di Violetto Gorrasi
today.it, 10 ottobre 2019
Intervista a Patrizio Gonnella (Presidente dell'Associazione Antigone). Gli scenari dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani, che ha invitato il governo italiano a rivedere la pena più dura prevista nel nostro ordinamento penitenziario.
La Grande camera della Corte europea dei diritti umani ha respinto il ricorso presentato dall'Italia contro una sentenza del 13 giugno 2019 (qui nel dettaglio): con quella decisione, che riguardava il caso del boss di 'ndrangheta Marcello Viola, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che la condanna al carcere a vita "irriducibile" - senza cioè la possibilità di poter accedere a permessi e benefici - inflitta al ricorrente viola l'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani che vieta la tortura.
E' una sentenza storica non solo perché il nostro Paese dovrà ora riformare il carcere duro a vita (il cosiddetto ergastolo ostativo), ma anche perché nelle condizioni di Viola ci sono alcune centinaia di boss mafiosi, condannati per le stragi e per terrorismo, che non hanno mai collaborato in alcun modo con la giustizia.
Cosa succederà dopo questa sentenza? C'è chi ha parlato di "allarme sociale", evocando una sorta di automatismo che possa favorire da ora in poi l'uscita dal carcere dei boss. E c'è chi ha alzato i toni parlando di "colpo all'antimafia", temendo anche un crollo delle collaborazioni di giustizia. Come stanno davvero le cose e quali sono gli scenari dopo la sentenza? Per capirne di più abbiamo intervistato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, associazione non governativa che si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale.
La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che l'Italia deve riformare la legge sull'ergastolo ostativo, ossia il carcere a vita che non prevede benefici né sconti di pena e che viene applicato dal nostro sistema giudiziario per reati gravissimi come l'associazione mafiosa o il terrorismo, in assenza di collaborazione con la giustizia da parte del condannato. Cosa rappresenta per l'Italia questa sentenza?
E' una sentenza importante che ristabilisce un principio fondante della nostra Carta costituzionale, sottolineato con forza all'articolo 27, ovvero che tutte le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è possibile dunque prevedere pene che non tengano in giusto conto il percorso che una persona compie durante la detenzione, tenendola ancorata a quella che era 25 o 30 anni prima. Inoltre la Corte, questo nella sentenza di giugno, aveva sottolineato come la collaborazione non fosse un elemento sufficiente per valutare l'effettivo allontanamento di un individuo dalla sua affiliazione. Questo sia perché - ed è quello che ad esempio sostiene Viola, il ricorrente alla Cedu - si possono temere ritorsioni verso membri della propria famiglia; sia perché - e questo lo sottolinea la Corte - questa collaborazione può avere un carattere opportunistico e non rappresentare in sé e per sé la testimonianza di un distacco dal proprio gruppo criminale. Questa della Cedu è inoltre una sentenza che anticipa analoga decisione che dovrà prendere la Corte Costituzionale che, entro fine ottobre, si pronuncerà proprio sulla conformità alla Costituzione di questa pena ostativa.
Cosa può succedere, in concreto, dopo che la Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso dell'Italia contro la sentenza Viola? Le persone che in Italia stanno scontando condanne all'ergastolo per reati di mafia e terrorismo ora faranno ricorsi alla Cedu, per chiedere benefici, permessi e indennizzi?
Premesso che un impatto maggiore e più diretto potrebbe averlo la sentenza della Corte Costituzionale cui facevamo riferimento prima, dopo la sentenza della Cedu l'Italia è chiamata a rivedere alcune norme prevedendo, a certe condizioni, una prospettiva di rilascio. Se non lo facesse è possibile che arrivino altri ricorsi alla Corte Europea che, tuttavia, per i compiti che le sono conferiti nell'ambito del Consiglio d'Europa, non potrà certo decidere benefici e permessi di alcun tipo, su cui solo i giudici dei paesi membri possono pronunciarsi, ma potrà certamente condannare l'Italia ad indennizzare il ricorrente per il trattamento inumano e degradante che subisce, richiamando ancora una volta il paese ad aggiornare le proprie leggi.
La legge ora va modificata? Con quali tempi?
Come dicevamo precedentemente la legge andrebbe modificata prevedendo prospettive di rilascio (modificando ad esempio l'istituto della liberazione condizionale). Questo, per non incorrere in eventuali ulteriori condanne, ma soprattutto per ristabilire il rispetto dei diritti umani che in questo momento il nostro paese sta violando. Sui tempi e sul fatto che una eventuale modifica sia portata a compimento non è facile pronunciarsi, essendo la palla in mano al legislatore.
Quanti sono gli ergastolani oggi in Italia e quanti di questi ostativi?
Gli ergastolani in Italia oggi sono circa 1750 e di questi quasi 1250 sono ostativi.
Per il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra la decisione della Corte di Strasburgo mette "a rischio il 41bis, perché il 41bis è il regime che controlla rigorosamente ogni forma di comunicazione. Nel 41bis non si può, né si deve comunicare perché, non avendo dato un segnale di ravvedimento, il detenuto è considerato ancora parte dell'associazione mafiosa". E' davvero così? Qual è il parere di Antigone a riguardo?
Il 41bis e l'ergastolo ostativo non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Il primo infatti è un particolare regime penitenziario, mentre il secondo è una pena. Non tutti i condannati all'ergastolo ostativo sono al 41bis. Dunque la sentenza della Cedu non toccherà in alcun modo né questo regime, né l'ergastolo non ostativo.
