di Sergio Moccia
Il Manifesto, 18 ottobre 2019
La Grand Chambre della Corte europea per i diritti dell'uomo ha deciso di invitare l'Italia a modificare la legge che dispone l'ergastolo ostativo, quello, cioè, effettivamente senza fine, a meno che il recluso non decida di collaborare. In realtà la Grand Chambre ha ribadito quanto la Corte aveva già stabilito in una decisione del giugno scorso, contro cui il Governo italiano aveva presentato ricorso evidenziando, tra l'altro, la conformità della sanzione alla Costituzione italiana, stabilita nel 2003 da una decisione "tartufesca" della Corte costituzionale, che grida vendetta per la sua inconsistenza argomentativa.
In poche parole, secondo la Corte l'ammissione al beneficio è l'esito di una "libera scelta del condannato" di collaborare e quindi non viene in discussione l'art.27 c. 3 Cost.; ma la Corte non tiene conto che questa libera scelta può essere condizionata dai possibili riflessi sui familiari e del fatto che chi sia innocente, eppur condannato, non abbia alcun modo di "collaborare", a meno di inventarsi qualcosa.
Tre, invece, gli argomenti - di ben altra consistenza, civile e giuridica - alla base della decisione della Corte europea dei Diritti umani (Cedu): in primo luogo, il contrasto con il principio di difesa della dignità umana di una norma che non consente a chi sia privato della libertà di poterla, a determinate condizioni, riacquistare; quindi, l'inconsistenza della presunzione di pericolosità a fronte della mancata collaborazione, senza considerare i progressi del singolo sulla via della legalità; ed infine il dubbio forte sulla libertà della scelta, tenuto conto delle possibili gravi conseguenze nei confronti di terzi.
Originariamente, a norma dell'art. 4-bis ord. penit., non è consentita l'applicazione dei benefici penitenziari, tra cui la liberazione anticipata, per gli "irriducibili" di mafia e terrorismo, per il solo fatto della mancata "collaborazione". Inoltre, l'art.41-bis ord. penit., per "gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica", dà la facoltà di sospendere il trattamento rieducativo, ben oltre quanto richiesto da legittime esigenze di isolamento dall'esterno: il che altro non significa che l'adozione del carcere duro. Le due norme tracciano orientamenti rigoristico-deterrenti che poco hanno a che vedere con le disposizioni costituzionali in materia.
In generale, la via per ottenere i benefici per gli ergastolani è prevista valutando il percorso rieducativo e di reinserimento (formazione professionale, attività lavorativa e così via) a cui il recluso partecipa durante la permanenza in carcere. A questo punto non ha alcun fondamento razionale la presunzione assoluta secondo cui la mancata "collaborazione" sia in ogni caso ascrivibile all'assenza di progressi nella direzione della rieducazione. D'altro canto, come fa notare la Cedu, punire la mancata "collaborazione" non ha altro significato che effettuare violenza alla libertà morale del recluso, in palese violazione dell'art. 3 Cedu, che vincola anche l'Italia: norma posta a presidio della dignità umana, di cui è componente essenziale la libertà morale. A ciò si aggiunga che l'art. 27 c. 3, oltre al basilare principio di rieducazione, nella prima parte sancisce solennemente il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.
Si replica diffusamente, anche da parte di chi dovrebbe avere contezza di Costituzione e Convenzioni, che il superamento della micidiale combinazione normativa, che dà vita all'ergastolo "ostativo duro", sarebbe visto come un segnale di debolezza e pregiudicherebbe la lotta alle mafie, laddove la coazione a collaborare - in spregio alla normativa costituzionale e convenzionale vigente - rappresenterebbe uno strumento vincente.
Ma, a questo punto, visto che per esigenze di sicurezza o di ordine si possono impunemente violare norme fondamentali, viene da chiedersi perché non utilizzare mezzi più efficaci, più sbrigativi al fine di "ottimizzare" le "collaborazioni".
Chi stabilisce qual è il limite della violazione della dignità umana? La verità è che lo stato di diritto non conosce eccezione alle regole che pone, pena la sua stessa credibilità. Insomma, si abbia il coraggio di abrogare l'art.27 c. 3 e si rinunci alla Cedu, se si vogliono perseguire in materia penale prospettive diverse dallo stato di diritto.
Il sistema penale a fondamento costituzionale ha la finalità di assicurare il singolo e la pacifica coesistenza fra i consociati, ma non di adottare qualsiasi mezzo ritenuto idoneo al suo perseguimento, altrimenti verrebbe in discussione uno dei due compiti fondamentali: la tutela del singolo. In altri termini è consentito l'intervento penale, ma sempre nel rispetto assoluto di predeterminate garanzie, dettate dalla Costituzione e dalle Convenzioni.
Ciò di cui si discute non è la convenienza dello scopo, ma la conformità dei mezzi adoperati rispetto all'assetto fondamentale dell'ordinamento giuridico.
