ansa.it, 15 ottobre 2020
La CII firma l'accordo con il Dap-Ministero della giustizia. L'accordo firmato con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresenta un ulteriore, significativo passo verso l'integrazione ed il dialogo interreligioso, riconoscendo al cittadino di fede islamica piena dignità anche in una situazione obiettivamente difficile come quella carceraria.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 ottobre 2020
Apparentemente un piccolo successo, ma nei fatti è di grandi dimensioni perché si è aperta la possibilità ai detenuti stranieri, privi di permesso di soggiorno, di poter aprire un conto corrente su cui accreditare la retribuzione percepita dal lavoro. Sì, perché si tratta di una criticità non da poco quella dell'impossibilità per le persone straniere in esecuzione penale esterna, prive di permesso di soggiorno, di aprire un conto corrente.
di Roberta Caiano
Il Riformista, 15 ottobre 2020
"C'è discriminazione totale, priva di qualsiasi umanità". "La sessualità in carcere è solo la punta dell'iceberg di un sistema carcerario da riformare. Oggi il carcere è diventato un luogo volto a punire più che a rieducare".
Provocatore, senza peli sulla lingua ma soprattutto un lottatore per i diritti dell'uomo in tutte le sue forme. Chef Rubio, all'anagrafe Gabriele Rubini, è un ex rugbista, cuoco e attivista contro le ingiustizie spesso al centro delle polemiche per le sue esternazioni di sfida nei confronti degli argomenti più spinosi. L'ultima riguarda un suo messaggio su Twitter in cui ha definito il carcere un luogo "gay friendly".
di Simona Musco
Il Dubbio, 15 ottobre 2020
Cancellerie ingolfate, tecnologia sottoutilizzata, lunghe file e caos assembramenti: la ripresa vista dagli avvocati. File interminabili. Strumenti telematici che non funzionano o che non sono in grado di risolvere i problemi. Cancellerie non operative al 100% e regole incerte. La fase di ripresa post lockdown nei tribunali è un rompicapo. Con una situazione certamente migliore rispetto al periodo di blocco imposto dall'emergenza Covid, ma tale da non consentire un'effettiva ripartenza della macchina della Giustizia. I tribunali di Milano, Roma e Napoli ne sono un esempio: la difficoltà principale, a sentire i presidenti dei rispettivi Coa, hanno a che fare proprio con l'attività di cancelleria, che necessariamente blocca e condiziona tutto il lavoro degli avvocati.
di Nicola Galati
extremaratioassociazione.it, 15 ottobre 2020
Le conclusioni del consulente del P.M. sarebbero a priori preferibili a quelle del consulente della difesa, proprio perché il primo è nominato dal pubblico ministero, che è (o almeno dovrebbe essere) "l'unica delle parti tenuta alla verità e ad un'indagine completa". Il disegno di questa corsia preferenziale comprime il principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui all'art. 111 della Costituzione, in quanto si riconosce una priorità intrinseca agli elementi provenienti da una sola parte. Inoltre, viene tradito il principio costituzionale della parità delle parti. Sul fondo, sembra ancora stagliarsi il cascame del maldigerito passaggio al processo accusatorio.
Lo stato di salute del processo accusatorio, a trent'anni dall'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, non è dei migliori. Significativa è una recente pronuncia della Corte di Cassazione (la sentenza n. 16458 del 18 febbraio 2020 della Terza Sezione), che mette in discussione il principio della parità delle parti. Nel caso di specie, l'imputata aveva proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione lamentando che nella sentenza impugnata non fosse stata prestata alcuna attenzione alla consulenza di parte, cui era stato apoditticamente preferito l'elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Infatti, secondo i supremi giudici "la sola generica conclusione del consulente della difesa non è certamente sufficiente a superare le avverse conclusioni di altra indagine, occorrendo invece che, alle argomentazioni specifiche del perito o del consulente tecnico del pubblico ministero [...], vengano contrapposte specifiche contro-argomentazioni tecniche o scientifiche". L'iter argomentativo non si ferma qui, come pure sarebbe stato sufficiente, ma prosegue affermando che "le conclusioni tratte dal consulente PM, pur costituendo anch'esse il prodotto di un'indagine di parte, devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa".
Tale veste privilegiata per le conclusioni del consulente del P.M. deriverebbe dal "ruolo precipuo rivestito dall'organo dell'accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell'indagato" (ex art. 358 c.p.p.): "Gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. rivestono perciò, proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio".
Non si tratta di una pronuncia isolata, richiamando la stessa un precedente del 2014 (Sentenza n. 42937 della Seconda Seziona) secondo cui "se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di "contraddittorio" e soprattutto in assenza di "terzietà", è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità - concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità - dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni". Ne deriva che "l'operato dei consulenti tecnici del pubblico ministero (pubblici ufficiali), chiamati ad "affiancare" quest'ultimo come soggetti condizionati solo dalla ricerca della verità "in scienza e coscienza", non corrisponde appieno a quello del consulente tecnico della parte privata".