Secondo Nino Di Matteo, pm simbolo della lotta alle mafie, con questa sentenza "gli stragisti mafiosi ottengono uno dei loro scopi principali". "Buttiamo 150 anni di antimafia. Così non parlerà più nessuno", ha detto invece al Fatto quotidiano Nicola Gratteri, procuratore capo a Catanzaro. E' giustificato oppure no un allarme del genere dopo la sentenza della Cedu?
Non è nostro interesse entrare in polemica con chi si occupa di antimafia, anche perché crediamo che la lotta al crimine organizzato sia un obiettivo di ciascuno di noi. Siamo inoltre grati a chi rischia la propria vita per ripristinare la legalità. Tuttavia è importante ribadire quali sono in una democrazia i limiti invalicabili al potere di punire. Ciò nell'interesse di tutti. In una democrazia costituzionale i mezzi non possono giustificare i fini. Inoltre un'eventuale abolizione dell'ergastolo ostativo, come dicevamo più su, manterrà comunque in vigore l'ergastolo. L'unica differenza è dunque che un giudice, dopo anni e anni in cui una persona è stata in carcere, potrà valutare se il percorso di rieducazione può eventualmente portare alla concessione di benefici, parziali o totali. In questo campo anche una collaborazione con la giustizia certamente potrà essere ben valutata. Probabilmente nessun giudice avrebbe mai scarcerato Totò Riina, anche se non ci fosse stato l'ergastolo ostativo. Uno Stato forte non ha paura di lasciare a dei suoi apparati la libera determinazione.
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 10 ottobre 2019
Deluso dalla decisione della Corte europea dei diritti umani, il Guardasigilli spera ancora nel giudizio della Consulta previsto per il 22 ottobre. "Dal mio punto di vista, l'unica pena che non finisce mai è quella che sono costretti a soffrire i familiari delle vittime della mafia".
Dopo la decisione del Collegio dei giudici della Grande Chambre della Corte europea dei diritti umani di confermare la condanna all'Italia per il caso di Marcello Viola, il boss di 'ndrangheta condannato all'ergastolo ostativo, pena a vita senza possibilità di riscatto, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede mostra ancora tutta la sua delusione, mentre il governo sta prendendo le misure della nuova situazione, che al momento contempla solo il rischio di una valanga di ricorsi alla Corte di Strasburgo da parte di altri ergastolani ostativi (al 30 giugno erano più di 1100), con conseguenti risarcimenti a carico delle casse dello Stato.
"La nostra idea è molto chiara - spiega il Guardasigilli, parlando anche a nome dell'esecutivo giallorosso -: nel momento in cui una persona che si è macchiata di gravi delitti, come un boss mafioso, decide di collaborare con la giustizia, in quel momento lo Stato ha la dimostrazione che è stato reciso il legame con la mafia. Quindi, non c'è il fine pena mai che ci viene contestato. È un tema molto delicato, abbiamo le nostre ragioni e il governo sta facendo le sue valutazioni".
Ma il problema potrebbe diventare più pressante per il legislatore quando, il 22 ottobre prossimo, la Corte Costituzionale si pronuncerà sullo stesso tema in un caso analogo, quello di Sebastiano Cannizzaro, per il quale il 20 dicembre 2018 la Cassazione ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4bis che norma appunto l'ergastolo senza benefici o liberazione condizionale, accogliendo largamente le eccezioni sollevate dall'avvocato Valerio Accorretti che ha assistito il ricorrente.
Ecco perché a Palazzo Chigi e in Parlamento si discute già di come eventualmente riformare il regime considerato dalla Cedu "inumano e degradante", senza sconvolgere troppo la giurisdizione antimafia. "Esamineremo anche il tema della collaborazione con la giustizia", aveva detto in mattinata Bonafede.
A sera però, a "Porta a porta", il ministro si mostra più cauto, recuperando un po' le distanze dai toni apocalittici del suo M5S: "Non è che a seguito della sentenza della Cedu si aprono le celle del carcere - ha spiegato dal salotto di Bruno Vespa - È inoltre attesa una pronuncia della Corte Costituzionale. La Cedu dice che lo Stato ha una sua autonomia nella politica criminale, e che non viene toccato il 41bis". Parla del regime di carcere duro, Bonafede, quello che secondo i suoi estimatori sarebbe servito a combattere le mafie. Le quali però ancora sono vive e vegete, mentre il 41bis ha esteso il suo campo di applicazione a molte altre categorie di detenuti.
di Errico Novi
Il Dubbio, 10 ottobre 2019
La Cedu chiede all'Italia di cancellare il 4bis. Che il 22 ottobre sarà vagliato dalla Consulta. Come per il fine vita, è una giurisdizione superiore a sciogliere il nodo del fine pena mai. Con la decisione di martedì, la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha di fatto ordinato allo Stato italiano di eliminare l'ergastolo ostativo.
Non solo, perché a breve la ritrosia dell'Italia a eseguire l'ordine rischia di essere superata dalla Corte costituzionale. Il 22 ottobre il giudice delle leggi potrebbe dichiarare illegittimo proprio l'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario, che condanna appunto alcuni ergastolani a morire in galera. Come per il caso Cappato, la Consulta pare destinata ad arrivare lì dove il legislatore è venuto meno.
