di Mario Consani
Il Giorno, 21 ottobre 2019
Dibattito sulla sentenza europea: "Nessun automatismo, sceglie il giudice". Ora tocca alla Consulta. Fine pena, forse. In Lombardia sono 106 i detenuti a vita che in queste ore sperano. Dopo la Corte europea dei diritti dell'uomo che ne ha bocciato gli automatismi, domani tocca alla Corte costituzionale pronunciarsi sulla legittimità dell'ergastolo ostativo - il "fine pena mai" - il carcere a vita che non ammette permessi né sconti né rieducazione possibile a meno che il condannato, per lo più mafioso o 'ndranghetista, scelga di collaborare con la giustizia.
È un dibattito incandescente quello seguito alla decisione della Corte europea e che ora precede la sentenza della Consulta. Da una parte chi, in politica e nella magistratura, sostiene che dare anche a chi non si "penta" la speranza di uscire un giorno di cella (purché un giudice lo consenta) compromette gravemente il contrasto alla criminalità organizzata. Dall'altro, chi ritiene invece che l'automatismo di legare ogni possibile beneficio alla sola collaborazione con la giustizia non sia in linea con la Costituzione. Nel mezzo, chi è convinto che il nodo non si possa tagliare con l'accetta e riflette sulle mille sfaccettature della questione.
In Lombardia, più o meno come per il totale nazionale, la percentuale di ergastolani ostativi sfiora i 2/3 di tutti i condannati al carcere a vita, che in Regione sono al momento 168. I 106 "ostatitivi" sono per lo più boss ed esponenti di spicco della criminalità organizzata, e comunque tutti detenuti nel carcere di Opera. Per una piccola quota di costoro, però, la collaborazione è riconosciuta impossibile: perché non c'è più nessuno che possano chiamare in causa o perché non hanno mai avuto un ruolo che consenta loro di farlo.
Per quanto "ostativi", questi ergastolani possono dunque usufruire di permessi e di sconti. Il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, già nella Direzione nazionale antimafia e ora coordinatore del settore esecuzione penale della Procura, rifiuta il conflitto ideologico "tra i sostenitori dei principi costituzionali della pena ed i sostenitori della necessaria efficacia" dell'azione di contrasto a mafie e terrorismo.
"Chi pratica il contrasto all'agire terroristico e mafioso - dice - ha ovviamente il massimo rispetto delle regole costituzionali". E quindi va valutato "se le aperture all'ergastolo ostativo, rappresentate dalla collaborazione, e dalla collaborazione impossibile ed inesigibile, siano o meno idonee a garantire il rispetto della funzione rieducativa della pena", a fronte di "fenomeni criminali pericolosissimi e consolidati". Romanelli ritiene di sì, anche se - aggiunge - "senza far cadere le caratteristiche di fondo del sistema, forse è ipotizzabile un qualche ampliamento della collaborazione "impossibile"".
E proprio il caso degli ergastolani ostativi con collaborazione "impossibile", quelli "che perciò stanno usufruendo dei benefici di legge e non hanno mai dato problemi", è l'esempio citato dalla presidente del tribunale di sorveglianza Giovanna Di Rosa, sul cui ufficio, nel caso di abolizione degli automatismi, ricadrà la responsabilità di valutare una per una le future richieste dei boss rinchiusi a vita. "Ma credo che l'allarme generale - osserva Di Rosa - sia focalizzato più che altro su una strategia di prevenzione generale che finora ha avuto successo anche grazie alla norma sull'ergastolo ostativo e che però potrebbe arricchirsi anche di condotte risarcitorie e riparative".
Chi non ha molti dubbi è il capo dell'Antimafia milanese Alessandra Dolci: "Dalla criminalità mafiosa - sostiene - si esce solo collaborando con l'autorità giudiziaria o con la morte. La riabilitazione senza pentimento è solo una "bella illusione". Non ho memoria di esempi positivi". Sull'altro fronte, l'avvocato penalista Valentina Alberta, che ha seguito progetti carcerari con il coinvolgimento di ergastolani "ostativi", respinge l'argomento di chi sostiene che la formula attuale della norma sia quella voluta da Giovanni Falcone.
"La versione originaria - ricorda - prevedeva il divieto di benefici a meno che non fossero acquisiti elementi idonei ad escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Prova definita "diabolica", ma di certo non obbligo di collaborazione".
