di Gianluca Di Feo
La Repubblica, 19 ottobre 2019
Nel 1982 l'esercito israeliano irrompe in Libano per creare una fascia di sicurezza sul confine ed impedire gli attacchi terroristici: una situazione molto simile a quella che si sta verificando oggi in Siria. Finì con il massacro di migliaia di civili: allora erano palestinesi, ora rischiano di essere curdi.
La storia si ripete quando ne ignoriamo la lezione: chiudiamo gli occhi sul passato per voltare le spalle al futuro. Se non lo facessimo, ci renderemmo conto che quello che sta accadendo nei territori curdi della Siria somiglia troppo a qualcosa che non andrebbe dimenticato. Mai.
Il copione è identico, in maniera agghiacciante. Una nazione potente che invade all'improvviso un altro Paese piegato dalla guerra civile, ma solo per colpire una comunità precisa. Aerei che bombardano le città e carri armati che avanzano inarrestabili. Poi la tregua. I combattenti sconfitti consegnano le armi pesanti e vanno via. Con la garanzia americana che la popolazione sarà protetta.
È quello che prevede l'accordo raggiunto tra Trump ed Erdogan per affidare ai turchi la zona sul confine siriano e far ritirare i miliziani curdi dello Ypg. Ed è quello che prevedeva l'intesa siglata tra Usa e Israele a Beirut nel settembre 1982.
Forse adesso cominciate a ricordare. Forse adesso sentirete un brivido. Perché la similitudine è paurosa, coincide persino nei dettagli e trasmette il senso di una discesa verso il baratro. A cui la comunità internazionale assiste senza muovere un dito. L'avevano chiamata operazione "Pace in Galilea", così come quella di oggi è stata battezzata "Fonte di pace". Il 6 giugno 1982, mentre si giocavano i Mondiali di Spagna, l'esercito israeliano irrompe in Libano. Obiettivo dichiarato: creare una fascia di sicurezza sul confine, per impedire gli attacchi terroristici. Lo stesso che oggi viene ripetuto da Ankara: "Cacciare i terroristi lontano dalla frontiera". Allora erano palestinesi, ora curdi.
Nel 1982 ottocento tank israeliani, protetti dal fuoco di aerei, elicotteri e navi arrivano in otto giorni a circondare Beirut. L'assedio dura due mesi. Poi l'accordo. I guerriglieri dell'Olp lasceranno il Libano, sotto la protezione di una forza internazionale a guida americana. Partono in più di 14 mila. I filmati ingialliti mostrano Yasser Arafat che si imbarca, alzando un ramoscello di ulivo come fosse un segno di vittoria.
L'inviato della Casa Bianca promette che i civili palestinesi non verranno toccati. Lo ha fatto anche ieri; garantendo che dopo la ritirata dei combattenti curdi quelle sul confine siriano saranno "zone sicure" sotto "temporaneo" controllo turco; assicurando che non ci sarà la pulizia etnica. Nel 1982 a Beirut dopo l'addio dell'ultimo guerrigliero palestinese si scatena il caos. Le brigate internazionali che dovevano vigilare sulla tregua, italiani compresi, abbandonano il Libano in anticipo. Contrariamente ai patti, gli israeliani penetrano in città e circondano i campi profughi libanesi.
Come oggi in Siria, non c'è solo l'esercito occupante con la sua organizzazione gerarchica. Assieme ci sono i miliziani, assetati di vendetta. Le cronache di questi giorni attribuiscono gli episodi più crudeli non alle truppe di Erdogan ma alle bande dei loro fiancheggiatori siriani. Che dietro lo scudo dei carri armati turchi mettono a segno i loro sanguinosi regolamenti di conti, uccidendo donne e bambini.
Quello che è già accaduto. Nella sera del 16 settembre 1982 i falangisti libanesi entrano nei campi palestinesi di Sabra e Chatila. All'esterno ci sono i soldati israeliani, loro alleati. Dentro l'inferno. Per quasi due giorni massacrano donne, vecchi e bambini: gli uomini sono andati via con Arafat. Due giorni di stupri, omicidi, spari, torture, urla, esplosioni. L'esercito occupante chiude gli occhi davanti alla carneficina. Una strage così feroce e selvaggia che non si conosce neppure il numero dei morti: tra i 700 e i 3.500. Non c'erano osservatori internazionali, non c'era nemmeno il tempo per i funerali o per ricostruire le identità: sono stati gettati in fosse comuni.
Si possono dimenticare le foto di quei cumuli di cadaveri accatastati ovunque tra le baracche dei rifugiati? Delle file di bimbi allineati che paiono dormire, ma hanno il corpo crivellato di proiettili? Di quell'abisso di violenza che resta un oltraggio a ogni idea di umanità?
In Siria domani potrebbe succedere la stessa cosa. Erdogan ha già dato prova di non temere le proteste del resto del mondo. Gli Stati Uniti e l'Occidente hanno dimostrato di non volere correre il minimo rischio per aiutare i curdi. E neppure al regime siriano interessa la sorte di quella comunità, che lo ha sempre avversato.
Se i combattenti dello Ypg lasceranno le città, la popolazione resterà in balia dei miliziani. E noi? Stiamo ignorando quello che la Storia ci ha insegnato. Quello che forse nel 1982 non poteva essere previsto ma che ora appare chiarissimo. Donald Trump sicuramente non sa cosa siano state Sabra e Chatila. Ma noi lo sappiamo.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
Da lunedì i difensori si astengono dalle udienze per una settimana. Rilanciare i contenuti del tavolo tra avvocati e magistrati. Con il ministero della Giustizia tutt'altro che terzo incomodo. Dal congresso delle Camere penali che si è aperto ieri a Taormina arriva un segnale chiaro: la riforma del processo penale così come sinora abbozzata non va.