Ieri la politica ha taciuto. O quasi. Si è accontentata del riverbero irradiato il giorno prima dalla decisione sull'ergastolo ostativo, con cui la Corte europea costringe di fatto l'Italia ad abolire l'istituto. Si sono subito diradati gli allarmi sulla "lotta alle mafie demolita", per citare il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si è limitato a sostenere che "il fine pena mai in realtà non esiste, c'è solo se un boss non collabora con la giustizia". Fotografia proprio di quello status quo che i giudici di Strasburgo hanno censurato. Nella decisione di giugno, confermata martedì, la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha infatti ricordato come sia lesivo della dignità umana subordinare alla "collaborazione" una pur lontana speranza di non morire in galera. Non solo, perché a breve la Corte costituzionale potrebbe eliminare, per lo stesso motivo, l'ergastolo ostativo dall'ordinamento italiano.
Uno scenario del tutto analogo a quello del fine vita. La politica resta inerte e una giurisdizione superiore la sostituisce. Dopo le iperboli indignate delle prime ore, governo, Parlamento e magistratura scelgono, sul fine pena mai, la prudenza e una certa sobrietà. Come ricordato ancora ieri dal Dubbio, il 22 ottobre la Consulta ha in agenda un'udienza sulla questione di legittimità dell'articolo 4bis. È la norma, già travolta dalla censura europea, che preclude l'accesso ai benefici penitenziari, ivi compresa la liberazione condizionale, per alcuni reati, mafia e terrorismo in primis. È appunto la disposizione che nega agli ergastolani ogni prospettiva di reinserimento sociale. A portare la misura dell'ordinamento penitenziario dinanzi al giudice delle leggi è stato il detenuto Sebastiano Cannizzaro, difeso dall'avvocato Valerio Vianello Accorretti. Si è quindi costituito nello stesso giudizio un altro "ergastolano ostativo", Pietro Pavone, assistito dai legali Michele Passione e Mirna Raschi. Con l'ormai imminente pronuncia, la Corte costituzionale potrebbe compiere l'opera sollecitata dalla Cedu: eliminare l'ergastolo ostativo nella forma in cui è attualmente previsto dal diritto italiano. Di nuovo, dunque, e stavolta in modo irreversibile, sarebbe un'alta giurisdizione a sostituirsi alla politica. Ed ecco il punto. La politica ha avuto le sue occasioni.
La ha lasciate scivolare via. Lo ha fatto due anni fa, in particolare. Quando il Parlamento ha approvato la cosiddetta riforma Orlando, la legge 103 del 2017. Un testo molto articolato in cui era inserita anche la delega a riformare l'ordinamento penitenziario. Era l'occasione per eliminare una norma, come il 4bis, chiaramente in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. Ossia col divieto di pene inumane e con il loro fine necessariamente rieducativo. L'allora guardasigilli Andrea Orlando aveva avuto un merito: istituire gli Stati generali dell'esecuzione penale.
Accademici, avvocati, magistrati e politici (come la dirigente radicale Rita Bernardini) che ne avevano fatto parte avevano espresso una chiara indicazione: superare l'articolo 4bis, sottrarre gli ergastolani alla collaborazione quale sola via d'uscita. Ma con l'esame della legge il proposito venne tradito, perché l'articolo 4bis, secondo la delega e il successivo decreto legislastivo (emanato in via non definitiva il 22 gennaio 2018) mantenne l'ostatività per i reati di mafia e terrorismo. Cioè per la gran parte dei detenuti interessati.
Dal cono d'ombra del 4bis vennero sottratte solo le fattispecie "mono-soggettive" di alcuni altri reati: il sequestro di persona a scopo di estorsione, la tratta di esseri umani e alcuni delitti legati all'immigrazione. Tutti illeciti quasi sempre commessi, nella concreta realtà, in quell'ambito associativo per il quale l'ostatività sarebbe invece rimasta. Ad analizzare con straordinaria puntualità lo spiraglio quasi impalpabile aperto dal decreto Orlando rispetto all'ergastolo ostativo è stata anche un'analisi condotta nel marzo 2018 dall'Ufficio studi del Cnf.
Non solo quella riforma menomata, com'è noto, è stata tenuta nel cassetto dal governo Gentoloni. Non solo il successivo governo Conte e il nuovo guardasigilli Bonafede hanno archiviato del tutto il decreto Orlando, che avrebbe pur timidamente superato alcune preclusioni nell'accesso ai benefici penitenziari. Nei mesi successivi si è arrivarti, con la "spazza corrotti", addirittura a estendere il 4bis ai reati contro la pubblica amministrazione. Senza intervenire, evidentemente, sul carcere a vita, non previsto in quell'ambito, ma con una certificazione comunque chiara della direzione scelta.
Negli ultimi anni, dunque, il legislatore ha fatto di tutto per eludere il nodo dell'ergastolo ostativo. Ora, come avvenuto col fine vita, viene sostituita da una giurisdizione superiore. Costretta ancora una volta a ricordare quanto siano invalicabili i limiti posti dalla Costituzione a tutela della dignità umana.
di Mario Chiavario
Avvenire, 10 ottobre 2019
No, non è un cedimento postumo al ricatto di un "papello" di Totò Riina la conferma della censura della Corte europea dei diritti umani (Cedu) per l'"ergastolo ostativo". Non è vero, insomma, che d'ora in poi mafiosi e terroristi, camorristi e 'ndranghetari, saranno sicuri di fruire comunque, prima o poi, di "benefici" come permessi e semilibertà, fino alla liberazione condizionale dopo ventisei anni di espiazione carceraria, che l'art. 4bis della legge penitenziaria ha finora precluso a coloro i quali, condannati in quanto rientranti in tali categorie, non prestino "collaborazione" con la giustizia.
di Ilaria Proietti
Il Fatto Quotidiano, 10 ottobre 2019
Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha le idee chiare: "L'unica pena che non finisce mai è quella che sono costretti a soffrire i familiari delle vittime della mafia". E per questo ritiene "non condivisibile" la decisione della Cedu che ha chiesto invece al nostro Paese di modificare la legge sull'ergastolo ostativo che impedisce a chi si sia macchiato di gravissimi reati di uscire dal carcere anche solo temporaneamente, a meno che non decida di collaborare con la giustizia.
