di Raffaele Minieri
Il Riformista, 31 marzo 2021
La scelta del Governo di cambiare l'ordine di priorità nella somministrazione del vaccino ha spinto molti a domandarsi quale criterio poteva renderli un po' più uguali degli altri. Se qualcuno, quindi, pensava che il problema potessero essere i no vax, si è dovuto ricredere. Finché la scelta governativa è stata quella di vaccinare per categorie, è evidente che centrale fosse l'individuazione dei servizi essenziali. È stato, quindi, anche comprensibile che ognuno pensasse di essere più essenziale di un altro.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2021
È stato approvato un emendamento al disegno di legge di delegazione europea, il testo ora torna al Senato in terza lettura. Sì dell'Aula della Camera a larghissima maggioranza all'emendamento alla legge europea sul recepimento nell'ordinamento italiano alla direttiva del 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo penale. Respinto invece, a scrutinio segreto, l'emendamento presentato di FdI che accompagnava il recepimento della direttiva con la regolamentazione e la sanzione della fuga di notizie relative ad indagini giudiziarie.
Il tema aveva determinato un dibattito nella maggioranza che aveva spinto il relatore Piero De Luca (Pd) la scorsa settimana ad uno slittamento dell'esame del testo. In tema di giustizia, il M5S aveva in particolare fatto emergere delle rigidità relative proprio alle proposte sulla direttiva relativa alla presunzione di innocenza. A questo punto, la legge europea dovrà tornare al Senato, che l'aveva già approvata in prima lettura.
"Il recepimento della direttiva del 2016 sulla presunzione di innocenza, grazie all'emendamento a firma del collega Enrico Costa, che ringrazio per la perseveranza, e mia, votato oggi quasi all'unanimità dalla Camera è un segnale importante in una fase in cui il giustizialismo e il processo mediatico sembrano avere la meglio". Lo dice Riccardo Magi, deputato di Più Europa-Radicali. "Auspichiamo che il governo sappia cogliere questa occasione per rafforzare le norme a garanzia della presunzione di innocenza, che a parole viene riconosciuta e enunciata da tutti ma nei fatti viene spesso travolta e con essa la vita e la dignità di troppi cittadini", conclude Magi.
"Quella che stiamo scrivendo oggi è una bella pagina. Forza Italia per prima ha sollevato il problema del recepimento della direttiva europea sulla presunzione d'innocenza di chi è imputato in procedimenti penali presentando un emendamento.
C'è stata una battaglia a tratti anche aspra in commissione Giustizia, ma oggi il parere di governo e relatore sul nostro emendamento è favorevole". Lo ha detto il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia Pierantonio Zanettin, intervenendo in aula a Montecitorio nel corso della discussione della legge di delegazione europea.
"Vogliamo ringraziare la ministra Cartabia che ha voluto dare una svolta importante su questo tema. Abbiamo davvero apprezzato il suo stile, ma anche le sue parole che si traducono in questo piccolo primo passo rispetto ai tanti problemi del settore della giustizia di cui stiamo dibattendo. Di certo siamo dinanzi a una svolta, a qual famoso punto di discontinuità rispetto a quel giustizialismo manettaro che noi abbiamo contrastato in questi primi tre anni di legislatura", conclude.
di Debora De Carolis
treccani.it, 31 marzo 2021
Quando si parla di detenzione il più delle volte se ne trascura la dimensione femminile, sia a causa del ristretto numero di delinquenti donne, da sempre sensibilmente inferiore a quello dei delinquenti maschi, sia a causa della persistente difficoltà culturale ad affrontare ed inquadrare la problematica della donna-delinquente.
Storicamente, la donna deviante, che contravveniva cioè alle regole che la società (maschile) si era data, non è mai stata considerata come portatrice cosciente di ribellione o di disagio sociale, ma, piuttosto, in ragione della sua presunta inferiorità biologica e psichica, come una "posseduta" (ad esempio una strega) o una malata di mente (ad esempio un'isterica); e questo perché non si poteva ammettere, culturalmente, che una donna potesse coscientemente desiderare e decidere, con autonomia di scelta, di infrangere la legge scritta dagli uomini.
Cesare Lombroso, universalmente riconosciuto come il fondatore dell'antropologia criminale, fu il primo a tentare una analisi sistematica della problematica della delinquenza femminile, individuando, nel suo testo del 1893 intitolato La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, nella maggiore debolezza e stupidità delle donne rispetto agli uomini la causa della minore diffusione della criminalità femminile.
Inoltre, la donna delinquente è sempre stata considerata colpevole non soltanto di aver trasgredito la legge posta dagli uomini, ma anche di aver tradito, commettendo il reato, la propria natura femminile, tradizionalmente dedita alla maternità. La donna delinquente subiva, pertanto, una doppia emarginazione, sia perché colpevole sia perché donna degenere e, eventualmente, anche madre degenere. Secondo quest'ottica paternalistica, le donne, più che punite, dovevano, dunque, essere corrette nella loro personalità, per essere ricondotte al modello femminile dominante, tanto che, fino al 1990, anno della istituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria, la custodia delle donne detenute era affidata alle suore che impostavano la vita carceraria non tanto sulla punizione, quanto piuttosto sulla "correzione" dell'errore commesso, utilizzando i lavori domestici, le attività legate ai ruoli femminili tradizionali e la preghiera quali strumenti per agevolare il ravvedimento.
Alla donna veniva pertanto proposto di adeguarsi a vivere la casa come proprio mondo di riferimento e di azione e interiorizzare la famiglia come spazio di stabilità affettiva e di realizzazione, secondo l'uso e l'ideologia del tempo. Così, il modello di educazione alla dipendenza, che da sempre è stato alla base della socializzazione delle donne, si è riprodotto a lungo anche in carcere: infatti, se per l'uomo l'istituzione detentiva doveva servire a far sì che il reo accettasse le regole del patto sociale infrante con la commissione del reato, per le donne la carcerazione assolveva piuttosto una funzione rieducativa, il che significava innanzitutto indurle ad accettare la subalternità del proprio ruolo.
