Aki, 14 febbraio 2015
Sette detenuti di al-Qaeda sono stati fatti evadere da un carcere dello Yemen da uomini armati, che durante l'azione hanno ucciso u poliziotto. Lo rende noto una fonte governativa a condizione di anonimato all'agenzia di stampa Xinhua precisando che l'evasione ha avuto luogo nella provincia meridionale di Shabwa. "Il carcere centrale della provincia di Shabwa è stato attaccato da un gruppo di uomini armati, che hanno ucciso un soldato e ne hanno feriti due in modo grave", ha detto la fonte. I sette evasi fanno parte di al-Qaeda nella Penisola Arabia. Due di loro erano stati condannati a morte.
di Antonio Di Costanzo
La Repubblica, 13 febbraio 2015
Il ministro sottolinea anche l'impossibilità di "stabilizzare tremila tirocinanti" ma rivendica gli sforzi fatti: "Abbiamo rimesso al centro del dibattito il tema della riorganizzazione degli uffici. In ogni caso, sarà l'intervento più importante degli ultimi 25 anni sull'organico del settore della giustizia. È previsto il reclutamento di 2.250 unità e alla fine, tenendo conto dei pensionamenti, produrrà un saldo di 1.000 unità".
Ansa, 13 febbraio 2015
"Ieri sera abbiamo registrato un dato positivo che contiamo di stabilizzare: non abbiamo più nessun detenuto nei 202 istituti italiani ristretto in spazi di meno di tre metri quadri". È il dato riferito dal capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, Santi Consolo. "Alla capienza complessiva - ha aggiunto il ministro della Giustizia Orlando - abbiamo aggiunto circa 2.000 posti, spazi recuperati grazie al lavoro nelle strutture degli stessi detenuti".
di Errico Novi
Il Garantista, 13 febbraio 2015
Il ministro Orlando e il Capo del Dap: non c'è più un solo detenuto con meno di tre metri quadri a disposizione. Bernardini: sul sito del ministero la tabella dice il contrario.
Se c'è un terreno aperto come una prateria per la propaganda di Lega e Cinque Stelle è quello della sicurezza. A cui è strettamente legato il problema carceri. Perciò il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a cui compete l'amministrazione penitenziaria, si dibatte tra emergenze da risolvere e contropiede da non regalare agli avversari.
di Simona D'Alessio
Italia Oggi, 13 febbraio 2015
Il "giro di vite" sui benefici (penitenziari) ai condannati per voto di scambio politico-mafioso diventa legge. E cadono le chance che i detenuti possano accedere al lavoro esterno, ai permessi premio, nonché alla gamma di misure alternative alla reclusione previste dal nostro ordinamento.
di Giorgio Israel
Il Messaggero, 13 febbraio 2015
Nessuno può seriamente svalutare la generosa intenzione morale che ha animato l'approvazione in Senato di un Disegno di legge che introduce e punisce il reato di negazionismo. Questo atto manifesta i sentimenti di rigetto dell'antisemitismo e del razzismo della nostra classe politica - peraltro autorevolmente ribaditi nel discorso di insediamento del Presidente della Repubblica.
di Francesco Grignetti
La Stampa, 13 febbraio 2015
Sul reato del falso in bilancio "stiamo ancora mettendo a punto le ultime puntualizzazioni", parola del ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il testo è ancora oggetto di limature e concretamente non se ne riparlerà prima della prossima settimana in commissione giustizia al Senato, nell'ambito del ddl Anticorruzione. Deciso che ogni falso in bilancio, anche il più lieve, merita la punibilità, si ragiona se lasciare delle soglie (il 3%?) per stabilire se un reato sia da punire da 1 a 4 anni oppure da 2 a 6.
In generale, però, dopo la riunione di maggioranza dei giorni scorsi, si profila un serio inasprimento delle norme su tutto il versante dei reati contro la Pubblica amministrazione. È deciso che ci sarà uno sconto di pena per il pentito: il premio per chi denuncia un accordo corruttivo di cui è parte, oscillerà da un terzo a metà della pena.
"Un premio fortissimo che ci permetterà, penso, un balzo in avanti nelle inchieste", spera il senatore Beppe Lumia, capogruppo Pd in commissione Giustizia. E noto che le denunce sono poche. Si mette anche fine a un anacronismo: oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio (platea nel tempo divenuta larghissima) potrà essere imputato di concussione. Era un gap nella legislazione che i magistrati avevano evidenziato da tempo.