A suo modo categorico è il Garante dei detenuti della Lombardia, Carlo Lio. "Vengo da una formazione socialista - premette - e la mia convinzione, che ritrovo nella Carta costituzionale, è che anche l'autore del delitto peggiore debba poter sperare che una volta scontata la sua pena gli venga offerta una seconda possibilità". Guido Salvini, tra i giudici di tribunale con maggiore esperienza, ha una posizione più sfumata. "Non sarà forse necessario esigere una collaborazione processuale - osserva - ma qualcosa lo Stato ha il diritto di pretendere. Quantomeno, che il detenuto rigetti in modo convincente le scelte passate, dica pubblicamente "non fate come me", non seguite la mia strada. Serve almeno una resa, pubblica e inequivocabile".
Carlo Nordio
Il Messaggero, 21 ottobre 2019
Nell'estate del 1982 il governo annunciò, con un fervore entusiastico, di avere dichiarato guerra implacabile e risolutiva agli evasori fiscali. La trionfalistica notizia fu divulgata con la stessa edittazione solenne di questi giorni, e con lo stessa minaccia, tanto rude quanto scontata, delle manette. Superfluo ricordare la fioritura di considerazioni etiche, economiche, sociologiche e persino religiose che accompagnarono favorevolmente questa benemerita intenzione, perché nulla è più pernicioso, in uno Stato civile, dell'impunità di chi non paga le tasse.
Se lo Stato siamo noi, e quindi siamo noi a doverlo mantenere, sottrarsi a questo dovere è anche peggio che un crimine: è uno stupido errore. Gli unici a dubitare dell'efficacia di questa ennesima grida manzoniana furono proprio gli addetti ai lavori, cioè i magistrati (tra i quali chi scrive) che conoscendo la sgangheratezza del nostro sistema penale intravidero subito le insormontabili difficoltà di una reale applicazione della sanzione detentiva ai contribuenti infedeli.
Perché il reato fiscale è di valutazione dannatamente difficile: basti dire che molti accertamenti delle Agenzie delle entrate e della stessa Guardia di Finanzia vengono ridotti o annullati dalle Commissioni tributarie. quindi il giudice penale - se non vuole attendere l'esito del contenzioso amministrativo - rischia di decidere in modo difforme dall'organismo deputato alla verifica finale. In conclusione, dopo quasi quarant'anni dalla legge 516/82,1e manette sono scattate, e solo per breve tempo, pochissime volte. Insoddisfatti di questi magri risultati, i governi successivi hanno aumentato i reati e inasprito le pene.
Niente da fare. Di evasori in galera non se ne sono mai visti. Ora il governo ci riprova. Come i Borboni della Restaurazione, non ha imparato niente e non ha dimenticato niente. Non ha dimenticato il velleitario giustizialismo dei suoi predecessori, e non ha imparato la lezione, estremamente deludente, dell'effimera minaccia dell'arma penale. Non ha imparato, cioè, che minacciare una sanzione che non riuscirai mai ad applicare è peggio che non minacciarla del tutto, perché all'inesistenza del castigo si associa il discredito di chi lo ha minacciato invano.
Non solo. Abbassando la soglia di punibilità (pare siano centomila euro) il governo smentisce sé stesso, perché la somma evasa, per quanto consistente, è del tutto sproporzionata all'entità delle pene previste, e produrrà, come conseguenza naturale, una cautela dei giudici che sconfinerà nell'indulgenza. Chi ha esperienza di processi sa bene che tanto più le pene comminate sono irragionevolmente alte tanto più quelle concretamente irrogate sono tendenzialmente basse.
Senza contare che se ad ogni accertamento provvisorio di evasione oltre i centomila euro dovesse conseguire una denuncia penale, le procure e i tribunali si intaserebbero, e i processi, compresi quelli per i grandi evasori, non si farebbero più. E non è nemmeno finita. Se la prescrizione - come pare - resterà sospesa dopo la sentenza di primo grado, le cause si allungheranno all'infinito, e quindi non solo l'evasore non finirà in galera ma lo Stato non potrà nemmeno confiscargli i beni dissimulati.
Questo è il risultato dell'ennesimo approccio dilettantesco ed emotivo a questo eterno problema, che si continua a combattere (si fa per dire) facendo la faccia feroce per mascherare un braccio debole e impotente. Mentre l'esperienza dovrebbe insegnare che l'evasione tributaria si affronta non aumentando i secondini delle galere ma il numero e la professionalità degli addetti agli accertamenti, e soprattutto semplificando e razionalizzando una normativa a dir poco demenziale.
