di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 9 ottobre 2019
Occorre una inversione di rotta nel senso dei principi costituzionali e del carcere come extrema ratio. Sono queste le condizioni per una effettiva ed efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute che, secondo la Costituzione e le norme internazionali, non possono essere compressi oltre quanto strettamente necessario alla privazione della libertà.
today.it, 9 ottobre 2019
I detenuti lavoratori hanno diritto a percepire una remunerazione corrispondente alla quantità del lavoro prestato in carcere: che cosa fare per vedere riconosciuti i diritti. Antigone: "L'Inps ha instaurato la disdicevole prassi del mancato riconoscimento a detenuti ed ex detenuti". L'indennità di disoccupazione (Naspi) è un diritto per detenuti ed ex detenuti. Per questo motivo Antigone, Cgil e Inca Cgil presentano un modulo per ricorrere contro i rigetti, che purtroppo sono frequenti e inammissibili.
di Mauro Palma
Il Manifesto, 9 ottobre 2019
Né stupore, né allarme per la decisione del Collegio della Grande Camera della Corte di Strasburgo di rigettare la richiesta italiana di riesame della sentenza dello scorso giugno sul caso di Marcello Viola. La III sessione della Cedu aveva condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani.
L'articolo 3 è un articolo inderogabile della Convenzione europea e vieta, oltre alla tortura, anche le pene o i trattamenti inumani o degradanti. Da tempo la giurisprudenza della Corte ha considerato che "l'ergastolo senza speranza" sia da considerare un trattamento di questo tipo e che l'ordinamento degli Stati tenuti insieme da quell'impegno solido che l'appartenenza alla comune Convenzione per i diritti umani rappresenta, debbano prevedere dopo un congruo numero di anni che il giudice possa stabilire se la persona che sta eseguendo una condanna all'ergastolo abbia compiuto un percorso significativo di resipiscenza e possibile reinserimento, rappresenti ancora un pericolo per la società esterna, abbia o meno ancora legami criminali. Nessun automatismo concessivo, quindi, ma soltanto la possibilità di valutare la persona, senza inchiodarla al reato commesso 25 o 30 anni prima.
Un principio che si è andato consolidando negli anni. Nel caso italiano, si trattava di stabilire se l'ordinamento offrisse o meno un'ipotesi di "speranza", anche nel caso di reati gravissimi e peculiari, quali sono quelli connessi alla criminalità organizzata e, in generale, quelli compresi in quell'eterogeneo elenco di reati dell'articolo 4bis.
È vero che è prevista l'ipotesi che la collaborazione possa essere inesigibile per vari motivi, incluso il già totale accertamento degli eventi e degli autori, tuttavia la Corte ha ritenuto che la sola ipotesi collaborativa prevista dalle nostre norme non fosse sufficiente e ha osservato che la non collaborazione può non essere legata alla persistente adesione al disegno criminale, o considerata sinonimo di attuale pericolosità sociale. E d'altra parte, potrebbero esserci anche collaborazioni opportunistiche e non dovute ad un effettivo distacco dalle organizzazioni di appartenenza.
In sintesi, ha affermato che ci debba essere un momento - sottolineo nuovamente dopo un alto numero di anni - di considerazione da parte del giudice del singolo caso in esame, anche perché ha ricordato che le politiche penali europee mettono sempre più l'accento sull'obiettivo della risocializzazione anche per i condannati all'ergastolo o a una lunga pena detentiva.
La sentenza del giugno scorso ha dato anche un'indicazione generale: richiamando un particolare articolo del Regolamento della Corte (l'art. 46) ha chiarito che il problema non riguarda una singola situazione, ma ha una dimensione "strutturale", sistemica, per cui ha implicitamente invitato lo Stato a riconsiderare la materia sulla base delle indicazioni formulate nella sentenza. Che peraltro è stata adottata dai sette giudici con sei voti a favore (incluso il giudice italiano) e uno contrario (quello polacco).
Quindi, nessun allarme, quali quelli letti in questi giorni circa lo smantellamento della lotta alla criminalità organizzata, che continua e deve continuare con la stessa determinazione. Soprattutto nessuna conseguenza, se non quella del ripensamento e della revisione complessiva degli strumenti da utilizzare per sconfiggere le organizzazioni criminali: la sentenza non mette fuori dal carcere il signor Viola, né alcuna altra persona nella stessa posizione; mette piuttosto noi fuori dalla gabbia mentale dell'impossibilità di una pena costituzionalmente orientata anche per coloro che hanno commesso reati gravissimi e strutturati in forme organizzative criminali radicate anche territorialmente.