In questa prospettiva l'intervento penale si giustifica se riesce ad armonizzare la sua necessità per il bene della società con il diritto, anch'esso da garantire, del soggetto al rispetto dell'autonomia, dunque della libertà e della dignità della sua persona.
di Giovanni Fiandaca*
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2019
L'attesa pronuncia della Corte costituzionale potrebbe essere l'occasione per precisare ulteriormente cosa debba intendersi per rieducazione. La sentenza della Corte di Strasburgo, che ha ravvisato un contrasto tra l'ergastolo ostativo e l'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti), ha suscitato reazioni di segno opposto. Gli studiosi di diritto penale e costituzionale la hanno salutata con prevalente favore, mentre dal fronte dei magistrati antimafia si è levato un allarmato coro di critiche e preoccupazioni: come se la bocciatura di questa forma di ergastolo equivalga, addirittura, a un cedimento dello Stato alle mafie.
Pur senza contestare l'esigenza prioritaria di contrastare il fenomeno mafioso, ho l'impressione che la magistratura antimafia assolutizzi la dimensione dell'efficacia degli strumenti di lotta, finendo col perdere di vista un punto sul quale anch'essa dovrebbe in teoria concordare: la politica criminale non può non soggiacere, anche nel settore della criminalità organizzata, ai limiti e ai vincoli che il costituzionalismo nazionale ed europeo oppone a garanzia dei fondamentali diritti individuali degli stessi delinquenti. Se quello della massima efficacia fosse l'unico parametro di valutazione, perché allora non ricorrere alla tortura per fare pentire i mafiosi o non impiegare mezzi bellici per scardinare le organizzazioni criminali?
Preoccupata soprattutto del rischio di indebolimento dell'azione di contrasto, l'antimafia giudiziaria ha dunque mostrato minore sensibilità per le ragioni di principio e valoriali poste alla base della sentenza europea. Eppure, si tratta di ragioni che affondano le radici in un retroterra di principi di fondo largamente consonanti con quelli che la Costituzione italiana stabilisce in materia di delitti e pene, e che la nostra Corte costituzionale va progressivamente affinando di sua iniziativa o - come da qualche tempo accade - in dialogo con le Corti europee. A cominciare dal principio di rieducazione e da quello di umanità delle pene, che appresentano sempre più due principi-cardine anche per l'odierna giurisprudenza di Strasburgo.
Appunto partendo da tali principi, i giudici europei hanno in sintesi ragionato così: richiedere la collaborazione giudiziaria - come fa l'ordinamento italiano, eccetto che nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante - quale condizione necessaria per concedere agli ergastolani mafiosi (o terroristi) la liberazione condizionale o i cosiddetti benefici penitenziari, equivale a trascurare che i progressi sulla via della rieducazione sono possibili e accertabili anche in mancanza di collaborazione giudiziaria, per cui il disconoscerlo finisce col rinnegare il diritto alla speranza e col ledere la dignità umana dell'ergastolano non collaborante.
Rimane, tuttavia, ancora incerto il modo di intendere la rieducazione specie quando il condannato sia un boss mafioso autore di una pluralità di gravi delitti. Che non tutto sia chiaro emerge, ad esempio, dai provvedimenti giudiziari relativi al recente diniego della detenzione domiciliare al boss pluriomicida "pentito" Giovanni Brusca (condannato non all'ergastolo, ma a una lunga pena detentiva grazie agli effetti della collaborazione) e dai commenti anche in forma di interviste apparsi sulla stampa.
Mentre nell'ottica in particolare dei magistrati d'accusa l'avere fornito una collaborazione giudiziaria duratura ed efficace costituisce un affidabile criterio diagnostico di ravvedimento, nella diversa prospettiva di almeno una parte dei giudici di sorveglianza (e delle vittime di mafia) la rieducazione di un efferato mafioso implicherebbe qualcosa di più: cioè un mutamento profondo e sensibile della personalità, una sorta di 'pentimento civilè inclusivo di momenti di riconciliazione-riparazione anche simboliche nei confronti dei discendenti delle vittime. Ma un concetto così impegnativo di rieducazione, denso di implicazioni eticheggianti ed emozionali, va ben al di là della nozione più laica finora adottata dalla Consulta: la quale identifica il ravvedimento con l'acquisita capacità, da parte del condannato che interrompe lo stato detentivo, di rispettare le regole della convivenza sociale.
È auspicabile che la Corte costituzionale, in occasione della prossima pronuncia sul caso dell'ergastolano mafioso non collaborante Sebastiano Cannizzaro, precisi ulteriormente cosa debba intendersi per rieducazione, e non si limiti a prendere in esame il nodo dei rapporti tra rieducazione e collaborazione.