E questo anche oltre il tema caldissimo della prescrizione cui, per certi aspetti, il congresso è dedicato. Di certo questo autunno più che la stagione dello scontento è per l'avvocatura penale il momento della mobilitazione. Da lunedì parte una settimana di astensione dalle udienze che ha come bersaglio certo la prossima entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione, ma un po' tutta la recente politica della giustizia penale.
Il presidente delle Camere penali, Gian Domenico Caiazza, chiede di unire alla protesta, legittima, anche una sorta di opera pedagogica, che parta dalla realtà del processo penale. In questa prospettiva la ricerca penalisti-Eurispes è un passaggio chiave anche in funzione demistificatoria. Basti ricordare, attacca Caiazza, un tema spesso agitato per contestare l'irragionevole durata del processo penale, che chiama in causa direttamente i difensori: la ripetizione dell'istruttoria dibattimentale in caso di cambiamento del giudice.
I dati attestano che riguarda l'1% dei 13mila processi di primo grado monitorati e nel 60% dei casi di quell'1% gli avvocati evitano di chiedere la ripetizione e si "accontentano" della lettura degli atti.
Caiazza, che non ha nascosto il timore per una saldatura nel segno del giustizialismo tra Movimento 5 Stelle e sinistra post comunista, ha rilanciato i contenuti del tavolo di confronto con Anm, cristallizzato in un verbale che ne metteva a terra punti come il potenziamento dei riti alternativi, una oculata depenalizzazione, il recupero della funzione di filtro dell'udienza preliminare.
Tutti poi ampiamente elusi dal ddl che la vecchia maggioranza giallo-verde approvò "salvo intese" a fine luglio. Ma che devono rappresentare snodo ineludibile della riscrittura del testo in vista del ritorno in consiglio dei ministri. Per David Ermini, vicepresidente del Csm, il rischio di andare verso un processo a durata indefinita è assai concreto se non si calibreranno con estrema attenzione le conseguenze dell'intervento sulla prescrizione.
Il Csm lo ha detto da subito, ricorda Ermini, tanto più che non è toccata la fase delle indagini preliminari, dove si concentrala maggior parte delle prescrizioni. La necessità di velocizzare il processo non può andare a detrimento delle garanzie.
Per Ermini il taglio della durata dei giudizi penali non è valore in sé, se a venire compromesso è il diritto di difesa. Serve invece dotare di maggiori risorse gli uffici giudiziari. E il vicepresidente del Csm ha avuto parole di apprezzamento per le amministrazioni Orlando e Bonafede per l'attenzione a questo profilo.
Ermini spezza poi una lancia a favore di un maggiore riconoscimento, anche a livello costituzionale, dell'avvocatura, soprattutto in una stagione nella quale la formazione del diritto vivente è sempre più affidata alla giurisprudenza. Per Luca Poniz, presidente dell'Anm, sul processo penale serve un intervento complessivo senza logiche punitive per la magistratura, che pure ha le sue responsabilità.
E la riforma della prescrizione, avverte Poniz, none convincente nel metodo e, per certi versi, neppure nei contenuti: è stata inserita in una legge con altro oggetto e si arresta non solo davanti alla sentenza di condanna, come Anm avrebbe preferito, ma alla pronuncia di primo grado. E tuttavia Poniz non liscia il pelo dell'avvocatura perché, sottolinea, la prescrizione può essere utilizzata in maniera impropria come obiettivo di una strategia difensiva che se legittima non è meno discutibile.
Per il presidente dell'Anm serve una stagione di riforme complessive e nei confronti del legislatore bisogna essere esigenti chiamandolo a un minimo di visione del processo penale, la prescrizione può esserne solo un aspetto sia pure importante.
Poniz non elude alla fine le ripercussioni dello scandalo nomine che ha investito lo stesso Csm e tutta la magistratura sottolineando, tra gli applausi, di aspirare a una magistratura meno innamorata del potere e più della legge e del diritto.
di Fabio Fiorentin*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
Un passo di civiltà giuridica che non equivale a liberare i mafiosi. La dottrina si è schierata in favore della messa a regime costituzionale della pena perpetua ostativa, mentre voci di dissenso si sono levate dalla magistratura inquirente.
La decisione che Corte costituzionale assumerà all'udienza del 22 ottobre potrebbe segnare - anche sul versante del diritto interno - il fine corsa dell'ergastolo ostativo, già dichiarato "fuori legge" sul piano internazionale dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo con la sentenza del 13 giugno, Viola c. Italia, per il suo contrasto con l'esigenza del rispetto della dignità umana.
Con voce unanime, la dottrina si è apertamente schierata in favore della "messa a regime costituzionale" della pena perpetua ostativa, mentre voci di dissenso si sono levate dalla magistratura inquirente, per il timore che un indebolimento o - peggio - una sterilizzazione della pena massima possa infliggere un colpo mortale alla lotta contro quello che la stessa Corte di Strasburgo ha definito il "flagello" mafioso.