Matteo Renzi aveva enunciato il seguente principio: il corrotto dovrà restituire il maltolto per accedere al patteggiamento, altrimenti si sarebbe perpetuato il malcostume italico di ladri che scontano pene minime e poi si godono i proventi del furto. Nel frattempo è intervenuto il reato di auto riciclaggio che limita fortemente il trucchetto. Con la restituzione obbligatoria, si scoraggeranno molti patteggiamenti di comodo. Non solo.
Un emendamento su cui la maggioranza concorda riguarda anche l'esecuzione penale: il condannato non potrà avere la sospensione condizionale se, al pari del patteggiamento, non restituisce quanto rubato. Infine le sanzioni. Il dipendente pubblico che sia condannato per corruzione verrà licenziato anche con pene di 2 anni (attualmente, come previsto dalla legge Severino, il minimo di pena per rischiare il licenziamento erano 3 anni).
Guai anche per il corruttore: se un imprenditore in affari con la pubblica amministrazione, caso tra i più frequenti, gli sarà impossibile stipulare appalti pubblici per 5 anni. Secondo la legge Severino, l'allontanamento dagli appalti era di 3 anni. Prevista una raffica di aumenti di pena per quasi tutti i reati contro pubblica amministrazione, con conseguenti allungamento dei tempi di prescrizione.
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 13 febbraio 2015
Con ritardo, rispetto alla tabella di marcia fissata dalla direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo, che imponeva il recepimento entro l'11 gennaio 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per attuare l'atto Ue. La delega al Governo era stata già prevista nella legge di delegazione europea 2013.
Con l'adozione del decreto legislativo, andrà a regime un nuovo strumento proprio della cooperazione giudiziaria penale, funzionale a rafforzare la protezione delle vittime nello spazio europeo. Grazie al mutuo riconoscimento, le misure protettive circoleranno oltre frontiera. Con maggiori tutele per le vittime di reati che potranno spostarsi senza timore del venir meno della protezione.
Questo il meccanismo. L'autorità giurisdizionale nazionale, individuata nel testo di recepimento nel giudice competente a disporre le misure cautelari (articolo 282 bis del Cpp), adotterà l'ordine di protezione europeo utilizzando, nel segno della semplificazione, il modello incluso nell'allegato A, comune a tutti gli Stati membri. L'autorità centrale è il ministero della Giustizia, competente per la ricezione e la trasmissione degli atti. Per quanto riguarda il procedimento, l'autorità giudiziaria procede "senza ritardo" alla trasmissione dell'ordinanza al ministero della Giustizia affinché provveda, con qualsiasi strumento idoneo a provare l'autenticità del documento, a consegnarlo all'autorità competente dello Stato di esecuzione. L'Autorità centrale è tenuta a comunicare l'eventuale rifiuto del riconoscimento.
Inserite alcune modifiche al codice di procedura penale tra le altre è previsto che la persona offesa sia informata della possibilità di chiedere l'ordine di protezione europeo e del rifiuto al riconoscimento opposto dalle autorità dello Stato di esecuzione. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria si opponga all'emissione dell'ordine di protezione, il richiedente può presentare ricorso in Cassazione.
Per quanto riguarda la disciplina prevista nel caso in cui l'Italia sia Stato di esecuzione, il testo attribuisce la competenza alla Corte di appello del luogo in cui la persona protetta ha dichiarato di soggiornare o risiedere (in linea con la disciplina della legge n. 69/2005 sul mandato di arresto europeo). Il sistema, però, si differenzia dal mandato di arresto proprio tenendo conto dell'urgenza nelle misure di protezione delle vittime. Di qui la scelta di pronunciarsi senza formalità e senza contraddittorio. La Corte di appello, su richiesta del Procuratore generale, può anche decidere una misura più afflittiva, che avrà una durata non superiore ai 30 giorni, se il destinatario del provvedimento non adempie agli obblighi fissati nell'ordine di protezione. Il rifiuto all'esecuzione sarà possibile solo nei casi in cui si verifichi una delle circostanze specificate dall'articolo 10 e, tra l'altro, nei casi in cui non venga rispettato il principio della doppia incriminazione sancito dalla stessa direttiva.
di Francesca Maria Zanasi (Avvocato del Foro di Milano)
www.quotidianogiuridico.it, 13 febbraio 2015
Secondo la sentenza n. 4960/2015 della Suprema Corte, per la configurazione del reato di cui all'art. 570 c.p. la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta per colpa dell'obbligato che ha posto in essere comportamenti contrari a norme penali.