Ma, anche nessuno stupore per la decisione del Collegio di non riesaminare il caso: alla forma allargata di composizione della Corte (i 17 giudici della Grande Camera) si ricorre per casi che investono la possibilità di stabilire un principio che abbia un carattere di novità per tutti i 47 Paesi del Consiglio d'Europa. Nel caso in esame, quello del rifiuto dell'ergastolo senza speranza, il principio era già chiaro e affermato dalla Corte. Quindi, nessun nuovo principio generale su cui soffermarsi, ma un'applicazione specifica. Un'applicazione che però per noi, per la nostra cultura, ha la forma e la sostanza di un principio su cui riflettere.
di Errico Novi
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
Il presidente emerito della consulta: "L'articolo 117 della Costituzione vincola lo Stato italiano a rispettare la Convenzione europea dei Diritti umani e le sentenze della Corte di Strasburgo". A ricordarlo è il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick.
C'è un po' di Giovanni Maria Flick, del presidente emerito della Consulta che è stato anche guardasigilli, in una sentenza storica come quella sull'ergastolo ostativo. "Insieme con altri studiosi, avevo trasmesso alla Corte europea dei Diritti dell'uomo una valutazione in veste di amicus curiae, come avviene spesso per i casi sottoposti ai giudici di Strasburgo.
Ebbene, ci eravamo permessi di sollevare un aspetto forse non sempre considerato, ossia la lesione che l'ergastolo ostativo produce anche rispetto alla competenza del giudice nella valutazione sull'effettivo recupero del condannato.
E proprio la restituzione di tale piena potestà valutativa al giudice di sorveglianza è non solo un ritorno ai principi costituzionali, ma anche l'esclusione di qualsiasi rischio di mettere fuori i boss, come sento dire". Flick, naturalmente, non si sente affatto corresponsabile di una tremenda minaccia per la Repubblica: in una giornata storica per la civiltà del diritto, sa di aver cooperato a riaffermare il principio inviolabile della dignità.
Ma l'Italia potrebbe sottrarsi al rispetto di questa sentenza?
Secondo l'articolo 117 della Costituzione siamo sottoposti agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di trattati internazionali. La Convenzione europea dei Diritti umani è un architrave di tale ordinamento sovranazionale: ne siamo vincolati e siamo dunque vincolati ad applicare le sentenze della Corte di Strasburgo. Nel caso specifico, considerato che il collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso italiano, si afferma non un diritto di singole persone, ma un'indicazione vincolante a cui lo Stato deve uniformarsi. L'accesso ai benefici, per chi è condannato all'ergastolo, non potrà essere subordinato alla collaborazione.
E se comunque lo Stato italiano non si uniformasse?
Ci sarebbe la possibilità di ricorrere al giudice affinché sollevi la questione di costituzionalità delle norme sull'ergastolo ostativo. Peraltro la stessa Corte costituzionale è già investita della valutazione sull'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario, che preclude l'accesso ai benefici per alcuni reati, e già in quella sede, tra pochi giorni, potrà esprimere una valutazione adeguata. Ma posso muovere un'obiezione alla sua stessa domanda?
In che senso?
Nel senso che trovo difficile una contestazione formale dello Stato italiano rispetto a un giudizio con cui la Corte di Strasburgo evoca il problema della dignità.
Al centro della pronuncia sull'ergastolo ostativo c'è la dignità?
La Corte dice che va contro la dignità della persona offrire un'unica alternativa al carcere a vita individuata nella collaborazione con la magistratura.
Tale previsione, secondo la commissione Diritti umani presieduta da Manconi, configurerebbe persino una tortura di Stato...
Non so fine a che punto sia una considerazione compatibile con quanto previsto dalla Convenzione di New York contro la tortura. E comunque non credo sia necessario spingersi fino a tal punto. Anche perché la Corte ha richiamato l'Italia al rispetto di un ulteriore cardine del diritto penale, qual è la competenza esclusiva del giudice sulla valutazione del percorso rieducativo del condannato e sul suo possibile reinserimento.
Con l'ergastolo ostativo tale competenza era stata disconosciuta?
Evidentemente sì: subordinare l'effettivo reinserimento sociale del condannato alla sua eventuale collaborazione significa avocare la valutazione che dovrebbe competere al giudice naturale precostituito, se possiamo così definirlo, che nel caso del detenuto è il giudice di sorveglianza. Si tratta di un'affermazione che risponde anche alla presunta grande incognita che questa sentenza, per alcuni, dischiuderebbe.
A cosa si riferisce?
Al fatto che riconoscere la competenza del giudice di sorveglianza fa giustizia dei timori di veder liberate fiumane di mafiosi: sarà il magistrato, in ciascun singolo caso, a valutare se è effettivamente compiuto un processo di recupero.
Si restituisce dignità all'uomo. Persino se è stato mafioso...
Anche in relazione a una conseguenza, sottovalutata direi, dell'ergastolo ostativo. Vede, nel nostro ordinamento, nella nostra tradizione, il processo di cognizione ha come oggetto il fatto. La gravità della lesione al bene giuridico offeso. A essere giudicato non è il mafioso o il corrotto, ma il fatto. L'uomo viene in considerazione solo con l'esecuzione della pena. Con l'ergastolo ostativo si opera un capovolgimento, perché nella fase di esecuzione si continua a giudicare non l'uomo e il suo percorso, ma ancora il fatto. Solo che così un Paese trasfigura i connotati stessi del diritto penale.