Benché non possa sottovalutarsi il carattere anche fortemente simbolico del "fine pena mai", alcune considerazioni dovrebbero allontanare timori del genere sollevato dagli inquirenti. Anzitutto, occorre chiarire che la Consulta non è affatto chiamata a dire la parola fine alla pena dell'ergastolo "costituzionalizzato" (compatibile cioè, con i princìpi della Costituzione che vogliono tutte le pene conformi al senso di umanità e rivolte al recupero sociale del condannato). Anche nel caso la Corte costituzionale si pronunciasse in termini conformi alla recente sentenza europea, infatti, non si avrebbe alcun automatico accesso degli ergastolani "ex-ostativi" ai benefici penitenziari né alcuna rimessione in libertà di pericolosi boss mafiosi.
Si tratta di una considerazione che potrebbe risultare perfino banale, ma tale evidentemente non è, se anche i giudici alsaziani hanno sentito il bisogno di precisarlo in un passaggio della sentenza Viola. L'ergastolo, si ribadisce quindi, rimane tale. L'elemento di novità - se Roma parlasse il medesimo linguaggio di Strasburgo - sarebbe, infatti, rappresentato dalla restituzione alla magistratura di sorveglianza del vaglio sulla meritevolezza dei condannati all'ergastolo in rapporto ai singoli benefici penitenziari di volta in volta richiesti, con l'osservanza - a tutela delle esigenze di difesa sociale - di due fondamentali condizioni, già patrimonio del diritto vivente e dunque non in discussione: la progressione trattamentale che vuole, al concretizzarsi dei presupposti previsti dalla legge, l'accesso dei detenuti a forme iniziali di contatto con l'esterno, quali i permessi o le licenze, per arrivare quindi alla semilibertà e, solo al termine del percorso esecutivo, alla liberazione condizionale (criterio che sarà tanto più rigido quanto più rilevante sia il quadro criminologico del condannato); e l'accertamento dell'assenza di attuali collegamenti del soggetto con il sodalizio mafioso di appartenenza.
Il punto di equilibrio tra le esigenze rieducative connesse ai princìpi costituzionali e quelle di contrasto alla criminalità organizzata di matrice mafiosa, assicurato, nei termini sopra delineati, da una "costituzionalizzazione" dell'ergastolo ostativo costituirebbe inoltre, paradossalmente, la miglior garanzia della sopravvivenza della pena perpetua nel nostro sistema penale, dal momento che ben difficilmente si potrebbero trovare nella giurisprudenza convenzionale e in quella costituzionale anche solo un accenno di contrarietà alle pene di lunga durata e finanche all'ergastolo.
Ciò che conta, per le Corti di garanzia, è che l'ordinamento assicuri, anche al condannato per il più efferato dei delitti, dunque anche all'ergastolano, quel "diritto alla speranza" a che, al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge e qualora non vi siano ragioni connesse al rischio di recidiva e la persona che si sia dimostrata meritevole di essere reinserita nella società libera, si schiuda per costui una concreta prospettiva di rilascio in seguito ad un riesame da parte dell'autorità giudiziaria.
Nessun "liberi tutti", dunque, ma più semplicemente la restituzione alla magistratura di sorveglianza di quel vaglio sulla persona fondato su dati giudiziari, sulle informazioni e i pareri espressi dai vertici investigativi (Dna e Dda), sugli elementi desunti dall'osservazione sulla personalità del condannato attraverso un periodo di tempo anche protratto, in esito al quale può (ma non necessariamente deve) avviarsi un graduale percorso ai benefici penitenziari, attraverso un percorso graduale e costantemente sottoposto al controllo del giudice, dei servizi sociali e delle forze dell'ordine tale che, in caso di comportamenti del soggetto non conformi alla legge o alle prescrizioni imposte, può ricondurre il condannato all'espiazione della pena nel contesto detentivo.
Un sistema così strutturato dovrebbe sopire i timori di coloro che oggi paventano rischi per la tutela delle esigenze di difesa sociale, anche perché si tratta di un sistema che ha dato prova di funzionare da efficace presidio al rischio di recidiva. Tre dati parlano da sé: la quota nient'affatto "allarmante" di condannati ammessi a misure esterne al carcere (inferiore al 50% dei ristretti); l'ancor più ridotto numero di detenuti che, ammessi alle misure extra-murarie, commettono nuovi delitti o, evadendo, si sottraggono all'esecuzione (qui si parla addirittura di percentuali prossime allo "0 virgola"); per contro, l'altissima percentuale di persone che, ammesse ad un percorso di reinserimento sociale nel corso della detenzione, non incorrono successivamente in fenomeni di recidiva nel reato (percentuale che, come è noto, sostanzialmente si azzera in presenza di un'attività di lavoro stabile e conservata anche dopo il "fine pena").
Il requiem per l'ergastolo ostativo segnerebbe anche il destino di importanti strumenti di lotta alla criminalità organizzata? Anche in questo caso, la risposta è: nient'affatto. Nessun impatto, infatti, si può prospettare sulla disciplina del regime detentivo speciale di cui all' art. 41bis dell'ordinamento penitenziario, la cui strutturazione non verrebbe scalfita dall'eventuale tramonto dell'ergastolo ostativo.
Non sarebbe neppure messa in discussione, nella sua valenza premiale, l'istituto della collaborazione con la giustizia (art. 58ter ord. penit.). Resterebbe, infatti, vigente l'art. 16-nonies del d.l. 8/1991 che incentiva la collaborazione con la giustizia e l'abbattimento dei limiti di pena per l'accesso ai benefici previsto per chi collabora attivamente con la giustizia dall'art. 58ter ord. penit., lasciando, quindi, intatta la "corsia preferenziale" per i condannati collaboratori di giustizia nell'applicazione di taluni importanti benefici premiali.