Queste ridicole leggi, integrate da prolisse circolari e appannate da incerte interpretazioni, non consentono a nessun contribuente, neanche al più onesto, di dormire sonni tranquilli, perché sono così contraddittorie da impedire di rispettarne una senza violarne un'altra. Fornendo così il pretesto ai veri grandi evasori di ignorarle tutte, continuando a gestire capitali in paradisi fiscali europei, protetti da una altrettanto demenziale e disomogenea disciplina che nessuno si sogna di cambiare.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019
Cassazione - Sezione II penale - Sentenza 18 settembre 2019 n. 38551. Il reato di usura si configura come un reato a schema duplice, potendo essere integrato da due distinte fattispecie tipiche, aventi in comune la pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile.
Per la Cassazione (sentenza 38551/2019) le due fattispecie si distinguono perché: l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito: in questo caso, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già a effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì a elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito usuraio; l'altra è caratterizzata dalla mera accettazione del sinallagma a esso preordinato: in questo caso, che ricorre quando la promessa del corrispettivo usurario, in tutto o in parte, non venga mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. Naturalmente, nel caso in cui la pattuizione usuraria sia adempiuta, la prima fattispecie assorbe l'altra.
In termini, si segnala sezione feriale, 19 agosto 2010, Scuto e altri: il reato di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma a esso preordinato.
Nella prima fattispecie, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già a effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito.
Nella seconda fattispecie, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. Tale peculiare modalità di consumazione ha effetti anche ai fini della prescrizione: qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, con effetti anche ai fini della prescrizione, essendosi in presenza di un reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata; ciò che, del resto, è confermato dalla speciale regola proprio in tema di decorrenza della prescrizione dettata dall'articolo 644-ter del Cp, il quale stabilisce che "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale" (sezione II, 18 maggio 2010, Muollo e altri).
Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019
Pena - Reato continuato - Determinazione della pena - Reato più grave - Pena detentiva - Reato satellite - Pena pecuniaria - Aumento della pena detentiva - Ragguaglio ex art. 135 cod. pen. In tema di reato continuato, se il reato più grave è punito con la pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 cod. pen. Vi è un doppio limite all'aumento della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave previsto nell'art. 81 cod. pen.: il limite interno prevede il rispetto del triplo della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave; il limite esterno è quello di cui al terzo comma, per il quale la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti, e cioè al cumulo materiale.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 1° ottobre 2019 n. 40068.
Reato - Reato continuato - Pena - Criteri di determinazione - Aumento della pena prevista per la violazione più grave - Pene eterogenee previste per i reati "satellite" - Criteri di determinazione. In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione Unite, sentenza 24 settembre 2018 n. 40983.
Determinazione della pena - Reato continuato per unicità del disegno criminoso - Configurabilità della continuazione in presenza di reati appartenenti a categorie diverse e puniti con pene eterogenee - Criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione - Principio di legalità della pena e favor rei - Ragguaglio a pena pecuniaria ex art. 135 c.p. L'applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p., in base al quale colui che commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo, non è impedita dal fatto che i reati commessi appartengano a categorie diverse e siano puniti con pene eterogenee. In tale ultimo caso, ovvero qualora il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per il reato principale e per i reati satelliti sia disomogeneo comprendendo sia pene detentive che pecuniarie, l'aumento sino al triplo della sanzione prevista per la violazione più grave deve essere effettuato seguendo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione. Tuttavia, dovendosi rispettare il principio di legalità della pena e quello del "favor rei", l'aumento della pena detentiva prevista per il reato più grave deve poi essere ragguagliato a pena pecuniaria ex art. 135 c.p. In tal modo si evita di commutare il genere della pena prevista per i reati satelliti, cosa che contrasterebbe con la "ratio" dell'art. 81, comma 2, consistente nella volontà di riservare un più favorevole trattamento sanzionatorio in presenza di un unico disegno criminoso - evento ritenuto dal legislatore di minore pericolosità - rispetto al caso di plurime progettazioni.
• Corte di cassazione, sezione Unite, sentenza 24 settembre 2018 n. 40983.
Reato - Reato continuato - Pena - Determinazione - Reati punti con pene di genere e specie diversi - Criteri - Indicazione - Fattispecie - Reato satellite di competenza del giudice di pace. Ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento a titolo di continuazione con la pena della reclusione per un reato satellite di competenza del giudice di pace).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 26 maggio 2017 n. 26450.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato - Determinazione della pena - Possibilità di rettificare in aumento le pene inflitte dal giudice della cognizione per i reati satelliti già giudicati - Esclusione. Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.