*Professore ordinario di diritto penale dell'Università di Palermo
di Emilia Patta
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2019
"I grandi evasori vanno già in carcere per le leggi che ci sono. Giusta la battaglia contro gli evasori fiscali, mano alla caccia alle streghe". Di prima mattina è il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato ad aprire il nuovo fronte dei renziani dopo la soglia sull'uso del contante e Quota 100. Il carcere agli evasori proprio non va giù all'ex premier Matteo Renzi. In questo confortato dalla presa di posizione del presidente uscente dell'Anac Raffaele Cantone, che ieri ha fatto un amaro bilancio del suo mandato presentando il Rapporto sulla corruzione in Italia nel triennio 2016-19 ("il tema della corruzione è scomparso dai riflettori"): "È giusto dare un segnale contro l'evasione, che è strettamente legata alla corruzione e che è un danno a tutti. Va bene inasprire le pene ma non è con le manette che si vince l'evasione".
Ecco, la posizione di Cantone è in linea con quella riportata dai rappresentanti di Italia viva (il capogruppo in Senato Davide Faraone e il senatore Giuseppe Cucca) al vertice convocato in mattinata dal premier Giuseppe Conte sui reati fiscali con il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Una riunione per la verità descritta come tranquilla da tutti i partecipanti e in cui ci si è trovati d'accordo sull'impianto generale riservandosi di definire meglio il merito e soprattutto lo strumento.
Intervenire con un emendamento al decreto fiscale come vorrebbe il M5S (nella bozza già c'è l'innalzamento delle pene a 8 anni) non convince non solo Italia viva, ma neanche Pd e Leu: meglio un Ddl ad hoc. La piccola bomba esplode tuttavia in serata, quando fonti del governo davano per fatto l'"accordo su carcere per i grandi evasori, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene".
Immediata la precisazione di Italia viva: "Non c'è nessuna intesa. Il carcere già esiste e comunque non si può intervenire in materia penale con decreto. Il Cdm discuta di una legge ad hoc". Insomma, alla vigilia della Leopolda Renzi non è intenzionato a fare sconti: ieri è stato aperto anche il fronte contro la sugar tax e - in parte - contro la plastic tax.
Il bersaglio vero è sempre il premier: "Conte non può ergersi a paladino della legalità visto che nello scorso governo Palazzo Chigi ha avallato sia il condono fiscale che quello edilizio riguardante Ischia", è la linea dettata mercoledì sera da Renzi ai suoi parlamentari.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 18 ottobre 2019
Studio penalisti-Eurispes: un rinvio su quattro legato a disfunzioni. Analizzati 13.600 casi. Una sentenza su dieci viene prescritta e più del 25 per cento è un'assoluzione. Quasi 1 udienza su 4 in Tribunale viene rinviata (peraltro in media a 5 mesi di distanza) per assenza dei testi citati, errori nella loro convocazione, notifiche omesse o sbagliate a imputati e difensori, e carenze logistiche della macchina giudiziaria. E quando arrivano le sentenze di primo grado, le prescrizioni ne falciano 1 su 10, ma le assoluzioni nel merito arrivano già in oltre 1 caso su 4 (1 su 3 nei reati monocratici come truffe e furti).
Sono alcune delle dinamiche - spesso contro-intuitive rispetto a credenze comuni - fotografate dalla ricerca che gli avvocati dell'Unione Camere Penali Italiane (meglio che nell'esperimento del 2008) hanno svolto con l'Eurispes tra maggio e settembre su una udienza di 13.600 processi campionati dall'istituto statistico in 32 sedi di Tribunale, e che oggi presenteranno al congresso straordinario di Taormina.
Il campione di 13.600 processi (su 1 milione e 182.000 pendenti nei tribunali) ne ha visti rinviare 10.828, nella maggioranza dei casi (63,9%) come normale conseguenza di istruttorie non concluse. Tuttavia un dato scorporato segnala carenza di senso civico nei cittadini e inconsapevolezza dell'importanza della veste di testimone: ben l'8,3% di udienze è infatti rinviato per assenza dei testi correttamente citati dal pm e un altro 1,5% per assenza di quelli della difesa. Rinvii ai quali sommare quelli per errori del pm (1,7%) o dei difensori (0,3%) nel convocare i propri testi. Proprio questo 0,3% è una delle cause di rinvio addebitabili agli avvocati, come i legittimi impedimenti (comunque a prescrizione fermata) dell'imputato (1,5%) e del legale (2,1%): in tutto, il 3,9%.
Comprensibile, quindi, che Ucpi valorizzi che una quota ben più alta di rinvii di udienze (il 15,7%) vada invece sul conto o dei magistrati o comunque dell'apparato giudiziario. Se per il 3,3% è assente il giudice, se per lo 0,3% è mutato il collegio (con lettura degli atti assecondata dalle difese nel 59,6% dei casi), se per lo 0,2% non si presenta il pm, il grosso delle udienze salta infatti sempre a causa delle notifiche omesse o fatte in maniera irregolare dagli uffici giudiziari all'imputato, al difensore o alle persone offese: una voce - ulteriore rispetto all'1,7% di errate citazioni di testi del pm - che pesa per l'8,1% (con l'unica consolazione di essere meno dell'11,6% del 2008). E poi c'è un altro 2,4% di rinvii dovuti a problemi di logistica come il mancato trasporto dal carcere del detenuto, l'assenza di trascrittori, le carenze di aule, l'eccessivo carico del ruolo.
