di Errico Novi
Il Dubbio, 19 ottobre 2020
Si annuncia drammatica la discussione sulla permanenza del consigliere, che martedì compie 70 anni e si congeda dal servizio in magistratura: nel parere sollecitato da Palazzo dei Marescialli, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la decadenza di Davigo è inevitabile. Ma se il plenum votasse per la permanenza, la stessa Avvocatura sarebbe costretta a contraddirsi per difendere l'organo di autogoverno nell'eventuale ricorso del primo dei non eletti.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2020
L'equiparazione con le fondazioni non ha effetti di espansione della norma penale. Una fondazione non può essere equiparata a un partito politico. Non per quanto riguarda il reato di finanziamento illecito. Se è vero che la legge "spazza-corrotti" ha provveduto a un'assimilazione, questa vale solo per le materie espressamente previste dalla legge stessa, non per altre.
Per la Cassazione, quindi, va annullato il sequestro di documenti e pc nell'ambito dell'indagine penale sulla Fondazione Open. Accolto quindi il ricorso di Marco Carrai, imprenditore legato al leader di Italia Viva Matteo Renzi. Di diverso avviso era stato il tribunale del riesame di Firenze, per il quale la Fondazione rappresentava l'articolazione di un partito e che, in questa veste, aveva provveduto a finanziare il partito stesso e alcuni sui parlamentari.
L'errore - Ora la Cassazione, con la sentenza n. 28796, della Sesta sezione, depositata il 16 ottobre, ha invece ritenuto che, nel caso esaminato, non si è verificata la trasgressione della norme del 1974, l'articolo 7 della legge n. 195, che sanziona il finanziamento illecito ai partiti. I giudici del riesame hanno cioè eluso questo tema centrale sul piano giuridico, che pure la difesa aveva sollevato, valorizzando invece alcuni elementi probatori come la messa a disposizione di bancomat e carte di credito per alcuni parlamentari, traendone la conclusione che la Fondazione Open potesse essere considerata il braccio operativo di una forza politica.
L'equiparazione - La Cassazione ripercorre invece il tema dell'equiparazione tra partiti e fondazioni e lo fa ricordando innanzitutto che la legge n. 13 del 2014 ha proceduto a una prima sommaria assimilazione, quanto a trasparenza, ma è solo con la legge n. 3 del 2019 che è stata introdotta una più marcata parificazione, quanto in particolare a tutta una serie di disposizioni espressamente previste dalla medesima "spazza-corrotti", in adesione tra l'altro, ricorda la Cassazione alle richieste del Greco (il Gruppo europeo di lotta alla corruzione).
Gli effetti - In realtà, però, sottolinea la sentenza, da una parte "l'equiparazione non implica un'identità ontologica" e dall'altra, soprattutto, "ciò ha rilievo agli effetti delle specifiche norme per le quali è stabilita l'equiparazione.
Correlativamente, non può dirsi che l'equiparazione abbia un'immediata e automatica ricaduta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1974". E quanto ai rapporti tra fondazioni e partiti, il giudizio della Cassazione è che non basta una semplice coincidenza di finalità politiche, ma occorre anche "una concreta simbiosi operativa" che faccia ritenere inserita la fondazione nel partito in maniera tale che finanziamenti destinata alla fondazione possano essere considerati indirizzati anche al partito.
di Marco Letizi*
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2020
L'Eppo è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari previsti dalla direttiva PIF "indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale".
La Procura europea. "La Procura Europea è indipendente. Questo è un principio fondamentale per l'affermazione dello Stato di diritto: solo l'indipendenza della magistratura è in grado di far rispettare la legge uguale per tutti. La preoccupazione dei cittadini rispetto alle frodi finanziarie, la corruzione e il rispetto della legge sono più forti che mai. Proteggendo il bilancio dell'Unione europea, giocheremo un ruolo essenziale nel rafforzare ora più che mai la fiducia dei cittadini europei nell'Unione". È uno stralcio del discorso pronunciato il 29 settembre scorso dal Procuratore Capo europeo, Laura Kövesi, in occasione dell'impegno solenne assunto dal Collegio della Procura Europea (Eppo), dinanzi alla Corte di Giustizia europea a Lussemburgo.
Il Regolamento (UE) 2017/1739 del Consiglio del 12 ottobre 2017 ha istituito l'ufficio del Procuratore Europeo che segna un fondamentale passo in avanti nel processo della cooperazione giudiziaria internazionale e potrebbe rappresentare un'evoluzione verso l'implementazione di strumenti investigativi che vanno ben oltre la mera assistenza e cooperazione tra gli Stati membri come sinora concepita. Tale evoluzione dei processi d'indagine si realizza mediante la centralizzazione delle indagini e dell'azione penale presso le istituzioni europee. Infatti, la Procura europea dovrebbe sviluppare la propria mission istituzionale, superando la frammentazione delle attuali politiche nazionali in materia di esercizio dell'azione penale.
Con l'istituzione di questo nuovo indipendente organismo unionale, il concetto di "territorialità europea" richiederà un cambio di mentalità e la sfida primaria dell'Eppo sarà proprio quella di abbattere gli ostacoli imposti dal vincolo della territorialità nazionale sul quale si basano i sistemi di giustizia penale dei singoli Stati membri, operando come un unico ufficio di procura che può esercitare, in via autonoma e diretta, i propri poteri negli Stati membri che hanno aderito al Regolamento sulla cooperazione rafforzata.