Impossibile non cogliere l'aperto contrasto con i principi del giusto processo e le conseguenze potenzialmente nefaste di tale indirizzo. Innanzitutto, vi è una netta compressione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui all'art. 111 della Costituzione, in quanto si riconosce una priorità intrinseca agli elementi provenienti da una sola parte. Inoltre, viene tradito il principio costituzionale della parità delle parti. Le conclusioni del consulente del P.M. sarebbero a priori preferibili a quelle del consulente della difesa, proprio perché il primo è nominato dal pubblico ministero.
Da tale affermazione, si deve trarre la logica conseguenza della posizione di ontologica supremazia dell'organo dell'accusa rispetto alla difesa dell'imputato. Le motivazioni di tale squilibrio sarebbero da rinvenire nell'essere il P.M. un pubblico ufficiale che ricerca la verità, a differenza della difesa che è parte privata svincolata da un obbligo di verità. Tale diffidenza nei confronti dei consulenti della difesa si è manifestata anche verso i risultati delle indagini difensive, ed è frutto di un pregiudizio inquisitorio inestirpabile.
Su tali premesse, è impossibile ventilare una presunta condizione di parità tra le parti. Inoltre, secondo la sentenza n. 42937 del 2014, il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità, che è "concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità". Ne conseguirebbe, portando alle estreme conseguenze tale indirizzo, l'inutilità dell'approfondimento dibattimentale e del contraddittorio nella formazione della prova, pletorici formalismi dinanzi ad una verità già accertabile dal P.M. in sede di indagine.
L'equivoco di fondo alla base di tale indirizzo verte sull'interpretazione dell'art. 358 c.p.p., in base al quale il pubblico ministero "svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". Norma che ha sempre generato discussioni e dubbi, sia sulla sua concreta attuazione che sulla compatibilità con il nuovo processo accusatorio, ma che va ricondotta alla fase delle indagini preliminari e che va letta insieme all'art. 125 disp. att. c.p.p. secondo cui "il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio".
Questo deve essere l'obiettivo perseguito dal pubblico ministero ed a questo fine vanno ricondotti gli accertamenti su fatti e circostanze favorevoli all'indagato. Di certo, la norma non può essere strumentalizzata per sovvertire, in sede dibattimentale, la parità tra le parti ed il contraddittorio nella formazione della prova. Che la figura del pubblico ministero, all'interno del nostro sistema processuale, sia anomala è innegabile e ciò è il frutto inevitabile della natura ibrida del sistema stesso. La separazione delle carriere sarebbe un passo indispensabile ma non sufficiente per garantire la parità delle parti e delineare una nuova figura del pubblico ministero scevra dai retaggi del passato. Il passaggio, con il codice di procedura del 1989, dal processo inquisitorio al sistema accusatorio non è stato mai pienamente accettato ed assimilato, nonostante la riforma dell'art. 111 della Costituzione.
Le prospettive non sono rosee se si considerano i numerosi interventi legislativi ma anche giurisprudenziali (quali quello in commento) che tendono a minare ulteriormente i principi del giusto processo. Vi è un ultimo aspetto problematico che emerge dalla lettura di questa decisione: la concezione autoritaria del rapporto tra il cittadino ed il potere pubblico. Nello squilibrio tra la posizione del pubblico ministero e quella della difesa dell'imputato, si replica la condizione di subordinazione del cittadino nei confronti dell'autorità statale. Un nuovo diritto penale liberale dovrebbe partire proprio dalla necessità di tutelare i diritti dell'individuo, anche nel processo penale.
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 15 ottobre 2020
Nell'Italia forcaiola e spazza Stato di diritto, desiderata e realizzata dai grillini, può capitare anche questo, cioè che la Cassazione stabilisca esplicitamente un principio tanto semplice quanto aberrante: l'accusa conta più della difesa. Non accenna a placarsi l'indignazione dell'Avvocatura italiana nei confronti di una recente sentenza con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato un principio che ha dell'incredibile: nel processo, la perizia del consulente del pubblico ministero vale più di quella della difesa, alla faccia del principio della parità delle parti e del giusto processo.
Con la sentenza (n. 16458/2020), gli ermellini hanno respinto il ricorso di una signora barese condannata in appello per avere demolito e poi ricostruito un fabbricato in una zona con vincolo paesaggistico. Gli avvocati della donna avevano presentato ricorso sostenendo, sulla base di una consulenza di parte, che l'opera rientrava nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria o, al più, di restauro e risanamento conservativo.
