitto confiscabile non poteva essere pari all'intero valore del profitto derivante dal reato presupposto, ma andava "tarato" sul vantaggio economico ottenuto attraverso le condotte di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche o finanziarie.
Alla ricorrente era stato contestato il reimpiego e il riciclaggio del denaro delle somme derivanti da altri reati, commessi dal marito coindagato, attraverso le dichiarazioni fiscali fraudolente. Reati che avevano fatto scattare il sequestro di beni che risultavano nella piena disponibilità della coppia. Per la Cassazione la sommatoria dei profitti è legittima.
I giudici chiariscono, infatti, che nel caso specifico il profitto del reato presupposto e dunque relativo alle dichiarazioni fraudolente, andava individuato nelle somme che il coindagato aveva sottratto all'Erario e distratto dalle Srl in favore della moglie. Mentre il profitto del riciclaggio, attribuito alla ricorrente, stava in quanto era derivato all'indagata dall'impiego delle somme nelle sue attività economiche. Per la Suprema corte non c'è dubbio sull'esistenza di più profitti confiscabili e dunque della correttezza del criterio del "cumulo" seguito dal Tribunale della libertà.
di Liana Milella
La Repubblica, 26 marzo 2020
Alla Camera il Guardasigilli fa il punto sull'emergenza: 15 detenuti positivi, finora solo 50 scarcerati per effetto dei decreti sul coronavirus. Detenuti e rivolte dividono ancora la maggioranza, da una parte Pd e M5S con il Guardasigilli Alfonso Bonafede, dall'altra i renziani che con l'opposizione chiedono, ormai da due settimane, le dimissioni del capo delle carceri Francesco Basentini.
Il Dubbio, 26 marzo 2020
Lettera al Presidente della Repubblica, al governo e alle opposizioni dalla redazione del Giornale "Dietro il Cancello" di Rebibbia N.C. di Roma.
A seguito della classificazione di "pandemia" raggiunta da coronavirus nelle carceri cresce la solidarietà tra i detenuti e gli agenti di Polizia penitenziaria. Un evento storico su cui riflettere, l'elemento comune è il valore della vita, paradossalmente la problematica consente l'opportunità di elevare la concezione della vita stessa in tutte le derive che negli ultimi anni sono state indotte dall'assottigliamento dell'etica.
Senza etica professioni e mestieri sono ridotti a una recita finalizzata a suscitare consensi, si perdono di vista i valori umani e sociali maturati in Italia, in Europa e nel mondo. Le continue informazioni inerenti alla facile propagazione del virus che per l'indice di mortalità è stato classificato pandemico congiuntamente alle misure preventive da adottare imposte dal governo ci fanno comprendere che in regime di sovraffollamento non è possibile ottemperare a nessuna di esse. I dati indicano 61 mila detenuti in più dell'effettiva capienza, a dispetto dei principi di civiltà e umanità che la detenzione in carcere si prefigge di inculcare nel percorso rieducativo, così come richiesto dal ormai troppo menzionato art. 27 della Costituzione.
Disponibilità e "tolleranza", sono identificativi di buon senso, di spirito d'immedesimazione, e in assenza del virus è stata sempre dimostrata con l'adattamento incondizionato alle fatiscenti condizioni d'igiene e abitabilità che vigono nelle strutture penitenziarie. Le carceri fanno parte dello Stato italiano, a tale proposito chiediamo una se pur blanda verifica ispettiva dei Nas nelle aree di preparazione dei cibi, smaltimento rifiuti, stanze pernottamento, etc., al fine di verificare se in concreto l'aggiunta della diffusione del virus sia la goccia che possa concorrere a esasperare una già difficile condizione di vita.
Sul punto, ci si potrebbe soffermare a riflettere, e rammentare ai politici, che nelle carceri Italiane non vige uno stato di diritto, ma lo stesso è affidato al buon senso, e alla discrezionalità di chi gestisce il "mondo carcere", che grazie all'esperienza maturata, e ai propri principi etici, morali e umani, sopperiscono a numerose deficienze che non sono in linea con gli standard di umana accettabilità e decoro.
Interrotta la tematica dei migranti, si è passati stimolare il furore del popolo contro i detenuti, argomenti ormai collaudati i cui temi sono funzionali a raggiungere consensi elettorali e a distrarre le masse dalle problematiche socio economiche che se risolte sarebbero il vero deterrente al crimine. Alla presenza di una condizione di necessità e di urgenza bisogna avere il coraggio e la competenza di adottare provvedimenti seri e radicali, non basta indicare anni di carcerazione come unica soluzione alla reale problematiche. Il fenomeno del sovraffollamento è la conseguenza di problematiche irrisolte alla cui base in primis, vi è l'istruzione che negli anni si è assottigliata notevolmente ed è mediamente mediocre anche tra coloro che ricoprono incarichi lavorativi di rilievo.
Oggi la dirigenza del carcere è messa di fronte a un'accettazione di responsabilità enormi, si ha difatti certezza che qualora il virus si manifestasse nella struttura carceraria si trasformerebbe in un lazzaretto e in una bomba pronta a esplodere.
È possibile che da quasi due mesi ancora non sono state adottate procedure specifiche relative all'arrivo dei cosiddetti nuovi giunti considerata che continuano a giungere nelle carceri potenziali portatori di virus. Detti soggetti non dovrebbero essere inseriti nei circuiti carcerari, ma nelle celle di sicurezza delle singole Forze di Polizia o delle strutture militari e sottoposti a controlli sanitari, almeno per 14 giorni, così come sta avvenendo per tutti i cittadini.