Sui 13.600 processi monitorati, 2.807 sono andati a sentenza con il 43,7% di condanne, il 26,5% di estinzioni del reato, il 25,8% di assoluzioni nel merito (che salgono al 28,9% nei reati monocratici), alle quali sommare un ulteriore 4% di "non punibilità per particolare tenuità del fatto": dato elevato, questo delle assoluzioni, giacché si registra già in primo grado dopo in teoria il doppio filtro operato dai pm con l'archiviazione in indagine o dai gup nei reati a udienza preliminare.
E la prescrizione? Se era già noto dai dati ministeriali che il 70% matura prima del processo, ora la rilevazione Ucpi-Eurispes - al netto di altre cause di estinzione del reato come rimessioni di querela, esito della messa alla prova, oblazioni, morte dell'imputato - mostra che la prescrizione falcia il 10% delle sentenze di primo grado: cioè di prima del momento dopo il quale la legge grillo-leghista (contro la quale gli avvocati scioperano dal 21 al 25 ottobre) inizierà a bloccarla dall'1 gennaio 2020 senza alcun contrappeso. Di certo nei tribunali si lavora, ma come in catena di montaggio: l'udienza dura in media quasi 8 ore, ma i processi sono così tanti che la durata media è 14 minuti nei monocratici e 40 nei collegiali.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 42718/2019. Il giudice non può addossare alla società dissequestrata le spese sostenute per il coadiutore dell'amministratore giudiziario, sulla base di un'assunzione dell'"ausiliario" senza verificare tempi e modalità del contratto. La Cassazione (sentenza 42718) analizza le norme in tema di aziende sequestrate, con le novità introdotte dalla legge 161 del 2017, che ha riformato il Codice antimafia (Dlgs 159/2011).
L'occasione arriva dal ricorso di una cooperativa contro la decisione del giudice dell'esecuzione di respingere la richiesta del legale rappresentante di addebitare allo Stato i 33 mila euro spesi per il coadiutore. Un no giustificato dal fatto che il coadiutore era stato assunto con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Le spese per i suoi onorari dovevano dunque essere considerate necessarie o utili per la conservazione del bene. La Cassazione accoglie il ricorso della società e rinvia al Gip per un nuovo giudizio. La Suprema corte ricorda che lo spossessamento del bene messo in atto con la gestione giudiziaria, non si può tradurre in un peso sul diritto di proprietà che non sia giustificato dall'andamento di gestione. Il criterio da seguire è lo stesso dettato per la soccombenza. In caso di restituzione i costi sostenuti per compensare l'amministratore e i suoi coadiutori vanno scorporati e, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, vanno imputati allo Stato.
Nel caso esaminato si tratta di capire - spiegano i giudici - da chi era stato retribuito il coadiutore la cui posizione non è in linea con la giurisprudenza né con le previsioni di legge. La Corte ricorda che il coadiutore può essere "arruolato", in caso di gestioni complesse, dall'amministratore giudiziario, se dotato di particolari competenze tecniche. La normativa vigente, modificata dalla legge 161/2017 prevede che la scelta venga comunicata, per il via libera, al giudice che procede. Passaggi all'insegna della trasparenza e a prova di incompatibilità. Requisito che vale anche per i coadiutori, che agiscono, d'intesa con l'amministratore giudiziario, per scopi legati ad un pubblico ufficio.
È chiaro che con l'assunzione da parte della società sequestrata il coadiutore perde la sua qualifica "non essendo prevista dalla legge una simile modalità operativa". Non è superfluo in questo contesto fare una verifica che il giudice dell'esecuzione non ha fatto: capire quando il coadiutore è stato contrattualizzato dalla società e se l'assunzione sia avvenuta con il via libera dell'autorità procedente. Oggetto di indagine deve essere anche il tipo di attività svolta dal "tecnico" dopo la firma del contratto. Un esame del rapporto e delle sue modalità che serve anche ad escludere che il contratto abbia avuto una natura simulatoria. Nel caso in cui, infatti, la condizione sia rimasta di fatto quella di "ausiliario" dell'amministratore giudiziario, non si potranno addossare ad una società, rientrata in bonis, gli oneri derivanti da una illegale forma di contrattualizzazione del coadiutore.
di Simona Musco
Il Dubbio, 18 ottobre 2019
L'addio di Cantone all'Anac. La corruzione in Italia c'è ed è pericolosa, ma nulla di neanche lontanamente paragonabile a Tangentopoli, quando rappresentava "uno stabile meccanismo di regolazione della vita pubblica". Tanto che pensare alle manette e alla sola repressione come antidoto, così come per l'evasione fiscale, è sciocco.
