di Giulio Vasaturo
articolo21.org, 9 settembre 2019
Il prossimo 20 settembre ci attende un passaggio fondamentale nel percorso di verità e giustizia sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. È un passaggio stretto. V'è il rischio reale di trovare, di fronte a noi, un ultimo ed invalicabile muro contro il quale potrebbe arrestarsi, forse per sempre, il tormentato sentiero su cui ci ha instancabilmente guidato, sino al giugno 2018, Luciana Alpi. Come avvocato sento tutto il peso di questa vigilia.
Al giudice per le indagini preliminari affideremo la nostra accorata e motivata istanza, affinché il duplice delitto della giornalista Rai e del suo operatore, avvenuto a Mogadiscio quel tragico 20 marzo 1994, non venga lasciato impunito. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana, insieme all'Ordine dei Giornalisti ed all'Usigrai, saranno al fianco di chi rappresenterà in aula la famiglia Alpi (gli avvocati Carlo Palermo e Giovanni D'Amati), per indicare con estremo rigore al GIP tutti i punti oscuri dell'inchiesta su cui è doveroso continuare ad indagare, anche a venticinque anni di distanza da quell'agguato. Lo dobbiamo a chi ha sofferto direttamente, nella più intima dimensione personale, il dramma che si è consumato quel giorno; all'intera comunità dei giornalisti italiani che è stata sconvolta da quella barbarie; ma anche a chi, nel corso degli anni, ha patito sulla propria pelle gli effetti "collaterali" di un depistaggio che si protrae sino ai giorni nostri.
Penso ad Omar Hashi Hassan che ha trascorso oltre sedici anni in carcere, da innocente, quale "capro espiatorio" di un crimine orrendo che menti raffinatissime hanno voluto e saputo attribuirgli: il più grande e grave errore investigativo commesso nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio Alpi-Hrovatin ma non il solo. L'ultima richiesta di archiviazione avverso la quale tutte le parti offese (fra cui, per l'appunto, Odg, Fnsi ed Usigrai) hanno presentato ferma opposizione denota un'arrendevolezza che assume gli sconfortanti contorni della denegata giustizia.
È per questo che ci accingiamo ad esporre al giudice, con la massima determinazione, le nostre solide ragioni, indicando con precisione le indagini che meritano di essere ancora espletate con riguardo alle fonti dei servizi segreti sin qui taciute, alle presenze ed alle attività del contingente italiano in Somalia, al coinvolgimento dei potentati locali nell'agguato, ai traffici illegali che fanno da sfondo costante a questa tragedia.
La forza degli elementi di prova che sottoporremo al vaglio dell'Autorità giudiziaria, unitamente al calore dei tanti giornalisti che supportano concretamente questa "giusta causa", rinsaldano la nostra speranza. Siamo fiduciosi che tutto ciò possa bastare, dopo i tanti ostacoli già fronteggiati in questi lustri, per superare anche questo difficile tornante.
juorno.it, 9 settembre 2019
Chi ben comincia è a metà dell'opera. Il governo M5s-Pd diciamo che non comincia esattamente col piede giusto. I ministri non sono ancora entrati nei loro ministeri e già si abbandonano a dichiarazioni e interviste che segnano differenze e annunciano conflitti.
di Liana Milella
La Repubblica, 9 settembre 2019
Prescrizione, intercettazioni, carcere: le posizioni di Bonafede e Orlando sono agli antipodi. Dev'esserci un fato avverso nella storia da Guardasigilli di Alfonso Bonafede. Quand'era al governo con la Lega doveva fare i conti con Giulia Bongiorno, l'avvocato che tutti davano, prima che il Conte Uno nascesse, come sicura ministra della Giustizia.
di Francesca de Carolis
remocontro.it, 9 settembre 2019
Essere donna e malata in carcere. Il racconto di Monica Scaglia, una testimonianza che è atto d'accusa fortissimo. Un viaggio nell'indecenza delle patrie galere, dove "vi volete mettere in testa che non siete malati come gli altri?", e si diventa fantasmi.
fnsi.it, 9 settembre 2019
È stato l'avvocato Giancarlo Visone a sollevare l'eccezione per il Sindacato unitario dei giornalisti della Campania, anche in relazione alla eventuale violazione della Convenzione europea dei diritti umani, in un processo per diffamazione nei confronti del direttore e di un collaboratore del "Roma".