Tale modello di gestione della vita detentiva femminile, attuato attraverso la vigilanza di suore, è rimasto pressoché invariato fino alle riforme degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. In linea di principio, con le predette riforme, reclusione maschile e reclusione femminile si sono avvicinate: quest'ultima laicizzandosi (alle suore si sono sostituite dapprima le vigilatrici e poi le agenti di polizia penitenziaria), e la prima indirizzandosi verso obiettivi di rieducazione e di reinserimento sociale. Assimilando sempre di più i due modelli di reclusione, però, la dimensione femminile ha finito con l'essere ancor meno visibile, e i problemi organizzativi e di gestione connessi alla detenzione femminile sono divenuti paradossalmente ancora più residuali, fagocitati dalle problematiche che suscita la detenzione maschile.
La criminalità e la detenzione femminile sono divenute materia specifica d'indagine e di studio solo in tempi relativamente recenti. Tale accresciuto interesse ha coinciso con l'emergere, negli anni Settanta del secolo scorso, di un nuovo protagonismo sociale e culturale della donna, che si è tradotto, sul piano legislativo, nell'approvazione di una serie di leggi a favore della libertà e dell'emancipazione delle donne (dalla procreazione controllata alla depenalizzazione dell'aborto, dal divorzio all'abrogazione del reato di adulterio femminile). Malgrado la maggiore visibilità delle "questioni femminili", in ambito criminale e penitenziario si sono registrati tuttavia scarsi mutamenti: gli uomini restano, ancora oggi, i protagonisti quasi esclusivi della realtà e della scena carceraria e criminale. Le donne rappresentano, infatti, una percentuale minoritaria dell'intera popolazione detenuta italiana (rimasta pressoché costantemente attestata intorno al 5% delle presenze complessive).
Il ristretto numero di donne in carcere ha comportato una strutturazione del sistema penitenziario fondato sulle esigenze di custodia di uomini, che non tiene conto delle problematiche e specificità della popolazione detenuta femminile. Il carcere, così come concepito e organizzato nella pratica, rappresenta un'istituzione totale maschile, con regole rigide e predeterminate tese al contenimento dell'aggressività e della violenza, in cui non vi è spazio per il profilo emozionale che è proprio dell'esperienza comunicazionale di ogni donna che, conseguentemente, risulta rinchiusa non soltanto in un perimetro fisico, ma anche psicologico e umano, alienata dalla propria identità. Come molti operatori penitenziari osservano, la condizione detentiva è, per la donna, carica di una componente afflittiva ulteriore. Si riscontra, infatti, una particolare insofferenza alla detenzione da parte delle donne detenute, insofferenza che viene accentuata dal distacco dalla famiglia e che colpisce le donne in quanto tali, con disturbi fisici e malattie, tutti prevalentemente di carattere psicosomatico (amenorrea e disturbi mestruali in genere, cefalea, stipsi, anoressia, bulimia, gastriti, depressione), come se esse vivessero sul loro corpo non solo il peso della reclusione e della costrizione in un ambiente ristretto (questo lo vivono anche gli uomini), ma anche il diverso succedersi del tempo, l'angoscia della separazione, la negazione della femminilità e della maternità.
È evidente che quella che gli operatori chiamano "particolare insofferenza delle donne verso il carcere" è una condizione legata proprio all'essere donna, e per questo diversa da quella maschile: la perdita del proprio ruolo di moglie/madre/figlia, la lontananza dagli affetti, il senso di colpa per aver "abbandonato" i figli e la mancanza assoluta di controllo sulla propria vita che il carcere, in cui ogni gesto quotidiano è minuziosamente regolamentato, produce sul detenuto, causano maggiore sofferenza alle donne, abituate a "gestire" da sole la vita propria e spesso quella degli altri. In quel piccolo universo chiuso e sospeso, la donna cerca allora di riempire il vuoto e la mancanza di affetto attraverso piccoli gesti rivolti a persone e cose. La cura del proprio corpo, delle proprie cose, della cella, del proprio lettino rispondono al bisogno della donna di ritrovare un proprio spazio, una propria identità: un "ritrovarsi" nella confusione, spersonalizzazione e alienazione che il carcere crea. Forse è anche in questo che rientra la difficoltà delle donne ad accettare le regole, regole che sentono distanti perché declinate sul modello del detenuto maschio adulto: la forza con cui si oppongono a un annullamento della propria persona e della propria femminilità da parte di un'istituzione più forte e maschile.
Quando si affronta la questione della detenzione femminile non si può certo sottacere il problema della maternità e della presenza in carcere di figli minori. Quando ad essere confinata è una madre, la carcerazione inevitabilmente riverbera i suoi effetti anche sui figli che ne dipendono emotivamente e materialmente. La legge di riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 ha sancito, per le detenute madri di figli di età inferiore a tre anni, il diritto di tenerli con sé in istituto, consentendo così di instaurare con loro quel legame profondo tanto importante nei primi anni di vita. È evidente, però, che il rapporto madre-figlio, considerato alla luce della particolare posizione della madre-detenuta, presenta un'inconciliabilità: da un lato, tutelare il ruolo di madre significa consentire alle detenute di accudire i propri figli; dall'altro, proteggere l'infanzia vuol dire permettere ai bambini di crescere in ambienti adatti al loro sviluppo psicofisico. È facilmente intuibile che un contesto monotono e privo di stimoli come il carcere, delimitato negli spazi da chiavistelli e sbarre, con aria e luce limitati e connotato dall'assenza di autorevolezza della figura genitoriale, non sia idoneo a consentire questo corretto sviluppo e determini, anzi, l'insorgere di gravi disturbi relazionali e comportamentali.