• Corte di cassazione, sezione Unite, sentenza 10 febbraio 2017 n. 6296.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2019
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 22 luglio 2019 n. 32477. Al direttore sanitario di una casa di cura privata spettano poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza e organizzazione tecnico-sanitaria, compresi quelli di predisposizione di precisi protocolli inerenti al ricovero dei pazienti, all'accettazione dei medesimi, all'informativa interna di tutte le situazioni di rischio, alla gestione delle emergenze, alle modalità di contatto di altre strutture ospedaliere cui avviare i degenti in caso di necessità e all'adozione di scorte di sangue e/o di medicine in caso di necessità. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 32477 del 2019.
Il conferimento di tali poteri comporta, quindi, l'attribuzione al direttore sanitario di una "posizione di garanzia" giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata e inadeguata organizzazione della casa di cura privata, qualora il reato non sia ascrivibile esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura (fattispecie in materia di omicidio colposo per la morte di una paziente a seguito di parto avvenuta in un casa di cura, per la quale, in sede di merito, erano stati condannati non solo il medico e l'anestesista, ma anche il direttore sanitario della clinica privata; la Corte, pur annullando il reato per prescrizione, ha ritenuto che ai fini civili correttamente era stata ravvisata la colpa anche del direttore sanitario, per la sua accertata responsabilità per le carenze strutturali della casa di cura, in particolare in conseguenza dell'omessa predisposizione di un adeguato meccanismo interno alla struttura di verifica delle condizioni dei pazienti all'ingresso e dell'omessa predisposizione di un protocollo per le situazioni di emergenza).
In termini, sia pure in tema di responsabilità di direttore sanitario di una struttura pubblica, sezione IV, 8 novembre 2013, Stuppia e altri, dove si è affermato che al direttore sanitario della Asl, quale ausiliario del direttore generale, spettano poteri e doveri di vigilanza e organizzazione tecnico-sanitaria, ivi compresi quelli relativi alla tutela dei lavoratori che svolgono la propria prestazione nei luoghi della struttura aziendale, potendosi escludere la sua responsabilità solo nel caso in cui il direttore generale eserciti direttamente compiti di gestione, adottando i relativi atti amministrativi, così da ingerirsi nell'attività propria del direttore sanitario (nella fattispecie è stata esclusa la responsabilità del direttore sanitario per la ristrutturazione di una sala operatoria avvenuta senza il rispetto della normativa di settore - così contribuendo a determinare il decesso di un paziente - in ragione della diretta gestione dell'adeguamento della suddetta struttura sanitaria da parte del direttore generale).
Ancora più pertinentemente, cfr. sezione III, 3 febbraio 2015, Minniti e altri, dove si è precisato che, in tema di responsabilità per la morte di una paziente ricoverata in una struttura sanitaria, correttamente l'addebito viene ascritto, oltre che al medico che abbia prestato le cure alla paziente in modo imperito, anche all'amministratore e al direttore sanitario della casa di cura, allorquando risulti, da parte di questi, la mancata predisposizione di un adeguato servizio di pronto soccorso per il trasferimento dei malati verso strutture ospedaliere maggiormente attrezzate e venga dimostrato che tale carenza organizzativa abbia concorso alla verificazione della morte della paziente. Proprio in ragione del rilievo eziologico rispetto all'evento lesivo per il paziente della colpa per organizzazione e delle carenze strutturali, sezione IV, 7 ottobre 2014, parte civile Biondi in proc. Paganelli e altro, ha ritenuto correttamente motivata l'assoluzione nei confronti del sanitario che, chiamato a prestare le proprie cure nei confronti di un paziente, dia immediatamente luogo agli interventi occorrenti, i quali risultino non tempestivamente attuati per carenze organizzative della struttura sanitaria, al medico non imputabili, tali da avere determinato ritardi nell'effettuazione dei disposti riscontri diagnostici e dei conseguenti interventi terapeutici (nella specie, l'imputato, quale medico di turno di un pronto soccorso ortopedico, dopo avere correttamente curato il paziente per le lesioni di sua competenza, non disponendo di elementi certi per formulare la diagnosi in ordine a un trauma addominale, secondo i protocolli interni aveva subito avviato il paziente al pronto soccorso generale, ove dovevano essere eseguiti gli esami diagnostici: non gli potevano essere addebitati i successivi ritardi e disguidi, ricondotti alle carenze organizzative del nosocomio, a cominciare dal ritardo del trasferimento dovuto all'indisponibilità dell'autolettiga).
di Annadelia Turi
Gazzetta del Mezzogiorno, 21 ottobre 2019
Tra il 2015 e il 2016 nel carcere di Bari si è registrata un'incidenza di disturbi mentali pari ad un quanto della popolazione: su 400 detenuti 100 erano seguiti dal Servizio di Salute Mentale. Un numero elevato che riguardava generalmente soggetti affetti da disturbi della personalità. Ad esaminare il dato è stata l'università di Bari che ha deciso di dare il via ad un progetto sperimentale in carcere che ha interessato tre istituti di pena.