Il saluto di Raffaele Cantone all'Anac avviene con una relazione quasi sovversiva, se si pensa alla narrazione quotidiana che si fa del livello di malcostume del Paese. E per quanto non si possa abbassare la guardia di fronte ad un episodio corruttivo ogni dieci giorni, nei cinque anni di attività dell'Autorità anticorruzione ciò che è emerso è un livello bagatellare, con contropartite fatte soprattutto di posti di lavoro, favori e a volte anche pochi spicci. Insomma, un livello aggredibile, secondo Cantone, che punta soprattutto sulla prevenzione.
La conferenza stampa di presentazione del rapporto "La corruzione in Italia" si è aperta con una velata critica al sistema politico, che più volte Cantone ha tirato in ballo. E la prima contestazione è quella relativa all'agenda istituzionale, dalla quale il tema "per certi versa sembra un po' scomparso". Un rimprovero che fa il paio con la preoccupazione per le norme che hanno semplificato la burocrazia dei piccoli appalti, i più soggetti ad episodi corruttivi.
La geografia del fenomeno è chiara: a oggi, sono 41 gli appalti per i quali l'Anac ha chiesto e ottenuto il commissariamento, la maggior parte dei quali nel Meridione. E i soggetti istituzionali più permeabili sono i Comuni. Ma la corruzione, ha sottolineato Cantone, è cambiata, spostandosi dalla politica verso la burocrazia.
"Negli ultime tre anni sono stati arrestati venti sindaci, alcuni assessori e consiglieri comunali - ha sottolineato - ma la maggioranza dei soggetti attinti da misure cautelari o che sono stati oggetto di indagini per fatti corruttivi sono soprattutto membri della burocrazia, funzionari e dirigenti". Una corruzione "pulviscolare" che vede il funzionario accontentarsi anche di una pulizia del giardino o qualsiasi piccola utilità. Dunque diffusa, "ma diversa anni luce rispetto a quella di Tangentopoli", ha spiegato il magistrato. La maggior parte degli episodi sono infatti "di piccolo calibro" e dimostrano che la corruzione, in parte, "può essere aggredita", con misure repressive, ma soprattutto preventive.
Ma non solo: dal rapporto emerge anche la consapevolezza di una reazione da parte del Paese, che ha guadagnato 16 posizioni in cinque anni nella classifica di Transparency International. Il quadro è preoccupante, dunque, ma "non devastante", tanto da poter essere "assolutamente ridimensionato e riportato entro i binari fisiologici di ogni democrazia". E l'evasione fiscale, allo stesso modo, "non si vince affatto con le manette", ha sottolineato Dal punto di vista numerico, il rapporto piazza al primo posto per episodi corruttivi la Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione, quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del nord (29 nel loro insieme).
A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14). Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici. Ma la nuova forma di tangente è il posto di lavoro: dalla relazione emerge, infatti, la "smaterializzazione" della mazzetta, con una sempre minor ricorrenza della contropartita economica. E anche se il compenso economico riguarda il 48% delle vicende esaminate, spesso si tratta di cifre esigue, a volte anche 50 euro appena.
Ma c'è anche l'assegnazione di prestazioni professionali, specialmente sotto forma di consulenze, e regalie, ma anche ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia e talvolta prestazioni sessuali. "Tutte contropartite di modesto controvalore - si legge nella relazione - indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta". Ma il cambiamento è "in atto" ed è anche "di tipo culturale".
Basti pensare alle segnalazioni di illeciti sul luogo di lavoro (whistleblowing), con oltre 700 denunce nei primi nove mesi, a riprova "della crescente propensione a denunciare reati e irregolarità". Ma anche se tutto ciò è pericoloso, perché "spesso la funzione è svenduta per poche centinaia di euro", è innegabile che la corruzione, per molti versi, sia "più agevole da aggredire rispetto ai primi anni novanta, non regolando più la vita pubblica ma essendo espressione di singoli gruppi di potere o di realtà economiche alternative e talvolta - conclude il rapporto - persino antagoniste alla vita delle istituzioni".
di Federica Cravero
La Repubblica, 18 ottobre 2019
Arrestati sei dipendenti delle Vallette di Torino. L'accusa è "torture di Stato". Salvini li difende. Se la prendevano con pedofili e stupratori, con lo spirito di "giustizieri morali" e la forza di squadrette di picchiatori.
"Ti ammazzerei invece ti devo pure tutelare", diceva a un uomo in cella per aver violentato la figlia uno dei sei agenti della polizia penitenziaria arrestati a Torino. Altri undici sono indagati a piede libero. Su di loro pende la grave accusa di "tortura di Stato", commessa da un pubblico ufficiale. Si tratta di uno dei primi casi in cui è stato contestato questo reato, introdotto due anni fa dopo il rimprovero all'Italia della corte europea dei diritti umani.