Le indagini in carico alla Procura europea saranno condotte, nella maggior parte dei casi, dalle polizie giudiziarie nazionali, le quali saranno coordinate dall'EPPO. In detto sistema requirente, la posizione chiave verrà assunta proprio dai procuratori europei delegati che avranno un duplice ruolo: quello di procuratore europeo delegato e di pubblico ministero nazionale. L'EPPO dovrà riferire ogni anno sull'attività espletata alle istituzioni dell'UE e, in particolare, ai parlamenti nazionali, che, in tal guisa, eserciteranno un controllo indiretto sulle attività condotte dalla Procura europea.
Un difficile iter legislativo. La bozza iniziale di regolamento sull'istituzione dell'EPPO forniva solo ciò che era necessario per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione con il fine precipuo di incrementare il numero di procedimenti penali e di migliorare lo scambio di informazioni per condurre con successo indagini e azioni penali contro tali reati.
In detta bozza di regolamento emergeva già in modo evidente la volontà del legislatore europeo di aumentare e rendere più efficace, attraverso l'istituzione di organismi ad hoc, il perseguimento dei reati gravi fortemente pregiudizievoli per l'Unione, proprio in considerazione del fatto che i sistemi nazionali di indagine e di azione penale apparivano - e lo sono tuttora - ancora limitati e frammentati rispetto alla natura transfrontaliera di detti reati.
Pertanto, sia nella bozza iniziale di regolamento (presentata per la prima volta nel luglio 2013) che in quella attualmente in vigore, è stata data enfasi alla considerazione che le indagini e le azioni penali condotte dagli Stati membri, ancorché supportate da Eurojust, Europol e Olaf, è carente di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni sufficienti, tali da impedire alle autorità nazionali competenti di garantire un livello adeguato di prevenzione e protezione. Tuttavia, sin dall'inizio, ben 14 Stati membri hanno espresso riserve sul contenuto della proposta e 11 hanno lamentato il mancato rispetto del principio di sussidiarietà oltre a sollevare dubbi sul principio di proporzione e sul rischio di violazione dei diritti fondamentali da parte dell'EPPO, anche in relazione alla possibilità che il nuovo organismo europeo potesse indebolire l'efficacia nella lotta alla criminalità organizzata a livello nazionale.
A seguito di estenuanti negoziati con gli Stati membri più riluttanti, è emerso chiaramente che per superare le preoccupazioni sollevate da taluni Paesi sarebbe stato necessario realizzare la cosiddetta "cooperazione rafforzata" (art. 36, paragrafo 1, TFUE). Attesa l'assenza di unanimità in seno al Consiglio, sono stati avviati i negoziati per l'istituzione della Procura europea e il 3 aprile 2017 il Consiglio ha annunciato di aver ricevuto la notifica di 16 Stati membri che richiedevano l'avvio della procedura legislativa speciale per l'istituzione dell'EPPO. Il processo legislativo ha portato all'approvazione finale della proposta da parte del Parlamento europeo il 5 ottobre 2017. 20 Stati membri hanno approvato la costituzione dell'EPPO, mentre 5 Paesi non hanno aderito (Danimarca, Irlanda, Polonia, Svezia, Ungheria).
Competenze dell'EPPO. L'articolo 22 del Regolamento (UE) istitutivo dell'EPPO sancisce che il nuovo organismo europeo è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 1371/2071 (direttiva PIF), "indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale". L'EPPO è competente per le condotte fraudolente, attive od omissive, in materia di uscite (anche con riferimento agli appalti) e di entrate.
L'art. 2, comma 2, della direttiva PIF precisa che la competenza materiale dell'EPPO, in materia di frodi all'IVA, previste dall'art. 3, par. 2, lett. d) della direttiva PIF, si limita ai casi di azioni od omissioni commesse intenzionalmente e perpetrate "in sistemi fraudolenti transfrontalieri", cioè connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione, che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro.
L'EPPO è anche competente per i reati perpetrati da un'organizzazione criminale come definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nell'ipotesi in cui l'obiettivo dell'attività criminale sia di commettere uno dei reati PIF. L'art. 4 della direttiva (UE) 2017/1731 prevede la competenza materiale dell'EPPO anche su ulteriori fattispecie delittuose, quali il riciclaggio, la corruzione, l'appropriazione indebita, comprese le fattispecie autonome di reato relative all'istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo per la commissione delle citate ulteriori fattispecie delittuose. A tal riguardo, il reato di riciclaggio deve riguardare beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, in quanto diversamente rientrerebbe nella competenza della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (VI AMLD).
Parimenti, ai fini dell'applicazione della direttiva PIF, sia la corruzione (attiva e passiva) che l'appropriazione indebita - che coinvolgono funzionari pubblici (funzionari dell'Unione o funzionari nazionali) - devono necessariamente comportare una lesione degli interessi finanziari dell'Unione. L'art. 22 del Regolamento (UE) 2017/1939 prevede una competenza "accessoria" dell'EPPO (accessoria rispetto alla sua competenza PIF), in relazione a qualsiasi altro reato che sia "indissolubilmente connesso" a condotte criminali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 1371/2017.
Al riguardo, l'EPPO dovrà astenersi dall'esercitare la propria competenza nel caso in cui il reato "indissolubilmente connesso" ("inextricably linked") risulti prevalente in termini di gravità del reato (con riferimento alla massima pena suscettibile di essere irrogata) rispetto a quello previsto dalla direttiva PIF, a meno che tale reato "indissolubilmente connesso" non sia accessorio o meramente strumentale alla commissione della fattispecie delittuosa rientrante nell'ambito di applicazione della citata direttiva.
È, inoltre, esclusa la competenza dell'EPPO non solo quando vi sia motivo di presumere che il danno causato o che potrebbe essere causato agli interessi finanziari dell'Unione da un reato contemplato dalla direttiva PIF non superi il danno causato o che potrebbe essere causato a un'altra vittima ma anche quando il reato che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 1371/2017 abbia causato o possa aver causato un danno inferiore a 10 mila euro.