Verrebbe meno, invece, la preclusione assoluta alla concessione dei benefici in assenza di una collaborazione effettiva. L'attuale sistema, tuttavia, già possiede sperimentati strumenti per "assorbire" gli effetti della fine dell'ostatività assoluta della pena perpetua, che sarà sostituita dall'esame (ri)affidato alla competenza tecnica e alla responsabilità della magistratura di sorveglianza, posto che quest'ultima sarà comunque tenuta a una rigorosa disamina anche dei profili di pericolosità sociale del condannato sulla cui base articolare un eventuale e graduale accesso a benefici esterni al carcere.
*Magistrato presso il tribunale di sorveglianza di Venezia
di Emilio Dolcini*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
L'ergastolo ostativo muove da un presupposto empiricamente infondato: mancata collaborazione uguale (sempre) a persistente pericolosità sociale. Anche l'ergastolo, come in passato la pena di morte, è destinato - un giorno - ad uscire di scena. Per ora, tuttavia, in Italia, questo processo è solo avviato, nella forma di una graduale modificazione dei caratteri attribuiti all'ergastolo dal legislatore del 1930. Originariamente concepito come segregazione perpetua e definitiva dalla società esterna, l'ergastolo ha progressivamente ha perduto tale connotato: la perpetuità della pena è diventata solo eventuale, offrendosi al condannato la possibilità di accedere (dopo almeno 26 anni) alla liberazione condizionale, al culmine di un percorso di progressiva preparazione alla libertà segnato da alcuni "benefici" penitenziari.
Rimane però una pena ineluttabilmente perpetua: l'ergastolo ostativo, che si applica a chi, condannato per reati gravissimi, per lo più reati di mafia o di terrorismo, non collabori con la giustizia (in particolare, ai fini dell'accertamento dei fatti e dell'individuazione dei responsabili).
Al centro dell'odierno dibattito sull'ergastolo ostativo, si colloca una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Viola c. Italia, pronunciata il 13 giugno 2019, ora definitiva, dopo il rigetto della domanda di rinvio alla Grande Chambre) che ha condannato l'Italia per violazione di divieto di trattamenti inumani (art. 3 Cedu): per la Corte di Strasburgo una pena perpetua è compatibile con il principio di umanità della pena solo se 'riducibilè, a condizione cioè che lasci al condannato una "possibilità concreta e realistica" di ritrovare un giorno la libertà.
Detto diversamente, per la Corte ad ogni condannato, anche all'autore dei reati più gravi, deve essere riconosciuto un 'diritto alla speranza': una condizione che non si realizza per il condannato all'ergastolo ostativo. Il prossimo 22 ottobre sull'ergastolo ostativo dovrà pronunciarsi - in relazione alla finalità rieducativa della pena (art. 27 co. 3 Cost.) - la Corte costituzionale, in una decisione non formalmente vincolata a quanto stabilito dalla Corte Edu, ma che non potrà non tener conto di quella decisione: il dialogo tra le Corti non può interrompersi.
Nel 2003 la Corte costituzionale aveva "salvato" l'ergastolo ostativo sull'assunto che la mancata collaborazione debba sempre ascriversi ad una libera scelta del condannato: secondo la Corte, è il condannato che, non collaborando, sceglie di precludersi ogni percorso di reinserimento sociale. Nessun contrasto, in definitiva, per la Corte, con il principio enunciato dall'art. 27 co. 3 Cost.
In quella decisione rimaneva implicito, peraltro, un ulteriore presupposto: l'idea che la scelta di non collaborare esprima sempre e comunque il persistere della pericolosità sociale del condannato. Ma la ragionevolezza di tale presunzione, da sempre contestata dalla dottrina, è puntualmente smentita dalla Corte Edu nella sentenza Viola, allorché rileva che la mancanza di collaborazione "non sempre è conseguenza di una scelta libera e volontaria, né è giustificata unicamente dalla persistenza dell'adesione ai "valori criminali" e dal mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza": un rilievo che riproduce, nella sostanza, un'affermazione della stessa Corte costituzionale contenuta in una sentenza del 1993, ma 'dimenticata' nella sentenza del 2003.
L'ergastolo ostativo muove in definitiva da un assunto empiricamente infondato: questo, a mio avviso, il cuore della questione di legittimità costituzionale. È possibile che il condannato non collaborante - tale, ad esempio, per timore di ritorsioni sui famigliari - prenda le distanze dal suo passato criminale e intraprenda, in carcere, un percorso verso la legalità: la Costituzione gli riconosce il diritto alla verifica di tale percorso da parte di un giudice, nonché, qualora la verifica abbia esito positivo, il diritto a fare un graduale ritorno alla società libera, attraverso le misure previste dall'ordinamento a favore (anche) dei condannati all'ergastolo.
Auspico dunque che dalla Corte costituzionale venga una pronuncia di accoglimento, sulla cui portata è difficile, peraltro, fare previsioni (la questione è stata sollevata con riferimento ad uno specifico 'beneficio penitenziario': i permessi-premio): in ogni caso, la sentenza potrebbe segnare un primo passo verso un progressivo sgretolamento di un istituto del quale larghi settori della dottrina, penalistica e costituzionalistica, auspicano la cancellazione dall'ordinamento.
La pronuncia della Corte costituzionale potrebbe quanto meno rimettere in moto una riforma legislativa dell'art. 4bis ord. penit. che trasformi la presunzione sottostante alla disciplina dell'ergastolo ostativo da assoluta a relativa. Si tratterebbe di proseguire, anche a questo proposito, sulla linea indicata dalla sentenza Viola, nella quale si legge che "non è escluso che la "dissociazione" con l'ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia".