"Mens Sana" è il nome dell'iniziativa, acronimo di Metodo narrativo sperimentale di scrittura autobiografica, nosologia e analisi. Obiettivi, basata sul paradigma del professor J.W. Pennebaker: utilizzare il metodo della scrittura espressiva dei detenuti per promuovere la resilienza, testare il grado di disagio, ridurre il rischio di suicidi e migliorare la sicurezza sociale. Il progetto è partito dal carcere minorile "Fornelli" di Bari e successivamente ha coinvolto alcuni istituti penitenziari per adulti maschili e femminili della regione.
A raccontare l'esperienza vissuta con i detenuti nel ruolo di ricercatrice, Lidia De Leonardis, dirigente penitenziario del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, già direttore del carcere di Bari che ha collaborato con la professoressa Antonella Curcio, professore di psicologia dell'Università. "Nel corso del lavoro svolto in carcere sono arrivata alla conclusione che dovremmo cambiare alcune modalità di trattamento, soprattutto di tipo tradizionale e trovare soluzione che siano molto più specialistiche - spiega l'esperta - questo sia per gli aspetti riabilitativi, per chi ha problemi fisici, sia per chi presenta deficit di tipo psichiatrico e psicologico. Altri obiettivi riguardano in prospettiva i trattamenti di sostegno psicologico che possono essere realizzati in carcere, utili anche per un monitoraggio più attento ai rischi suicidari e degli atti etero-aggressivi".
Il campione pugliese preso in esame ha riguardato 104 detenuti di alta sicurezza, sex offender, giovani adulti, uomini e donne che sono stati condannati per reati diversi anche particolarmente gravi quali omicidio, violenza sessuale e reati di stampo mafioso. "Il sovraffollamento delle carceri - spiega la psicologa - la privazione della famiglia e il clima emotivo spesso caratterizzato da paura e sfiducia reciproca sono tra i fattori che possono aggravare il disagio durante la reclusione.
Nell'ambito di questo progetto - prosegue - i detenuti sono stati lasciati liberi di raccontare qualsiasi esperienza di vita, non necessariamente traumatica, al fine di accertare gli effetti benefici di scrittura in un contesto in cui le relazioni sociali sono ovviamente ridotte e problematiche.
I risultati hanno dimostrato che la narrazione - conclude la professoressa - ha avuto un effetto consistente sugli indici di benessere dei detenuti indipendentemente dalla valenza emotiva delle esperienze riportate. In altre parole è la scrittura di per sé che ha portato ad un significativo miglioramento nei livelli di salute mentale, ansia, depressione e affettività negativa. Gli effetti sulle misure di benessere sono risultati indipendenti dal tipo di reato commesso e dal circuito penitenziario".
di Stefania Moretti
tusciaweb.eu, 21 ottobre 2019
Alessandro Capriccioli, consigliere regionale, poteva usare mille modi per parlare del carcere di Viterbo. Lo ha fatto con un podcast: un file audio a puntate sulle sue quattro visite a Mammagialla. "Un racconto a voce per chi non ha voce", dichiara con la convinzione di chi ha nel cuore i diritti anche di chi sta scontando una pena. Dna radicale: nel 2018 è stato eletto alla Pisana nella lista di +Europa.
Per ora due contributi sulla piattaforma Spreaker dal titolo "Che succede nel carcere di Viterbo?". Ma saranno di più: Capriccioli vuole pubblicare una puntata a settimana, ogni martedì. "Viterbo è un inizio - spiega. Non escludo di potermi concentrare anche su altri penitenziari. Tra i compiti del mio mandato di consigliere rientrano le visite periodiche nelle carceri del Lazio. La legge mi consente di entrare in questi luoghi per vederli e anche raccontarli: la gente non sa cosa succede qui dentro. E su certi episodi avvenuti a Mammagialla si deve accendere un faro".
Capriccioli è partito dai casi di Andrea Di Nino e Hassan Sharaf, 36 e 21 anni. Entrambi detenuti a Mammagialla. Entrambi morti per impiccagione l'anno scorso, a due mesi di distanza l'uno dall'altro: Di Nino a maggio, Sharaf a luglio.