La detenzione del padre rappresenta una colpevole impossibilità ad adempiere e, come tale, non può avere valore esimente della responsabilità penale. Tuttavia può essere valutata ai fini della verifica sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. E laddove non vi sia la consapevolezza di sottrarsi all'obbligo, la mancata contribuzione non costituisce reato.
di Charlotte Matteini
www.fanpage.it, 13 febbraio 2015
La storia di Giuseppe Gullotta condannato in seguito ad una testimonianza estorta con le torture dai Carabinieri siciliani sconta 22 anni di carcere da innocente. Lo stato oggi non vuole rimborsarli.
27 gennaio 1976. Ad Alcamo Marina due Carabinieri vengono uccisi in caserma. Giuseppe Gulotta viene arrestato e accusato di duplice omicidio insieme ad altri tre ragazzi. Ha 18 anni. Inizia così il suo calvario giudiziario, con una confessione estorta a suon di sevizie e torture dai carabinieri.
Nove processi totali, dopo un'assoluzione in primo grado "per insufficienza di prove", le condanne in appello, fino alla sentenza definitiva di condanna all'ergastolo nel 1990. Ventidue anni di ingiusta detenzione, ventidue anni a cercare di proclamare a gran voce la sua innocenza dalla galera. Poi la piena assoluzione, nel febbraio 2012, arrivata grazie alla testimonianza di Renato Olino, un ex brigadiere dei Carabinieri , che pentito lo scagiona.
Ma i problemi con la giustizia italiana sembrano non finire mai per Gulotta e l'Avvocatura di Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, ha cercato di opporsi, ricorrendo in Appello per bloccare la liquidazione della provvisionale, adducendo una serie di motivazioni piuttosto precarie
Nonostante le evidenze, provate dalla piena assoluzione intervenuta nel 2012, l'Avvocatura ha cercato di contestare le perizie prodotte dalla difesa in sede di Revisione non considerate prove perché di parte, ha richiesto la prescrizione per le accuse di tortura e frode processuale per decorrenza dei termini, sostenendo soprattutto l'infondatezza e inammissibilità della richiesta di risarcimento per la presunta condotta, dolosa o colposa, di Gulotta. Insomma, il calvario di Giuseppe non sarebbe un vero e proprio errore giudiziario perché si auto-accusò, secondo lo Stato Italiano. Nella memoria difensiva l'Avvocato Quattrone, legale per conto del MEF, chiede di "accertare le condizioni di ammissibilità e fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente", asserendo che:
"Occorre tener conto del fatto che nella condanna di Gulotta, come degli altri due coimputati sono stati determinanti due elementi: la chiamata in correità di Giuseppe Vesco [...] e la confessione resa dal Gulotta, dallo stesso reiterata alla presenza dell'Avv. Eleonora Granozzi ed assunta a verbale alla presenza del predetto difensore, nonché alla presenza di de magistrati. La confessione verrà solo in un secondo tempo ritrattata, precisamente dopo il traferimento presso il carcere di Trapani".
Insomma, per l'Avvocatura di Stato il risarcimento non andrebbe concesso perché "L'auto incolpazione per un delitto non commesso costituisce, secondo il costante insegnamento della S.C., in sé fatto doloso o comunque gravemente colposo, ostativo alla riparazione poiché determinante dell'errore giudiziario".
E le torture reiterate affinché Gulotta confessasse un delitto mai commesso? Secondo l'avvocato Quattrone andrebbero provate, di nuovo. E infatti nella memoria difensiva chiede alla Corte di Reggio Calabria di verificare "ai fini dell'accertamento del "se" della riparazione, se nel processo di revisione sia stata effettivamente acquisita la prova di violenze usate nei confronti del Gulotta al fine di estorcergli la confessione [...].