Dopo 5 mesi è giunta alla Corte Costituzionale l'ordinanza del tribunale di Salerno sulla incostituzionalità della legge che prevede il carcere per i giornalisti condannati per diffamazione. Ora spetterà al presidente Giorgio Lattanzi fissare l'udienza dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. È stato l'avvocato Giancarlo Visone a sollevare l'eccezione per il Sindacato unitario dei giornalisti della Campania, anche in relazione alla eventuale violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 10), in un processo per diffamazione nei confronti del direttore e di un collaboratore del quotidiano "Roma".
"Sono anni che chiediamo al legislatore di intervenire sul carcere per i giornalisti, un limite sostanziale alla libertà di informazione e quindi al sistema democratico del nostro Paese. Su questo tema abbiamo già incassato a Napoli, il 18 giugno scorso, l'impegno del primo ministro Giuseppe Conte. Sono anni, tuttavia, che proposte di legge sul tema restano nei cassetti delle commissioni parlamentari. Ci auguriamo, per questo, che la Consulta intervenga tenendo conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha più volte dichiarato il carcere incompatibile con il diritto di cronaca", affermano il segretario e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, e il segretario del Sugc, Claudio Silvestri.
di Selene Pascasi
Il Sole 24 Ore, 9 settembre 2019
A più di due anni dal debutto della legge Gelli-Bianco (24/2017) che ha riformato la responsabilità medica e ha introdotto nel Codice penale l'articolo 590-sexies come causa di non punibilità specifica per i danni dovuti a imperizia, la giurisprudenza ha delineato i casi e i motivi che fanno scattare la condanna di medici e operatori sanitari. I nodi più discussi sono l'analisi del rapporto di causa-effetto e l'applicazione della nuova esimente.
Il nesso causale - Accertare l'esistenza di un legame tra l'atto medico e il danno procurato al paziente non è facile. Tanti i fattori esterni che potrebbero aver influito. Ecco perché la Cassazione (sentenza 11674/2019) precisa che la statistica non è parametro sufficiente a provarlo. Serve, piuttosto, un giudizio di "elevata probabilità logica" - chiamato controfattuale - fondato su due binari: un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche e uno induttivo che appuri se, nella vicenda, la condotta corretta avrebbe evitato la lesione. In altri termini, riscontrata l'alta probabilità che l'evento negativo derivi dalla mancanza del sanitario, si deve ipotizzare come avvenuta l'azione doverosa e capire se, in base a regole di esperienza o leggi scientifiche universali o statistiche, si sarebbe verificato ugualmente o più tardi o con minore intensità (Cassazione, sentenza 24922/2019). E per leggi scientifiche, scrive sempre la Cassazione (sentenza 26568/2019), si intendono quelle dotate di quattro requisiti: generalità, controllabilità, grado di conferma e accettazione da parte della comunità scientifica internazionale. Ma il giudice potrà ricorrere anche a regole non unanimemente riconosciute purché generalmente condivise.
Se, poi, i periti discordino sull'esistenza del nesso, va accolta la soluzione che dia le informazioni più significative e attendibili, capaci di sorreggere l'impianto probatorio (Cassazione, sentenza 7667/2019). La responsabilità medica non può mai essere valutata a posteriori e senza esaminare le peculiarità del caso, quali le visite già effettuate dal malato o le sue pregresse condizioni di salute. Ci sono, invece, ipotesi molto delicate che esigono da parte del medico una valutazione particolarmente rigida e attenta del quadro clinico. Si pensi alla patologia tumorale la cui prognosi è strettamente legata alla tempestività della diagnosi. Circostanze in cui, a rischiare la condanna, può essere anche il professionista che - per aver male inquadrato i sintomi lamentati - non abbia eseguito tutti i controlli necessari per far luce ad ampio raggio sulle condizioni del malato così da poter individuare rimedi terapeutici idonei a rallentare la progressione del cancro e allungarne, anche se non di molto, il percorso di vita (Cassazione, sentenza 23252/2019). Nel caso di morte del bambino durante il parto, invece, il sanitario "colpevole" risponde di procurato aborto o di omicidio colposo a seconda che il decesso sia avvenuto prima o dopo la rottura del sacco amniotico, linea di confine oltre la quale il feto diviene una persona (Cassazione, sentenza 27539/2019).