Se ciò dovesse realizzarsi, non vedremmo comunque le nostre città percorse da stuoli di boss mafiosi, come pure qualcuno - esponenti della politica, ma anche della magistratura - ha paventato. L'accesso ai benefici, oggi totalmente precluso, non diverrebbe comunque automatico. Sarebbe subordinato ad un duplice accertamento da parte del giudice, relativo l'uno all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, l'altro alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge in relazione a ciascun beneficio. La mancata collaborazione è un indizio, tutt'altro che debole, del perdurare di scelte di vita criminali: se questo, in concreto, fosse l'esito della valutazione del giudice, le porte del carcere rimarrebbero chiuse. Senza alcuno sfregio ai principi costituzionali, baluardo di civiltà in ogni temperie politica.
*Professore emerito di diritto penale, Università di Milano - Statale
di Francesca Biondi*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
La Corte è chiamata a valutare se la mancata collaborazione con la giustizia sia una preclusione all'accesso ai benefici penitenziari fondata sulla constatazione per cui gli appartenenti al sodalizio mafioso si distaccano dalla realtà criminale solo rinnegandola o se essa comprima il ruolo del giudice nel favorire il percorso rieducativo. Dopo anni di silenzio l'istituto della collaborazione con la giustizia è al centro del dibattito pubblico, sia per effetto della condanna inflittaci dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Viola, sia per l'attesa della decisione della Corte costituzionale che, il prossimo 22 ottobre, è chiamata a pronunciarsi su una questione "affine".
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 ottobre 2019
Dopo la condanna della Cedu l'ergastolo ostativo torna all'esame della Consulta, il prossimo 22 ottobre su due questioni di legittimità dell'art. 4bis sollevate dalla prima Sezione della Cassazione e dal Tribunale di sorveglianza di Perugia. All'udienza parteciperanno anche i cosiddetti amicus curiae, una di questi è Marcello Dell'Anna, un ergastolano ostativo che, grazie al suo ravvedimento, è il simbolo di chi ha tutte le carte regola per uscire dal carcere.
di Ambra Notari
superabile.it, 19 ottobre 2019
La denuncia arriva dal Sinappe, il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria. La Marca: "Da quando la sezione ne è sprovvista, il personale femminile ha riferito grosse difficoltà di gestione, con pesanti ricadute sul loro carico di lavoro".
È Anna La Marca, vice segretario regionale del Sinappe, il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria, a farsi carico della denuncia: nella casa circondariale di Bologna manca la figura sanitaria per la riabilitazione psichiatrica (il TeRP, acronimo per tecnico della riabilitazione psichiatrica), disposta presso la sezione detentiva del femminile, comunemente indicata come Girasole.
"Da quando la sezione ne è sprovvista, il personale femminile della Polizia penitenziaria ci ha riferito che sono aumentate le difficoltà di gestione, con pesanti ricadute sul loro carico di lavoro", spiega La Marca. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica è un professionista sanitario presente nelle strutture riabilitative.
La sua figura è stata istituita nel 2001 con il decreto ministeriale 29. Deve essere in possesso del diploma universitario abilitante e, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, svolge interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con una disabilità psichica.
"Il diritto alla salute è un concetto che esprime la garanzia di pluralità di situazioni soggettive differenziate, come ha stabilito la Corte Costituzionale - scrive La Marca in una lettera indirizzata a Claudia Clementi, direttore della casa circondariale Rocco D'Amato. Non solo: la tutela della salute della persona reclusa assume, inoltre, una valenza positiva in relazione all'art.27 della Costituzione.
Questo articolo, infatti, secondo il principio dell'umanizzazione e della funzione rieducativa della sanzione penale, impone una concezione della pena non meramente retributiva e preventiva, ma attenta ai bisogni umani della persona detenuta in vista del suo possibile reinserimento sociale". L'invito del Sinappe è chiaro: si provveda, con la massima sollecitudine, al ripristino del servizio svolto "da questa imprescindibile figura professionale".
di Barbara Massaro
Panorama, 19 ottobre 2019
L'attuale ordinamento prevede già il carcere per i grandi evasori, peccato che i fascicoli restino in tribunale troppo a lungo. La legge c'è, ma non si applica. Le seppur "lodevoli" intenzioni dell'esecutivo giallo-rosso di condurre una lotta senza quartiere all'evasione fiscale in Italia rischiano di finire in un nulla di fatto se a modificarsi non sono i tempi della giustizia. Risulta inutile, infatti, abbassare la soglia di punibilità penale per chi evade il Fisco facendo tremare la gambe a piccoli commercianti, autonomi e ditte a gestione famigliare se prima non mi applica una legge che c'è già e che promette di mandare in prigione i grandi evasori, il vero male di cui il nostro Paese soffre.
Cosa dice la legge - La norma è la D.lgs. 74 del 2000, modificata dal D.l. 138 del 2011 e ulteriormente ritoccata dal D.lgs. n. 158/2015 atta a reprimere i reati tributari. Il sistema vigente prevede la reclusione fino a sei anni con confisca di beni pagati con denaro la cui provenienza non è nota e provabile. Il tetto per passare da reato amministrativo a penale dipende dall'entità dell'evasione e viene valutata caso per caso in relazione al danno causato all'erario. Uno dei casi tipo chefa giurisprudenza è quello dichiarazione infedele (non fraudolenta, ma con dolo).