Una perdita di civiltà?
Tanto più perché simmetricamente connessa al cosiddetto diritto penale del nemico. Al mantra del buttare la chiave, in cui il carcere non è estrema ratio, ma soluzione abituale e, inevitabilmente, discarica sociale. In tal modo il processo di cognizione, a sua volta, non giudica più il fatto ma l'uomo, mafioso o corrotto che sia, in quanto nemico a prescindere.
Un sistema da Stato d'eccezione: la Cedu ci sollecita a superarlo?
In un momento di eccezionalità qual è stato il 1993 forse l'ostatività poteva avere una spiegazione: ora non la si può comprendere. Così come mi sono sempre sentito in compagnia del Santo Padre, di Moro, di Napolitano, nel ritenere che l'ergastolo fosse una pena illegittima nella formulazione ma legittima nell'esecuzione finché è possibile avere una prospettiva di uscirne con la liberazione condizionale, quando si ritiene ragionevolmente che il condannato si sia rieducato. Con la scomparsa, provocata dal regime ostativo, di quel recupero di legittimità, io proprio non riuscivo ad accettare quell'illegittima dichiarazione che è il fine pena mai.
di Diego Motta
Avvenire, 9 ottobre 2019
Per il professore di Diritto penale dell'Università Cattolica, "il recepimento di questa sentenza non comporta affatto la scarcerazione automatica. Toccherà poi al Tribunale di sorveglianza".
Grazie alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, sarà possibile per un giudice tornare a esprimersi sui possibili percorsi di "redenzione" e reinserimento sociale dei criminali più pericolosi. Non ci sarà più la parola "mai" dopo il fine pena. Quanto al pericolo sicurezza, spiega Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto penale all'Università Cattolica di Milano, "non assisteremo affatto alla liberazione automatica di determinati reclusi".
Semmai, siamo di fronte alla possibilità di ripensare a un modello che davvero garantisca una possibilità a tutti, nonostante le gravi efferatezze commesse. "Recuperare il detenuto contribuisce alla prevenzione. Una società è giusta e ha futuro solo se sa esprimere anche attraverso i criteri delle sue sanzioni valori antitetici a quelli della prevaricazione e della violenza" spiega Eusebi.
Professor Eusebi, cosa cambia allora per l'Italia dopo il pronunciamento arrivato dalla Corte di Strasburgo?
La sentenza giudica incompatibile col divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la presunzione assoluta di non rieducazione dei detenuti per reati cosiddetti ostativi (quelli previsti dall'articolo 4bis primo comma dell'ordinamento penitenziario) ove non collaborino con la giustizia: nel caso in cui, cioè, sebbene a distanza di molti anni dal reato commesso, non offrano un contributo ancora utile alle esigenze investigative. La conseguenza è l'inapplicabilità di qualsiasi profilo di diversificazione delle modalità esecutive della condanna, come pure di una possibile liberazione condizionale. Il che ha reintrodotto di fatto l'ergastolo senza speranza, ove non vi sia collaborazione, per quasi i tre quarti dei più di 1.700 condannati a tale pena, in quanto autori dei reati cosiddetti ostativi.
Quali effetti potranno esserci per i detenuti sottoposti al 41bis?
Il recepimento di questa sentenza non comporta affatto la scarcerazione automatica. Resta comunque necessaria la prova del venir meno di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata. In realtà, quanto stabilito dalla Corte restituisce, piuttosto, al Tribunale di sorveglianza il giudizio sul percorso rieducativo che abbia compiuto lo stesso detenuto che ha deciso di non collaborare.
Quali sono di solito i motivi che spingono un ergastolano a non pentirsi?
Chi non collabora può avere motivi diversi, come l'esigenza di non esporre a gravi ritorsioni i propri familiari. Altri non vogliono barattare la loro libertà con la possibile reclusione di persone a loro sottoposte in passato, che magari da tanti anni non delinquono. Ciò detto, anche la collaborazione può non essere affatto sintomo di un'effettiva rieducazione. Sia la Corte europea che la Corte costituzionale italiana ritengono che l'ergastolo resti compatibile con i principi, rispettivamente, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e della nostra legge fondamentale solo se risulti prevista a distanza di tempo (non più 25 anni) una valutazione del percorso rieducativo effettuato, e la scarcerazione in caso di esito positivo.
Quale scenario si apre adesso?
La Corte europea ha respinto, ieri, l'istanza di rinvio del giudizio, già assunto da una sezione della medesima, alla valutazione della sua Grande Chambre, per cui quel giudizio è divenuto definitivo. Ora esso potrà essere direttamente utilizzato dai giudici italiani in sede interpretativa delle norme vigenti oppure, se ciò non sarà ritenuto possibile, potrà condurre a un giudizio di incostituzionalità delle medesime norme per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, che vincola al rispetto, salve incompatibilità con la Costituzione stessa, al rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.