Anche la Polizia Penitenziaria, congiuntamente al personale infermieristico e i pochi ammessi dell'area educativa devono essere sottoposti a misure di segregazione nelle caserme a loro dedicate al fine di tutelare la popolazione carceraria. Ai detenuti sono stati interrotti i colloqui, e alla stessa stregua si dovrebbe evitare nel modo più assoluto la diffusione del virus all'interno della struttura. Sarebbe ipotizzabile munire di almeno quattro cinque macchine ventilanti al fine di prestare i primi soccorsi qualora fosse necessario e come misura preventiva sottoporre a tampone i detenuti.
Dette misure preventive servono a salvaguardare la salute in primis della popolazione carceraria e degli operatori, nonché sono a garanzia della stessa dirigenza della struttura che è messa in condizione di fronteggiare concretamente l'emergenza con mezzi adeguati qualora la prevenzione passiva lasciasse filtrare il virus all'interno.
Il sovraffollamento delle carceri è la prova che manette e reclusioni non sono un valido deterrente che induce un comportamento di rettitudine bisognerebbe indicare politiche adeguate a breve e lungo termine, non basta esibire le manette come deterrente all'illegalità, iniziamo adesso a risvegliare il senso di umanità, cogliamo il virus come una opportunità per muovere il primo passo per elevare il senso e la percezione della vita, abbiamo tutti compreso che non né abbiamo il pieno controllo e può essere persa all'improvviso con un febbre più accentuata.
di Gian Marco Avarello*
Ristretti Orizzonti, 26 marzo 2020
È triste dirlo, ma è stata la tragedia del coronavirus a far sì che venisse applicata la circolare sui colloqui Skype anche al circuito di Alta Sicurezza del carcere di Parma. Dicono che è in via sperimentale e per rimediare al problema dell'attuale epidemia, fino a quando non ritornerà tutto alla normalità, poi decideranno se lasciarlo o meno; dipenderà da come andrà l'esperimento con gli A.S.
Io ho già avuto la possibilità di effettuare un colloquio Skype con la famiglia; forse ancora l'unico in sezione perché avevo il numero corretto e quindi non hanno avuto nessuna difficoltà a farmi collegare; ma so che stanno lavorando per tutti e che, a giorni, anche gli altri compagni avranno la gioia di vedere i loro cari.
Non vedevo la mia famiglia (moglie e figlio) da oltre sette mesi e, quando si è acceso il collegamento, ci siamo emozionati tanto, anche perché eravamo tutti preoccupati per la nostra salute e, quindi, emotivamente provati. Purtroppo il collegamento era molto disturbato per causa dell'immagine e della voce dei miei cari a intermittenza; loro vedevano e sentivano me, ed io in modo discontinuo loro. Alla fine mi sono adattato all'inconveniente e ho cercato quantomeno di far gioire della mia immagine e di quanto avevo da dire, rassicurandoli.
Naturalmente spero che il prossimo colloquio avvenga con un abbraccio reale e non virtuale perché tutti noi abbiamo bisogno di cose vere, di toccare con mano. Ma poter usare Skype è stata comunque una boccata di ossigeno.
*Redazione Ristretti Parma
Il Sole 24 Ore, 26 marzo 2020
Reati contro la Pa - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - Conguaglio di indennità economica e maternità - Configurabilità. Le erogazioni di cui all'articolo 316-ter c.p., non devono necessariamente consistere nel conseguimento diretto di una somma di denaro, ben potendo anche consistere nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, ovvero in un risparmio. Situazione corrispondente a quella sottoposta a verifica che aveva ad oggetto somme di danaro falsamente indicate come anticipate dal datore di lavoro in favore del lavoratore, che erano poste a conguaglio in sede di dichiarazione attraverso la predisposizione del modello c.d. "DM10", modulo per mezzo del quale era stato conseguito, all'atto della presentazione, un immediato risparmio rispetto alle somme dovute quale debito previdenziale. (Nella fattispecie l'indebito è risultato inferiore alla soglia di punibilità di cui al comma 2 dell'art. 316- ter cp con riconduzione del fatto ad illecito amministrativo con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza)
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 febbraio 2020, n. 7963.
Reati contro la Pa - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - Conguaglio di indennità malattia, assegni familiari e - Soglia di punibilità - Illecito amministrativo. Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex articolo 316-ter c.p., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ex articolo 10-quater la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. Qualora la somma indebitamente percepita sia inferiore ad Euro 3.999,96 il fatto deve essere ricondotto nell'alveo dell'illecito amministrativo, ex articolo 316-ter, comma 2, c.p., con annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce reato.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 febbraio 2019, n. 7600.
Falsa indicazione del datore di lavoro di avvenuta corresponsione di somme a titolo di indennità assistenziali ai lavoratori - Conguaglio delle somme fittiziamente indicate da parte dell'i.n.p.s. - Reato configurabile - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - Sussistenza. Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1 dicembre 2016 n. 51334.
Falsa indicazione del datore di lavoro di avvenuta corresponsione di somme a titolo di indennità assistenziali ai lavoratori - Conguaglio delle somme fittiziamente indicate da parte dell'I.N.P.S. - Reato configurabile - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. (In motivazione, la S.C. ha precisato che queste ultime possono consistere anche nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, non essendo necessario l'ottenimento di una somma di denaro).
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 aprile 2016, n. 15989.
- Tutto è sospeso: le vite, il tempo, il fiato, la legge
- Oltre il virus e la rivolta, è necessario ascoltare
- Voghera (Pv). I familiari: "I nostri cari hanno paura e sono preoccupati"
- Verona. Coronavirus, "15 agenti penitenziari positivi ed altrettanti in quarantena"
- Sardegna. "Carceri troppo affollate, chiediamo una mini amnistia"