Insomma, non bastano ventidue anni di ingiusta detenzione, si cerca di mettere in dubbio il calvario vissuto da Giuseppe Gulotta. Si arriva a cercare di screditare un innocente. La storia ci racconta che a scagionare Gulotta da tutte le accuse è stato un ex carabiniere, che testimoniò la pratica delle sevizie perpetrata dai Carabinieri per arrivare a estorcere confessioni ai presunti colpevoli. Ma l'Avvocatura di Stato non ravvisa evidentemente questo dolo da parte di dipendenti della Pubblica Amministrazione e della Magistratura, adducendo a un concorso di colpa dell'ex detenuto, cercando di ridurre la gravità delle torture e delle percosse subite da Giuseppe Gulotta: "Ammesso che possa ritenersi acquisita nel giudizio di revisione la prova dell'uso anche sul Gulotta di mezzi coercitivi dell'autonomia del soggetto, si chiede che codesta corte valuti l'idoneità dei mezzi di cui nel processo di revisione possa ritenersi effettivamente acquisita la prova a comprimere concretamente, fino ad annullarla, la capacità di autodeterminazione del prevenuto, o se, la confessione possa ritenersi comunque a lui imputabile come condotta cosciente e volontaria e quindi, se non dolosa, comunque gravemente colposa e determinante dell'errore giudiziario".
E i problemi psicologici e il tentativo di suicidio in carcere? Anch'essi vengono ridimensionati dall'Avvocato Quattrone: "In disparte dalla considerazione che la perizia, perché appunto di parte, non ha valore di prova, non può farsi a meno di evidenziare come si appalesi alquanto singolare una diagnosi di depressione con tendenze suicide desunta dal "riferito" del Gulotta, il quale (sic!) avrebbe, una volta, tentato il suicidio premendo la mano su una lattina, desistendo dal proposito suicida per il forte dolore. La circostanza, che denota quanto meno una tendenza del Gulotta a enfatizzare il proprio vissuto, non merita commenti ulteriori".
Giudizi di merito che cercano di far apparire Gulotta come una persona avvezza a ingigantire i fatti, arrivando quasi a sostenere che decenni di ingiusta detenzione non lascino segni indelebili nella psiche di chi ha avuto la sfortuna di imbattersi in un simile calvario. Ma non è tutto. L'Avvocatura di Stato, contestando la cifra richiesta dai legali di Gulotta, chiede, qualora la Corte ravvisasse comunque la fondatezza della richiesta di risarcimento, di ricalcolare, per difetto ovviamente, la quantificazione del danno. Da 56 milioni di euro, cifra giudicata troppo esosa perché frutto di un cumulo di pretese inesaudibili.
Per esempio? Gulotta nel 2005 ha perso la sua impresa individuale. Ebbene, l'Avvocatura sostiene sia una richiesta inattendibile perché "Il ricorrente deduce la perdita dell'impresa individuale. È assai singolare che il ricorrente deduca come danno da perdita dell'impresa quello di un'impresa che è stata cancellata nel 2005, cioè ben 15 anni dopo la sua incarcerazione[...]. Si chiede di verificare il nesso eziologico".
Anche fosse dovuto un risarcimento per la perdita della capacità reddituale di Gulotta, questa, secondo l'Avvocato Quattrone, dovrebbe essere conteggiata al netto dei redditi prodotti lavorando durante il periodo di detenzione e al netto del presunto fatturato globale che avrebbe potuto produrre in quegli anni la sua impresa. Qualsiasi escamotage pur di diminuire la cifra richiesta dagli avvocati difensori di Giuseppe Gulotta vale la candela.
Sembra non esserci traccia di umana pietas alcuna leggendo la memoria difensiva presentata dall'Avvocatura di Stato. Ciò che è davvero importante per lo Stato è ridurre il più possibile l'entità del risarcimento, se non addirittura stralciarlo per decorrenza di termini e per assenza di prove della tortura, come si legge scorrendo le richieste depositate. Insomma, ti estorcono la confessione a suon di torture, stai in galera 22 anni da innocente, alla fine ti assolvono con formula piena grazie alla testimonianza di un carabiniere pentito. E lo Stato che fa? Cerca di non indennizzare il danno e di minimizzare il tutto dando la colpa al torturato e incarcerato, reo di essersi auto-accusato. Secondo l'Avvocatura di Stato è tutto normale, l'importante è risparmiare e cercare di celare i propri errori. Oltre al danno, la beffa.
Adesso la decisione spetta ai giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che oggi hanno disposto l'accertamento per la quantificazione del risarcimento spettante a Giuseppe Gulotta per i danni patrimoniali, morali, esistenziali e biologici entro 90 giorni, fissando la nuova udienza al 10 di giugno. E forse, finalmente, tra pochi mesi Giuseppe Gulotta potrà mettere fine al suo interminabile calvario giudiziario durato 36 anni.
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