Il superamento dell'ergastolo ostativo in realtà era già stato oggetto di studio da parte del mondo giuridico...
Sì. Era accaduto nel 2014: la Commissione ministeriale Palazzo, di riforma del sistema sanzionatorio penale, comprendeva oltre a docenti universitari e alcuni avvocati, anche autorevolissimi magistrati. In ogni caso la stessa Corte costituzionale si pronuncerà il prossimo 22 ottobre su un caso di preclusione dell'accesso al primo provvedimento di un eventuale percorso risocializzativo, costituito da un "permesso", sempre relativamente a un reato ostativo.
Come spiegare, in tempi di rancore diffuso, all'opinione pubblica la necessità e l'importanza di percorsi di recupero anche per chi si è macchiato delle colpe più atroci?
Bisogna spiegare che agire per il recupero e la responsabilizzazione dei condannati risulta nell'interesse generale della prevenzione e dell'intera società. Nulla è temuto maggiormente dalle stesse organizzazioni criminali di quanto non lo sia la defezione da parte dei suoi stessi membri, dato l'effetto destabilizzante ed emulativo che ciò può produrre. Nulla, in altre parole, rafforza maggiormente la legalità del fatto che proprio chi abbia commesso reati riconosca fattivamente le ragioni della legge e sappia reimpostare la sua vita futura. Ma laddove, fin dall'inizio, venga preclusa ogni speranza per certi condannati, specie per i più giovani, la comunità sociale perde chance di prevenzione fondamentali. Papa Francesco ha ricordato che "non bisogna mai privare le persone del diritto di ricominciare".
Non si dovrebbe partire anche dalla sfida di rendere più umano il carcere?
Papa Francesco opportunamente rimarca che una società è giusta e ha futuro solo se sa esprimere anche attraverso i criteri delle sue sanzioni valori antitetici a quelli della prevaricazione e della violenza. Il diritto non costruisce in base a logiche di ritorsione, ma - fermo restando il contrasto degli apparati criminosi e dei profitti illeciti connessi - attraverso la sua capacità di motivare, e di conseguire consenso anche da parte di chi ha pur gravemente violato la legge, al rispetto dei precetti normativi.
di Mauro Palma*
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
La decisione della Cedu di non rinviare alla Grande Camera, per rivederla, la sentenza Viola, presa alcuni mesi fa, non mi stupisce affatto, perché di solito vengono rinviate quelle sentenze che toccano elementi di principio generale che possono riguardare tutti gli Stati.
Il principio generale, in questo caso relativo all'ergastolo ostativo, è stato fornito molto tempo fa dalla Corte, quando ha affermato che non può esserci una detenzione a vita senza che ci sia la speranza. I principi particolari riguardano il singolo Stato e servono per capire se il meccanismo in atto è in grado o meno di fornire quell'elemento di speranza.
E nello specifico, quello che ci dice la sentenza Viola è che il nostro sistema non è in grado di fornire quell'elemento che consente la revisione, dopo moltissimi anni, della pericolosità della persona costretta all'ergastolo ostativo. In qualche modo era presumibile che la questione non andasse alla Grande Camera, in quanto la sentenza Viola era stata presa da sette giudici, con un risultato di sei a uno, compreso il voto del giudice italiano. In queste ore molti si dicono allarmati per questa decisione, ma io non vedo nessun dramma. Mi sembra, piuttosto, che ci sia uno sbaglio interpretativo.
Prima di tutto va chiarito che non succede assolutamente nulla, in quanto la Corte afferma che un giudice può valutare, dopo un congruo numero di anni, il comportamento della persona all'ergastolo e la sua pericolosità, ad esempio di tipo mafioso, per stabilire se può o meno godere di qualche privilegio. Neanche per il signor Viola, ad esempio, c'è una qualche forma di automatismo: rimane in carcere. Quella della Corte è un'affermazione, ma ciò non implica, in automatico, una scarcerazione del signor Viola.
Credo, perciò, ci sia stata una cattiva interpretazione di tipo allarmante, mentre bisogna ricordare che si tratta solo dell'affermazione di un principio. Il giudice, in ogni caso, deve poter considerare la persona e la sua pericolosità dopo un numero alto di anni di prigione. Dopodiché potrà stabilire, se ce n'è bisogno, anche di non concedere alcun beneficio. Sento dire che dopo tale decisione la lotta alla mafia rischia di essere smantellata, ma non si sta smantellando un bel niente: ridare la possibilità di giudicare una persona dopo 26 anni non toglie nulla alla necessaria lotta alle organizzazioni criminali, che deve rimanere ferma, senza retrocedere di un millimetro, né introduce strani automatismi liberatori.