È stata proprio l'esigenza di salvaguardare il superiore interesse del minore a ricevere cure materne costanti all'interno di un ambiente idoneo a sollecitare l'intervento del legislatore con la previsione di una ricca e articolata rete di istituti indirizzati alla decarcerizzazione delle donne che accudiscono figli nell'età dell'infanzia. Esemplificativa a tal proposito è la legge 21 aprile 2011, n. 62, la quale prevede per le detenute incinte o madri di prole di età non superiore a sei anni la possibilità che venga disposta nei loro confronti la custodia presso Istituti a Custodia Attenuata per Detenute Madri (cc.dd. I.C.A.M.), allo scopo di preservare la relazione materna e consentire ai figli delle detenute di trascorrere i loro primi anni di vita in un ambiente "familiare" che non ricordi il carcere, riducendo così il rischio d'insorgenza di problemi di sviluppo della sfera emotiva e relazionale dell'infante. Pur riconoscendo i progressi compiuti in questa direzione, ad oggi sono in numero crescente le madri che, a causa della permanenza di alcuni fattori normativi e fattuali, rischiano, tuttavia, di scontare la pena dietro le sbarre, eventualmente insieme ai propri bambini.
Quella della detenzione femminile è certamente la storia di una minoranza: rispetto agli uomini, infatti, sono poche le donne detenute, internate, trattenute. Questa loro presenza marginale non deve, tuttavia, far dimenticare che esse sono portatrici di esigenze specifiche, che attendono risposte adeguate. Di questo pare essere consapevole, del resto, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento che, nel 2008, ha diffuso una circolare contenente uno schema di regolamento interno-tipo per gli istituti femminili e le sezioni femminili che ospitano detenute comuni, con l'evidente obiettivo di cogliere e tutelare il valore della "differenza di genere", declinando il senso dell'esecuzione della pena secondo codici, linguaggi e significati congruenti con la specificità dell'identità femminile, in maniera da evitare l'innescarsi di ulteriori meccanismi di marginalizzazione a discapito delle donne detenute.
Il quadro che emerge rispetto alla delicata questione della detenzione femminile è chiaro: la storica marginalità del fenomeno della delittuosità femminile ha fatto sì che la condizione delle donne in carcere sia stata per lungo tempo - e, per certi versi, ancora oggi - considerata di scarso interesse, anche tra gli addetti ai lavori, e perciò destinataria di pochissime risorse economiche e culturali, nonostante i costi, non solo personali ma soprattutto sociali, dell'incarcerazione femminile siano evidentemente più gravosi.
di Liana Milella
La Repubblica, 31 marzo 2021
La Camera dice sì alla direttiva Ue. Cosa succede ora? Dopo un lungo braccio di ferro, via libera pressoché unanime: un solo voto contrario. Dalla maggioranza il ringraziamento alla ministra Cartabia per la sua mediazione. La norma europea richiama al rispetto del principio della non colpevolezza fino alla condanna definitiva.
È stata una battaglia durissima, ma alla fine i garantisti l'hanno vinta. E sul principio della presunzione d'innocenza fino alla condanna definitiva, la Camera ha addirittura votato praticamente all'unanimità: 427 i voti favorevoli, uno contrario e 11 astenuti. Entusiasmo alle stelle per chi, come Enrico Costa, l'ex forzista passato con Calenda, ha quasi rischiato la spaccatura della maggioranza pur di far entrare subito, nella legge italiana, la direttiva europea del 2016 che contiene appunto questo principio. Nessuno può essere presentato, all'inizio dell'indagine, come colpevole, di fronte all'opinione pubblica.
Toccherà adesso alla Guardasigilli Marta Cartabia concretizzare nelle leggi italiane questo principio. Che sarà inserito nella legge di Delegazione europea. Che, proprio per l'inserimento di questo emendamento, dovrà tornare al Senato per una nuova lettura.
La battaglia è durata oltre cinque mesi. Ma poi si è conclusa in meno di mezz'ora. Proprio perché alle spalle, da quando è diventata Guardasigilli Marta Cartabia, e ovviamente con la nuova e ampia maggioranza che mette insieme i garantisti (Forza Italia, Azione, Più Europa) e i giustizialisti (M5S), il clima sulla presunzione d'innocenza è cambiato rispetto al netto diniego di M5S.
Ma prim'ancora di passare alla discussione in aula, ai tanti sì che si sono accavallati, compresi quelli dell'unica voce di opposizione al governo, e cioè Fratelli d'Italia, fino all'intera maggioranza, cerchiamo di capire subito cosa significa "presunzione d'innocenza" e dove nasce la necessità di recepire il principio nella legislazione italiana. Ecco uno dei passaggi più importanti della direttiva europea del 2016: "La presunzione d'innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa".
Su questo principio si è discusso dall'anno scorso. Da quando Costa, in quel momento di Forza Italia, ha presentato il primo emendamento in commissione Giustizia. Un testo articolato, che, come vedremo, a gennaio lo stesso Costa, alla vigilia del suo ingresso nella maggioranza, ha riproposto pari pari chiedendo di inserirlo nella legge di Delegazione europea. Con una serie di dettagliate imposizioni sul comportamento delle procure e dei procuratori: stop alle conferenze stampa dopo gli arresti, stop alla diffusione di foto e filmati, stop alla "distribuzione gratuita" dell'ordinanza di custodia cautelare, stop alla divulgazione delle intercettazioni. In una parola, stop netto a tutto quello che può radicare nell'opinione pubblica l'idea che l'indiziato o l'arrestato sia, già dall'arresto, un colpevole. Perché, e qui Costa riprende la Costituzione, solo dopo la sentenza definitiva si può diventare "colpevoli". Quell'emendamento, a novembre 2020, era stato bocciato 23 a 23 in commissione Giustizia con il voto determinante del presidente Mario Perantoni di M5S.
Ma a gennaio si è scatenato lo scontro nella maggioranza. Proprio a ridosso del voto sulla legge di Delegazione europea, già approvata al Senato, che recepisce una serie di norme Ue. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Inca era contrario a emendare il testo per non rimandarlo al Senato. Ma Costa per primo, e poi Lucia Annibali di Italia viva, Pierantonio Zanettin di Forza Italia, Roberto Turri della Lega, hanno scatenato una pressione fortissima per introdurre la "presunzione d'innocenza". Inizialmente più cauto il Pd che però via via si è unito con Alfredo Bazoli alle stesse richieste di Costa.
