di Pietro Mecarozzi
Il Fatto Quotidiano, 16 settembre 2019
Solo il 10% delle aziende sequestrate alle Cosche resta in piedi. I motivi: burocrazia, pressioni dei boss e banche che chiudono i rubinetti. "Con la mafia si lavora, senza no". È il grido di dolore di chi, della confisca dei beni mafiosi per mano dello Stato, ha tratto il lato peggiore: quello dell'abbandono.
Questo accade in particolare per aziende e imprese, dove i boicottaggi dei boss uscenti, le lungaggini della giustizia, le banche refrattarie e un mercato stanco danno vita a un buco nero economico- sociale: i dati incrociati del progetto Confiscati Bene 2.0 dell'associazione Libera, dell'Eurispes-l'Istituto di ricerca degli italiani e dell'Anbsc (Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati), a più di vent'anni dalla legge pilota, parlano di circa 14mila aziende passate nelle mani dello Stato, di cui solo uno scarso 20% è stato in grado di resistere nel mercato regolare.
Bilancio che con il tempo è andato peggiorando, portando circa il 90% delle aziende a una cessazione o liquidazione. Per capirci: dalla legge 109 del 1996 che prevede l'uso sociale dei beni (arrivata a rafforzo della Rognoni-La torre), le aziende confiscate e poi, non totalmente ma quasi, lasciate marcire sono quasi 600 all'anno, per un valore in termini di produzione cumulata, nonostante sia la Corte dei Conti sia l'Anbsc dichiarano di non avere tutt'ora un censimento preciso della portata commerciale, di 10 miliardi di euro.
"C'è un problema di conservazione del valore patrimoniale delle aziende, dovuta anche dalla rimozione dell'ombrello protettivo delle mafie", notifica Bruno Frattasi, direttore dell'Anbsc. "Innanzitutto, però, bisogna capire la storia delle aziende: ovvero quante di esse sono state coinvolte nei traffici mafiosi. Il grado di infiltrazione, una volta tornata alla legalità, influisce non poco nello stabilire un piano industriale".
L'obiettivo dell'intervento statale, detto ciò, sarebbe quello di portare alla luce le attività mafiose con il ruolo di scatole vuote, usate dal boss per il riciclo di denaro, per poi reimmetterle nei flussi legali. Superato lo scoglio della confisca, però, il processo spesso si interrompe, e non solo nel caso delle aziende di comodo: come sottolineano gli studi dell'Università di Trento e Milano, il virus colpisce anche e soprattutto realtà strutturate, nel 50% dei casi aziende con un capitale medio tra 10 e 20 mila euro, con a disposizione mezzi e infrastrutture di livello.
"Il problema è di sistema. Vale a dire che occorrono più cure: dal potenziamento dell'Anbsc, allo snellimento delle procedure", spiega Gian Carlo C aselli, ex magistrato, oggi direttore dell'Osservatorio sulla criminalità nel settore agroalimentare. "C'è bisogno di finanziamenti cospicui per impedire che i beni si coprano di muffa o ruggine, offrendo ai mafiosi un argomento per sostenere che "loro" restano i più forti".
Ma come può salvarsi un'azienda da questo oblio? Nella condizione attuale, molto spesso, non può. L'architettura del fenomeno si avviluppa su vari piani, e le ex aziende mafiose non riescono a essere competitive sul mercato legale perché schiacciate dalla pressione fiscale che le precedenti gestioni evitavano in toto.
La messa in regola dei lavoratori in nero, le utenze passate e attuali, la mancanza di fondi per rimettere mano alle strutture che, durante gli anni del processo, cadono in rovina o peggio ancora vengono depredate dalle mafie stesse. Una sopravvivenza messa a dura prova dall'aggravante delle banche: gli istituti fiutando l'arrivo dello Stato, ai primi segnali di un coinvolgimento in indagini antimafia dei clienti chiudono i rubinetti e la possibilità di un qualsiasi finanziamento.
Anche dopo che l'azienda è stata tolta ai boss e affidata a un curatore. Il nodo scorsoio si chiude, quindi, alla gola di quelle cooperative composte molte volte dagli stessi ex dipendenti. Il "Progetto sos legalità imprese e beni confiscati alla mafia" redatto da Unioncamere e finanziato dalla Commissione Europea, per esempio, proponeva una strategia bilaterale per pompare un mercato in calo e arginare la concorrenza illegale.