In questo ultimo caso però, l'EPPO può comunque esercitare la propria competenza qualora il reato abbia ripercussioni a livello di Istituzioni unionali che, per la loro delicatezza, richiedono che l'indagine venga appunto condotta dall'EPPO o ancora qualora i funzionari o altri agenti dell'Unione o membri delle istituzioni dell'UE potrebbero essere sospettati di aver commesso il reato.
L'EPPO esercita la propria competenza avviando un'indagine o decidendo di avvalersi del proprio diritto di "avocazione". Se l'EPPO decide di esercitare la propria competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminale. I procuratori europei delegati esercitano l'azione penale per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri e hanno gli stessi poteri dei pubblici ministeri nazionali, indossando il "doppio cappello" di magistrato requirente, ad un tempo, nazionale ed europeo. Essi sono responsabili delle indagini e dei procedimenti penali che hanno avviato, che sono stati loro assegnati o che hanno rilevato avvalendosi del diritto di "avocazione".
Sulla base del regolamento istitutivo dell'EPPO, in ciascuno Stato membro dovrebbero essere previsti due o più procuratori europei delegati e il procuratore capo europeo, dopo aver consultato e raggiunto un accordo con le autorità competenti degli Stati membri, approverà sia il numero di procuratori europei delegati che la divisione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi all'interno di ogni Stato membro. I procuratori europei delegati possono anche esercitare funzioni di pubblici ministeri nazionali nella misura in cui ciò non impedisca loro di adempiere ai loro obblighi ai sensi del regolamento istitutivo dell'EPPO.
Nel caso in cui il procuratore europeo delegato non sia in grado di svolgere le sue funzioni a causa dell'esercizio delle concomitanti funzioni di pubblico ministero nazionale, il procuratore europeo - componente del collegio e competente a supervisionare l'operato del procuratore delegato europeo in esame - potrà proporre alla camera permanente di riassegnare il caso a un altro procuratore europeo delegato nello stesso Stato membro o avocare a sé le indagini.
In ossequio al disposto dell'art. 25, par. 6, del Regolamento (UE) 2017/1939 si desume che - in Italia - la competenza per la risoluzione dei contrasti tra l'EPPO e procure nazionali vada attribuita alla Procura Generale della Corte di Cassazione, trattandosi dell'autorità nazionale incaricata di risolvere i "conflitti di competenza" sull'esercizio dell'azione penale a livello nazionale della competenza.
Conclusioni. In conformità al dettato normativo introdotto dal Trattato di Lisbona, l'EPPO sembrerebbe presentare potenzialità che esondano dall'alveo di un mero rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'Unione per effetto dell'attività di un organo investigativo penale da affiancare all'OLAF (la cui operatività resterebbe confinata ad un'attività investigativa di carattere squisitamente amministrativo). Il disposto normativo di cui all'art. 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sembra innescare un vero e proprio miglioramento qualitativo nel processo d'integrazione giuridica a livello europeo.
In questa ottica, l'obiettivo della completa realizzazione del principio della mutua assistenza legale sembrerebbe cedere il passo a quello di una progressiva unificazione della fase preliminare del processo penale in alcuni settori pivotali, proprio attraverso l'istituzione della nuova Procura europea, la quale, allo stato, persegue i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ma che potrebbe essere suscettibile, in chiave prospettica, di una dilatazione delle proprie competenze, tali da ricomprendere le variegate tipologie dei serious crimes a carattere transnazionale per i quali il Trattato di Lisbona ha previsto una competenza penale autonoma dell'Unione Europea.
Il Regolamento (UE) 2017/1939 sembra smorzare l'entusiastica impostazione introdotta dal Trattato di Lisbona e dall'art. 86 del TFUE, introducendo una normativa "minimalista" che si fonda sull'applicazione delle regole nazionali con la previsione di una loro circolazione tra gli ordinamenti e che valorizza, ancorché in una versione "avanzata", il principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari con un ampio rinvio alle diverse regolamentazioni nazionali dell'attività di indagine.
Se ad un primo livello di analisi tale modello può apparire più agevole sotto il profilo operativo - in quanto evita il gravoso onere da parte del legislatore europeo di elaborare una normativa di riferimento uniforme e consente ai procuratori europei delegati di applicare la lex loci nei diversi Stati membri - in realtà esso pone delle questioni di non residuale complessità. Infatti, è lo stesso Regolamento istitutivo dell'EPPO che impone di conformarsi non solo alle legislazioni nazionali ma anche ad una serie di diritti procedurali garantiti dalla normativa europea, alla Carta di Nizza, alle direttive europee, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed al diritto vivente della Cedu e tutto ciò potrebbe, in astratto, accrescere l'incertezza del diritto determinando, ad esempio, dei corti circuiti nell'ambito dell'attività di giurisdizione di garanzia esercitata dal giudice per le indagini preliminari con riferimento alla valutazione della validità degli atti d'indagine.
Il compito rimesso all'EPPO è molto più complesso di quanto appaia, non solo in ragione delle considerazioni anzidette, a cui si aggiunge la possibile divergenza tra la lex loci e la lex fori, ma anche in considerazione degli ambiziosi obiettivi che devono necessariamente tener conto delle non incoraggianti statistiche preoccupanti in tema di frodi perpetrate a livello europeo fornite dall'OLAF (400-600 milioni di euro all'anno) e di quelle ancor più preoccupanti indicate nell'Impact Assessment della Commissione europea (3-5 miliardi di euro all'anno), che rappresentano il 3-4% del budget annuale dell'Unione (pari a circa 140 milioni di euro). Infine, appare di fondamentale importanza la cooperazione tra EPPO, EUROJUST, EUROPOL e OLAF.