"Per quello che hai fatto, tu qui ci devi morire", era una delle frasi che venivano pronunciate alle vittime recluse nel braccio C del carcere Lorusso e Cutugno, quello riservato ai sex offender. Un padiglione creato per isolare i detenuti che per la legge del carcere rischiano ritorsioni da parte di altri reclusi e che invece a Torino sono diventati vittime di chi avrebbe dovuto non solo proteggerli, ma addirittura rieducarli. Agenti che si sono comportati con "spudorato menefreghismo e senso di superiorità verso le regole del loro pubblico ufficio", dimostrando di "non credere nell'istituzione di cui fanno parte", scrive il gip Sara Perlo.
Dalla ricostruzione dei magistrati gli agenti finiti sotto accusa rendevano la vita impossibile con percosse e umiliazioni continue. Come quando dopo le dieci di sera entravano nelle celle e prelevavano a turno un detenuto per portarlo nella stanza dei pestaggi. O come quando pretendevano che uno ripetesse "Sono un pezzo di merda" se voleva ricevere la posta dei familiari. O quando leggevano a voce alta i passaggi più imbarazzanti degli atti giudiziari che riguardavano i detenuti.
Su alcuni la "squadretta" si accaniva di più, ma non c'era detenuto a cui non sia capitato, nel giorno di ingresso in carcere, di essere accolto da calci nel sedere, sputi e schiaffi mentre saliva le scale o passava nel corridoio per raggiungere la cella. Fino a che un detenuto non ha rivelato ogni cosa a Monica Gallo, garante dei detenuti della Città di Torino, che a sua volta ha presentato un esposto in procura. Da qui è partita l'inchiesta dei pm Enrica Gabetta e Francesco Saverio Pelosi che hanno ricostruito con fatica numerosi episodi che si sono ripetuti tra l'aprile del 2017 e il novembre 2018, dei quali sono stati accusati 17 agenti della polizia penitenziaria, molti giovanissimi, tra i 26 e i 46 anni. A raccogliere le prove contro di loro i colleghi del Nucleo investigativo centrale della penitenziaria.
"Nei mesi scorsi - sottolinea Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone - avevamo più volte segnalato come il clima nelle carceri stesse peggiorando e come cattivi maestri al potere stessero esacerbando il linguaggio, rendendo comprensivo, se non addirittura benevolo, l'uso di una violenza illegale e arbitraria". Contro il lavoro della procura di Torino si è scagliato Matteo Salvini: "Se uno sbaglia in divisa sbaglia come tutti gli altri. Però che la parola di un detenuto valga gli arresti di un poliziotto a me fa girare terribilmente le palle. Solidarietà ai sei padri di famiglia".
E poco importa se solo un paio di loro siano genitori. Anche i sindacati provano a spostare il bersaglio: se il Sappe invita a "non trarre affrettate conclusioni ricordato i detenuti condannati per calunnia per le false accuse di pestaggi", l'Osapp avverte il rischio di "un effetto a catena" che racchiuda sotto la voce "tortura" "ogni criticità esistente nelle carceri" e soprattutto polemizza perché "non vengono trattati con la stessa attenzione i procedimenti disciplinari per le aggressioni degli agenti da parte dei detenuti".
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 18 ottobre 2019
L'ultimo atto di Raffaele Cantone alla guida dell'Authority : da Nord a Sud, 117 arresti in tre anni. A Monza i rivenditori di protesi pagavano i medici di base che reclutavano pazienti e chirurghi che installavano i loro prodotti, mentre visite e prescrizioni dell'ortopedico venivano retribuite "in nero"; a Trecastagni, in provincia di Catania, un funzionario comunale ha disegnato il bando per raccogliere e smaltire rifiuti "su misura" della ditta che ha vinto l'appalto, in cambio dell'assunzione del figlio e altre due persone, più 3.000 euro ogni volta che i pagamenti alla ditta superavano i 40.000.
A Trento alcuni dipendenti della Asl "soffiavano" i requisiti stabiliti dalla gara per far vincere l'impresa amica, in cambio di mazzette da 5.000 e 20.000 euro, mentre a Benevento il dirigente comunale leggeva le offerte contenute nelle buste chiuse con una microtelecamera, per poi spifferarle alle aziende amiche che così presentavano proposte più vantaggiose, e con questo giochino guadagnava dal 5 al 7 per cento su ogni lavoro assegnato.
Un dirigente Anas di Roma s'è fatto promettere e consegnare da un imprenditore almeno 450.000 euro mascherati da pagamenti per consulenze private; invece un funzionario del Comune di Monteparano, in provincia di Trapani, ha dato il via libera alla costruzione abusiva di un centro per anziani in cambio dell'assunzione della moglie in quell'attività. A Bolzano il direttore dell'ufficio edilizia dell'ospedale frazionava gli appalti per favorire alcune aziende, in cambio di denaro ma anche lavori di ristrutturazione, tinteggiatura, falegnameria, traslochi e altri favori.