Tante idee, molti soggetti coinvolti, dopodiché silenzio assoluto. Un assist per le famiglie, come quella di Vincenzo Virga e Francesco Pace. E il messaggio che ne deriva è quello di una mafia capace di organizzare il lavoro e di uno Stato che sì interviene, ma lo fa in maniera superficiale, creando così scie di disoccupazione. Nel caso della "Siciliana inerti e bituminosi" di Tommaso "Masino" Coppola, latifondista a libro paga di Matteo Messina Denaro, l'impresa edile alle prime avvisaglie giudiziarie ha interrotto i pagamenti dei dipendenti - così come le banche, i boss mafiosi intuiscono prima la mala parata e le intenzioni delle autorità - i quali nel giro di pochi mesi si sono ritrovati senza un lavoro, con stipendi arretrati e nessun aiuto dalla politica.
"Nel caso dei Coppola, i beni comprendevano anche un residence e alcune villette", spiega Enzo Palmieri, segretario della Fillea-Cgil di Trapani, territorio dove l'edilizia mafiosa ha radici profonde. "Dopo più di dieci anni, la situazione è di totale abbandono: il dialogo con l'Anbsc ha avuto vita breve, nonostante il seguito delle nostre proposte volte a rivendere i mezzi e a reimpiegare i lavoratori nella manutenzione dei suddetti beni. Solo nel trapanese i dipendenti che sono andati a ingrossare le file di disoccupati sono diverse centinaia".
Il rimpianto delle vecchie gestioni da parte dei lavoratori, l'assenza di tutele e i labirinti giuridici in cui si perdono i beni, sono la cartina tornasole di un mezzo complesso, per efficacia nato pompiere e finito incendiario. "Chi si occupa dei beni confiscati, ovvero gli amministratori giudiziari, sono in genere avvocati, non esperti di imprese edili o agricole", spiega Salvatore Inguì, coordinatore responsabile di Libera, che parla della questione dei terreni rurali.
"Dalla confisca alla riassegnazione passano circa 10 anni: in quel frangente la proprietà è priva di custodia e vittima di punizioni criminali, al tal punto che le cooperative che riescono a subentrare si trovano di fronte a distese desertiche".
Calabria e Sicilia, seguite da Lazio e Liguria sono le prime regioni colpite, e per tutte la storia non cambia: Libera stima che 9 aziende su 10 chiudono i battenti dopo il sequestro, per un costo della legalità che va oltre le cifre catastali. Tocca la vita delle persone, fuori dalle mafie ma allo stesso tempo dipendenti da esse.
di Mauro Leonardi*
farodiroma.it, 16 settembre 2019
Nella settimana in cui l'intero Paese esulta per l'ergastolo comminato a Vincenzo Paduano, Papa Francesco, nell'incontro del 14 settembre in Piazza San Pietro con tutti coloro che operano all'interno delle carceri ripete: "L'ergastolo non è la soluzione dei problemi - lo ripeto: l'ergastolo non è la soluzione dei problemi - ma un problema da risolvere. Perché se si chiude in cella la speranza, non c'è futuro per la società. Mai privare del diritto di ricominciare! Voi, cari fratelli e sorelle, col vostro lavoro e col vostro servizio siete testimoni di questo diritto: diritto alla speranza, diritto di ricominciare."
di Carlo Bellotto
Il Mattino di Padova, 16 settembre 2019
"Sopra si può stare seduti". La Cassazione rigetta il ricorso di un detenuto al Due Palazzi che aveva lamentato di vivere nella condizioni di sovraffollamento in cella. Lui si era appellato al fatto che la Sorveglianza aveva considerato "vivibile" lo spazio dove invece c'era il suo letto singolo. La Cassazione ha stabilito che lo spazio del letto va considerato superficie vivibile, libera "in quanto è utilizzabile per stare seduti, per leggere, oltre che per dormire", il trattamento è inumano sotto ai 3 metri per ciascun detenuto.
Il detenuto è Marcello Albini, friulano di Udine, 44 anni finito nei guai per vari reati. Il detenuto ricorre contro l'ordinanza del 20 febbraio scorso del Tribunale di Sorveglianza di Venezia che gli ha parzialmente negato il risarcimento con riferimento alla detenzione patita alla Casa di reclusione di Padova. Nell'unico motivo citato il ricorrente denuncia una violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice nel valutare le condizioni di sovraffollamento della camera di pernottamento, abbia tenuto conto, nella misurazione dello spazio utile di vita, della superficie del letto singolo a lui assegnato.