A livello nazionale è un'ecatombe: "67 suicidi nelle carceri italiane nel 2018 - riepiloga il consigliere nel podcast. 52 nel 2017. 45 nel 2016 e via a ritroso". Una cinquantina ogni dodici mesi, 1.053 dal 2000 a oggi. "Numeri spaventosi se si aggiungono le morti per altre cause, come l'overdose o i decessi per motivi non chiari - continua la prima puntata del podcast. Si arriva a 2.884 morti negli ultimi 19 anni, 152 l'anno. Rispetto alle persone libere la frequenza dei suicidi di detenuti è 19 volte superiore. In genere si verificano nelle strutture dalle condizioni di vita peggiori".
A Mammagialla Capriccioli entra da consigliere regionale per la prima volta il 18 ottobre 2018. "Impressione complessivamente negativa - dice. I disagi sono tanti, anche a livello strutturale. Ho visto sale hobby dove c'erano solo sedie. Almeno un paio di detenuti che dovevano stare nella Sezione Nuovi Giunti erano in isolamento perché il loro reparto ospitava persone con problemi psichiatrici".
La seconda puntata racconta il colloquio con il direttore Pierpaolo D'Andria. "A Viterbo si svolge come al solito - spiega nel podcast - con la differenza che è più lungo della norma e viene sollevata una questione particolare. "Mammagialla è considerato un carcere punitivo", il direttore lo dice lamentandosene, per questo affluiscono a Viterbo detenuti problematici, che arrivano con i cosiddetti "trasferimenti per ordine e sicurezza". Perché? La domanda rimane appesa ma a me resta in testa".
È di pochi giorni fa l'aggressione denunciata da un'infermiera e raccontata da Tusciaweb: un detenuto l'avrebbe sbattuta a terra e ferita, dopo essere uscito chissà come dalla cella in piena notte. "Io ho percepito un'atmosfera di tensione - afferma Capriccioli. Molti detenuti mi hanno detto di avere paura. Mi hanno parlato di percosse e metodi non ortodossi della polizia penitenziaria: "qua menano ed è meglio non ribellarsi", dicono. Parlano di gente presa da parte, portata in posti dove non ci sono telecamere e picchiata. In questa legislatura non mi è mai successo di raccogliere testimonianze di questo tipo in altre carceri del Lazio. Non dico che siano vere: la presunzione di innocenza esiste per tutti. Dico che bisogna approfondire".
Il clima a Mammagialla, sottolinea Capriccioli, è pesante anche per chi ci lavora. "La nomea di 'carcere punitivo' si ripercuote inevitabilmente anche sul personale, che ha ovvie difficoltà a gestire detenuti problematici, specie quando sono tanti. Sono due narrazioni compatibili e in linea con il clima di tensione di cui sopra. Ovviamente io raccolgo i racconti di una parte e dell'altra. Poi vanno verificati e per questo c'è la procura. Penso però che si debbano ascoltare sempre tutti. Detenuti compresi. Tenendo conto che hanno una particolarità - conclude: le loro voci sono rinchiuse in un carcere. E fanno più fatica a uscire".
recensione di Daniele Sanzone
Il Fatto Quotidiano, 21 ottobre 2019
Ci sono immagini talmente potenti che ti entrano dentro per non uscirne più, come il cumulo di scarpe abbandonate, spaiate, senza lacci, rosicate dai topi, che hanno indossato le donne, gli uomini e i bambini che sono stati rinchiusi nel "Santa Maria Maddalena", il primo e più grande manicomio del Sud. Un'immagine che ha spinto il ricercatore, Antonio Esposito, a scrivere "Le scarpe dei matti" (Ad est dell'equatore), interessante e corposo libro che ripercorre la storia della psichiatria e della follia in Italia, ovvero le "Pratiche discorsive, normative e dispositivi psichiatrici in Italia (1904-2019)" come precisa il sottotitolo del libro.
Un lavoro che nasce dalla ricerca, promossa dall'Istituto di Studi Politici "S. Pio V", sui 40 anni della legge Basaglia. Un libro che coinvolge con la forza della narrativa senza rinunciare al rigore scientifico. Si parte dalle previsioni di internamento dei "pericolosi e di pubblico scandalo" contenute nella legge del 1904 al superamento dei manicomi determinato dalla 180 del 1978, passando attraverso le esperienze di psichiatria critica e l'utopia della realtà basagliana, fino all'attuale organizzazione dei servizi psichiatrici territoriali.