Il quale, pur di chiudere e ottenere almeno l'inserimento del principio di presunzione, ha rinunciato al suo emendamento "lungo" per una versione short, secca, di sole due righe. Questa: nella legislazione italiana entra "la direttiva Ue 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". Due righe che compendiano però l'intero testo della direttiva stessa. Che, declinata nelle nostre leggi penali, potrebbe pesare moltissimo. Soprattutto nella vita di tutti i giorni delle procure, alle prese con arresti, ordinanze di custodia, intercettazioni.
Una giurista europea come Marta Cartabia non poteva certo non recepire la richiesta di Costa. Credendo profondamente nel principio della presunzione d'innocenza. E alla fine D'Incà ha accettato che il testo della legge di Delegazione, come aveva chiesto anche la capogruppo di Italia viva Maria Elena Boschi, tornasse al Senato per una breve rilettura. Ma soprattutto M5S, di fronte alla richiesta di tutta la maggioranza, ha dovuto accettare l'introduzione del principio. Sabato scorso l'accordo è stato siglato e chiuso, alla presenza del capogruppo alla Camera di M5S Davide Crippa.
E siamo a oggi. Ai trenta minuti in cui, a Montecitorio, la partita è stata chiusa. Inutile il tentativo di Fratelli d'Italia, con l'emendamento firmato dal capogruppo Francesco Lollobrigida, di proporre un testo lungo, quello originario di Costa. L'emendamento è stato bocciato nonostante una decina di deputati di FdI l'abbia sponsorizzato in ogni modo, a partire da Carolina Varchi. Che chiede "sanzioni per chi presenta l'imputato come colpevole", vuole "colpire le fughe di notizie", vuole "vietare la pubblicazione degli atti d'indagine preliminare e delle intercettazioni".
Si spende Roberto Giachetti di Italia viva, da sempre super garantista, per il quale bisogna essere considerati "non colpevoli fino al terzo grado di giudizio", mentre "il processo e la condanna mediatica tradiscono l'articolo 27 della Costituzione". L'ingresso del principio europeo, invece, obbligherà tutti a "un esercizio di responsabilità". Ma l'emendamento di Fratelli d'Italia non passa, in 370 contro 60 non lo vogliono.
Siamo alla proposta Costa, che in modo simile è stata presentata anche dalla renziana Annibali, dal forzista Zanettin, da Bazoli del Pd, ma anche dal leghista Turri. È ormai l'emendamento di tutta la maggioranza. Al quale Costa dà un forte valore per le sue possibili conseguenze future. Parla di "obbligo di non presentare la persona indagata come colpevole", di "uno stop alle conferenze stampa in cui i magistrati usano termini non neutri e descrivono gli indagati come già responsabili dei delitti, mentre la difesa non tocca palla, non viene coinvolta, mentre le inchieste vengono battezzate con dei nomi, mentre vengono spiattellate le intercettazioni telefoniche". E ancora: "Dopo anni la persona viene assolta, ma difficilmente potrà riuscire a recuperare la sua vita familiare e il suo lavoro". Una vera arringa la sua: contro "la logica del buttiamo la chiave", del "siamo garantisti ma...", dell'essere "garantisti con gli amici, ma forcaioli con gli avversari". Sono le convinzioni di un Costa, avvocato nella vita, sostenute da sempre, da quando fa politica. E a Costa giunge il "grazie" di Carlo Calenda che parla di "grande vittoria per Azione e per tutti i garantisti e liberali d'Italia".
Stavolta Costa si ritrova in buona compagnia. Ecco Zanettin, anche lui un avvocato, che esordisce così: "Stiamo scrivendo una bella pagina". E ancora: "Questo è un momento di svolta, è uno stop alla giustizia manettara". Arriva da lui invece il "grazie" per la mediazione di Marta Cartabia e per "un traguardo di cui tutti siamo contenti". Un coro insomma. In cui la parola finale spetta alla responsabile Giustizia di Italia viva Lucia Annibali che dice: "La certezza della pena non è la certezza del carcere". Ma vedremo, a questo punto, quali saranno le concrete conseguenze, quando i principi dovranno essere tradotti in norme, a cominciare da quelle dell'ordinamento giudiziario su cui sta lavorando proprio Cartabia per "emendare" le leggi del suo predecessore Alfonso Bonafede.
di don Ettore Cannavera
volontariatoseac.it, 31 marzo 2021
Lettera al Papa. Caro Papa Francesco, sono un sacerdote di settantasei anni e da oltre mezzo secolo svolgo la mia missione pastorale al servizio degli ultimi, dei rifiutati, dei dimenticati. Di coloro che chiamiamo cattivi e di cui abbiamo bisogno per sentirci buoni: dei carcerati, che Lei incontra in ogni occasione che può.
Tanti anni fa, giovane sacerdote, inquieto sulla mia missione sacerdotale, sono entrato in un carcere, quello minorile di Cagliari, quasi per caso - io credo favorito dalla Divina Provvidenza - e da quel momento non ne sono più uscito. Perché tanta è stata la pena per i poverini rinchiusi là dentro, privati non solo della libertà ma anche della dignità di essere umano - in completa contraddizione col nostro credo di cristiani - che ho deciso di dedicare loro tutto me stesso. è la mia missione.
Nei successivi cinquant'anni, aiutato da donne e uomini di buona volontà, non certo da solo, ho esplorato molti percorsi per dare ai carcerati la dignità cui hanno diritto per legge e soprattutto per insegnamento evangelico (Mt 25,36).
Abbiamo costituito cooperative e associazioni di volontariato; abbiamo lavorato per tentare di alleviare il peso insopportabile della privazione della libertà. Infine, assieme ai tanti amici, abbiamo fondato La Collina, una comunità di recupero per detenuti giovani e adulti.