A volte dietro la corruzione si nascondono piccole miserie, che svelano un Paese impoverito al punto che il prezzo per vendere le proprie funzioni si riduce a pochi soldi o qualche posto di lavoro per familiari o amici. È ciò che raccontano i casi raccolti nel rapporto dell'Autorità anticorruzione che Raffaele Cantone ha confezionato come ultimo atto prima del rientro in magistratura: i 117 arresti (si tratta dunque di accuse, prima delle verifiche nei processi) eseguiti tra il 2016 e il 2019 significano all'incirca uno ogni 10 giorni, e Cantone denuncia che nonostante questa media "la corruzione sembra sparita dall'agenda politica, è scomparsa dai riflettori, non se ne parla quasi più". Forse è uno dei motivi per cui ha deciso di lasciare, durante il governo Lega-5 Stelle, prima della scadenza naturale del mandato.
Sebbene più della metà degli episodi contestati dalla magistratura siano concentrati nelle quattro regioni meridionali a più alta concentrazione criminale, la corruzione resta un'emergenza nazionale che attraversa la penisola da nord a sud, con il Lazio al secondo posto e la Lombardia al sesto. "Al sud c'è una corruzione più pulviscolare, al nord è di maggiore qualità e quantità", spiega Cantone. E le nuove caratteristiche sociologiche del fenomeno, le forme mutate di remunerazione delle attività illecite, spiegano l'evoluzione del Paese anche sotto questo profilo.
Rispetto al passato e alla Tangentopoli scoperta negli anni Novanta ("realtà imparagonabile, la situazione è certamente migliorata, il quadro di oggi resta preoccupante ma non devastante come allora", dice l'ormai ex presidente dell'Anac) la burocrazia dei dirigenti e funzionari, dei dipendenti e commissari, ha superato la classe politica; sebbene sindaci, vicensindaci, assessori e consiglieri comunali siano quasi un quarto degli arrestati. Che a volte creano un vero e proprio sistema. Come in Veneto, dove la richiesta di tangenti tra il 10 al 20 per cento su ogni pagamento per la manutenzione del verde pubblico sperimentata a Montegrotto Terme è stata "esportata" ad Abano Terme, e ripristinata a Montegrotto dove - secondo le accuse - per gli importi più ingenti, dai contanti si era passati a fatture per una società gestita dall'ex sindaco.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 18 ottobre 2019
Interrogazione di Roberto Giachetti, dopo l'articolo de "Il Dubbio". Le presunte violenze e degrado del carcere di Agrigento "Petrusa" riportate da Il Dubbio, arrivano in Parlamento grazie al l'interrogazione a risposta scritta depositata mercoledì scorso dal deputato e membro di "Italia Viva" Roberto Giachetti.
Su Il Dubbio abbiamo raccontato del la visita effettuata il 17 agosto scorso da una delegazione del Partito Radicale guidata da Rita Bernardini e dell'Osservatorio carceri delle Camere penali. In particolare si faceva riferimento alla situazione riscontrata nella sezione isolamento e puntualmente relazionata al Dap.
Le maggiori criticità strutturali riscontate riguardano ad esempio le finestre di molte camere detentive, oltre alle sbarre, alle quali sono applicate reti a maglia stretta che limitano l'ingresso di aria e luce naturale. In molte celle, durante la visita, il blindo della porta è chiuso. I sei piccoli cortili passeggio di cui dispone il reparto sono spazi squallidi, con il wc alla turca, sprovvisti di panchine.
Roberto Giachetti, nell'interrogazione, riporta anche i casi di presunta violenza da parte degli agenti penitenziari. In questa sezione, infatti, molti detenuti denunciano di aver visto, e in alcuni casi di avere subito, comportamenti violenti da parte degli agenti di polizia penitenziaria.
"Gli agenti ti stuzzicano per farti sbagliare e poi ti alzano le mani, qui c'è la squadretta che alza le mani con i manganelli, qui ti lasciano notti e notti all'aria con le manette", riferisce un detenuto. Un altro ancora riferisce la stessa identica situazione. Altri chiedono di andare via.
"Quello che io ho visto qua non l'ho visto da nessuna parte, e ne ho girati istituti in tanti anni di carcere; ho visto detenuti ammanettati e strisciati per terra; io da qui voglio andare via", riferisce un detenuto che avrebbe assistito a presunti atti di violenza da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Un detenuto che indossa solo un paio di mutande di carta riferisce di essere stato vittima di violenze da parte della polizia penitenziaria.
Lo avrebbero lasciato in cella liscia per 3 giorni, ha mangiato due viti, da 20 giorni le ha dentro nella pancia e ha provato anche ad impiccarsi. Un altro detenuto ancora riferisce che l'avrebbero lasciato, ammanettato, nel passeggio per una giornata e una nottata intera senza mangiare né bere e l'avrebbero preso a schiaffi e pedate. Altri ancora hanno riferito di essere stati testimoni di detenuti ammanettati e "strisciati" per terra.