Se l'imposta evasa supera i 150.000 euro e se i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o in ogni caso la soglia dei 3 milioni di euro scatta il carcere da uno a tre anni. Previsto il carcere anche per omessa dichiarazione, omesso versamento Iva, emissione di fatture false, distruzione di documenti fiscali con pene che vanno dai 18 mesi ai sei anni. Si va nel penale. quindi, per le omissioni di pagamento o le violazioni relative alle imposte sui redditi (Irpef, Ires) e Iva.
Dove s'inceppa il sistema - Il sistema, però, s'inceppa perché per arrivare alla sentenza tributaria definitiva ci vogliono circa 4 anni, un tempo sufficiente per far sì che la stragrande maggioranza dei reati di questo tipo cada in prescrizione. Dati alla mano Istat ha reso noto che ogni anno più o meno 3.000 italiani ricevono condanne penali per reati fiscali, ma solo pochissimi finiscono in carcere. Al momento nelle nostre prigioni sono detenute circa 70.000 persone delle quali solo 200 condannate a causa dei guai col Fisco.
Eppure, riporta Istat, solo nel 2017 su 207.000 casi passati a sentenza definitiva 3.222 riguardavano reati tributati. Ma se in prigione ci sono solo 200 persone, gli altri dove sono? Liberi. Perché la stragrande maggioranza degli evasori era stata condannata a periodi detentivi che oscillavano tra i 4 e i 6 mesi di reclusione e quindi ora che la sentenza è arrivata il periodo è già stato assolto. Nel 2014 quasi 15mila casi di evasione fiscale sono stati archiviati e nello stesso anno ne sono stati aperti quasi 23mila mentre a sentenza definitiva sono arrivati solo 3.000 casi.
Di Maio: "No alla guerra tra poveri" - E sta tutto lì il gap da risolvere per poter iniziare a condurre una lotta logica contro l'evasione fiscale. La mancata applicazione della legge, infatti, non fa che favorire i furbetti consapevoli di poter evitare le meritate pene confidando nella lentezza della legge. Il proclama social del Ministro Luigi Di Maio che ha detto: "Una cosa non posso accettare: che lo Stato faccia il debole con i forti e il forte con i deboli" è sacrosanto, ma il Governo invece che aumentare le pene (fino a 8 anni di carcere) e abbassare il tetto sopra il quale si entra nel penale penalizzando i piccoli contribuenti che fanno carte false per sopravvivere dovrebbe verificare che la legge che già esiste venga applicata in tempi rapidi e in maniera efficace.
Sempre il leader pentastellato ha aggiunto: "Non possiamo pensare che il simbolo dell'evasione sia, come si sta dicendo in questi giorni da alcuni media, l'elettricista, l'idraulico o il tassista. Io non ci sto a scatenare la guerra tra poveri. L'Italia ha decine di miliardi di euro di evasione perché ci sono stati soggetti che hanno portato anche milioni di euro fuori dai nostri confini e li hanno fatti rientrare con scudi fiscali al 5%. Dobbiamo introdurre strumenti che blocchino la grande evasione".
Cosa succede nel mondo - Negli Stati Uniti, per esempio, esistono carceri riservate a chi evade in fisco e ogni anno circa 3.000 persone finiscono in penitenziario dopo un processo che al massimo dura 12 mesi. La condanna varia tra i 2 e i 3 anni, ma viene eseguita all'istante.
In Spagna, al contrario, non è previsto il carcere per chi non paga le tasse se ha la fedina penale pulita ed è la prima volta che viene pizzicato, ma il contribuente beccato a frodare l'agenzia tributaria dovrà pagare ammende molto pesanti fino all'ultimo centesimo.
In Germania, all'estremo opposto, l'evasione fiscale è considerato un reato penale anche se si sottrae un solo euro al fisco. L'ordinamento teutonico prevede sanzioni pecuniarie per gli evasori e il carcere da 1 a 5 anni, che può arrivare ai 10 anni nei casi più gravi.
Infine in Francia l'erario non può perseguire un contribuente se il maggiore reddito accertato non eccede il 10% del reddito tassabile dichiarato o una somma minima di 153 euro. L'ordinamento transalpino prevede poi fino a 5 anni di carcere per i reati più gravi e multe fino a 500 mila euro.
di Simone Lonati*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
L'auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l'unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto in materia penitenziaria: l'esclusione di rigidi automatismi normativi. Scadenza pena definitiva: 31.12.9999. Così è indicata la parola "mai" nella casella del fine pena dei condannati all'ergastolo. Eppure quella data che sta a indicare una pena destinata a coincidere, nella sua durata, con l'intera vita del condannato, può assumere un significato ancora più crudele: senza speranza.
Vi sono, infatti, nel nostro ordinamento due tipologie di ergastolo e altrettante di ergastolani: i comuni e, accanto ad essi, i peggiori tra i peggiori, gli ostativi. I primi sono condannati a scontare una pena perpetua: costoro, tuttavia, conservano il diritto a che il protrarsi della pretesa punitiva dello Stato sia periodicamente riesaminata e, qualora abbiano dato prova di partecipare efficacemente al programma rieducativo, possono progressivamente accedere a quegli istituti trattamentali per un graduale reinserimento nel mondo libero.
Gli altri, i cosiddetti uomini ombra, sono invece destinati a scontare un ergastolo che preclude qualsiasi possibilità di ritorno alla società: una pena perpetua, immutabile e sempre uguale a se stessa, da cui è possibile sottrarsi solo collaborando utilmente con la giustizia. Per costoro, in forza di una presunzione legale di persistente pericolosità sociale derivante esclusivamente dall'omessa collaborazione, la possibilità di fruire dei benefici penitenziari non si collega all'effettiva partecipazione al trattamento rieducativo ed ai progressi compiuti in vista del reinserimento sociale, ma unicamente alla disponibilità ad un atteggiamento processuale (in concreto: la denuncia di altri) che, con il parametro costituzionale della rieducazione, ha davvero poco a che spartire. Per costoro, e solo per costoro, ogni giorno trascorso è un giorno in più (e non in meno) di detenzione.