Tanto meno c'entra nulla con il 41bis, come qualcuno ha detto, perché l'ostatività riguarda alcuni detenuti al carcere duro ma anche altri che ne sono fuori. Il 41bis, invece, riguarda un'altra vicenda, ovvero la doverosa interruzione dei legami comunicativi con l'organizzazione di appartenenza. La decisione, in definitiva, dà corpo alla finalità rieducativa dell'articolo 27 della Costituzione. Se la rieducazione prevista da questo articolo ha effettivamente avuto i suoi effetti, il giudice può allora effettivamente stabilire delle forme di liberazione condizionale dopo un certo numero di anni. Si dà consistenza, dunque, al principio della rieducazione, che è una finalità costituzionale della pena che vale per tutti.
La chance va data e anche se le organizzazioni criminali hanno carattere di eccezionalità, i principi stabiliti dalla Costituzione sono erga omnes. Ho sentito anche tirare in ballo Giovanni Falcone, ma per rispetto al suo pensiero eviterei di farlo. Ho letto parole su ciò che lui voleva o non voleva, ma bisogna ricordare che ciò che ha testimoniato è la necessità di avere una strategia rispetto alla lotta contro le organizzazioni criminali e che tale strategia sia forte. Gli strumenti sono storicamente determinati, momento per momento.
D'altronde le stesse organizzazioni evolvono, ahimè, nelle loro forme. Il punto irrinunciabile della strategia di Falcone, invece, è quello di dire che le organizzazione mafiose richiedono un pensiero complessivo, da mettere in campo con fermezza, e quello rimane solido. Rispetto alle sentenze mi misuro sempre sulla loro ragionevolezza e utilità sociale. Non va pensata come la decisione di un normale processo: le sentenze di Strasburgo sono di indicazione e quella relativa al caso Viola è ragionevole. Spetta poi al legislatore nazionale saperla utilizzare. Si può continuare a combattere le mafie rispettando i diritti umani, anzi, si deve. I diritti umani hanno sempre una dimensione sociale generale. Uno Stato permissivo rispetto alla sua lotta per le mafie non tutela i diritti umani delle persone, così come uno Stato che non tutela i diritti umani, anche di chi è mafioso, è debole nella lotta alle mafie.
*Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale
La vita incostituzionale dell'ergastolo ostativo col peccato originale di favorire il "pentitificio"
di Tiziana Maiolo
Il Dubbio, 9 ottobre 2019
L'ergastolo ostativo è nato l'otto giugno del 1992 con il decreto "Scotti- Martelli", a cavallo tra l'ultimo governo Andreotti e il governo Amato, negli stessi giorni in cui il governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi chiedeva azioni radicali per risanare la finanza pubblica (con una manovra da 30.000 miliardi di lire nel 1992 e una da 100.000 nel 1993) e la mafia aveva alzato il tiro fino a uccidere il magistrato Giovanni Falcone.
L'incostituzionalità del provvedimento fu denunciata in modo quasi unanime, dentro e fuori il Parlamento. Gli avvocati scioperarono. Protestarono i membri della Commissione Pisapia. Perché il decreto era prima di tutto un attacco palese al nuovo processo penale entrato in vigore nel 1989 per il quale la prova si forma nell'aula e non nelle segrete stanze dove la pubblica accusa stipula il patto, spesso indecoroso, con il collaboratore di giustizia. Il decreto, emanato da un governo che non aveva la forza di arrestare Totò Riina e gli altri boss latitanti, fu un atto di impotenza e di vendetta più che di giustizia. La finalità fu esplicitamente quella di creare il "pentitificio" per smantellare le organizzazioni criminali e mafiose colpendole dall'interno. Furono costituiti i " colloqui investigativi", incontri riservati tra corpi speciali di polizia e singoli detenuti, che sfuggivano al controllo dello stesso magistrato. E il ricorso alle normali misure alternative al carcere o ai benefici penitenziari previste dalla riforma fin dal 1975, fu vietato per i condannati dei reati più gravi di mafia e terrorismo, tranne che per i "pentiti".
La prima conseguenza fu che diventò, nei fatti, vietato essere o dichiararsi innocenti. La seconda che, essendo la legge retroattiva (altro motivo di incostituzionalità), obbligava persone in carcere da anni e che magari usufruivano già per esempio di permessi esterni, a inventarsi qualcosa, magari mettendo a repentaglio la propria o altrui vita, per dimostrare la propria volontà di collaborazione e poter godere di nuovo dei propri diritti.
In Parlamento scoppiò un putiferio. I liberali, i radicali, Rifondazione comunista e gran parte del Pds erano contrari. Anche tra i socialisti c'erano molte perplessità. Il decreto, in discussione al Senato per la conversione in legge, veniva criticato soprattutto per la palese violazione dell'articolo 27 terzo comma della Costituzione, che stabilisce le pene non possano "consistere in trattamenti contrari al senso di umanità" e debbano "tendere alla rieducazione del condannato". Come puoi rieducare con il "fine pena mai"?