In particolare, con la prima agenzia europea si dovrà necessariamente instaurare un costante coordinamento operativo e la condivisione dei servizi di supporto, non escludendo un coinvolgimento di EUROJUST sulle questioni afferenti alla giurisdizione. EUROPOL viene menzionata nell'art. 86 del TFUE: appare necessario che detta agenzia fornisca ad EPPO ogni utile informazione su altri casi o su gruppi criminali, nonché le analisi contenute negli analytical work files che potrebbero contenere utili elementi informativi in merito a reati PIF, senza contare un possibile diretto coinvolgimento di EUROPOL nelle indagini. L'OLAF continuerà a svolgere un ruolo essenziale nello sviluppo di indagini amministrative che ben potranno integrare le attività d'indagine dell'EPPO; al riguardo, si auspica che l'OLAF possa disporre di tutti gli strumenti investigativi necessari per garantire l'efficacia delle indagini a carattere amministrativo, come ad esempio l'accesso a specifiche banche dati che, a livello nazionale, sono nella disponibilità delle competenti agenzie di law enforcement (anagrafe dei conti correnti bancari, sistema informativo valutario, anagrafe tributaria, etc.).
*Avvocato e Dottore Commercialista. Esperto della Commissione Europea e del Consiglio d'Europa
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2020
Terminato la sciopero i "non togati" chiedono un cambio di passo, intanto l'Italia rischia una procedura di infrazione. Si è chiusa, dopo quattro giorni, l'astensione proclamata dal 12 al 16 ottobre dalla Consulta della Magistratura Onoraria (nata dall'unione delle rappresentanze dei Got, Vpo e GdP). Al centro delle rivendicazioni dei "non togati" la richiesta di "un trattamento finalmente dignitoso e legittimo" per una categoria su cui grava, sono dati delle Associazioni, il 50-60 % del funzionamento della Giustizia italiana. Una produttività - sottolineano - che nei rapporti biennali della Cepej viene ascritta alla magistratura professionale che infatti registra gli indici di produttività più alti d'Europa.
Secondo i giudici onorari, la Cassazione li definisce "volontari", urge una riforma per adeguarsi a quella che ritengono una fondamentale vittoria: la sentenza con cui la Corte Ue nel luglio scorso (C-658/198 UX) avrebbe aperto al riconoscimento dello status di "lavoratore a tempo determinato" con tutto quello che ne consegue in termini di garanzie sociali, previdenziali ed economiche.
Altro fronte aperto dall'Europa, questa volta con la Commissione, deriverebbe dalla decisione di Bruxelles del giugno 2017 che ha chiuso negativamente il caso Eu-Pilot 7779/15/EMPL, esponendo così l'Italia ad un rischio infrazione. La "Direzione generale occupazione" dell'Ue ha infatti bocciato la tesi italiana secondo cui l'esercizio della funzione sarebbe volontaria, priva di una reale retribuzione, e impiegata in questioni di particolare semplicità. Al contrario, per la Commissione, "numerosi elementi indurrebbero a considerarli lavoratori ai fini del diritto dell'Ue". Infatti: "sono assunti a determinate condizioni, si vedono assegnare compiti e cause, sono valutati dal Csm che può revocarli". Per quanto riguarda la retribuzione, poi, "le indennità possono essere considerate una vera e propria retribuzione, vista l'entità dell'importo".
Il Dlgs 116/2017, la riforma Orlando, cerca di rispondere proprio a questi rilievi disegnando una figura autonoma di magistrato. Entrerà in vigore per una prima parte a febbraio, quando i giudici dovranno scegliere tra due o tre "impegni" (non è chiaro se il riferimento sia alla definizione che ne dà il Csm), per il resto ad agosto 2021. Nel frattempo stanno per scadere (il prossimo 22 ottobre) i termini per proporre emendamenti al Ddl 1438 ("Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria") targato Bonafede. Relatrici le senatrici Elvira Lucia Evangelista (M5S) Valeria Valente (PD), che modifica la Orlando tramite, si legge nel dossier, "interventi diretti a migliorare le condizioni della magistratura onoraria", in particolare di quella già in servizio.
L'indennità non più in fissa e variabile, sarebbe rideterminata in misura globale in 31.473, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e 25.178, per i magistrati dell'Ufficio del processo. Per la realtrice Valente "va preservata l'impostazione della Orlando che prevede incarichi temporanei" anche se si deve dare una risposta "alle legittime aspettative maturate dalla M.O. in servizio, tenendo contro della professionalità acquisita e di cui lo Stato si deve fare carico". In questo senso, "si è previsto che i giudici di pace possano mantenere cottimo e fisso". "Per i Gop ed Vpo - prosegue - il cottimo era penalizzante, in una media città un Got poteva arrivare a 1.200 euro mensili, oggi abbiamo raddoppiato le cifre, potendo arrivare a 38mila euro all'anno". Discorso diverso per la senatrice Valente è quello che riguarda gli altri diritti: "sono assolutamente d'accordo - afferma - che la previdenza e la maternità siano temi da affrontare ma nella prossima legge di bilancio perché in questa non ci sono le risorse, né possono arrivare dal Recovery fund".