"In casi del genere, come per il boss mafioso che decide di collaborare con la giustizia, in quel momento lo Stato ha la dimostrazione che è stato reciso il legame con la mafia" ha spiegato il Guardasigilli che ora però dovrà trovare una soluzione per superare i rilievi di Strasburgo a cui il 22 ottobre potrebbero sommarsi quelli della Consulta.
Chiamata a stabilire la costituzionalità delle norme che escludono l'accesso ai benefici di legge (e in particolare alle uscite temporanee dal carcere) agli ergastolani modello non formalmente dissociati dalla consorteria criminale. Sul tavolo il caso di Sebastiano Cannizzaro, in carcere dal 1998 per associazione mafiosa, che avrebbe avuto da allora "una condotta rispettosa del programma rieducativo" in carcere senza però poter mai usufruire di permessi premio: di lì il suo ricorso fino in Cassazione che poi ha rimesso alla Consulta la questione.
Una pronuncia di incostituzionalità potrebbe avere effetti dirompenti almeno quanto l'allarme che si è creato per la sentenza della Cedu che ha stabilito che l'ergastolo ostativo viola l'articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti umani.
Il Movimento 5 Stelle ieri ha convocato una specie di gabinetto di guerra per studiare le contromosse che possano in qualche modo sterilizzare gli effetti della pronuncia della Corte di Strasburgo a cui si preparano a bussare anche i boss più incalliti oggi condannati al regime del 41bis: il sottosegretario alla Giustizia Ferraresi più una nutrita delegazione di parlamentari grillini delle commissioni Giustizia di Camera e Senato si sono dati appuntamento negli uffici di Nicola Morra all'Antimafia per capire che fare.
Il prossimo passo sarà aprire il confronto con gli alleati di governo, specie con il Pd dove sul tema dell'ergastolo ostativo e del 41bis le sensibilità sono diverse. Stefano Vaccari della segretaria dem è netto: "Non concordiamo assolutamente con la sentenza europea: denota una scarsa conoscenza del fenomeno mafioso, della sua portata globale e degli strumenti atti a combatterlo. Così facendo si vanifica la tanto dolorosa quanto approfondita conoscenza maturata negli anni dal nostro Paese nel contrastare proprio questo fenomeno. Mettere in discussione l'ergastolo ostativo e il 41bis significa far tornare indietro la lotta alle mafie di un secolo. La legislazione antimafia italiana è presa a modello in tutto il mondo".
Ma non la pensano tutti così al Nazareno e non da ora. Nella scorsa legislatura Roberto Speranza e Enzo Amendola, che oggi sono insieme al governo Conte, uno per conto di Leu e l'altro per il Pd, avevano presentato un disegno di legge per depennare l'ergastolo e stigmatizzare in particolare quello ostativo definito dai due "una pena di morte al rallentatore, in insanabile contraddizione con la carta Costituzionale".
E lo stesso avevano fatto Sandro Gozi e il radicale Roberto Giachetti. Più recentemente Enza Bruno Bossio (l'unica deputata dem ad aver dichiarato in anticipo il proprio voto contrario all'arresto del forzista Diego Sozzani) ha presentato una proposta ora all'attenzione della commissione Giustizia della Camera.
Che punta a rivedere la preclusione assoluta all'accesso ai benefìci penitenziari da parte dei soggetti all'ergastolo ostativo che decidano di non collaborare. Al posto della collaborazione "potrebbe assumere rilievo un complesso di comportamenti che dimostrino il distacco del condannato medesimo dalle associazioni criminali: dissociazione esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati, radicamento del nucleo familiare in diverso contesto territoriale.
Ma anche l'impegno profuso per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e, quindi, il concreto interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più in generale, di riparazione in favore delle vittime del reati" si legge nella proposta della deputata del Pd. Che prevede esplicitamente che per negare l'accesso ai benefici debbano essere indicati puntualmente i collegamenti tra il condannato e il sodalizio criminale "infatti, frequentemente, - si legge ancora - la magistratura di sorveglianza per negare la concessione dei benefìci in questione si limita a trascrivere in modo apodittico, riproducendo il contenuto generico delle informative del comitato provinciale per la sicurezza pubblica o delle Forze di polizia, senza enunciare gli elementi di fatto dai quali ha tratto il proprio convincimento afferente i collegamenti del condannato con la criminalità". Chissà che ne pensa Bonafede.
di Susanna Marietti*
Il Fatto Quotidiano, 10 ottobre 2019
La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso del governo italiano contro la sentenza pronunciata dai giudici europei nel giugno scorso nel caso Viola vs. Italia. I ricorsi presso l'organo supremo della Cedu sono dichiarati ammissibili quando il caso trattato sia ritenuto di rilevanza generale per i Paesi del Consiglio d'Europa. Cosa che in questo caso non è successa. Il tipo di carcere a vita cui la sentenza si riferiva è qualcosa di peculiare del nostro ordinamento. Ma ripercorriamo i passaggi della vicenda per cercare di capire cosa ha affermato la Corte.