Le critiche erano così diffuse, anche tra i banchi della maggioranza di pentapartito, che si pensò a un certo punto di archiviare il decreto, di non convertirlo e lasciarlo al suo destino nel cestino della carta straccia. quel punto provvide però la mafia a dettare l'agenda alla politica.
Il 19 luglio saltò in aria l'auto del giudice Paolo Borsellino. E il decreto "Scotti-Martelli" riprese vita fino a essere approvato con una corsa frenetica del Parlamento prima della scadenza dei sessanta giorni. Con il voto contrario di due liberali (Alfredo Biondi e Vittorio Sgarbi) e di Rifondazione comunista e l'astensione del Pds. In quegli anni esisteva ancora il garantismo della sinistra.
Dell'incostituzionalità di quella legge non si parlerà più fino al 2003, quando sarà proprio l'Alta Corte a sancirne la costituzionalità con un argomento che non verrà più messo in discussione nella sostanza (se pure in seguito ammorbidito) fino all'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo del giugno scorso. Il punto centrale è proprio quello che, in senso negativo, era stato denunciato in Parlamento nel 1992, il "pentitificio".
Poiché il detenuto, dice in sostanza la Corte Costituzionale, è libero se collaborare o meno, l'applicazione dei benefici penitenziari è solo nelle sue mani. Non c'è dunque coartazione né trattamento disumano nei suoi confronti. Ma non si è tenuto conto, nella sentenza, dei fatto che esistono anche gli innocenti o coloro che non possono raccontare ciò che non sanno o che non vogliono far correre rischi a persone innocenti come i parenti propri o di altri. Argomenti che evidentemente sono stati considerati rilevanti per la Cedu.
di Giuseppe Pignatone
La Stampa, 9 ottobre 2019
È necessario ridurre il numero dei reati e non riversare tutto il carico dell'azione sui giudici. Il nostro sistema processuale è estremamente complesso. Prevede, com'è noto, tre gradi di giudizio (primo grado e appello, che esaminano la causa nel merito, la Cassazione che rivaluta l'operato dei primi giudici).
È quindi inutile ogni paragone tra i tempi della giustizia italiana e quelli di sistemi anche simili al nostro, ma nei quali le impugnazioni sono assai meno frequenti e limitate nell'oggetto. Basti pensare che la nostra Corte di Cassazione pronuncia oltre 50 mila sentenze l'anno, mentre le Corti Supreme di Francia e Germania si fermano rispettivamente a circa 3 mila e 8.500 pronunce. Nessuno pensa di abolire la possibilità del ricorso per Cassazione, previsto dalla Costituzione, e nemmeno il grado di appello.
Si dovrebbe, però, avviare una seria riflessione sulla eventuale esclusione dell'appello per un numero significativo di reati meno gravi o meno complessi. Lo stesso valga per le impugnazioni volte solo a guadagnare tempo, prevedendo la possibilità per il giudice di infliggere in questi casi una condanna più grave (la cosiddetta reformatio in pejus).
Sono strumenti che in Italia destano proteste indignate, ma che sono adottati in Paesi di indiscutibile civiltà giuridica come la Francia. Il nuovo Codice Altra questione decisiva è la definizione del maggior numero di processi con i cosiddetti riti alternativi, quale il giudizio abbreviato e il patteggiamento, riducendo al minimo il numero di quelli che arrivano al dibattimento. Sin dalla emanazione del nuovo Codice nel 1989, era chiaro come questa fosse una condizione indispensabile per evitare il fallimento della riforma.
Ma le cose non sono andate così. In questo senso si muove la recente proposta - su cui concordano magistrati e avvocati penalisti - di ammettere il patteggiamento concordando una pena fino a dieci anni di reclusione, anziché cinque com'è attualmente.
In questo modo, un numero significativo di processi verrebbe definito fuori dal percorso lungo, dispendioso (per lo Stato e i cittadini) e spesso tortuoso dei tre gradi di giudizio e si darebbe una risposta certa e in tempi brevi alla richiesta di giustizia che ogni fatto criminoso fa sorgere. Sui tempi dei processi incide inoltre la necessità di rinnovare l'esame di testimoni, periti e consulenti quando anche uno solo dei giudici debba essere sostituito, per malattia, trasferimento o qualsiasi altro impedimento. Si deve in sostanza ricominciare da capo, senza poter dare lettura - come è invece previsto per i reati di mafia (articolo 190 bis C.p.p.) - dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone già esaminate, neanche se videoregistrate.
Si è quindi proposto di ampliare, con le opportune cautele, i casi di lettura dei precedenti verbali. Gli avvocati penalisti sono però assolutamente contrari e ribadiscono la necessità che la prova si formi davanti al giudice, inteso come persona fisica, che poi dovrà decidere.