La non punibilità - La riforma ha previsto una causa di non punibilità su misura per i medici che commettono un errore per colpa non grave, seguendo le raccomandazioni accreditate. Ambito chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 8770/2018, conforme la sentenza 8115/2019). Per i giudici, il medico risponde di lesioni o di omicidio colposi per eventi provocati per colpa anche lieve se dovuta a negligenza o imprudenza, o a imperizia, se mancano raccomandazioni o buone pratiche da seguire, o a imperizia nella scelta di raccomandazioni o buone pratiche non adeguate. Inoltre, il medico risponde per colpa grave dovuta a imperizia nell'eseguire le raccomandazioni delle linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio e delle difficoltà dell'atto medico. Attenzione: le linee guida valgono come norme cautelari solo se adeguate alla miglior cura del malato. Altrimenti, il medico deve discostarsene.
sienanews.it, 9 settembre 2019
Oltre 25 immatricolati e iscritti tra i detenuti della Casa di reclusione di Ranza, a San Gimignano, e del carcere di Santo Spirito di Siena. Da ancora molta soddisfazione il progetto didattico e di orientamento dell'Università di Siena in carcere. Le nuove immatricolazioni all'anno accademico 2019/2020 sono 17, distribuite tra le lauree di primo livello - 7 in Scienze politiche, 3 in Scienze del servizio sociale, 1 in Studi letterari e filosofici, 1 in Scienze della comunicazione - e le lauree magistrali, di cui 3 in Scienze internazionali, 1 in Scienze delle amministrazioni, 1 in Biologia.
La presenza della didattica universitaria nelle due strutture è organizzata nel quadro del Polo universitario penitenziario, costituito da 10 anni su base regionale con il contributo della Regione Toscana e del Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Toscana- Umbria. "L'impegno nel settore educativo, in collaborazione con la polizia penitenziaria, - spiega il professor Fabio Mugnaini, delegato del Rettore al Polo Universitario Penitenziario - è un indice di qualità della condizione di vita nelle due strutture e riesce a compensare le oggettive difficoltà delle due sedi: una ubicazione distante dai principali centri abitati e produttivi, per quanto riguarda Ranza, e una struttura antica che non è facilmente adattabile alle esigenze della rieducazione, per Santo Spirito".
"In entrambi i casi - prosegue Mugnaini - l'attivismo degli educatori ha reso possibile il successo dell'offerta universitaria, cui coopera dallo scorso anno anche l'Università per stranieri di Siena, in un clima di impegno al miglioramento nella risposta alla funzione rieducativa, funzione costituzionalmente fondativa del carcere".
di marco bova
agi.it, 9 settembre 2019
La componente della commissione Antimafia ha chiesto il ritiro urgente di un decreto interministeriale che ha disposto la cancellazione della sua falsa identità. "Grave fuga di notizie". "Il Servizio centrale di protezione è un sistema farlocco e così si mettono a rischio le vite dei testimoni di giustizia".
A parlare è la deputata Piera Aiello (M5S), componente della commissione parlamentare Antimafia e testimone di giustizia dal 1991, che in questi giorni ha presentato una denuncia per "una grave fuga di notizie" sulla sua famiglia, nei confronti del ministro Cinque Stelle della giustizia Alfonso Bonafede, dell'ex responsabile degli Interni Matteo Salvini, dell'ex sottosegretario agli Interni Luigi Gaetti e del direttore del Servizio centrale di protezione, Paolo Aceto.
Tutto ruota attorno a un decreto interministeriale firmato lo scorso 3 maggio dai ministri dell'Interno e della Giustizia, in merito a una richiesta presentata da Piera Aiello, originaria di Partanna (Trapani), in cui chiedeva di abbandonare l'identità fittizia che le era stata cucita addosso all'inizio della sua collaborazione con il magistrato Paolo Borsellino (Aiello ha vissuto sotto protezione dal 1991 al 1997, quando è entrata in regime di testimone di giustizia).
"Da quando ho iniziato questo percorso ho sempre avuto due identità, ovviamente una era dormiente, non versavo i contributi con entrambe, ma soltanto con una, e lo stesso per il sistema sanitario: adesso volevo tornare a chiamarmi soltanto Piera", racconta la deputata che in questo momento è indagata dalla Procura di Sciacca per "falso in atto pubblico", riferito a un presunto illecito commesso nella presentazione dei documenti presentati necessari per la candidatura alle elezioni del 4 marzo 2018.
"L'apertura del fascicolo - dicono dalla Procura di Sciacca - è stato un atto dovuto" in seguito alla ricezione di un esposto presentato da Tiziana Pugliesi, candidata del centrodestra alle ultime politiche e prima dei non eletti nel medesimo collegio di Piera Aiello. I pm hanno chiesto l'archiviazione ma il procedimento, in seguito all'opposizione presentata dalla querelante, è stato rinviato a fine ottobre.