Da venticinque anni accogliamo detenuti colpevoli di gravi reati. Se l'autorità giudiziaria consente loro di usufruire di misure sostitutive o alternative alla detenzione e debbano completare un programma rieducativo e riabilitativo già avviato presso gli istituti di pena, scontano la pena da noi. In campagna, alla periferia di un piccolo paese del cagliaritano (Serdiana), sperimentano una vita comunitaria di lavoro e di serenità. E di cultura. Ci educhiamo tutti assieme: loro imparano a convivere civilmente col prossimo, noi impariamo ad accogliere chi ha sbagliato e a scommettere sulla loro decisione di non sbagliare ulteriormente. Chi termina di scontare la pena da noi, in comunità, smette di delinquere dopo la fine della condanna, al contrario di chi sconta la pena in carcere che ricomincia a delinquere una volta uscito. Noi diamo al carcerato il diritto alla rieducazione, diritto che la nostra stessa Costituzione garantisce (art.27).
Ogni mattina, al mio risveglio, chiedo nelle mie preghiere che mi venga concesso di essere un buon sacerdote. Non lo faccio per superbia, piuttosto per insicurezza: perché so che potrei fare di più per chi soffre e non ne sono capace. Ecco perché mi permetto di disturbare il Papa, per pregarlo di aiutarmi ad essere un prete migliore.
E per questo avrei una preghiera: non potremmo istituire la Giornata Mondiale del Carcerato? Una delle domeniche dell'anno, durante la Messa, il celebrante potrebbe richiamare l'attenzione dei credenti su Matteo 25,36: [ero] carcerato e siete venuti a trovarmi. Un versetto apparentemente semplice eppure denso di significato e di impegno. Celebriamo giustamente la giornata del rifugiato, del migrante, del povero e del malato. Ma se poi finisce in carcere, e ci finisce spesso, lo si dimentica nonostante il messaggio di Matteo sia così chiaro. Diventa uno degli ultimi cui si aggiunge il peso terribile della sottrazione della libertà, dunque l'ultimo degli ultimi. Una condizione atroce. Perché noi cristiani, condizionati dalla cultura dominante, siamo disponibili ad aiutare il migrante, il povero, il malato... ma non chi finisce in carcere, come se la sua "devianza" fosse totalmente attribuibile a una sua responsabilità.
E se dedichiamo tanta attenzione ai poveri e ai malati, se c'è la Giornata Mondiale del Malato, che dire quando vengono imprigionati? Le carceri traboccano di malati - cos'altro sarebbero i drogati di cui le prigioni sono colme, se non malati? - e non smettono di esserlo: sono malati e carcerati. Di nuovo gli ultimi degli ultimi.
Caro Francesco, ho letto con gioia immensa il Suo messaggio al nuovo presidente degli Stati Uniti: "...prego che le sue decisioni siano guidate dalla preoccupazione per la costruzione di una società caratterizzata da autentica giustizia e libertà, insieme al rispetto incrollabile dei diritti e della dignità di ogni persona, specialmente i poveri, i vulnerabili e coloro che non hanno voce". Domando: chi potrebbe essere più vulnerabile e privo di voce di un carcerato? Dell'ultimo degli ultimi? Il reietto gettato con indifferenza in quella pattumiera sociale che è il carcere, senza alcun riguardo per la sua dignità di essere umano?
Al mondo ci sono milioni di carcerati, di esseri umani trasparenti e sconosciuti che sommano alla propria condizione di ultimo quella di dimenticato. Sono muti e non possono farsi sentire. Diamo loro voce per un giorno: istituiamo la Giornata Mondiale del Carcerato. Per una volta facciamoli parlare. Glielo chiede un modesto sacerdote che la Provvidenza, imperscrutabile, ha voluto trovare in un paesino periferico della periferia d'Europa (Serdiana, in Sardegna) per mandarlo a svolgere il proprio compitino tra gli ultimi. Un figlio di contadini che coltiva ulivi e viti assieme ai carcerati. Nella speranza che il Papa, che non a caso ha deciso di chiamarsi Francesco, gli faccia la grazia di ascoltarlo. Prego il Signore che voglia conservarLa in salute.
Certo, assicuro preghiere come Lei chiede ogni domenica.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2021
Nel nuovo decreto per fronteggiare la diffusione del contagio da Covid-19 sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri, convocato per oggi, mercoledì 31 marzo alle 17.30, dovrebbe entrare, a quanto si apprende, anche il rinvio del concorso in magistratura attualmente previsto per fine maggio. Inoltre, è prevista la proroga della normativa di emergenza negli uffici giudiziari e la possibilità di fare ripartire i termini nei casi malfunzionamento del portale telematico.
Si va dunque verso un rinvio del concorso, per esami, a 310 posti di magistrato ordinario (indetto con Dm 29 ottobre 2019), attualmente previsto nei giorni 25, 26 e 28 maggio 2021 in due sedi (la Fiera Roma, in via Portuense, nn. 1645 - 1647 e la Fiera Milano Rho, strada statale Sempione, n. 28), per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Nel decreto Covid di domani, infatti, entrerebbe una norma che consente delle deroghe alle leggi attualmente vigenti in materia di concorso in magistratura.
Sarà poi un successivo decreto ministeriale a regolare tutti i dettagli e dunque anche a fissare le nuove date e le modalità di svolgimento dell'esame. Queste ultime dovranno ottenere prima il via libera del Comitato tecnico scientifico. Mentre per i tempi si ipotizza che i circa 10mila candidati potranno sostenere il concorso prima del mese di agosto. Infine, per consentire le prove in sicurezza, gli esami saranno dislocati su più sedi e le prove si svolgeranno con una modalità più agile, in modo tale da permettere la presenza dei candidati per meno ore.