Questo era nella sua originaria ispirazione accusatoria, uno dei principi fondamentali del Codice, che però immaginava che il processo si potesse concludere in una sola udienza o in poche udienze tenute a brevi intervalli di tempo. L'esperienza di trent'anni ha dimostrato invece che la realtà è ben diversa.
Spesso i testimoni vengono chiamati a ripetere le loro dichiarazioni a distanza di anni dai fatti, cosicché i loro ricordi sono inevitabilmente affievoliti se non annullati, tanto che in concreto si finisce per rileggere loro quello che hanno dichiarato anni prima, perché lo confermino o lo ripetano. La macchina in affanno Nel contrasto tra le due tesi, una indicazione preziosa è venuta da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (la numero 132/2019) che, richiamando anche la giurisprudenza europea, invita il legislatore a "introdurre ragionevoli eccezioni" al principio dell'identità tra il giudice che raccoglie la prova e il giudice che decide "in funzione dell'esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l'efficienza della giustizia penale", e di tutelare proprio la ragionevole durata dei processi.
Queste (e molte altre) modifiche normative possibili per alleviare l'affanno del sistema processuale, non incidono tuttavia su un ulteriore elemento decisivo: l'enorme numero di nuovi procedimenti - oltre un milione contro autori noti e molti di più contro ignoti - che gli uffici di Procura devono iniziare ogni anno.
Questo semplice dato ci dice chiaramente che nessun progresso significativo potrà essere conseguito se non si riduce il numero dei reati, cioè delle condotte che prevedono la sanzione penale la quale dovrebbe, al contrario, costituire l'extrema ratio cui ricorrere solo quando le sanzioni civili o amministrative, si rivelano inadeguate e insufficienti. Invece il nostro legislatore, specie negli ultimi tempi, si affanna a introdurre sempre nuove figure di reato, magari sull'onda delle mutevoli sensibilità dell'opinione pubblica.
Nel 2016 sono stati depenalizzati alcuni reati, ma molto resta ancora da fare, e non dovrebbe essere impossibile immaginare per fatti come quelli citati all'inizio soluzioni di contrasto diverse, che non comportino una sanzione penale. Ma nemmeno una nuova depenalizzazione che si limitasse ai casi eclatanti sarebbe sufficiente; bisognerebbe incidere su un numero molto più ampio di casi, superando le proteste di parte dell'opinione pubblica e dei tanti che, per motivi diversi, hanno interesse a che nulla cambi.
Bisognerebbe, soprattutto, abbandonare il convincimento - meglio: l'illusione - di poter risolvere qualsivoglia problema con l'intervento, quasi miracolistico, del giudice penale e affermare, invece, le responsabilità di altri protagonisti della vita economica e sociale: in primo luogo della politica, cui competono le scelte di carattere generale.
Nella situazione attuale, e non da oggi, il sistema penale viene chiamato a compiti non suoi, che vanno oltre i suoi limiti strutturali, correndo il rischio costante - al di là di episodici successi e della gratificazione di singoli protagonisti - di dover rispondere degli inevitabili insuccessi, giacché mancano i provvedimenti necessari a risolvere i problemi in radice.
Intanto, però, nello sforzo di rispondere a tali improprie sollecitazioni, tutti noi rischiamo di pagare prezzi assai alti in termini di tutela della libertà e dei diritti delle persone, di proporzionalità delle pene rispetto alla effettiva gravità del reato, di considerazione del carcere come unica risposta possibile ed efficace, con la progressiva esclusione del ricorso alle pene alternative. È così che prende corpo quel "populismo penale" che - per la verità - non è un fenomeno solo italiano.
Lo stesso Papa Francesco ne ha denunciato i rischi, nel discorso tenuto il 23 ottobre 2014 all'Associazione internazionale di diritto penale. Un'analisi puntuale, con la quale il Santo Padre evidenziava anche la difficoltà per molti giudici e operatori del sistema penale di contrastare tali tendenze, dovendo svolgere il loro compito "sotto la pressione dei mezzi di comunicazione di massa, di alcuni politici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che serpeggiano nella società". Parole rivolte cinque anni fa ai giuristi di tutto il mondo, ma che credo conservano la loro validità anche per noi, ancora oggi.
di Cesare Mirabelli
Il Messaggero, 9 ottobre 2019
Si poteva attendere questa decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti del l'uomo di Strasburgo che sostanzialmente conferma quanto già stabilito da una Sezione della stessa corte con una sentenza del giugno scorso. penitenziario nella situazione del cosiddetto ergastolo ostativo, cioè l'impossibilità di godere dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per coloro che hanno commesso determinati reati di particolare gravità, in materia di terrorismo, criminalità organizzata e mafiosa.