"Questa Corte ha già spiegato che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati - da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti" recita la Cassazione "dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse; tra queste devono essere inclusi il letto, ove questo assuma forma e struttura "a castello", e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano, e vanno pertanto espunti, gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini. Non va, quindi, detratto lo spazio occupato dal letto singolo, sulla scorta del fatto che esso è utilizzabile anche per restare seduti e per leggere, oltre che per riposare.
Tra luglio e settembre del 2014 al tribunale di Sorveglianza padovano si verificò il picco di questa tipologia di casi: 500 ricorsi finiti sul tavolo dei tre giudici di Sorveglianza padovani per la detenzione sotto i requisiti minimi vitali, presentati da altrettanti detenuti ospiti nella casa di reclusione padovana e nell'istituto di pena di Rovigo. Reclami, in quasi tutti i casi, scritti di pugno dagli "ospiti" (l'assistenza di un legale è chiesta solo per l'udienza davanti al giudice). Il tutto dopo il risarcimento ad un detenuto albanese, quarantenne, costretto a stare dietro le sbarre in uno spazio inferiore al minimo vitale (sotto i tre metri quadrati a persona). Gli è stato riconosciuto per il "trattamento disumano e degradante" a causa del sovraffollamento con un ristoro di 4.808 euro, oltre al beneficio di uno sconto di 10 giorni rispetto alla pena definitiva. Pochi vinsero.
di Liana Milella
La Repubblica, 16 settembre 2019
"Le correnti della magistratura come la mafia". L'affermazione è forte. E a farla è un magistrato come Nino Di Matteo che non ha mai avuto paura di dire quello che pensa, a costo di pagare prezzi pesanti. La frase è esplicita: "L'appartenenza a correnti o a cordate è diventata l'unica possibilità di sviluppo di carriera, e questo è un criterio molto vicino alla mentalità e al metodo mafioso". Di Matteo parla in Cassazione davanti ai 15 pm che come lui corrono per conquistare due posti da consiglieri del Csm. Elezioni del 6 e 7 ottobre, conseguenza della decimazione del Consiglio a seguito del caso Palamara (ex pm a Roma, ex consigliere del Csm per Unicost, sotto indagine a Perugia per corruzione).
Ben 5 su 16 togati coinvolti, oltre al procuratore generale della Cassazione, 4 già dimessi (uno, Paolo Criscuoli di Magistratura indipendente, ancora resiste), due sostituiti, ma due pm sono senza primi dei non eletti e quindi si vota. Eccoci ieri all'Anm che organizza la diretta streaming per consentire ai candidati di presentarsi.
"Ennesima concessione al populismo", la boccia, chissà perché, il vice segretario del Pd Andrea Orlando. Le toghe invece apprezzano l'iniziativa inedita. Di Matteo, per la storia da pm antimafia e pubblica accusa nel processo Trattativa Stato-mafia, oggi alla procura nazionale antimafia, è il volto più noto. Lui se ne rammarica al punto da dire che non farà interviste fino al voto per non avvantaggiarsi rispetto ai colleghi. Ma ieri doveva parlare, come ha fatto nelle città dove l'Anm organizza assemblee per sottrarre il voto ad accordi segreti.
Peccato che la partecipazione sia molto scarsa ("A Milano eravamo più candidati che pubblico", ammette Di Matteo). Lui dice di "non aver mai, dico mai, pensato a correre per il Csm". Poi chiarisce: "Non sono mai stato iscritto a una corrente e non sono intenzionato a farlo in futuro". Ma aggiunge che è stato Sebastiano Ardita del gruppo di Piercamillo Davigo a proporgli di correre.
L'affondo contro le correnti è durissimo: "La magistratura è pervasa da un cancro che ne sta invadendo il corpo, i cui sintomi sono la burocratizzazione, la gerarchizzazione degli uffici, il collateralismo politico, la degenerazione clamorosa del correntismo".
Per questo lui si mette in gioco "in un momento così buio, a disposizione di chi vuole dare una spallata a un sistema che ci sta portando verso il baratro". Definito da molti un grillino, boccia senza sconti la riforma del Csm del Guardasigilli Alfonso Bonafede: "Il sorteggio dei candidati sarebbe devastante".
di Giovanbattista Tona
Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2019
La messa alla prova per gli imputati maggiorenni guadagna spazi applicativi sempre più rilevanti, ma la Cassazione interviene a garantire che ciò non pregiudichi le ragioni delle persone offese dal reato. Con la sentenza 34878 del 30 luglio scorso, la Suprema corte ha infatti stabilito che il giudice non può ammetterla se l'offerta risarcitoria dell'imputato non appare proporzionata rispetto al pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa.