Marcello Viola è un uomo condannato all'ergastolo, in carcere dal 1991. Da allora a oggi il suo comportamento penitenziario è stato impeccabile, non avendo mai ricevuto nemmeno un provvedimento disciplinare. Ma Viola non è condannato a un ergastolo "ordinario", bensì a quello che viene chiamato "ergastolo ostativo". A che cosa osta? Alla concessione di quei benefici penitenziari - permessi premio, misure alternative, liberazione condizionale dopo 26 anni di pena scontata - che la legge concede ai condannati che mantengono una buona condotta carceraria, come parte del percorso di recupero sociale sancito dalla Costituzione.
L'ergastolo ostativo viene comminato per talune tipologie di reato elencate nell'ordinamento penitenziario. Se hai commesso uno di quei crimini e sei condannato all'ergastolo, non hai alcuna speranza che la tua pena venga rivista alla luce del tuo percorso personale, come solitamente accade - seppur faticosamente - in un sistema di pena flessibile quale quello pensato dal legislatore italiano. Una sola circostanza potrà determinare la tua uscita dal carcere: che tu faccia i nomi di qualche vecchio compagno di crimine, così da collaborare con la giustizia nel sostituire la sua libertà con la tua.
Marcello Viola non ha mai voluto collaborare con i giudici, spiegando le sue paure nel lasciare la famiglia in balìa di possibili ritorsioni. Ma per la legge italiana non c'è spiegazione che tenga. Si procede in questo caso in maniera del tutto meccanica: se non collabori con gli inquirenti, oppure non dimostri secondo parametri estremamente rigidi che non sei in grado di collaborare perché ad esempio non hai alcuna informazione da condividere, allora automaticamente non hai accesso ai benefici di legge.
La Corte di Strasburgo non ha fatto altro che contestare questo automatismo, ridando ai giudici potere decisionale anche in caso di ergastolo ostativo. Non ha mai detto che Marcello Viola deve uscire di galera, né tantomeno che devono farlo alcune centinaia di boss mafiosi, come in questi giorni è capitato di leggere. Ha detto solo che i magistrati devono poter sempre valutare il caso singolo, la singola situazione, il singolo percorso penitenziario, senza vedersi le mani legate da leggi che impongono percorsi prestabiliti.
La mancata collaborazione con la giustizia può talvolta essere indice del fatto di sentirsi ancora vicini alla sfera criminale, ma altre volte può dipendere da tutt'altro. Sta ai giudici valutare. Quegli stessi giudici cui siamo felici di affidare il potere di infliggere una pena non possono poi venir privati del potere di stimare il percorso rieducativo di quella pena stessa. Nessun giudice avrebbe mai concesso un permesso premio a un Riina che mai aveva dato segni di ravvedimento; nessun giudice concederebbe mai una misura alternativa a qualcuno considerato ancora interno alla criminalità organizzata o comunque capace di tornare a delinquere; nessuno dei detenuti oggi in regime di 41bis, e dunque valutato come pericoloso, potrà mai venire interessato dalla sentenza della Corte europea.
L'Italia dovrà adesso rivedere le proprie norme in materia di ergastolo ostativo. Non per fare favori alla mafia, non per spalancare indiscriminatamente le porte del carcere, non in termini lassisti. Ma per affermare al contrario che uno Stato forte non ha mai bisogno di sottrarre alcuna pena al proprio fine di recupero sociale.
*Coordinatrice associazione Antigone
di Manuela D'Alessandro
agi.it, 10 ottobre 2019
Intervista a Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Ferrara, tra i massimi esperti di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, commenta all'Agi la decisione della Corte Europea.
"Dopo la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non è vero che, come ho letto, rivedremo circolare per le strade i boss mafiosi. Questa è una bugia anche se detta da un procuratore antimafia". Così Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara, tra i massimi esperti in Italia di ergastolo ostativo e capofila nella battaglia per eliminarlo, commenta all'Agi la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
"Caduto l'automatismo ostativo - argomenta - si ritornerà alla regola della valutazione giurisdizionale individuale. Si chiama riserva di giurisdizione ed è prevista dalla Costituzione come meccanismo di garanzia per tutti i cittadini, detenuti compresi. Chi preferisce un giudice 'passacarte', in realtà mostra totale sfiducia nella magistratura di sorveglianza, preferendo alla sua autonomia e indipendenza una sua subordinazione alle informative degli apparati di polizia".
"I giudici europei - prosegue il docente - non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta dal 'divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti' previsto dall'articolo 3 della Cedu. Non sono affatto sorpreso di questa decisione. La sentenza Viola del 13 giugno scorso non faceva altro che applicare al caso italiano una giurisprudenza consolidatissima che considera contraria all'articolo 3 della Cedu una pena perpetua priva di concrete prospettive di liberazione del detenuto, alla luce del suo percorso educativo. Solo chi antepone la logica della politica a quella, stringente, del diritto, poteva anche solo ipotizzare un esito differente".