Non soddisfatte le associazioni che ricordano come la sola iscrizione alla Gestione separata porta via il 27%, del lordo a cui va sottratta una trattenuta fiscale del 30%. La dottoressa Mariaflora Di Giovanni, Presidente Unagipa, premette: "lo sciopero è stato totalmente condiviso da tutta la magistratura onoraria poiché permangono anche nella proposta di riforma depositata in commissione giustizia dalle relatrici Valente e D'Angelo, redatta assieme alla tecnostruttura del Ministero di Giustizia, le violazione delle più elementari tutele riconosciute a tutti i lavoratori: equa retribuzione commisurata al prestigio e delicatezza della funzione, previdenza, assistenza, ferie, trasferimenti e gradazione del disciplinare". E ciò prosegue "nonostante le statuizioni della recente Sentenza della Corte Ue contro lo Stato italiano del 16 luglio 2020 che ha riconosciuto al giudice di pace ricorrente non solo il rapporto di lavoro subordinato ma la funzione giurisdizionale anche come giudice europeo".
"Su questo fronte - continua Di Giovanni - siamo giornalmente in contatto con la Commissione affinché chiuda la procedura di infrazione con condanna dell'Italia, poiché è chiaro l'intento del ministero Bonafede di non risolvere nulla e di vanificare le statuizione della Corte di giustizia, cercando di negare l'attività essenziale svolta quotidianamente dalla magistratura onoraria nella gestione efficiente delle cause civili, penali e nelle convalide di espulsione affidategli con legge dello Stato".
"È palese che un lavoratore autonomo, figura di fantasiosa creazione ministeriale - attacca - con la quale il Ministro Bonafede, intende definire il rapporto con la Magistratura Onoraria, non può pronunciare sentenze in nome del popolo italiano e soprattutto il magistrato onorario attualmente in servizio sta svolgendo da 30 anni in via esclusiva la funzione quotidianamente per un unico datore di lavoro: il Ministero di Giustizia! ". Infine tornado allo sciopero: "Solo qualche ufficio non si è astenuto perché i colleghi hanno riferito di avere avuto esigenze economiche aggravate dal periodo di lockdown passato, temendone altro futuro".
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2020
Impossibilità di versare il mantenimento deve essere assoluta. Minore età del figlio è in sé stato di bisogno. Reciprocità governa separazione. Con tre sentenze odierne la Cassazione penale, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ha fatto alcune importanti affermazioni ai fini dell'imputazione per il reato ex articolo 570 del Codice penale:
1) l'incapacità economica di versare il mantenimento ai figli va provata come "assoluta" e viene smentita da scelte che dimostrano capacità economica verso il figlio avuto da una nuova relazione. Non è esimente, infatti, il saltuario versamento, di gran lunga inferiore al dovuto, verso i figli nati dalla precedente relazione;
2) la minore età del figlio, per il quale non si versa il mantenimento, costituisce "in re ipsa" quella condizione soggettiva che integra lo stato di bisogno;
3) il giudice deve accertare lo stato di bisogno del coniuge separato che non riceve più il mantenimento inizialmente stabilito per poter contestare all'obbligato inadempiente il reato. Il giudice dovendo valutare in un'ottica di reciprocità le condizioni economiche dei due separati non può non dare rilievo alla sentenza civile che ha revocato l'assegno all'altro coniuge dopo aver accertato l'incapienza economica dell'obbligato, a fronte del rispetto dell'obbligo di mantenimento verso il figlio minore.
Il padre che paga saltuariamente - Con la sentenza n. 28778 la Cassazione ha respinto il ricorso di un padre che, a fronte del prolungato modo con cui versava la somma stabilita a favore di due figli minori, solo saltuariamente e in maniera parziale, pretendeva l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto.
Ma la permanenza della condotta del genitore che non adempie esattamente l'obbligo di mantenimento dei figli esclude l'applicazione dell'articolo 131 bis del Codice. Il ricorso è stato respinto per assenza di prova anche sul punto del mantenimento diretto, in quanto il padre sosteneva di aver commisurato i versamenti ai periodi di frequentazione dei propri figli, ma senza circostanziare i fatti cui voleva dare rilevanza.
Infine, la Cassazione respinge anche la lamentela del ricorrente contro il verdetto di merito che non gli aveva riconosciuto la giustificazione della sopravvenuta propria incapienza economica. Per la Cassazione il ricorrente non ha adempiuto all'onere della controprova contro il ragionamento del giudice di merito, che aveva escluso l'impossibilità economica di adempiere a fronte del fatto che avesse preso in affitto un alloggio dal costo esoso per poterci vivere con altro figlio avuto da una successiva relazione. Una scelta arbitrariamente dannosa verso la prole nata dalla precedente relazione, in assenza della dimostrazione che non aveva altra scelta.
Lo stato di bisogno - La Cassazione, con la sentenza n. 28764, precisa che la minore età del figlio per il quale si omette di versare il mantenimento integra proprio lo stato di bisogno della vittima del reato. La decisione respinge il ricorso del padre che pretendeva di giustificare il mancato versamento a causa della prolungata inattività lavorativa dell'ex moglie per invalidità e dell'aiuto economico e pratico che lei e il figlio ricevevano dalla famiglia materna.
Circostanze che, al contrario, confermano la privazione dei mezzi di sussistenza per mano dell'imputato. Inoltre, la sentenza conferma la provvisionale di 3mila euro per la liquidazione del danno morale, ma solo verso la madre che aveva mancato di dare procura speciale per agire anche nell'interesse del figlio minore.
Rilevanza del giudizio di separazione - Con la sentenza n. 28774 la Cassazione accoglie, invece, il ricorso del padre che non versava il mantenimento alla moglie separata, la quale contestava l'incapacità economica affermando la sua volontà di sottrarsi all'obbligo assistenziale. Il ricorrente ritiene che andasse valutata appunto l'esistenza di una sua specifica volontà di venir meno alla dovuta assistenza. Ma soprattutto fa rilevare che in sede civile era stata accertata la sua difficoltà al mantenimento dell'ex moglie di fronte al corretto adempimento verso il figlio.