Lalegge 67 del 2014 ha introdotto la facoltà per l'imputato di chiedere la sospensione del giudizio con messa alla prova per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o per i reati per i quali si procede a citazione diretta in base all'articolo 550 del Codice di procedura penale(violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a magistrato in udienza, violazione di sigilli aggravata, rissa aggravata, furto aggravato e ricettazione).
La messa alla prova - In base all'articolo 168-bis del Codice penale, la messa alla prova comporta lo svolgimento di condotte volte a eliminare le conseguenze del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno, oltre che l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare attività di volontariato o l'osservanza di prescrizioni. L'esito positivo della prova estingue il reato. Per questo la sentenza del 30 luglio ricorda che la messa alla prova non è un diritto dell'imputato e non può avere la conseguenza di marginalizzare le pretese dei danneggiati.
In base all'articolo 464-bis del Codice di procedura penale, l'imputato può chiederla fino a che non siano formulate le conclusioni in udienza preliminare o fino all'apertura del dibattimento di processi per direttissima o a citazione diretta. Si può fare richiesta anche durante le indagini preliminari; in questo caso, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero, il quale, se presta il consenso, deve formulare l'imputazione (articolo 464-ter del Codice di procedura penale). Secondo la Cassazione (sentenza 29093 del 22 giugno 2018), questo atto costituisce esercizio dell'azione penale; quindi se l'ordinanza di sospensione con messa alla prova viene revocata, il procedimento non riparte dalle indagini preliminari ma dall'udienza preliminare o dal dibattimento.
La procedura - L'imputato avanza la richiesta personalmente o a mezzo di procuratore speciale e deve allegare un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Se non è stato possibile elaborarlo entro i termini fissati, allega la richiesta di programma. Per decidere se ammettere l'imputato alla messa alla prova, il giudice può acquisire informazioni sulle sue condizioni personali, economiche e sociali. Dispone la sospensione se reputa idoneo il programma di trattamento e se ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere altri reati.
Non può invece negarla solo per la mancata elaborazione del programma, purché sia stato richiesto al competente ufficio (Cassazione 12721 del 22 marzo 2019). La persona offesa deve essere sentita al pari del pubblico ministero e dell'imputato e delle sue esigenze di tutela il giudice deve tenere conto. Al pari delle altre parti può impugnare l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova. La Corte costituzionale (sentenza 131 del 29 maggio 2019) ha affermato che l'articolo 464-bis del Codice di procedura penale va interpretato ritenendo che al giudice sia consentito di riqualificare il reato contestato dal pubblico ministero, che non rientri tra quelli per i quali l'imputato può richiedere la messa alla prova, per ricondurlo a fattispecie compatibile con il beneficio. Ciò però deve avvenire entro i termini previsti dalla norma e ovviamente deve esserci una richiesta dell'imputato.
Già la Cassazione aveva chiarito che il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica, quando gli viene chiesta la sospensione, aggiungendo però che, se la riqualificazione che avrebbe consentito la sospensione, preclusa dall'originaria imputazione, avviene nel giudizio di appello l'imputato non può essere rimesso in termini (sentenza 36752 del 31 luglio 2018). Incerta è invece la Cassazione circa la possibilità di dedurre in appello l'illegittimità del rifiuto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova, quando poi l'imputato ha avuto accesso al rito abbreviato. Infatti, una sentenza dell'8 ottobre 2018 la ammette, un'altra del 27 settembre 2018 la nega sostenendo che si tratta di due giudizi alternativi non convertibili l'uno nell'altro.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2019
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 25 luglio 2019 n. 33795. La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. sezioni Unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi). Questo principio viene ampliato ora dalla Cassazione con la sentenza 33795/2019 anche al giudizio ordinario dibattimentale insorto a seguito di opposizione a decreto penale, onde la nullità di che trattasi può (e deve) essere eccepita (non entro la presentazione dell'atto di opposizione ma) entro la deliberazione della sentenza di primo grado.
Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'eccezione di nullità proposta dall'imputato fosse stata sicuramente tempestiva, risultando dalla sentenza di primo grado che tale eccezione era stata avanzata dalla difesa del ricorrente negli atti preliminari al dibattimento e al momento della discussione, quindi sicuramente prima della deliberazione della sentenza di primo grado. La sentenza è di particolare interesse per gli effetti che ne discendono, nel giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, ai fini della tempestiva deducibilità della nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
La Corte ritiene di dovere fornire una lettura più aderente ai principi stabiliti dalle sezioni Unite, che, come è noto, hanno affermato, in termini generali, che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (sezioni Unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi).
Questa stessa conclusione, secondo la sentenza in esame, deve valere anche per il giudizio dibattimentale sorto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e, per l'effetto, è stato disatteso l'orientamento, formatosi dopo la sentenza delle sezioni Unite, che riteneva di fare discendere invece da tale decisione la conseguenza che, in caso di opposizione, il termine ultimo per dedurre la nullità fosse proprio quello dell'atto di opposizione (cfr. tra le altre sezione IV, 16 gennaio 2018, Favaro; sezione IV, 4 aprile 2017, Orlandini; nonché, sezione IV, 12 dicembre 2018, Perin, secondo le quali, in definitiva, qualora l' eccezione di nullità non fosse stata dedotta nell'atto di opposizione a decreto penale, non poteva essere più dedotta successivamente, neanche in sede di questioni preliminari al dibattimento ex articolo 491 del codice di procedura penale).
Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2019
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Cd. processuale - Casistica. In tema di mandato di arresto europeo, è consentito dare esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato, per procedere ad un atto istruttorio individuato specificatamente. Il Mae cd. processuale può essere consentito in relazione ad un ordine di accompagnamento coattivo teso a consentire la presenza dell'imputato in udienza oppure a fini investigativi per l'espletamento dell'interrogatorio e della ricognizione formale o di un confronto; ma è previsto anche in relazione ad un provvedimento cautelare diretto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell'imputato.
• Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 2 settembre 2019 n. 36844.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Mandato emesso al fine di ottenere la consegna di un imputato per l'espletamento del suo interrogatorio - Ammissibilità - Ragioni. In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio, atteso che l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo.
• Corte di cassazione, sezione 6, sentenza 13 ottobre 2016 n. 43386.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Mandato emesso al fine di ottenere la consegna di un imputato per il compimento di uno specifico atto istruttorio - Ammissibilità - Ragioni. In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato (nella specie, un confronto), atteso che l'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 19 dicembre 2013 n. 51511.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Emissione - Provvedimenti di coercizione personale - Esigenze processuali - Ammissibilità. Qualsiasi provvedimento di coercizione personale, sia pure finalizzato ad esigenze processuali, è titolo idoneo a fondare l'emissione di un mandato di arresto europeo, dato che la Legge 22 aprile 2005, n. 69, articolo 6, comma 1, lettera c), si riferisce a ogni "provvedimento cautelare" emesso dall'a.g. dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo. Va aggiunto che l'articolo 1, comma 2, della medesima definisce il MAE come "una decisione giudiziaria emessa ... in vista dell'arresto e della consegna ... di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura sicurezza privative della libertà personale". Quindi, anche "azioni giudiziarie" possono essere poste a fondamento di una misura "privativa della libertà personale".
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 10 maggio 2013 n. 20282.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Provvedimento cautelare "interno" dello stato membro di emissione - Esigenze cautelari - Verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Necessità - Esclusione. In tema di mandato d'arresto europeo cd. "processuale", non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen.per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d'arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 27 dicembre 2010 n. 45525.
quotidianosanita.it, 16 settembre 2019
La Cassazione richiama la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito la possibilità di curarsi al di fuori del carcere per i detenuti con grave infermità psichica sopravvenuta, anche se la pena supera i 4 anni. Cozza: "Per attuazione auspicabile condivisione delle scelte tra magistrati e Dipartimenti di salute mentale". Anche al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41bis dell'Ordinamento Penitenziario, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, deve poter essere applicato l'istituto della detenzione domiciliare umanitaria o in deroga. È quanto previsto dalla sentenza del 5 luglio 2019 n. 29488 della Corte Suprema di Cassazione sezione prima penale, per una persona ristretta dal 2008 con fine pena nel 2033.