Un grosso incidente burocratico che Aiello spiega così: "Il decreto interministeriale ha autorizzato la cancellazione delle false generalità ma ha disposto la modifica di tutti gli atti ufficiali che la contenevano, chiedendone la sostituzione con il mio vero nome", racconta la deputata. "I miei familiari non sono mai stati coinvolti nella protezione - dice - quando mi sono sposata, l'ho fatto con le nuove generalità, proprio per non essere rintracciabile, e anche i miei figli sono registrati con i miei falsi dati anagrafici".
"Nel decreto c'è scritto che si poteva attuare soltanto dopo che mi fosse stato notificato - aggiunge - e invece lo hanno fatto prima, sia nel mio comune natale che nel luogo in cui sono residente con la falsa identità". Così la documentazione sarebbe stata prima spedita al palazzo comunale di Partanna e poi acquisita dalla Prefettura di Trapani.
Spieghiamo ancora meglio: Piera Aiello (vero nome) è stata in questi ultimi 28 anni di collaborazione con la giustizia su inchieste di mafia assolutamente irrintracciabile. Il suo nome era noto e presente negli atti giudiziari, ma il suo volto no (è uscita allo scoperto soltanto il 14 giugno del 2018, dopo l'elezione in Parlamento), come non lo era il suo domicilio, le generalità dei suoi parenti stretti, tutti registrati con la sua falsa identità.
Piera e la sua famiglia non si sono chiamati Aiello, in questi 28 anni, sfuggendo alle possibili ritorsioni della malavita. Ora lei ha chiesto di vedere cancellata la sua falsa identità. Richiesta accettata. Peccato che il decreto interministeriale abbia appunto disposto la 'reversibilità' di tutti i suoi legami burocratici falsi, dunque anche quelle dei parenti, che ora rischiano di ritrovarsi con il cognome Aiello, divenendo riconoscibili e rintracciabili da chiunque. Per questo lei ha chiesto che il decreto venga ritirato.
"La notifica nella località segreta, che riguardava date, luoghi e miei legali parentali, è stata affidata ai carabinieri mentre tutta la documentazione sui testimoni di giustizia è classificata come riservata e può essere trattata esclusivamente dal reparto dei Nop (Nuclei operativi di Protezione) e tutti i documenti sono secretati, in quelli che non lo sono è scritto esplicitamente", aggiunge Piera Aiello.
"La prassi vuole che qualsiasi documento venga trattato dalla "commissione centrale per la definizione e applicazione delle misure speciali di protezione" finora presieduta dal sottosegretario Gaetti - continua - che lo avrebbe dovuto inviare al direttore del documentazione al servizio centrale di protezione: il problema è nato lì. Ritengo che i ministri abbiano compiuto una leggerezza. Così i servizi preposti mettono a rischio la mia sicurezza e quella dei miei familiari".
"Questo sistema farlocco del sistema di protezione centrale non è mai riuscito a definire del tutto le nuove generalità che chiaramente nascono da un falso, inventano una località a caso e creano un falso - denuncia Piera Aiello - ovviamente questo è un atto ritenuto necessario per garantire la tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia però si innesca un meccanismo di falsità documentali". Il decreto, in sostanza, avrebbe dovuto, secondo la deputata grillina, disporre semplicemente il decesso della vecchia identità. Assicurando quindi che figli e marito restassero legati alle false credenziali: loro orfani, lui vedovo.
Già negli anni scorsi l'attuale deputata M5s aveva denunciato delle falle nel sistema di protezione e per questo erano finiti a processo due carabinieri che nel 2010 furono assolti dal Tribunale di Marsala.
"Ho presentato una richiesta di accesso agli atti per vedere come è stata trattata la pratica - racconta - e nonostante non ho ancora avuto risposta ho già presentato al Tar. Io credo che si possa dichiarare deceduta la falsa identità, con tutto ciò che ne consegue - conclude - ho chiesto al Viminale di ritirare il decreto ma durante una riunione, tra le altre cose, è stato detto che mio marito si sarebbe potuto rivalere sullo Stato per la pensione di reversibilità. Ci siamo fatti una risata, si è detto disponibile a firmare una nota per attestare che avrebbe rinunciato a prescindere, ma il decreto sta ancora lì".