Secondo il professore, autore anche di un libro a quattro mani con l'ex ergastolano Carmelo Musumeci, è sbagliato dire, come riportato da diversi organi di stampa, che "fare la guerra all'ergastolo ostativo è un messaggio ai boss mafiosi" e che "superare l'ergastolo ostativo significa armarli di nuovo" e che "la Corte europea deve dichiarare da che parte sta nella lotta alla mafia". Per Pugiotto "sono prese di posizione chiaramente mirate a esercitare pressioni sul panel dei 5 giudici europei alla vigilia della loro odierna, coerente e scontata decisione. Eppure, i vari procuratori (anche emeriti) che hanno preso cosi' la parola dovrebbero sapere che l'articolo 3 della Cedu è una delle sole quattro norme che non ammettono eccezione o sospensione, nemmeno in uno Stato di guerra. I giudici europei non ignorano affatto il fenomeno mafioso, ma sanno che nessun reato, per quanto grave, legittima la violazione della dignità umana protetta da quel divieto. Forse, nei prossimi giorni, ci toccherà sentire voci scandalizzate che chiederanno all'Italia di uscire dal Consiglio d'Europa".
La decisione di oggi è importante per due ragioni. La prima rigurda il fatto che "la sentenza definitiva segnala nell'ergastolo ostativo un problema strutturale nel nostro ordinamento penitenziario, invitando l'Italia a porvi rimedio attraverso una sua riforma 'di preferenza di iniziativa legislativa'. Diversamente i molti ricorsi siamesi pendenti a Strasburgo e promossi da altri ergastolani ostativi saranno certamente accolti e l'Italia subira' ripetute condanne per non avere adempiuto all'obbligo di rispettare una delle norme chiave della Cedu".
La seconda ragione "è che il 22 ottobre, la Corte Costituzionale si pronuncerà su due questioni di legittimità riguardanti l'articolo 4bis, comma I, dell'ordinamento penitenziario, che introduce il regime ostativo applicato all'ergastolo. I giudici costituzionali dovranno misurarsi con le meditate argomentazioni dei loro colleghi di Strasburgo".
Attualmente, spiega Pugiotto, "tre ergastolani su quattro sono ostativi, cioè condannati per gravi reati associativi che, diversamente da tutti gli altri ristretti in prigione, non beneficeranno mai di alcuna misura extra muraria a meno che non rivelino ciò che ancora sanno dei loro crimini. Lo scopo di tale regime - come la stessa Corte Costituzionale ha recentemente riconosciuto - è di incentivare, per ragioni investigative e di politica criminale generale, la collaborazione con la giustizia attraverso un 'trattamento penitenziario di particolare asprezza. Il perno di questo regime - una vera e propria presunzione legale assoluta - è che solo collaborando si ha la prova certa sia della rottura col sodalizio criminale che dell'avvenuto processo di ravvedimento del reo".
La Corte Europea, argomenta il professore, "non ha bocciato la collaborazione come condizione per accedere ai benefici penitenziari ma ha contestato l'equivalenza tra mancata collaborazione e pericolosità sociale del condannato, invitando il legislatore italiano a prevedere anche per l'ergastolano non collaborante la necessità di accedere ai benefici penitenziari, se ha dato la prova del sicuro ravvedimento". Per esempio, "la scelta se collaborare o meno può non essere libera, quando il reo teme ritorsioni su di sé o vendette contro i propri familiari". La stessa collaborazione "può nascere anche dall'unico proposito di ottenere i benefici".
"Ecco perché - è l'opinione di Pugiotto - il solo modo di restituire coerenza al sistema è che sia la magistratura di sorveglianza a valutare, caso per caso, alla luce dell'intero percorso trattamentale del reo, se sia ancora specialmente pericoloso, indipendentemente dalla sua collaborazione con la giustizia. Come diceva Leonardo Sciascia, 'la criminalità mafiosa non si combatte con la 'terribilità del diritto, ma con gli strumenti dello Stato di diritto'".
di Dimitri Buffa
L'Opinione, 10 ottobre 2019
Il sovranismo giudiziario dei forcaioli della pseudo antimafia. Pure questo ci è toccato di constatare dopo la sacrosanta sentenza Cedu confermata l'altro ieri dalla Grand Chambre che ha stabilito l'incompatibilità dell'ergastolo ostativo con i diritti elementari dell'uomo sanciti dai Trattati internazionali che l'Italia, quando era ancora un Paese civile e ancorato allo stato di diritto, a suo tempo firmò.
Nel diluvio di fake news e dichiarazioni mistificatorie ad effetto dei politici ("così si distruggono 150 anni di antimafia") a trazione grillina, a cominciare dal ministro Guardasigilli purtroppo ancora in carica, la parte del leone da tastiera la fanno i giornali che da questa atmosfera da Paese capovolto traggono vantaggi economico-editoriali. Titolare "Hanno ammazzato di nuovo Falcone e Borsellino" è veramente un insulto all'intelligenza di tutti gli italiani, oltre che alla memoria di quei due giudici all'ombra delle cui bare troppa gente ha fatto carriera senza merito.
E poi dare al mondo l'idea di un Paese che non tollera le censure di una corte qualificata come la Cedu - e poi della Grand Chambre in sede di appello - ci avvicina ogni giorno di più a Paesi autoritari come la Turchia di Erdogan. Senza neppure averne la potenza militare e geopolitica. Soprattutto quello che indigna e riempie di rabbia sono gli allarmi ingiustificati lanciati in questi giorni nei giornali e in televisione. Un conformismo rivoltante.