Un altro elemento che sarà presente nel decreto Covid, è la proroga della normativa d'emergenza per uffici giudiziari che verrà procrastinata fino al 31 luglio. La richiesta era arrivata nei giorni scorsi proprio dall'Associazione nazionale magistrati nel corso di un colloquio con la Ministra della Giustizia Marta Cartabia ma poi era entrata come ulteriore elemento polemico nella nota dell'Anm sui vaccini che ha suscitato tanto clamore. Allo stato però la questione sembra destinata a rapida soluzione
Infine, il Cdm dovrebbe approvare anche una norma relativa alla rimessione in termini in caso di cattivo funzionamento del portale di deposito degli atti. Un tema molto caro alle Camere penali che hanno proclamato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria per i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021, proprio a seguito delle "reiterate richieste, tutte andate a vuoto di consentire, alla luce di un 'evidente malfunzionamento dei portali' (cosa che determina una 'grave lesione dei diritti dei cittadini sottoposti a procedimento penale e delle persone offese), di accedere anche alle modalità tradizionali di deposito e accesso ai fascicoli".
Altro tema caldo in fase di definizione da parte del Governo, infine, è l'obbligo vaccinale e lo scudo penale per i medici e gli operatori sanitari. Per il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto: "Sarà una norma innanzitutto corretta sul piano dell'impianto costituzionale, poiché la protezione della salute passa anche attraverso tale scelta. È pure del tutto legittimo proteggere con uno 'scudo' chi si impegna nelle vaccinazioni non potendo avere altre responsabilità che vadano oltre il gesto tecnico del vaccinare".
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 31 marzo 2021
Con un compromesso passa il recepimento della direttiva Ue del 2016 che impone garanzie rafforzate. Ma ora tocca ai decreti delegati che dovranno passare per le commissioni e la maggioranza è ancora divisa. Quasi all'unanimità, la Camera dei deputati ha approvato ieri il recepimento di una direttiva europea, vecchia di cinque anni, che prescrive agli stati membri di rafforzare la presunzione di innocenza. La legge di delegazione europea, così modificata, dovrà tornare al senato dove potrebbe essere licenziata già la prossima settimana.
Il voto di ieri è il risultato di una mediazione condotta dalla ministra Cartabia tra chi chiedeva di accompagnare l'adozione della direttiva europea con indicazioni stringenti circa la non pubblicabilità delle intercettazioni o il divieto ai procuratori di battezzare le inchieste con nomi che alludono alla colpevolezza degli indagati (Iv, Fi e Azione +Europa) e chi non voleva nulla di tutto questo (M5S). L'adozione secca delle indicazioni europee, avvenuta con emendamenti di tutti i partiti della maggioranza, è comunque un passo importante perché la direttiva contiene passaggi assai distanti dalla realtà dell'informazione giudiziaria in Italia. Per esempio garantire che "fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole".
Il problema, però, è solo rimandato per la maggioranza, che resta profondamente divisa sulla giustizia. La direttiva Ue è scaduta nel 2018 e in questi casi sono concessi solo tre mesi al governo per adottare i decreti delegati di effettivo recepimento. Decreti che devono passare al vaglio delle commissioni parlamentari.
di Davide Varì
Il Dubbio, 31 marzo 2021
La nota stonata dell'Anm ha avuto un effetto clamoroso: ha messo d'accordo tutti. E, dato ancora più sorprendente, ha messo d'accordo tutti sulla Giustizia: il campo di battaglia politico più virulento degli ultimi trent'anni. La richiesta dei magistrati (richiesta con allegata la minaccia di bloccare tutto) di una via preferenziale per i vaccini ha infatti unito amici e nemici delle procure.
I primi, di salda formazione anticasta, hanno immediatamente sentito puzza di bruciato e denunciato il tentativo dei magistrati di reclamare privilegi corporativi; i secondi - che invece aborrono da sempre qualsiasi deriva populista - stavolta non hanno resistito al richiamo viscerale della battaglia contro le procure invocando l'indignazione generale. Insomma, l'Anm è riuscita nel miracolo di riunire il campo populista e quello antipopulista sotto il vessillo dell'anticasta giudiziaria. Ma siamo certi che la nota dell'Anm possa essere liquidata come richiesta di un insopportabile privilegio?
Prima di tutto chiariamo un punto: il comunicato del sindacato dei magistrati ha un "sapore" sgradevole e deve essere sfuggito di mano a qualcuno che non ha colto la temperatura di un Paese che in questi anni è stato concimato con manciate di odio e populismo. Ed è singolare che questo errore di valutazione arrivi proprio dalle procure, da chi, cioè, ha partecipato a quella semina. Ma accanto alla sacrosanta indignazione per un comunicato inopportuno - inopportuno nei toni, nei tempi e nella forma - va detto che alcune delle preoccupazioni delle toghe hanno alcuni elementi di verità. E l'incomprensione nasce da una messa a fuoco sbagliata.
Qui non si tratta (solo) di tutelare la salute dei magistrati e degli avvocati, né di reclamarne un incomprensibile "privilegio" o una indebita priorità; qui si tratta di tutelare la giustizia. Che altro non è se non le migliaia di persone in attesa di giudizio, spesso in galera, che attendono un'udienza, un permesso o una carta bollata che tarda sempre più ad arrivare ma che per molti di loro può voler dire la libertà: vedi il caso di Napoli, dove i penalisti denunciano ritardi drammatici da parte del Tribunale della libertà che ricadono sui loro assistiti.
Un paragone calzante, seppure con i dovuti distinguo e le dovute proporzioni, potrebbe essere quello con la categoria dei medici. La salute dei nostri operatori sanitari è stata giustamente considerata fondamentale e prioritaria perché si tratta di persone che da mesi sono impegnate in prima linea a combattere contro questo virus. Dunque la loro salute è la premessa per la nostra salute; e la tutela del singolo va a vantaggio di tutta la comunità. Poi ci sono i nostri anziani: sono le persone più fragili ed esposte e per questo vanno protette immediatamente. Infine le persone con malattie croniche o tutti coloro che in qualche modo sono più esposti di noi. Ma una volta messa al sicuro la tenuta del nostro sistema sanitario, è plausibile pensare a come mettere al sicuro la nostra giustizia. Perché lì ci stiamo giocando una partita altrettanto importante per la nostra comunità: quella dei diritti, delle garanzie e delle nostre libertà. E allora speriamo di poter tornare a parlare di giustizia con serenità perché, come detto, a pagarne le spese sono soprattutto le migliaia di italiani che sono da mesi e da anni in attesa di giudizio. Che non è grave quanto una malattia, ma poco ci manca.