La Cassazione, in particolare, richiama a sostegno della sua decisione, la recente sentenza della Corte Costituzionale 99/2019 che ha stabilito la possibilità di curarsi al di fuori del carcere per i detenuti con grave infermità psichica sopravvenuta, anche se la pena supera i 4 anni. Il Giudice dovrà valutare caso per caso le modalità più adeguate della detenzione, che non è da individuarsi necessariamente nell'abitazione, ma anche, ad esempio, in un luogo pubblico di assistenza o accoglienza. Dovrà comunque prendere in considerazione sia la tutela della salute sia le esigenze di sicurezza collettiva.
"Si tratta di una decisione" - sottolinea a QS Massimo Cozza, psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2 - "conseguente all'attuazione del giusto principio del diritto alla salute non solo fisica ma anche psichica delle persone ristrette negli Istituti penitenziari". "I percorsi attuativi" - ha aggiunto - "dovrebbero essere condivisi dalla Magistratura con i Dipartimenti di Salute Mentale, tenendo sempre presente che la responsabilità della psichiatria è di attuare i possibili trattamenti terapeutici riabilitativi a fronte di diagnosi appropriate. La stessa sentenza della Corte Costituzionale richiamata dalla Cassazione ha infatti sancito in virtù delle riforme legislative, "un cambiamento di paradigma culturale e scientifico nel trattamento della salute mentale, che può riassumersi nel passaggio dalla mera custodia alla terapia".
di Milena Gabanelli e Rita Querzè
Corriere della Sera, 16 settembre 2019
Per far quadrare i conti dello Stato senza tagliare i servizi, dalla sanità alla scuola, c'è un solo modo: ridurre l'evasione. Il Mef stima 107 miliardi l'anno di tasse non pagate, che diventano 191 se includiamo anche l'economia sommersa, secondo lo studio del parlamento europeo. Fatturazione e scontrini elettronici stringono le maglie ai piccoli contribuenti, ma bisogna investire sugli analisti per il controllo dei dati. La lotta all'evasione di grandi imprese e multinazionali richiede invece monitoraggi mirati, e qui l'investimento nel personale è ad altissimo rendimento. I "grandi contribuenti", quelli sopra i 100 milioni di euro di fatturato, in Italia sono solo 3.320 (quelli noti): lo 0,06% dei 6 milioni di partite Iva. Ma nell'ultimo anno hanno garantito il 35% dell'evasione recuperata dal fisco.
Entrate da controlli sostanziali: meno 23,8% - Nonostante ciò, la Corte dei Conti nell'ultimo rendiconto generale dello Stato dice che le entrate da accertamenti sostanziali sono in flessione di 5,6 miliardi: meno 23,8% rispetto al 2017, meno 9% rispetto al 2016. I soggetti in campo per il recupero del dovuto sono Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Procure, Dogane. Tutti con un problema comune: il personale. Ovvero la materia prima necessaria a una seria attività di contrasto.
Agenzia delle entrate: mancano 4000 dipendenti - L'Agenzia delle entrate ha 36.069 dipendenti. Dal 2000 a oggi ne ha persi circa 10 mila. Con quota 100 altri 1.146 sono pronti a uscire. In più 800 dirigenti, nel 2015, sono stati retrocessi a impiegati perché erano stati promossi internamente senza vincere un concorso. Una via "forzata" anche dal blocco delle assunzioni. Sta di fatto che il loro stipendio è sceso da 3.500 euro a 1.700, e così quelli che avevano prodotto i risultati migliori sono andati ad alimentare i grandi studi di consulenza fiscale che assistono la "concorrenza", e cioè le grandi imprese. E non lo avrebbero mai fatto se la risposta dello Stato non fosse: "ponti d'oro a chi se ne va". Risultato: tagliati i controlli, poiché i servizi allo sportello non possono essere certo sacrificati.
Tanti concorsi, tutti bloccati - Per far ripartire la macchina servono 4000 assunzioni e almeno 350 nuovi dirigenti. Il passaggio obbligato è quello dei concorsi. Nel 2010 è stato dato il via libera a una selezione per 175 dirigenti. Peccato che sia stata bloccata tre volte da altrettanti ricorsi. Ora il Consiglio di Stato ha dato ragione all'Agenzia, ma per completare l'iter i dirigenti selezionati diventeranno operativi fra due anni. Bloccato anche il concorso per mille funzionari ad alta responsabilità tecnica, e ora si va davanti al Tar. Un altro bando per 160 dirigenti è uscito a inizio 2019. Bloccato pure questo, e si aspetta la pronuncia della Corte costituzionale. Infine il concorso per 510 funzionari, rimandato per difficoltà a trovare i locali. La prima prova finalmente si terrà il 18 settembre. Solo in Lombardia, per 115 posti, le domande sono 23 mila.