Sembra quasi che questa sentenza rimetta in libertà automaticamente tutti i boss. Mentre in realtà chiede solo di modificare gli automatismi (questi sì!) burocratici delle leggi antimafia del 1992 che non prevedono, neanche dopo oltre 30 anni di reclusione, che siano presi in considerazione, a fronte di ravvedimenti del comportamento del detenuto, eventuali permessi e benefici carcerari. Esiste solo il pentimento. Ma uno dopo essersi fatto 20, 25, 30 anni in carcere in 41bis ed essere uscito fuori non solo dal giro ma anche dalla realtà vera e propria, compresa quella degli affetti familiari, chi dovrebbe accusare? I morti? Uno a caso sull'elenco telefonico?
E nessuno che dica - o spieghi - alla plebe catodica che eventuali benefici o semilibertà vanno comunque decisi caso per caso dai giudici di sorveglianza. Il non detto di questa posizione menzognera che serve solo per influenzare cittadini ed elettori - che di per sé hanno già dimostrato di essere più che disinformati e sprovveduti - è quello di voler mantenere gli automatismi suddetti di modo che non debbano essere i magistrati a prendersi la responsabilità di decidere - caso per caso - se dire si o no al singolo istante. In America, dove c'è la pena di morte, un ergastolano può richiedere i benefici o la liberta "on parole" anche a settimane alterne.
I giudici si riuniscono, sentono i familiari delle vittime dell'ergastolano per capire se esiste un sentimento di perdono, e poi decidono. Quasi sempre la negano. Ma ogni tanto uno spiraglio di speranza, pur tra mille polemiche, viene lasciato aperto. Da noi, no. Decide l'ottusa burocrazia antimafia, che poi è quella dei professionisti del settore, compresi coloro che talvolta, per eccesso di zelo (chissà), vengono beccati ad approfittarsi economicamente della propria posizione di rendita con ladrocini vari. Certo che può esistere il rischio di prendere una decisione sbagliata, però i giudici italiani devono cominciare a prendersi le loro responsabilità e a decidere dopo aver studiato molto attentamente i singoli casi dei singoli detenuti e non basandosi su relazioni burocratizzate di medici e polizia penitenziaria. Sennò tanto vale abolirli i tribunali di sorveglianza.
Purtroppo, nell'impazzimento generale, che è stata la conseguenza più vistosa dell'abolizione a spizzichi e a bocconi dello stato di diritto, per sentire questi ragionamenti si deve andare solo nella sede del Partito radicale a via di Torre Argentina. E talvolta al Palazzo della Consulta dove ha sede una Corte costituzionale per ora ancora incontaminata dal "sovranismo giudiziario" di cui sopra. E che presto dovrà esprimersi sempre sull'ergastolo ostativo. Gli altri giuristi, giureconsulti e commentatori di giornali ormai si sono convertiti all'ultima moda del grillismo imperante: la giustizia sovranista.
di Alberto Cisterna
Il Dubbio, 10 ottobre 2019
Le citazioni giuridiche sono noiose lo sappiamo. Figurarsi quando si pretende di fare anche un po' di storia. Alla noia segue quasi sempre una certa apprensione. Però nella storia del regime speciale di detenzione (il cd. 41bis ) è avvolto un pezzo di storia del Paese e tutto non si può ridurre ai lai delle solite vestali.
Era il 1986 quando, nel mezzo delle turbolenze penitenziarie in gran parte collegate alla cattura di numerosi terroristi, si decise di introdurre l'articolo 41bis nell'Ordinamento penitenziario con il fine specifico di contrastare "casi eccezionali di rivolta" o "altre gravi situazioni di emergenza" nelle carceri. Una norma quasi mai applicata che concedeva ai ministri della Giustizia la facoltà di sospendere per un periodo molto circoscritto "l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti". Uno spazio limitato e un tempo limitato. Quanto bastava, insomma, per ripristinare l'ordine carcerario messo in fibrillazione in un certo istituto.
Era il 1992, dopo quella terribile estate di stragi e di sangue, e il governo Andreotti-Martelli decise di stringere le maglie aggiungendo all'articolo 41bis un secondo comma del tutto inedito: "quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" il ministro ha "la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti" più gravi "l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti" dall'Ordinamento penitenziario "che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza".
Insieme a questo il drastico irrigidimento del divieto di benefici penitenziari già previsto, nel 1991, con il nuovo articolo 4bis : mitezza solo per chi collabora con la giustizia. L'epicentro del regime duro fletteva, così, dai luoghi (le carceri) alle persone (i detenuti) che si trovavano ristretti per gravi reati, in primo luogo mafia e terrorismo. Non c'erano più rivolte da sedare, ma si doveva proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico fuori dalle carceri.
Bisognava impedire ai detenuti di proiettare all'esterno delle mura capacità criminali, visioni strategiche e soprattutto uno scellerato dominio. Era un cambio di passo impressionante che, per la prima volta, individuava classi di detenuti ritenuti pericolosi in ragione del loro ruolo nelle associazioni, della loro posizione apicale in esse il tutto a prescindere dal comportamento inframurario. Il mito del mafioso "detenuto esemplare" e dell'Hotel Ucciardone, dove entravano donne e champagne, si schiantava.
I boss capirono di aver a che fare con un'arma nuova, micidiale e imprevista. La peggiore. I suicidi in cella aumentarono vertiginosamente, le isole più temute riaprirono le gabbie, un'imprevista segregazione colpiva i capi mafia impreparati al pugno di ferro. E' la storia, ancora non del tutto scritta, del papello di Ciancimino, delle revoche dei decreti di 41bis da parte del ministro Conso, del processo sulla Trattativa in corso a Palermo.