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 9 settembre 2019
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 12 luglio 2019 n. 30634. In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione e a prescindere dalla relativa notificazione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli articoli 59 e 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Lo ha detto la sezione IV penale della Cassazione con la sentenza 12 luglio 2019 n. 30634.
La responsabilità amministrativa degli enti - In tema di responsabilità amministrativa degli enti, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del fatto, con la precisazione che se l'interruzione del corso della prescrizione è avvenuta "mediante la contestazione dell'illecito amministrativo" (ossia con le modalità di cui all'articolo 59 dello stesso decreto n. 231), "la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".
Nell'ambito di questa disciplina, la Cassazione ha qui affrontata la questione se, per la produzione dell'effetto interruttivo "fino al passaggio in giudicato della sentenza", sia sufficiente l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio ovvero se sia necessaria anche la rituale notificazione della stessa. La Cassazione risolve la questione in linea con la prevalente giurisprudenza (sezione II, 20 giugno 2018, C.; sezione V, 22 settembre 2015, D'Errico e altro; sezione II, 15 dicembre 2011, Cerasino e altri), ritenendo necessaria e sufficiente l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, senza la necessità della notificazione. Infatti, si argomenta, anche nell'ipotesi di responsabilità da reato degli enti, l'interruzione della prescrizione è posta a presidio della tutela della pretesa punitiva dello Stato, sicché il regime non può che essere quello previsto per l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'imputato e coincidere con l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, in modo del tutto indipendente dalla sua notificazione.
In senso contrario, non può valere richiamare il disposto dell'articolo 11, comma 1, della legge delega n. 300 del 2000, la cui lettera r) prevede che "l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile", giacché tale disposizione nulla ha a che fare con il momento della produzione degli effetti dell'atto interruttivo (ossia con la pretesa necessità della notificazione della richiesta di rinvio a giudizio), ma solo con il contenuto di quegli effetti, rispetto ai quali, diversamente da quanto previsto per la prescrizione del reato con l'articolo 160 del Cp, l'interruzione impedisce la decorrenza del termine prescrizionale fino a che il giudizio non sia terminato, secondo le regole proprie del processo civile: tale scelta legislativa di fare riferimento alla disposizione civilistica, anziché alle previsioni di cui all'articolo 160 del Cp, deriva dalla natura della pretesa punitiva che sanziona la violazione da parte dell'impresa di norme che implicano limiti di compatibilità dell'azione imprenditoriale con l'interesse generale, come espresso dall'articolo 41 della Costituzione, il quale non può declinare di fronte al vantaggio dell'attività d'impresa.
La Corte, in tal modo, prende esplicitamente le distanze dall'orientamento minoritario che, al contrario, aveva sostenuto l'idoneità della richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica a interrompere il corso della prescrizione, in quanto atto di contestazione dell'illecito, solo se, oltre che emessa, fosse stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo trovare applicazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera r), della legge n. 300 del 2000, le norme del codice civile che regolano l'operatività dell'interruzione della prescrizione (sezione VI, 12 febbraio 2015, PM in proc. Buonamico e altri).
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 9 settembre 2019
Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 30 maggio 2019 n. 24186. Il reato di abuso d'ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, che dell'evento, che deve essere costituito da un vantaggio patrimoniale non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi fare discendere l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata illegittimità della condotta. Lo ha stabilito la Suprema corte con la sentenza 24186/2019. In altri termini, il reato si configura se ricorrono sia un atto amministrativo illegittimo sia un risultato di vantaggio parimenti illegittimo.
La giurisprudenza sul reato di abuso d'ufficio - La giurisprudenza è consolidata nel senso che il reato di abuso d'ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, che deve essere connotata da una violazione di legge, che dell'evento di danno o di vantaggio, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo, con la conseguente necessità per il giudice di verificare se l'evento di danno o di vantaggio sia ingiusto in sé e non soltanto come riflesso della violazione di norme da parte del pubblico ufficiale: con la conseguenza che vanno espunti dall'area dell'illecito penale i comportamenti abusivi finalizzati a procurare un danno o un vantaggio conforme al diritto (tra le tante, sezione VI, 13 maggio 2014, Minardo e altro; nonché, recentemente, sezione VI, 5 luglio 2018, Orlando e altri, dove si è peraltro precisato non essere necessario, ai fini predetti, che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi da una violazione di norme diversa e autonoma da quella che ha caratterizzato l'illegittimità della condotta, qualora - all'esito della predetta distinta valutazione - l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi
contra ius).
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