Esposito approfondisce la spinosa questione del Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e pone domande sulla persistenza di pratiche come l'elettroshock e la contenzione; o sul superamento degli Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) e le Rems (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza). Per l'autore, lo smantellamento progressivo del welfare ripropone, anche nel discorso pubblico, il fascino del manicomio.
"Basti pensare - spiega l'autore - che la senatrice leghista Raffaella Marin ha presentato un disegno legge che punta a creare nuove strutture con più di 30 posti letto per Tso protratti. In pratica nuovi manicomi". Per Salvini, del resto, è in atto una "esplosione di aggressioni" da parte di "pazienti psichiatrici". Durissima la reazione su Facebook della Società italiana di psichiatria: "Una notizia senza fondamento, il 95% dei reati violenti commessi nel nostro Paese è attribuibile a persone cosiddette 'normali'. E più probabile che una persona che soffre un disturbo mentale sia vittima, non carnefice".
L'autore mette in guardia sui rischi del taglio dei servizi, del personale, dei luoghi pubblici di cura. Il risultato è il silenziamento farmacologico dei sintomi, un'assistenza quotidiana a carico solo dei familiari. Se è importante denunciare la scarsità di fondi per la salute mentale, soprattutto al Sud, per Esposito è necessario indagare anche come si utilizzano le risorse. "Bisogna ritornare - conclude l'autore - alla dimensione pienamente politica della salute mentale. La chiusura dei manicomi è stata una vera e propria rivoluzione, una delle più importanti riforme operate in questo Paese. Ma è ancora lungo il cammino che le scarpe dei matti devono fare per realizzare il pieno riconoscimento dei diritti di cura e cittadinanza del sofferente psichico".
di Giovanni Mura
vivicentro.it, 21 ottobre 2019
Grande interesse dei tanti cittadini intervenuti alla presentazione del libro scritto a due mani dalla sociologa Ansalone e dalla psicologa Varrella. Numerosi i cittadini che sono intervenuti alla presentazione del libro scritto da due professioniste e volontarie, l'assistente sociale Anna Ansalone e la psicologa Rosaria Varella, dal titolo "Visitammo i carcerati" (Neomediaitalia Edizioni).
Un sottotitolo all'interno del quale è contenuto parte del filo conduttore del lavoro di Ansalone e Varrella: "Come cambia la vita di chi svolge volontariato in carcere. Le esperienze sociali e psicologiche". A moderare i lavori, la presidente dell'Associazione Achille Basile Carmen Matarazzo che introducendo l'argomento ha evidenziato come sono state trattate con delicatezza le pesanti problematiche legate alle case circondariali e ai problemi dei e delle detenute.
Ben rese comprensibili anche una serie d'informazioni non note ai più, ha ancora detto la Matarazzo, le nuove procedure e i diritti degli stessi detenuti, oltre che l'importanza del ruolo del sociologo e dello psicologo all'interno di dette strutture. A sottolineare l'importante del volontariato negli istituti penitenziari anche Concetta Felaco direttrice dell'Icatt (Istituto Custodia Attenuata Tossicodipendenti) di Eboli, che nel suo intervento ha da subito sottolineato l'importanza del volontariato che si svolge negli istituti penitenziari. "Strutture precarie con tante problematiche, con disagi e difficoltà che attestano come il carcere nei fatti è la proiezione di quella che è la società".
Soggetti che provengono prevalentemente, ha ancora affermato, da ambienti degradati, da determinate aree sociali e dunque il loro percorso di recupero e reintroduzione nella società implica necessariamente il coinvolgimento della società esterna. Efficace e importante, in queste strutture complesse, l'azione del volontariato per offrire a questi soggetti strumenti per provare a ricostruire il loro percorso di vita, con la consapevolezza, ha ancora aggiunto la direttrice Felaco, che "esso svolge anche un ruolo di facilitatore rispetto alla burocrazia esistente".
La direttrice ha concluso il suo articolato e complesso intervento sostenendo alcuni concetti non proprio comuni, che il carcere deve intervenire solo quando non c'è nessun'altra forma di pena e che la stessa deve essere eseguita con modalità diverse. Non una pena in termini rigidi ma all'interno di un percorso di responsabilizzazione e rieducazione. "Oggi è il battesimo di questa pubblicazione - ha esordito intervenendo l'editore Francesco de Rosa - un libro che può e deve essere portato in giro e promosso in tutta Italia, che racconta il vero. Ho creduto nel lavoro che le due autrici mi hanno proposto, due persone che credono in quello che fanno".