In sintesi la Cassazione ricorda che gli obblighi in sede di separazione vanno valutati in un'ottica di reciprocità tenendo in considerazione eventi che, anche in pendenza del matrimonio, possono modificare le condizioni economiche delle parti. E non poteva il giudice ignorare il venir meno dell'obbligo di mantenimento della moglie.
cronacheancona.it, 19 ottobre 2020
È ripartito da Montacuto il nuovo percorso di monitoraggio degli istituti penitenziari marchigiani, messo in atto periodicamente dal Garante Andrea Nobili. In primo piano la verifica della situazione, soprattutto per quanto riguarda la piena attuazione delle disposizioni messe in atto per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
"Ad oggi - sottolinea Nobili - non si registrano criticità in questa direzione, ma è ovvio che l'attenzione deve restare alta per garantire la massima sicurezza dal punto di vista sanitario, anche alla luce di un trend generale caratterizzato da un aumento significativo dei casi, sia nella nostra regione che nell'intero Paese. Vanno attentamente monitorati i nuovi ingressi e tutte le relazioni che presuppongono un intervento esterno.
Dobbiamo avere una fotografia precisa della situazione, ma contemporaneamente attivare tutte le azioni possibili sul fronte della prevenzione". Un lavoro questo che il Garante sta portando avanti già dallo scorso mese di marzo e che non si è fermato neanche durante il periodo del lockdown, quando ha mantenuto contatti periodici per via telematica con i vertici degli istituti penitenziari e con gli stessi detenuti.
Nel nuovo percorso di monitoraggio Nobili affronterà anche altre criticità presenti negli istituti penitenziari, prevedendo colloqui con i responsabili dei diversi settori. In agenda anche quelli con i rappresentanti della polizia penitenziaria.
"La carenza cronica degli organici - fa presente il Garante - è resa ancor più problematica in situazioni di sovraffollamento, come nel caso di Montacuto. In questa direzione c'è l'esigenza di rilanciare un appello generalizzato perché le istituzioni pongano mano al problema in modo concreto". Dopo Ancona, la prossima visita interesserà il carcere di Villa Fastiggi a Pesaro e a seguire tutti gli altri istituti penitenziari marchigiani.
di Viviana Lanza
Il Riformista, 19 ottobre 2020
L'istituzione di un polo universitario penitenziario regionale, per aumentare il numero di opportunità di studio per i detenuti della Campania, è uno dei progetti che si potrebbero realizzare nel più breve termine. "Ma a patto di avere spazi adeguati.
Non si può fare il polo universitario tanto per farlo, la condizione essenziale è che si seguano la logica e il modello di Secondigliano", chiarisce Marella Santangelo, architetto, docente alla Federico II di Napoli, responsabile scientifico dell'accordo di ricerca tra il Dap della Campania e l'università, componente del direttivo della Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari e fra i membri del tavolo 1 degli stati generali dell'esecuzione penale.
Un tavolo concluso anni fa con decine di proposte, nessuna attuata. Perché? "Perché, in Italia, del carcere non importa a nessuno, non si è mai deciso di investire seriamente sulla qualità dello spazio. Eppure il carcere è l'unico edificio pubblico abitato perché il detenuto, nel tempo che trascorre in carcere, abita quel luogo - osserva la docente - I pochi spazi a disposizione sono spazi per lo più ricavati, non essendoci un progetto nella stragrande maggioranza degli istituti penitenziari, costruiti tra gli anni 70 e 90, tutti uguali e con un layout funzionale che tristemente viene ancora usato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, senza la volontà di usare lo spazio per rendere il tempo del recluso un tempo di dignità e non di disperazione".
"Questo è lo scenario generale - prosegue Santangelo - poi ogni istituto è una realtà a sé e i casi vanno valutati singolarmente. Ci sono strutture dove i direttori fanno i salti mortali, dove si compiono grandi sforzi per ricavare un giardinetto o un angolo per i colloqui dei detenuti con i bambini". Ma sono iniziative sporadiche, servirebbe una progettualità di insieme. "Lo spazio per i colloqui con i bambini, per esempio, andrebbe ripensato completamente, studiando bene come creare spazi per l'attesa e spazi per poter stare con i genitori una volta dentro il carcere", chiarisce Santangelo. "In altri Paesi europei - racconta - ci sono alloggi dove i detenuti hanno il permesso di stare alcune ore o una giornata intera con i familiari. In Norvegia ci sono addirittura spazi per garantire ai detenuti quel diritto alla sessualità che nella nostra Italia non si può nemmeno pronunciare ed è un diritto negato".
Per non parlare degli sprechi nelle strutture carcerarie. "Ci sono sprechi di tutto - sottolinea Santangelo - Di acqua che scorre, di luci sempre accese. Eppure si potrebbe lavorare sulla pelle di questi edifici e fare un retrofit tecnologico conservando le strutture. Perché io sono per svuotare le carceri, non per farne di nuove".
Come? "Si potrebbe cominciare con dei lavori di manutenzione, vedere cosa si può fare più rapidamente e semplicemente senza enorme esborso di denaro, e poi, piano piano, valutare e progettare anche investimenti più grandi. Ci sono grandissimi passi in avanti che si possono fare con costi contenuti".