Il Dubbio, 31 marzo 2021
Onorevole Ministro, l'amministrazione della giustizia in sede penale, in uno Stato moderno e liberale, non può prescindere dal controllo garantito dalla trasparenza e dalla pubblicità delle fasi in cui si articola il processo, dopo l'esercizio dell'azione penale ed in ogni momento in cui si sviluppa il contraddittorio tra accusa e difesa, davanti ad un giudice terzo.
L'attuale disciplina del codice di procedura penale prevede, agli artt. 418 e ss, che l'udienza preliminare si tenga con le forme dell'udienza in camera di consiglio, disciplinata dall'art. 127 c. p. p. e caratterizzata, quest'ultima, dalla assenza di pubblico, di pubblicità e perciò del controllo dell'opinione pubblica circa il corretto esercizio della giurisdizione. La predetta attuale regolamentazione determina altresì l'impossibilità da parte dei mezzi di informazione, di registrare e trasmettere, ai sensi dell'art. 147 disp. att. c. p. p., lo svolgimento dell'udienza preliminare.
L'udienza preliminare, invero, salvo che per i procedimenti a citazione diretta, ha assunto un ruolo sempre più importante nello svolgimento del processo penale, soprattutto in quei processi che vedono coinvolti una pluralità di imputati per una pluralità di imputazioni: è nella fase dell'udienza preliminare, ad esempio, che, a seguito della completa discovery degli atti di indagini, avviene la prima decisiva verifica circa il corretto svolgimento da parte degli organi inquirenti delle attività, segrete, delle indagini preliminari; così come è nella fase dell'udienza preliminare che il processo può trovare la sua definizione in primo grado attraverso la scelta di alcuni riti speciali, come il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a richiesta delle parti.
La fase dell'udienza preliminare, inoltre, rappresenta cronologicamente e temporalmente, il primo momento di confronto tra accusa e difesa, dopo la conclusione delle indagini e dopo l'esercizio dell'azione penale e da questo punto di vista può rappresentare un primo importante momento di bilanciamento, per l'opinione pubblica, delle informazioni veicolate dai media nelle fasi delle indagini preliminari e che danno vita al fenomeno, patologico, ormai comunemente noto con il nome di 'processo mediatico'.
È innegabile, infatti, che la tendenza dei media, cristallizzata nel tempo, è quella di spettacolarizzare le indagini e le inchieste della Pubblica Accusa e della Polizia Giudiziaria, spesso presentando all'opinione pubblica i loro esiti come se fossero caratterizzati dall'avvenuto accertamento delle responsabilità degli indagati, con il conseguente mancato rispetto della presunzione d'innocenza prevista nella Carta Costituzionale, oltre che della Direttiva Europea Ue 2016/ 234 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, dagli artt. 47 e 48 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art. 6 della Cedu, dall'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 11 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Da questo punto di vista negare la pubblicità all'udienza preliminare, che rappresenta il primo momento in cui l'imputato può iniziare una effettiva difesa attiva, significa perpetrare nell'opinione pubblica il convincimento della colpevolezza degli indagati già veicolata attraverso il cd. processo mediatico. Per questi motivi abbiamo elaborato un disegno di legge che riteniamo di presentarle con l'auspicio che il Governo possa farlo proprio.
Ci permettiamo infine una considerazione: ci troviamo in un momento storico in cui la sfiducia generale dei consociati nei confronti delle Istituzioni è pericolosamente alta, e questo deriva in molti casi dalla distanza che intercorre tra le Istituzioni, i loro riti, le loro segrete stanze e i cittadini. La Giustizia non sfugge a questo paradigma e il Partito Radicale ritiene che il giusto antidoto alla sfiducia che si nutre verso ' l'alto', sia rappresentato dalla conoscenza, da assicurare alla stregua di un diritto, in ogni settore della vita pubblica. In questo caso garantire ai cittadini la conoscenza e la pubblicità di ciò che avviene nelle aule dei Tribunali, o comunque non interporre degli ostacoli normativi alla possibilità che il cittadino conosca e, dunque, abbia la possibilità di controllare la giustizia amministrata in nome del Popolo, significherebbe ridurre le distanze ed aumentare il sentimento di fiducia.
Maurizio Turco, Segretario
Irene Testa, Tesoriere
Giuseppe Rossodivita, Presidente Commissione Giustizia
di Simona Musco
Il Dubbio, 31 marzo 2021
"La cosiddetta cultura della giurisdizione è un tavolo a tre gambe, se la intendiamo in senso allargato e proprio. Ed è proprio per questo motivo che credo che nei Consigli giudiziari sia necessario enfatizzare ancora di più la presenza dell'avvocatura, anche per quanto riguarda i giudizi sui magistrati".
A dirlo è Carlo Nordio, già procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia, audito in Commissione Giustizia alla Camera nell'ambito dell'esame dei progetti di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. Un intervento lucido, favorevole all'elezione tramite sorteggio dei componenti del Csm e alla diffusione di una cultura della giurisdizione che non sia appannaggio di pochi, ma di tutte le componenti del pianeta Giustizia. Perché è questa, secondo l'ex magistrato, l'unica via per evitare le distorsioni vissute con il caso Palamara, punta di un iceberg finora ignorato.
Enfatizzare la presenza dell'avvocatura - Allargare le competenze dell'avvocatura, dunque, potrebbe aiutare a correggere le storture. A partire, dunque, dai Consigli giudiziari, dove il ruolo degli avvocati non deve essere quello di semplici comparse. "Quale poi debba essere il diritto di voto è un problema più complesso, anche perché i consigli giudiziari non hanno potere decisionale, spetta al Csm, dove non c'è alcuno scandalo se i voti ai magistrati li danno anche gli avvocati. Ma in linea generale, sono propenso ad aumentare, enfatizzare, a rendere più intenso il ruolo dell'avvocatura anche per quanto riguarda i giudizi al magistrato".