L'editore è poi entrato nel merito del libro, che ha comunque il pregio di evidenziare le competenze, mettendo in risalto alcuni dei temi in esso trattati, l'importanza del volontariato finalizzato anche al recupero delle persone "perché in carcere possono crearsi situazioni ancora più gravi".
Per dar forze a questo concetto ha proposto alcune righe di un concetto riportato nel libro "La resilienza (la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici), proprio come una sorte di protezione, aiuta ad affrontare le difficoltà nel corso della vita del detenuto, lo aiuta a riparare gli schiaffi inferti dalla sorte, anche quelli più bassi e infidi".
È toccato poi alle due autrici che inizialmente hanno ringraziato l'editore, gli ospiti e i tanti cittadini intervenuti che con dimostrata attenzione e interesse hanno ascoltato quanto sino a quel momento detto di un argomento non sempre ben conosciuto, difficile nelle sue dinamiche e nei suoi aspetti e il lavoro di volontariato che è svolto in strutture difficili e particolari come gli istituti penitenziari. L'assistente sociale Anna Ansalone ha parlato del problema del superaffollamento e le condizioni difficili degli interventi del volontariato per far emergere in questi soggetti l'umanità soprattutto nella bella esperienza del lavoro di gruppo che si fa. "La mia professione - ha anche affermato la Ansalone - è di aiuto, è di un vero e proprio segretariato sociale all'interno del carcere". Affermare i diritti dei ristretti, ha aggiunto, e tra questi quello dell'affettività e "mi piacerebbe che si lavorasse più sulla persona senza mettere in discussione il controllo".
"L'argomento che affronta il libro - ha affermato la psicologa Rosaria Varrella - non è molto accettato dalla società, anche se tanta gente vuole conoscere quanto accade nei carceri". La Varrella ha evidenziato il concetto delle emozioni dei detenuti, e non solo, la loro gestione e la necessità di entrare in contatto con loro possibile solo se si considerano persone e basta, senza analizzare il loro passato e le motivazioni che l'hanno portati alla limitazione della loro libertà.
"Indispensabile è intervenire subito sui detenuti per recuperare il loro percorso. Lasciarli soli vuol dire rafforzare il negativo concetto di vita che hanno". Il libro, ha concluso la Varrella, si pone anche l'obiettivo di stimolare il concetto per far qualcosa per gli altri, all'interno del lavoro di rete per cambiare i detenuti e le detenute. La serata è terminata con attestazioni di complimenti per il lavoro svolto e la richiesta, alle due autrici, di dedica e firma sui libri.
ennalive.it, 21 ottobre 2019
Si terrà il prossimo 24 Ottobre presso la Casa Circondariale di Enna Luigi Bodenza l'evento finale del progetto "Educazione alla Legalità e Benessere Psicofisico", promosso dall'associazione regionale di Volontariato Ong Luciano Lama presieduta dal siracusano Mimmo Bellinvia come capofila, in partenariato con l'Associazione Culturale Innova Civitas, il Movimento Difesa del Cittadino, l'Avis Comunale di Enna e sostenuto finanziariamente con i fondi dell'8×1000 della Chiesa Valdese.
Tutte le attività sono state svolte all'interno della casa circondariale di Enna, coinvolgendo 20 detenuti in 4 laboratori (erbe aromatiche e dell'orto, benessere psicofisico, artigianato e pittura, lettura guidata). Le attività svolte con i laboratori hanno avuto come obiettivo quello di interessare i diversi ambiti della vita dell'uomo coinvolgendo, nelle diverse iniziative, i detenuti.
Il Dott. Agronomo Fausto Russo, per l'OnG Luciano Lama, ha curato il "Laboratorio Profumi Delle Erbe Aromatiche e dell'Orto".
Il Tutor Massimiliano Palillo, per Avis comunale di Enna, ha curato il "Laboratorio di Benessere Psicofisico" per promuovere salute e benessere grazie ai benefici dell'attività fisica.
Il "Laboratorio di Lettura Guidata" seguito dalla Dott.ssa Valentina Gargano e dalla Dott.ssa Filippa Tirrito, per il Movimento Difesa del Cittadino, ha voluto offrire una via per evadere la quotidianità.
Il "Laboratorio di Artigianato Pittura e Creatività" tenuto dalla Dott.ssa Patrizia Adamo e dalla Dott.ssa Valeria Fazzi, per l'Associazione Culturale Innova Civitas, è stato rinominato "Arteriando".
L'Ong Luciano Lama, ente capofila del progetto, ringrazia pubblicamente tutti i partner che hanno collaborato al progetto e la Casa Circondariale per aver permesso la realizzazione delle attività.
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