I corridoi allestiti con librerie e spazi per la lettura, alcuni anni fa, nel padiglione Genova del carcere di Poggioreale ne sono un esempio: "Fu un progetto voluto dall'allora direttore e oggi provveditore Antonio Fullone. Studenti di Architettura e detenuti lavorarono assieme, fu un'impresa straordinaria e spero che si possa presto ripetere anche in altri reparti", si augura la prof. I progetti a cui lavora sono tanti: "Tra gli obiettivi c'è quello di creare case dell'affettività a Secondigliano".
di Selene Pascasi
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2020
La giurisprudenza ha chiarito sia i confini della tollerabilità oltre la quale scatta il rimedio civile sia il perimetro del reato. Musica martellante, vociare dei clienti, cani che abbaiano, pallonate: spesso i vicini di casa possono provocare rumori molto fastidiosi. Dai quali, però, ci si può difendere. I rumori molesti possono infatti dar luogo a immissioni intollerabili che il giudice può inibire in base all'articolo 844 del Codice civile.
Oppure possono sfociare nel reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 del Codice penale) che sanziona chi, con schiamazzi o rumori, abusando di strumenti sonori o segnalazioni acustiche o suscitando o non impedendo strepiti di animali, leda il diritto alla tranquillità dei vicini. La giurisprudenza ha chiarito sia i confini della tollerabilità oltre la quale scatta il rimedio civile, sia il perimetro del reato. Vediamo in che modo.
I casi - Superano la sopportabilità e vanno inibite le attività di mercato che disturbino i residenti per il baccano della clientela (Tribunale di Como, 312/2019). Intollerabili anche le attività ricreative e ludiche dell'oratorio che, a causa di trombette e pallonate, pregiudichino il quieto vivere (Tribunale di Palermo, 5 dicembre 2019).
I giudici fermano anche i rumori del pub che compromettono la salute psicofisica dei vicini (Tribunale di Catania, 1581/2019) e gli schiamazzi del bar notturno, che ha preso gli accorgimenti per contenere i rumori nei limiti permessi, ma faccia usare ai clienti gli spazi esterni dopo mezzanotte (Cassazione, 2757/2020). E se i rumori delle attività produttive superiori ai limiti di accettabilità sono comunque illeciti (Tribunale di Termini Imerese, 368/2020), rispettarli non sempre salva da sanzioni se le caratteristiche dei luoghi o altri fattori li rendano insopportabili per l'uomo medio (Cassazione 28201/2018).
I giudici riducono poi gli orari del car-wash aperto nei dintorni di alloggi destinati alla villeggiatura (Tribunale di Lecce, 1567/2020). E scatta il risarcimento del danno non patrimoniale per il meccanico che ripari le auto a portoni aperti o fuori dall'officina, compromettendo il pacifico svolgersi delle abitudini quotidiane dei vicini (Tribunale di Lecce, 1249/2019). Ma ci sono situazioni più gravi che, danneggiando persone non specificate, sforano nel penale ed espongono i titolari delle attività rumorose al rischio di vedersi comminare l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 309 euro.
Le sanzioni penali - Sono stati condannati per il reato previsto dall'articolo 659 del Codice penale, ad esempio, il gestore di un bar che non teneva a bada il fracasso dei clienti in sosta davanti all'ingresso, infrangendo le norme a tutela dell'ordine pubblico (Cassazione, 14750/2020) e quello che diffondeva musica assillante fino all'alba (Tribunale di Pescara 167/2020). Punito il venditore di bevande al minuto che non sappia contenere il chiassoso via vai dei suoi avventori (Cassazione 13915/2020). È reato anche amplificare l'impianto di un hotel, con tanto di serate karaoke o show d'intrattenimento, guastando il riposo di chi dimora nei dintorni (Tribunale di Ascoli Piceno, 479/2019). Ancora, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità penale di un uomo, condannato a 20 giorni di arresto, che lasciando galli e galline liberi di gironzolare nel proprio palazzo, disturbava i condòmini (Cassazione, 41601/2019). Il continuo abbaiare di cani è invece costato 300 euro di ammenda ai proprietari, colpevoli di non aver fatto di tutto per sedare il latrare degli animali (Cassazione, 38901/2018).
Per la condanna non è necessaria - come è accaduto al legale rappresentante di un'associazione culturale rumorosa - né la vastità dell'area interessata dai rumori né il disturbo di un numero rilevante di persone (Cassazione, 18521/2018), essendo sufficienti fastidi idonei a danneggiare un gruppo indeterminato di persone anche se conviventi in spazi ristretti come i condomìni. Non sfuggono a ripercussioni penali neanche l'iracondo che, urlando e rompendo vetri e oggetti, attiri l'attenzione dei passanti in strada (Cassazione, 9361/2018) o il responsabile di una palestra che animi gli allenamenti con musica ad alto volume (Cassazione, 17124/2018).
di Gian Domenico Caiazza
Il Riformista, 19 ottobre 2020
È di oggi (ieri per chi legge) la notizia del raggiunto accordo tra Ministro di Giustizia e sindacati del comparto sulla organizzazione di uno smart working finalmente lontano dalla versione caricaturale fino ad oggi praticata in fase lockdown ed oltre. Come è noto, cancellieri e personale distaccato a casa non erano facoltizzati ad accedere ai registri ordinariamente accessibili dall'ufficio. Uno smart working all'amatriciana, insomma.
Ora sembrerebbero in consegna migliaia di computer portatili, con connessa licenza di accesso ai dati riservati agli uffici. Bene, era ora; se funziona, potrà costituire senz'altro una opzione anche fuori dalla fase emergenziale.