Senza speranza, appunto. Eppure, qualcosa si muove. Lo scorso 7 ottobre, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso avanzato dal Governo italiano contro la sentenza Viola c. Italia n. 2, che è divenuta così definitiva. Secondo la Corte di Strasburgo, quindi, l'ergastolo ostativo previsto dal nostro ordinamento penitenziario è contrario al principio della dignità umana e, conseguentemente viola l'art. 3 della Cedu perché in forza di una presunzione assoluta di perdurante pericolosità sociale - rigidamente ancorata al "tipo di reato" commesso ed alla assenza di una fattiva collaborazione con l'Autorità Giudiziaria - priva il condannato del diritto alla speranza, ossia, della possibilità di riguadagnare, un giorno, la propria libertà.
Sia chiaro: ciò che hanno censurato i giudici europei non è la scelta di considerare la collaborazione con la giustizia come una condizione per l'accesso ai benefici penitenziari ma di considerarla come l'unica alternativa capace di escludere tutte le altre. Le censure della Corte si sono infatti concentrate sulla eccessiva rigidità dell'equazione normativa "collaborazione con la giustizia: ravvedimento del condannato" alla base del congegno ostativo e rivelatasi fallace in entrambe le direzioni di osservazione. Perché la collaborazione è una scelta processuale, mentre il ravvedimento è uno stato interiore. Perché collaborare con la giustizia non è sempre sicuro indice di ravvedimento, potendo tale scelta anche dipendere da valutazioni utilitaristiche. Perché, in definitiva, esiste silenzio e silenzio e, quindi, non si può ritenere che la scelta di non collaborare con la giustizia sia sempre indice di mancato ravvedimento del reo, ben potendo dipendere da fattori personali per niente affatto sindacabili ma, all'opposto, sintomatici di un'effettiva resipiscenza del condannato (il rischio per la propria incolumità e per quella dei propri congiunti, il rifiuto morale di rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di persone a lui legate da vincoli affettivi o amicali, o il ripudio di una collaborazione che rischi di apparire strumentale alla concessione di un beneficio).
Breve: è la scelta di fare della collaborazione con la giustizia la condicio sine qua non per l'accesso alle misure premiali ciò che non ha convinto i Giudici europei i quali non ci chiedono di superare il regime ostativo, ma di trasformare da assoluta in relativa la presunzione legale di pericolosità sociale derivante dalla scelta di non collaborare.
"Le sole cose che siano sicure, in questo mondo, sono le coincidenze", amava ripetere Leonardo Sciascia. Coincidenza o meno, rimane il fatto che, a pochi giorni dalla decisione europea, anche la nostra Corte costituzionale, il prossimo 22 ottobre, è chiamata a misurarsi con la legittimità del c.d. ergastolo ostativo. L'occasione è di quelle destinate a segnare una tappa importante nell'evoluzione dei diritti dell'uomo: si tratta di verificare, una volta per tutte, la compatibilità con la nostra Costituzione di una pena che i giudici europei ritengono, per come è oggi disciplinata, contraria al senso di umanità. Oggetto di discussione è la legittimità, rispetto agli artt. 3 e 27 Cost, della presunzione legale assoluta in forza della quale una limitata categoria di ergastolani sono esclusi dall'accesso ai permessi premio se, pur potendolo, non collaborano con la giustizia.
L'auspicio è che la Corte costituzionale torni ad affermare l'unico criterio costituzionalmente vincolante soprattutto in materia penitenziaria: l'esclusione di rigidi automatismi normativi. Ciò non solo in adesione alla prospettiva della finalità rieducativa della pena e del principio di responsabilità penale personale, che rifiuta presunzioni assolute di pericolosità tipiche di un diritto penale per tipi di autore.
Ad essere in gioco è la stessa dignità del detenuto, qui declinata nella necessità di considerare il caso nelle sue peculiarità: perché se è vero che "il carcere è pena per castigare certi gesti che non andavano compiuti, è altrettanto vero che la persona non è mai tutta in un gesto che compie, buono o cattivo che sia". Questo significa che la persona, nella sua irripetibile identità, deve essere trattata per quello che è realmente e per i fatti realmente commessi, nella sua contestualità storica e sociale.
In tal modo, la regola resterebbe quella dell'esclusione dal beneficio penitenziario in assenza di collaborazione ma, se non altro, tale esclusione non sarebbe più incontrovertibile e automatica, potendo essere superata qualora il magistrato di sorveglianza, in base a una valutazione individualizzata, ritenga di poter escludere la pericolosità sociale del detenuto in assenza di collaborazione.
Questo approccio appare l'unico compatibile con la considerazione che la personalità del condannato non resta segnata dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile, ma rimane aperta alla prospettiva di un cambiamento. Prospettiva, quest'ultima, che se da un lato coinvolge la responsabilità individuale del condannato - tenuto ad intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità - dall'altro riguarda la responsabilità dello Stato chiamato a stimolare il condannato nell'intraprendere tale cammino. Così come del legislatore e dei giudici, tenuti alla astratta previsione e alla concreta concessione di quei benefici che, gradualmente e prudentemente, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, attenuino il rigore della sanzione per il reato commesso, favorendo il progressivo rinserimento del condannato nella società. Il diritto alla speranza, appunto.