I racconti dei detenuti sono concordanti. Ci sono inoltre altre testimonianze legate all'utilizzo non propriamente ordinario dell'isolamento. Un detenuto riferisce alla delegazione: "Sono in isolamento da 7 mesi; mi trovo qui perché protesto, vorrei essere trasferito in un carcere della Puglia; qui il blindo della porta è stato chiuso per una settimana; io faccio solo un'ora e mezza d'aria perché nel passeggio non c'è il wc e se torno in cella per andare in bagno poi non mi fanno ritornare al passeggio".
Un altro recluso in evidente stato di agitazione, è ristretto in una cella "liscia", dotata soltanto di un letto e di un lenzuolo: "Sono arrivato in questo carcere sabato 27 luglio, proveniente dal carcere di Messina; al mio arrivo ho dimenticato di prendere la fornitura, il giorno dopo l'ho fatto presente perché mi serviva la carta igienica, ma mi hanno lasciato senza carta igienica fino al venerdì successivo, e non mi hanno consentito nemmeno di comprarla; sono in cella liscia dal 3 agosto".
Il deputato Giachetti chiede se i ministri interrogati (della Giustizia e della Salute) siano stati informati di quanto esposto e quali provvedimenti intendano adottare per verificarne la fondatezza "anche con l'ausilio delle telecamere - si legge nell'interrogazione - che dovrebbero essere allestite nei reparti e, in particolare, in quelli di isolamento".
Sempre Giachetti chiede quali provvedimenti i ministri interrogati intendano adottare, negli ambiti di rispettiva competenza, nel caso in cui i fatti indicati in premessa dovessero rivelarsi fondati e, soprattutto, quali iniziative il ministro della Giustizia intenda intraprendere per evitare che maltrattamenti e violenze, umiliazioni e soprusi possano verificarsi nelle carceri italiane in generale.
di Eleonora Alampi e Valerio Vallefuoco
Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2019
Corte di cassazione - Sentenza 26454/2019. Legittimo il licenziamento del dipendente della banca che viola la normativa antiriciclaggio. Con la sentenza 26454/19, depositata ieri, la Corte di cassazione ha così confermato la decisione del giudice di secondo grado innanzi al quale il dipendente di una banca aveva impugnato il licenziamento che gli era stato intimato per avere omesso di segnalare operazioni sospette; per non aver inibito la movimentazione di un deposito di risparmio intestato a una società con autorizzazioni a bonifici esteri; per avere, in violazione sempre della normativa antiriciclaggio, consentito la movimentazione del conto corrente intestato a soggetto sottoposto a indagine penale per frode fiscale e riciclaggio nonché per avere in violazione di specifiche prassi aziendali predisposto l'istruttoria di un finanziamento in favore del genitore e deliberato un ulteriore affidamento di credito, senza la copertura di idonee garanzie.
La Corte di appello, confermando la bontà della decisione del giudice della fase sommaria e di quello dell'opposizione che a sua volta aveva avallato l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, aveva evidenziato che gli inadempimenti riscontrati erano stati tali da comportare "una grave negazione dell'elemento fiduciario" che è alla base del rapporto di lavoro tenuto conto della qualità di direttore di filiale, rivestita dal dipendente licenziato.
Va sottolineato che gli inadempimenti che nel caso di specie sono costati il licenziamento al lavoratore sono per lo più riconducibili alla violazione della normativa antiriciclaggio: si badi, non solo quella dettata dalla fonte primaria (Dlgs 231/2007), ma anche quella posta dalle direttive provenienti da Banca d'Italia e dalla prassi aziendale con specifico riferimento all'obbligo di garantire adeguatamente la concessione di finanziamenti ai clienti. In altri termini, il direttore non avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela così come posti la legge antiriciclaggio e specificati dai regolamenti interni dell'istituto bancario.
Sul punto è interessante osservare che i giudici che non hanno ritenuto di condividere la tesi difensiva del ricorrente, il quale aveva insistito nell'affermare che si era trattato di un finanziamento regolare in quanto non solo gestito tramite sistema informatico, ma anche deliberato dai credit analist competenti. Tuttavia, ciò non è bastato a convincere i giudici a revocare il licenziamento, in quanto il ruolo rivestito dal ricorrente avrebbe richiesto un livello di vigilanza di ben altra portata. La sentenza, dunque, apre le porte a un orientamento incline a guardare alla violazione degli obblighi antiriciclaggio e del modello della collaborazione attiva anche come elemento idoneo a fondare un licenziamento per giusta causa tanto più che alcuni dei doveri connessi al rispetto delle norme volte a prevenire il rischio di riciclaggio sono specificatamente previsti anche dalla contrattazione collettiva.
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