Chi scova i grandi contribuenti - Gli specializzati dell'Agenzia sui controlli alle banche sono, in tutto il Paese, soltanto otto. Un settore che dovrebbe essere sempre "blindato", sia di mezzi sia di personale, è quello che si occupa dei 3.200 grandi contribuenti presenti in Italia, proprio perché spesso l'evasione è di grandi dimensioni. Le Regioni che hanno un dipartimento dedicato sono nove: Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Sicilia, Puglia e Piemonte. Per controllarli tutti possono contare su circa 500 persone. La metà di questi "grandi contribuenti", cioè 1676, si trovano in Lombardia. Per monitorarli il dipartimento dell'Agenzia delle Entrate lombardo ha soltanto 179 persone, di cui 67 dedicati ai controlli sostanziali.
Il modello Milano - In questo quadro emerge il modello Milano. Anche qui le risorse sono scarse, ma una pervicace attività di coordinamento fra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Procura, dal 2015 a oggi, ha portato all'erario 5 miliardi e 633 milioni di euro grazie a patteggiamenti e accordi firmati da 115 soggetti, e il 90% erano proprio "i grandi".
La lista è nota: Apple nel 2015 ha dovuto pagare al fisco 318 milioni di euro; Google 306 milioni nel 2017. Nel 2018 Amazon ha dovuto versarne 100, altrettanti Facebook e 79 il gruppo Mediolanum. Quest'anno è toccato a Kering (gruppo Gucci), 1,2 miliardi, mentre Ubs ha "scucito" 102 milioni di euro. Anche grazie a questo risultato siamo riusciti a calmare le acque di Bruxelles sui nostri conti pubblici. Se lo Stato fosse un'azienda privata, chiederebbe a queste tre galline dalle uova d'oro: "visto che a Milano sono concentrati il 32% dei grandi contribuenti, di cosa avete bisogno per marciare a pieno regime?". Ecco cosa manca.
Un turbo senza carburante - Il settore dedicato dell'Agenzia delle entrate della Lombardia negli ultimi 3 anni ha perso il 13,5% dei dipendenti. Mancano 30 funzionari e i dirigenti dall'anno prossimo, per tutta la Lombardia, saranno solo 3. Guardia di Finanza Milano, un'eccellenza, ma a occuparsene ci sono 200 persone. Ne servirebbero altre 100 e un investimento in strutture informatiche. Le grandi aziende hanno un business sempre più frammentato fra vari Stati, ed è molto difficile scovare dove stanno producendo profitti. Recuperare il dovuto richiede grandi competenze e un'adeguata formazione: per preparare un investigatore servono 7-8 anni di esperienza e continui aggiornamenti.
Alla Procura di Milano, fino a qualche anno fa, i magistrati dedicati ai reati societari, economici, fiscali, corruzione, erano 15. Oggi sono in 10. Vista la potenzialità del territorio, la complessità delle indagini, e la necessità di non sottrarre magistrati ad altri dipartimenti, ne servirebbero altri dieci, supportati da altrettanti amministrativi e polizia giudiziaria.
Il paradosso - Se queste tre istituzioni fossero dotate del personale necessario, quanto denaro in più entrerebbe nelle casse dello Stato? E perché il modello Milano, che è osservato dagli inquirenti spagnoli e francesi, non viene replicato nel resto del Paese?
Questo tipo di collaborazione non c'è in Emilia (anche se qualche tentativo si sta facendo), manca nel ricco Veneto, non c'è a Napoli. C'è poi un fattore indiretto a costringere la piazza di Milano a essere sempre sotto organico, e riguarda sia l'Agenzia delle Entrate, che la Gdf e la Procura: il costo della vita nel capoluogo lombardo è alto, e molti vincitori dei concorsi arrivano dal Sud, ma appena possono chiedono il trasferimento a casa, dove con uno stipendio da 1500 euro si campa meglio.