*Assistant professor di procedura penale presso l'Università Bocconi di Milano
di Domenico Pulitanò*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2019
Preoccupazioni ragionevoli e vistosi travisamenti segnano le reazioni alla decisione della Corte Strasburgo sull'art. 4bis comma 1 dell'ordinamento penitenziario, e l'attesa del giudizio della Corte costituzionale. Preoccupazioni ragionevoli e vistosi travisamenti segnano le reazioni alla decisione della Corte Strasburgo sull'art. 4bis comma 1 dell'ordinamento penitenziario, e l'attesa del giudizio della Corte costituzionale. Attenti a togliere l'ergastolo ai boss, intitola un settimanale il 6 ottobre 2019. La questione specifica del c.d. ergastolo ostativo non tocca la previsione dell'ergastolo per gli omicidi di mafia, né la legittimità e opportunità di mantenere l'ergastolo come pena edittale per i massimi crimini.
I giudici di Strasburgo "non capiscono che un capomafia resta tale per tutta la vita", abbiamo letto in un'intervista di un noto magistrato antimafia. Questa opinione, ripetuta da tanti, è una generalizzazione che presenta come verità incontrovertibile un assunto che può essere smentito in casi concreti. "I giudici di Strasburgo intimano all'Italia di dare permessi e benefici agli ergastolani", intitola un quotidiano il 9 ottobre. Non hanno intimato nulla, hanno semplicemente aperto la possibilità di permessi e benefici, per condannati per i quali siano stati acquisiti, come richiede il comma 1-bis dell'art. 4bis, elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
L'art. 4bis dell'ordinamento penitenziario è stato introdotto in un periodo drammatico di delitti di mafia (primi anni '90) nel quadro di una legislazione speciale che intendeva sollecitare collaborazioni utili al contrasto alla mafia. Negli anni 80 del XX secolo un contributo importantissimo alla dissoluzione delle bande armate era venuto dalla collaborazione di 'pentiti', incentivata da una normativa premiale molto spinta (forti diminuzioni di pena).
La preclusione che è oggetto del giudizio della Corte costituzionale è inserita in un sistema che dà rilievo ostativo al mantenimento di rapporti con la criminalità organizzata; cade in concreto sul dissociato non collaborante. È una linea di severità sostanzialmente sanzionatoria, diametralmente opposta alla linea di favore introdotta negli anni 80, a battaglia vinta, anche per i dissociati dal terrorismo non collaboranti (legge 18 febbraio 1987, n. 34).
L'accertamento sui presupposti dei benefici o misure alternative, innanzi tutto sull'effettività della dissociazione, compete all'autorità giudiziaria. È la logica usuale dello tato di diritto. La giurisprudenza costituzionale recente ha affermato principi che aprono la strada all'accoglimento della questione sollevata sull'art. 4, comma 1. Leggiamo nella sentenza n. 149/2018: "La personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile, ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Una volta che il condannato all'ergastolo abbia raggiunto, nell'espiazione della propria pena, soglie temporali ragionevolmente fissate dal legislatore e abbia dato prova di positiva partecipazione al percorso rieducativo, eventuali preclusioni all'accesso a benefici penitenziari possono legittimarsi sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano valutazioni individuali da parte dei competenti organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di carattere special-preventivo, sub specie di perdurante pericolosità sociale del condannato".
Lo scorrere del tempo viene in rilievo per un giudizio sulla personalità non bloccato al momento della sentenza di condanna, e finalizzato alla funzione rieducativa di cui all'art. 27 Cost., al "principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena".
Nel corso del tempo si affievoliscono gli interessi cui la collaborazione con la giustizia può servire. Quanto più cresce la distanza temporale dai delitti per i quali v'è stata condanna, tanto meno la collaborazione possibile mantiene interesse per esigenze attuali di contrasto alla criminalità. Nei casi in cui sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale, le condanne riguardano delitti degli anni 80 e 90.
Nella disciplina generale dell'ergastolo, il fattore tempo è preso nella dovuta considerazione. L'accesso al lavoro all'esterno e a permessi premio è consentito dopo 10 anni; per le misure alternative (diverse dalla liberazione anticipata, non toccata nel sistema 4bis) i tempi sono assai più lunghi. 10 anni è un tempo ragionevolmente sufficiente sia per rivedere il giudizio sulla personalità del condannato alla luce del percorso penitenziario, sia per il giudizio su possibilità ed esigenze attuali di una ipoteca collaborazione attuale con la giustizia, da parte di un condannato che non abbia mantenuto legami con il mondo della criminalità organizzata.
Con riguardo a fatti (anche delitti gravissimi) di un lontano passato, il condannato mantiene i diritti di parola - e di silenzio - che vanno riconosciuti a chiunque. Non è questione di diritto di difesa, ma di diritto della persona. Il problema di legittimità costituzionale dell'art. 4bis comma 1 non si identifica con il problema dell'ergastolo ostativo. Si pone anche per i condannati a pene detentive temporanee, come problema di ingiustificata preclusione dei normali percorsi penitenziari. La recente inserzione di delitti contro la Pubblica amministrazione (Legge c.d. Spazza-corrotti del gennaio 2019) nel sistema delle preclusioni di cui all'art. 4bis presenta profili di irragionevolezza intrinseca su cui è atteso il giudizio della Corte costituzionale.
*Professore emerito di diritto penale, Università di Milano-Bicocca
- Assegnato il Premio Stefano Cucchi 2019
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