Secondo la difesa, nel condannare la donna i giudici non avevano prestato alcuna attenzione alla consulenza di parte, preferendo apoditticamente la perizia disposta dal pm. La Corte ha però dichiarato inammissibile il ricorso affermando che le conclusioni tratte dal consulente del pm, "pur costituendo anch'esse il prodotto di un'indagine di parte, devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa".
Secondo gli ermellini, infatti, il pm, "pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte", come gli avvocati, e dunque le valutazioni del proprio consulente "rivestono una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio". Ciò sarebbe confermato dall'obbligo del pm di ricercare anche le prove a favore dell'indagato, stabilito dall'articolo 358 del Codice di procedura penale, e dal fatto quindi che la pubblica accusa avrebbe "per proprio obiettivo quello della ricerca della verità".
Chiunque abbia una conoscenza minima di come funzioni la macchina giudiziaria sa bene che la norma che impone al pm di svolgere accertamenti a favore della persona indagata è da sempre lettera morta, che il pm mira non a "ricercare la verità", ma piuttosto a cercare conferme per le proprie tesi accusatorie, e che nel processo penale all'italiana (quello formalmente accusatorio, ma nella sostanza segnato da profondi residui inquisitori) l'accusa continua a rivestire una posizione di superiorità rispetto alla difesa, a dispetto del principio di parità delle parti.
La sentenza della terza sezione penale della Cassazione, quindi, non dovrebbe sorprendere più di tanto gli operatori della giustizia e gli osservatori più attenti. A colpire, però, è la tranquillità con cui la Cassazione ha voluto mettere nero su bianco un principio in evidente contrasto con la nostra Costituzione.
"C'è un piccolo particolare - ha notato Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione Camere Penali - e cioè che la parità delle parti (pm e imputato) davanti al giudice terzo è il comando inequivoco dettato dall'art. 111 della Costituzione. E questa sentenza, e il principio che essa afferma, letteralmente si fa beffe, e anzi sovverte, quanto preteso senza equivoci dalla nostra Costituzione".
"Non si comprende - ha aggiunto il presidente dei penalisti - per quale misterioso motivo il parere dell'esperto balistico o chimico o tanatologico nominato dal pm dovrebbe avere valore e attendibilità scientifiche superiori a quelle dei suoi colleghi nominati dalla difesa. Al contrario, nel proprio sforzo confutativo della tesi accusatoria è assai frequente che l'imputato, soprattutto se è in grado di sostenerne le spese, nomini consulenti più qualificati, e spesso di gran lunga più qualificati, di quelli nominati dall'ufficio di procura".
La verità, come notato sempre da Caiazza, è che assegnare un vantaggio all'accusa e un pesante handicap alla difesa "la dice lunga sulla idea che i giudici nutrono, nel nostro paese, del processo accusatorio": "La magistratura italiana è, davvero con rarissime eccezioni, irrimediabilmente ostile al sistema processuale accusatorio, all'idea del processo delle parti, alla formazione della prova in dibattimento in un contraddittorio paritario".
di Giuseppe Salvaggiulo
La Stampa, 15 ottobre 2020
Il giudice va in pensione e potrebbe decadere. Pareri giuridici contrastanti, conflitti tra correnti, rivalità personali. Ma la questione diventa istituzionale. Ecco tutti gli scenari.
Ormai non passa giorno senza che il Consiglio superiore della magistratura si occupi del suo componente più famoso, Piercamillo Davigo.
Ieri il plenum ha deliberato su una questione che lo riguarda e risale al 2018, quando il Csm aveva nominato presidente aggiunto della Cassazione Domenico Carcano, preferendolo a larghissima maggioranza proprio a Davigo. Il quale non si era dato per vinto e, mentre si faceva trionfalmente eleggere al Csm, aveva presentato ricorso al Tar. Sconfitto, aveva insistito rivolgendosi al Consiglio di Stato, che infine gli ha dato ragione, stabilendo che la nomina gli spettava, perché a differenza di Carcano vantava un'esperienza nelle sezioni unite della Cassazione, il gotha della giurisprudenza italiana.
In casi del genere, i magistrati che ottengono ragione dal Consiglio di Stato per una nomina negata possono bussare al Csm per ottenere un posto analogo. Ma Davigo è in una condizione speciale: tra meno di una settimana andrà in pensione, ogni nuovo incarico gli è precluso. Tuttavia non si accontenta di una vittoria morale, che suonerebbe come una beffa. E si è rivolto al Csm chiedendo una esecuzione della sentenza favorevole sotto diversi profili: conferimento, comunque, dell'incarico di presidente aggiunto della Corte di Cassazione "con ogni effetto di legge", o in ogni caso riconoscimento retroattivo del titolo dì presidente aggiunto "ai fini dell'attribuzione dei relativi incrementi retributivi, nonché agli ulteriori emolumenti accessori, anche sotto forma di risarcimento del danno per perdita di chance".