Nessuna notizia, invece, sul corrispondente accesso smaterializzato degli avvocati agli uffici giudiziari. Senza copertura normativa che autorizzi l'uso della pec per depositare gli atti difensivi, ci tocca andare in Tribunale, facendo lo slalom tra divieti, file in assembramento, prenotazione di accessi concessi con fastidio, come se fossimo venditori di Bibbie che bussano a casa altrui all'ora di pranzo. Comprendiamo che il deposito telematico di atti presupponga una riorganizzazione della fase ricettiva degli stessi, ma cosa si aspetta ad affrontare e risolvere un problema così banale? Tutti sono quindi in grado di comprendere quali siano le priorità di chi ci governa, tra diritti sindacali pur legittimi e diritto di difesa dei cittadini.
Tanto più che questo attivismo per ora a senso unico è evidentemente sollecitato dalla previsione della possibile ricaduta del Paese in condizioni di grave emergenza sanitaria. A proposito della quale credo sia giunto il momento di porre, con forza, un tema che a mio parere è una emergenza nell'emergenza.
Mi riferisco al diritto di tutti noi ad una informazione finalmente univoca, chiara e trasparente sui dati reali del fenomeno epidemico, dalla cui dimensione dipenderanno scelte cruciali nelle prossime settimane (tra le quali, dunque, anche quelle relative allo svolgimento dell'attività giudiziaria). Sono lontano anni luce da ogni forma idiota di negazionismo; ed avendo avuto la fortuna di vivere da molto vicino le più straordinarie battaglie libertarie di questo paese (divorzio, aborto, obiezione di coscienza, anti-proibizionismo sulle droghe, etc.), trovo grottesche queste resistenze pseudo-libertarie alle regole di distanziamento sociale. Mettetevi questa cavolo di mascherina e smettetela di frignare idiozie.
Ma non si può più negare il dato di una torbidità della informazione sulla epidemia. Anche un analfabeta in matematica quale io sono, comprende la totale arbitrarietà della comunicazione di numeri dei contagi in valore assoluto, accompagnati a mezza bocca dalla variabile (in più o in meno) dei tamponi effettuati, come se fosse una accidentale informazione di contorno. È il denominatore della operazione di calcolo. Per sapere se la epidemia avanza, arretra o è stabile, ed in quale misura, ci serve solo un dato, ufficiale, semplice, chiaro: percentuale degli infetti sui tamponi effettuati. Ebbene, per quanto incredibile possa sembrare, dobbiamo calcolarcelo da soli.
E i media, ancor più incredibilmente, assecondano questa inspiegabile assurdità ("Aumentano ancora i contagi / Ma è record di tamponi").
Allo stesso modo, si indicano Regioni come al riparo dalla recrudescenza, per poi scoprire che sono quelle in cui si fanno tamponi dieci volte di meno. Si equipara il valore odierno dei contagiati a quelli di marzo, quando poi si stima pacificamente un tasso odierno di infetti sui tamponi intorno al 5%, a fronte del 25% di marzo aprile scorso. A chi giova tutto questo? Perché si insiste nella sistematica (e dunque intenzionale) diffusione di dati privi del benché minimo rigore statistico?
Le informazioni di rilevanza pubblica non sono un patrimonio che il Governo di un Paese democratico possa amministrare in modo inspiegabilmente arbitrario, oscuro, nebuloso. Dobbiamo tutti dare responsabilmente seguito alle indicazioni sanitarie che vengono e verranno impartite. Ma se, per tornare al tema che più mi compete, dovremo accettare di veder di nuovo sospesa o ridotta o contingentata l'attività giudiziaria e la nostra attività professionale, questo dovrà accadere - come d'altronde per ogni altra attività economica e sociale del Paese - sulla base di nozioni certe e di univoco significato. Insomma, dateci informazioni, invece di dare i numeri.
parmatoday.it, 19 ottobre 2020
È morto all'età di 72 anni nel carcere di Parma il boss della Piana Nino Cerra, detto "il vecchio" e "u zu Ninu". Si trovava nel regime 41 bis dopo le condanne ricevute nell'ambito delle operazioni "Chimera" e "Dioniso". Alla luce di diverse inchieste antimafia, era considerato una delle figure principali della criminalità lametina e calabrese, con collegamenti diretti con le famiglie mafiose più potenti della locride. Cerra fu accusato e incarcerato per diversi reati di stampo mafioso e per un periodo visse in Lombardia. Dopo un periodo di detenzione fu scarcerato nel 2005 per poi ritornare in carcere in seguito all'operazione Chimera, nelle cui carte fu indicato come il capo della cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri" egemone nel territorio di Nicastro.
Secondo le ricostruzioni dell'autorità giudiziaria, Cerra ha iniziato a delinquere sin dagli anni 70 fino a divenire protagonista di sequestri di persona e omicidi. Nel 1984 dopo un periodo di latitanza fu arrestato poiché accusato di due sequestri di persona (quello di Fabrizio Mariotti, figlio di un industriale del marmo di Bagni di Tivoli e di Tullia Cauten, figlia di un ricco imprenditore di Milano).
Nel 2018, in seguito all'operazione Alesia, ai Cerra - Nino e alla sorella Teresina, considerata co-reggente della cosca - furono sequestrati una serie di beni: appartamenti, suv, arredi di lusso e soprattutto il palazzo all'interno del quale sono avvenute riunioni di mafia fra i Cerra e gli esponenti delle altre famiglie della 'ndrangheta calabrese.
- Pavia. Operaio ex detenuto "Datemi una speranza e lasciatemi lavorare"
- Crotone. Il Garante: "Servono mediatori culturali-linguistici per i detenuti"
- Roma. Lavoro e inclusione: al via nuovo progetto socio-professionale per detenuti
- Quel prof francese che non aveva paura
- Napoli. Ottocento giorni in carcere per un omicidio mai commesso: maxi risarcimento