In questi casi, l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario prevede la non concessione dei benefici se non vi sia stata una collaborazione con la giustizia. In questi casi, vi è una presunzione di pericolosità che non può essere superata. La Corte di Strasburgo giudica su singoli casi, su una violazione che si è verificata in concreto, e dunque non direttamente sulle norme. Bisogna tenere presente che non vi è un conflitto tra l'impostazione costituzionale italiana e i principi della Corte di Strasburgo che, tra l'altro, integrano in qualche modo la nostra Carta dal momento che sono richiamati in via indiretta dall'articolo 117.
La nostra Costituzione, anzi, prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e uno degli strumenti è anche quello di consentire, a determinate condizioni, di essere in contatto con l'esterno, svolgere anche un'attività lavorativa esterna dopo un determinato tempo e godere della semi libertà quando vi è una valutazione positiva da parte del giudice dell'esecuzione. C'è quindi una specie di individualizzazione del pena.
Anche l'ordinamento penitenziario, con molta chiarezza, afferma che il trattamento deve essere conforme a umanità, assicurare il rispetto della dignità della persona e deve tendere al reinserimento sociale anche attraverso contatti con l'ambiente esterno. Questo, tuttavia, è escluso per coloro che si sono resi colpevoli di gravi reati che fanno ritenere che vi sia ancora un rapporto con l'organizzazione criminale, sia per terrorismo o, come nel caso specifico, con un'organizzazione mafiosa.
Qual è il punto che diventa critico e per il quale la Corte di Strasburgo ha dichiarato che vi è stata violazione della carta dei diritti dell'uomo? La previsione è che l'assenza di collaborazione con la giustizia determina una presunzione di pericolosità che non consente una diversa prova, e cioè il condannato si trova nell'impossibilità di dimostrare che non esiste alcun rapporto con l'organizzazione criminale, che il percorso rieducativo è progredito e, di fatto, il giudice non può esaminare la domanda potendo constatare soltanto che si è verificata la condizione della mancata collaborazione.
Non è però uno sconvolgimento del sistema perché dovrà essere sempre il condannato a provare pur diversamente, attraverso modalità che una nuova disciplina legislativa potrà determinare, che è venuta meno quella pericolosità che era data per presunta.
Sarà poi il giudice dell'esecuzione a dover valutare. È un'apertura, un allargamento della disciplina, ma va detto che già la Corte costituzionale aveva in qualche modo rettificato l'ampiezza del divieto consentendo che i benefici fossero concessi quando la collaborazione era minima o i fatti erano ormai accertati e nessuna collaborazione era possibile.
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2019
Con il no della Grande Camera la parola passa al legislatore. La pronuncia di condanna è
definitiva e, quindi, l'Italia è obbligata ad eseguire il verdetto. Lo impone l'articolo 46 della Convenzione dei diritti dell'uomo e l'obbligo di rispettare gli accordi per non incorrere in un illecito internazionale.
Tra l'altro, la scelta delle misure da adottare è circoscritta perché Strasburgo, nel condannare l'Italia, ha accertato l'esistenza di un problema strutturale - provato anche dall'alto numero di ricorsi simili pendenti dinanzi alla Corte - e ha chiesto l'adozione di misure di carattere generale. In caso contrario, infatti, la Corte di Strasburgo dovrebbe pronunciarsi su casi analoghi con sicura condanna dell'Italia. Così, per evitare condanne seriali, il legislatore deve mettere mano all'ordinamento penitenziario modificando le regole sull'ergastolo ostativo. La riforma dovrebbe permettere un accertamento effettivo dei progressi nel senso del reinserimento nella società compiuti dal condannato in carcere, con l'eliminazione di forme di automatismo che portano alla permanenza della detenzione in caso di mancata collaborazione. La Corte non ha mai detto che chi è condannato all'ergastolo deve essere rimesso in libertà, ma ha solo chiesto allo Stato, per garantire il rispetto dell'articolo 3 della Convenzione che vieta trattamenti inumani e degradanti, di eliminare la presunzione automatica e non confutabile di pericolosità in assenza di collaborazione.
Così come in passato, la Corte è intervenuta chiedendo alcune modifiche del 41bis (attuate dal legislatore) senza chiederne l'eliminazione. Un mancato intervento del legislatore, oltre a portare a nuove condanne, impedirebbe al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, competente a vigilare sull'esecuzione delle sentenze di Strasburgo da parte degli Stati, di chiudere il monitoraggio sull'effettiva attuazione della pronuncia.
Con la conseguenza che la mancata esecuzione potrebbe portare a un ricorso del Comitato contro l'Italia. E l'intervento del legislatore è l'unico mezzo di attuazione effettiva della sentenza anche per garantire che il detenuto sappia quali comportamenti possono permettergli alcuni benefici. Inutile un intervento del singolo giudice che non può disapplicare la legge interna, ma solo procedere all'interpretazione conforme o sollevare (da oggi in poi è tenuto a farlo) la questione di costituzionalità delle norme interne per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. E anche un intervento della Consulta, che si pronuncerà a breve, non sarà sufficiente per garantire il rispetto della sentenza di Strasburgo.
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