Il regime duro aveva, infatti, una via d'uscita per i mafiosi, era una norma a tempo, destinata a scadere e da rinnovare di volta in volta. Un barlume per trattare, un varco per brigare con la politica collusa. Un progetto infrantosi, però, con la definitiva stabilizzazione del 41bis imposta alla vigilia di Natale del 2002 dal Governo Berlusconi.
Questo all'incirca quanto accaduto tra un nugolo di sentenze della Corte costituzionale (l'ultima del 2018 ha cancellato di divieto di "cuocere cibi" in cella per i boss), della Cassazione (il caso Riina in punto di morte) e, ora, della Corte di Strasburgo. Superati noia e fastidio di una storia ricostruita a spanne si impongono alcune riflessioni.
Il regime di carcere duro era, come visto, un protocollo carcerario per sua definizione temporaneo. La logica era evidente, in periodi di eccezionale pericolo per la sicurezza collettiva è legittimo privare i detenuti per gravissimi reati di ogni capacità di manovra all'interno delle carceri e, come detto, verso l'esterno.
L'aver reso, tuttavia, questo statuto della detenzione speciale la regola in relazione, si badi bene, a determinate classi di reati ha finito per attirare a sé il faro della giurisdizione di Strasburgo che ora ha imposto all'Italia di modificare il regime duro con una modifica dei divieti di cui all'articolo 4bis e l'ammissione anche di questi detenuti ai benefici penitenziari sinora interdetti loro per legge, salvo l'ipotesi della collaborazione con la giustizia.
Si tocca, come visto, un ganglio vitale della percezione delle mafie. Per poter prendere una posizione serena e scevra da condizionamenti, non sempre disinteressati, occorrerebbe interrogarsi seriamente su quale sia l'effettiva condizione delle mafie nella società italiana. Una domanda di per sé scomoda e che irrita tanti addetti ai lavori e una certa industria mediatica la quale, tuttavia, non poche volte non è la parte più disinteressata a questo genere di dibattiti. Senza scomodare discussioni che hanno bruciato e spaccato la pubblica opinione già trenta anni or sono (la presunta querelle tra Sciascia e Falcone che, invece, quest'ultimo ossequiò citandolo in esergo al suo libro più bello), parrebbe evidente che manchi una ricognizione approfondita e rigorosamente documentate circa lo stato di operatività delle principali associazioni mafiose del Paese che hanno subito colpi durissimi dalle stragi del 1992 a oggi.
Come nel 1989 i Vopos della Ddr sul muro di Berlino alla sua caduta, i mafiosi potrebbero sparare, ma non possono sparare perché obiettivamente privi di una struttura in grado di resistere ai violentissimi colpi dello Stato. Per dire nel gennaio del 1943, dopo Stalingrado, Hitler aveva perso la guerra, ma ci sono voluti purtroppo altri due anni e mezzo per venirne a capo.
La stagione dell'egemonia mafiosa su pezzi significativi della società potrebbe essere trascorsa, ma per stabilirlo sarebbe necessario un approccio laico, privo di propaganda, scevro da carrierismi e capace di tracciare un serio bilancio sui successi ottenuti e su quanto resta da fare. Il fatto che parecchi invochino lo stato d'eccezione contro la criminalità mafiosa, ma rifiutino di indicare con serietà al Paese entro quando intendano distruggere questa cancrena suscita inevitabili riserve.
Forse qui si annida il motivo per cui il Governo italiano non è riuscito a persuadere i giudici di Strasburgo delle proprie ragioni in favore della prosecuzione all'infinito di un regime che, obiettivamente, viola il principio di personalizzazione e di rieducazione della pena e sottopone i detenuti a costrizioni solo in ragione dei reati di cui rispondono.
Una maggiore flessibilità, l'abbandono di automatismi e una maggior fiducia verso la magistratura di sorveglianza che presiede alla legalità costituzionale della pena sono possibili solo a questa condizione. Fine pena mai solo se la mafia non avrà mai fine.. Quanto ci mancano Falcone e la sua speranza: spes contra spem.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2019
I dem propongono una sospensione a tempo dopo il primo grado: 4 o 5 anni Oggi nuovo round sulla giustizia tra Pd e M5s in vista del vertice definitivo tra tutti i partiti della maggioranza prima della presentazione in Cdm da parte del Guardasigilli Alfonso Bonafede dei due Ddl, uno per il processo penale e l'elezione del Csm e l'altro per il processo civile.
Il nodo della prescrizione resta in primo piano: da una parte il M5s che difende la riforma della prescrizione che entrerà in vigore dal primo gennaio 2020 (sospensione dopo il primo grado di giudizio), dall'altra il Pd - in questo d'accordo con i renziani di Italia viva - che insiste per una modifica in senso garantista prima di quella data. La proposta che il Pd sottoporrà al ministro (all'incontro di oggi saranno presenti tra gli altri il sottosegretario a Via Arenula Andrea Giorgis e la responsabile giustizia del Pd Roberta Pinotti) è una sorta di sospensione a termine da approvare con legge delega entro l'anno.
Ossia la sospensione scatterebbe sì dopo il primo grado di giudizio, ma se il processo non dovesse concludersi entro un congruo numero di anni ancora da stabilire (4 o 5) la prescrizione scatterebbe di nuovo. C'è accordo, invece, sullo spacchettamento della riforma Bonafede in due Ddl e sull'opportunità di coinvolgere durante l'iter le categorie interessate, avvocati e magistrati.
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