Cooperative compliance - C'è poi la questione che riguarda la collaborazione tra il Fisco e i big dell'impresa con ricavi superiori ai 10 miliardi. Oggi le società che aprono i libri contabili al Fisco prima ancora di fare la dichiarazione dei redditi, sono in tutto una ventina, quasi tutte a partecipazione pubblica o fornitori pubblici (Enel, Ferrovie, Leonardo, Atlantia). Dal primo gennaio 2020 la "cooperative compliance" sarà allargata a tutte le aziende sopra i 100 milioni di fatturato. Ma il personale che se ne occupa non c'è.
Il milione di italiani con 85 miliardi su conti esteri - Gli italiani che hanno depositato 85 miliardi su conti esteri superano il milione. Sono i numeri prodotti dallo scambio automatico di informazioni fra 103 Stati (CRS). Per verificare se questi soldi sono stati o meno dichiarati, e di conseguenza recuperare il dovuto, servono persone e mezzi performanti. Carenti.
Le banche dati che non si parlano - C'è il problema delle banche dati che non si parlano fra loro: quella dell'Agenzia delle Entrate non è a disposizione della Guardia di finanza. All'Agenzia non sono disponibili le segnalazioni operazioni sospette, che invece ha la Gdf. Perciò se l'Agenzia sta facendo un accertamento su tizio, potrebbe non sapere che quella stessa persona è stata segnalata per riciclaggio. Le Dogane invece non condividono la loro (Aida) con nessuno.
Evadere non è un reato grave - Infine una domanda: lo Stato considera l'evasione un reato grave? La risposta è no. Sul piano normativo l'evasione è al pari di un reato bagatellare: se rubi un portafogli con dentro 50 euro o evadi 100 milioni la procedura è la stessa. Finisci davanti ad un giudice monocratico e l'accusa è sostenuta da un viceprocuratore onorario, mentre la difesa si porta i più grandi studi professionali. Davanti al giudice monocratico finiscono i reati meno gravi, quelli considerati "gravi" finiscono davanti ad un collegio composto da tre giudici. Lo Stato quindi considera poco grave evadere 100 milioni o un miliardo, anche quando l'evasione è fraudolenta (frutto di false fatturazioni). Una partita difficile da vincere se non cambia l'approccio dello Stato.
ilfaroonline.it, 16 settembre 2019
Il 10 ottobre nel teatro della Casa di Reclusione di Civitavecchia si concluderà il "Progetto Fortezza" con la presentazione dello spettacolo "Il campo". Nato dalla stretta collaborazione tra area sanitaria, area educativa e la compagnia teatrale Addentro dell'Associazione Sangue Giusto che da oltre 10 anni è attiva negli istituti penitenziari di Civitavecchia, il "Progetto Fortezza", sostenuto dalla Asl Roma 4, si rivolge alla popolazione detenuta con l'intento di utilizzare il potenziale terapeutico dell'arte teatrale come strumento di prevenzione e riabilitazione del disagio mentale attraverso la promozione del benessere psico-fisico dei ristretti.
Una prima fase, che si è conclusa lo scorso aprile, ha coinvolto per sei mesi i detenuti della sezione infermeria della Casa Circondariale. Il lavoro di espressione musicale e recitativa si è unito alla riflessione intorno alla figura di Don Chisciotte con l'obiettivo di canalizzare e trasformare in energia positiva il forte disagio di chi vive la detenzione con l'aggravante di una condizione alterata di salute. I risultati sono stati sorprendenti in termini di riduzione dell'aggressività e dei comportamenti patologici e di sviluppo di spazi riflessivi e modulati in termini emotivi.
È invece ispirato ad un classico della letteratura per ragazzi lo spettacolo "Il campo" che sarà presentato il 10 ottobre dopo un lavoro di nove mesi con i detenuti della Casa di Reclusione.
L'adattamento teatrale de "I ragazzi della via Pal" di Ferenc Molnar ha permesso, attraverso il gioco, di portare i partecipanti a sperimentare una condizione infantile dimenticata.
Molti detenuti hanno vissuto in maniera inquieta e sofferta questa condizione, molti dichiarano di non ricordarsene nemmeno, di non avere mai giocato. È invece attraverso il gioco che l'individuo impara a conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle regole e il rispetto di ciascun membro della comunità giocante, a controllare le proprie emozioni, a gestire le situazioni di conflitto, ad allenarsi alla disciplina, a scoprire nuovi percorsi di autonomia. Il gioco è esercizio e preparazione alla vita adulta, alle dinamiche della vita collettiva. Giocando insieme al pubblico, gli attori/detenuti conducono lo spettatore nel loro campo, il carcere.
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