E il giudizio sul magistrato non deve essere omogeneo per i pm e i giudici, i cui ruoli non possono in alcun modo essere sovrapposti. "In Italia il pm è il capo della polizia giudiziaria. Dirige le indagini e tra l'altro nel nome dell'obbligatorietà dell'azione penale, che magari purtroppo qualche volta si inventa lui, perché non è fondata su una notizia criminis qualificata, ha poteri immensi - ha evidenziato -. Quindi la valutazione del magistrato non può essere la stessa. Le caratteristiche di un buon pm non sono quelle di un buon giudice e quelle di un buon giudice non sono quelle di un amministratore".
Ma c'è di più: secondo Nordio è necessario allargare le competenze dell'avvocatura per quella che è la gestione dell'ordinamento giudiziario e la gestione della giurisdizione. "Molti miei colleghi usano questa parola, cultura della giurisdizione, quando si oppongono alla divisione delle carriere - ha evidenziato -. Faccio presente che la giurisdizione o si intende in senso stretto, come ius dicere, e quindi è limitata al giudice, oppure si intende in senso più largo come dialettica tra accusa, difesa e giudicante e allora è un tavolo a tre gambe e gli avvocati hanno e devono avere la stessa dignità dell'altra parte, quella accusatrice".
Sì al sorteggio - Il tema caldo della riforma riguarda, però, l'elezione dei componenti del Csm. Argomento sul quale le posizioni sono diametralmente opposte: da un lato c'è chi invoca il sorteggio, per evitare ogni forma di condizionamento da parte delle correnti, dall'altro chi vuole evitare la compressione del diritto all'elettorato attivo e passivo. Nordio opta per la prima opzione, pur riconoscendo le difficoltà legate alla rigidità della Costituzione. "Sono oltre 20 anni che sostengo che l'unico modo per evitare gli scandali che sono emersi in questi mesi è quello del sorteggio dei membri del Csm, proprio per spezzare il vincolo tra elettori ed eletti - ha sottolineato. Però è vero che la Costituzione anche qui è molto rigida. L'unico modo è quello di unire i due criteri dell'elezione e del sorteggio, in modo da poter non confliggere con la Costituzione e allo stesso tempo allentare, se non spezzare, questo vincolo".
I manager nei tribunali - Per dirigere un tribunale non è sufficiente essere ottimi giuristi. Ed è per questo motivo che sarebbe necessaria la presenza di un manager, così come suggerito, tra gli altri, anche dal Consiglio nazionale forense. "In qualsiasi azienda il personale viene assunto dall'imprenditore e il dirigente di una sezione è responsabile del personale che ha assunto. Nella magistratura non è così - ha spiegato Nordio - il magistrato si trova ad operare con quelle poche risorse, e spesso anche qualitativamente non del tutto omogenee, che gli vengono conferite dall'esterno.
Quindi molto spesso si trova a dover rispondere di situazioni di responsabilità che non sono addebitabili a lui, sia perché il suo ufficio è sotto organico, sia perché gli è stato dato del personale di cui magari non ha fiducia e magari ha ragione a non averne". Serve, dunque, la figura di un manager che diriga i tribunali e che esso stesso sia sottoposto a valutazione, sulla base di criteri distinti da quelli utilizzati per gli altri magistrati.
"Nella valutazione manageriale del magistrato, quando deve aspirare a posizioni apicali o dirigenziali, non si tiene conto del fatto che è bifronte: da un lato è un giurista e dall'altro dovrebbe essere un manager. Ma le due categorie non sempre coincidono: un eccellente giurista che scrive eccellenti sentenze, che ha un'ottima cultura giuridica può non rivelarsi un ottimo manager", ha spiegato.
Magistratura e politica - Un'altra criticità evidenziata da Nordio è quella relativa all'ineleggibilità dei magistrati in politica nei territori dove abbiano svolto servizio. Una previsione giusta, secondo l'ex aggiunto, ma sbagliata laddove tale limite non vale per i magistrati antimafia che hanno una competenza nazionale. Una contraddizione, secondo Nordio, "perché in quei delicatissimi uffici che hanno competenza investigativa nazionale" si viene a conoscenza di una mole enorme di informazioni, "e la conoscenza è potere", ha sentenziato.
Una riforma "inutile" - Ma il giudizio dell'ex pm sulle proposte di riforma sul tavolo è tranchant: sono destinate al fallimento. E non perché scritte male o giuridicamente insostenibili, ma per una naturale incompatibilità del sistema penale italiano, quello disegnato dal codice Vassalli, con la Costituzione, la cui impostazione è tuttora improntata sul codice Rocco. "La nostra Costituzione, benché antifascista e del '48, è stata costruita avendo in mente il sistema processuale vigente all'epoca, che era il sistema inquisitorio del Codice Rocco e quindi reca con sé tutte le caratteristiche di questa forma di codice, compresa l'unità delle carriere, l'unità della giurisdizione tra il giudice del fatto e il giudice del diritto, l'obbligatorietà dell'azione penale", ha spiegato.
Il codice Vassalli è infatti mutuato da un impianto accusatorio completamente diverso da quello italiano e che comprende la discrezionalità dell'azione penale, la differenza tra il giudice del fatto, che emette il verdetto, e il giudice del diritto, che emette la sentence, nonché la ritrattabilità dell'azione penale. Ma non solo: nel sistema "originale" il pubblico ministero è elettivo, come negli Stati Uniti, oppure indipendente, come in Gran Bretagna, ma non è il capo della polizia giudiziaria.
"Questa incompatibilità si è rivelata in concreto quando la Corte costituzionale ha iniziato a demolire il codice di procedura penale - ha evidenziato Nordio - e lo ha demolito anche in modo abbastanza consistente. Tutti gli sforzi che si fanno e si continuano a fare nell'ambito giudiziario e anche nella stessa composizione del Csm sono immensi, e io ne do atto, ma sono inutili o almeno in gran parte inutili, perché la nostra Costituzione e il nostro sistema giudiziario non sono compatibili tra di loro. Quindi o si cambia l'una o si cambia l'altro".
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