Ma quel posto di procuratore aggiunto non c'è più: Carcano (che andrebbe spodestato) è nel frattempo andato in pensione e Margherita Cassano, che l'ha sostituito con una nuova e legittima selezione, ha diritto a conservare l'incarico. Per cui il Csm ha negato a Davigo l'attribuzione dell'incarico "ora per allora" e anche il riconoscimento del titolo di presidente aggiunto (trattasi di incarico funzionale, non di onorificenza), limitandosi all'inserimento, nel fascicolo personale, dell'annotazione "vincitore del contenzioso per la nomina quale presidente aggiunto della Corte di Cassazione".
In forza di questa frase, Davigo potrà proporre un'altra causa per ottenere la maggiorazione retributiva non incassata dal 2018, il ricalcolo al rialzo della pensione e l'eventuale risarcimento dei danni per "perdita di chance", consistente negli ulteriori incarichi (presidente di Cassazione?) a cui avrebbe potuto concorrere.
La questione sarebbe derubricata a curiosità (un consigliere del Csm che fa causa al Csm) se non fosse il frizzante aperitivo del sardanapalesco plenum straordinario convocato per lunedì prossimo. Il menu prevede il caso Davigo, ma quello vero, serio e grave. Al punto da coinvolgere i più alti livelli istituzionali. Dopo 42 anni in toga, Davigo va in pensione il 20 ottobre, quando compie 70 anni. Può rimanere nel Csm, dov'è stato eletto due anni fa per rappresentare i magistrati, o deve automaticamente decadere? La domanda non si è mai posta perché mai si è verificato un caso simile.
Al netto di arzigogoli e fumisterie giuridiche, la questione è riassumibile con poche parole, comprensibili a tutti. Perché la questione riguarda tutti i cittadini, e non solo i magistrati, come sempre quando sono in gioco le istituzioni. Davigo è convinto di avere diritto a rimanere consigliere del Csm. Per due ragioni. Primo: l'articolo 104 della Costituzione dice che "i membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni" e lui ne ha fatti solo due. Secondo: le cause di decadenza dei consiglieri espressamente previste dalla legge non contemplano il pensionamento, e vanno interpretate come tassative.
Sono due forti argomenti letterali. Chi pensa che Davigo debba lasciare il Csm controbatte con due motivazioni. Prima: la durata quadriennale riguarda l'organo, non i singoli componenti, tanto è vero che chi subentra successivamente alle elezioni cessa dall'incarico insieme con gli altri, prima di quattro anni. Secondo: la Costituzione disegna un Csm con membri togati (magistrati eletti dagli altri magistrati) e laici (docenti e avvocati eletti dal Parlamento), mentre un magistrato che va in pensione a metà mandato costituirebbe un'anomalia, in quanto non rappresentativo degli ex colleghi e per di più sottratto alla responsabilità disciplinare.
Questo è un forte argomento sistematico. Che, sia pure in termini paradossali, interpella la possibilità di un Csm composto per due terzi da magistrati in pensione. Sarebbe conforme al disegno costituzionale che prevede un organo di governo autonomo della magistratura a maggioranza di magistrati, come garanzia dell'indipendenza di ciascuno di essi dal potere politico?
Da quando Davigo ha posto formalmente (e correttamente) la questione che lo riguarda, su questo discutono giuristi di vaglia. Per esempio ha sostenuto la tesi della decadenza Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale. Pro Davigo, invece, Maria Agostina Cabiddu, docente di diritto pubblico al Politecnico di Milano.
Davigo ha molti avversari, fuori (politici, avvocati) e dentro la magistratura. Per la sua storia e per le sue posizioni su diversi ambiti di politica giudiziaria: lotta alla corruzione, concezione del processo penale, carcere. Rappresenta al livello più alto e nobile la destra giudiziaria o, come si dice con formula di grande successo anche se semanticamente discutibile, il "giustizialismo".
Dopo i fasti di Mani Pulite, Davigo era andato in Cassazione. Stakanovista e implacabile falcidiatore di ricorsi di imputati condannati, da presidente di sezione si portava dietro (compiacendosene) la leggenda che sul muro del suo ufficio ci fosse una grande scritta: "L'inammissibilità è uguale per tutti". Cinque anni fa, con Marcello Maddalena, uscì dalla corrente Magistratura Indipendente, in polemica con il leader Cosimo Ferri trasmigrato in politica, fondando una corrente-non-corrente, Autonomia & Indipendenza, con cui è stato eletto prima presidente dell'Anm, poi membro del Csm. Sempre con record di preferenze.
Ora la sua sorte è appesa a una votazione del plenum del Csm, su cui convergeranno valutazioni giuridiche, personali, politiche e istituzionali. Nella commissione titoli che ha istruito il suo caso, a votare per la decadenza sono state due consigliere di Magistratura Indipendente, Loredana Micciché e Paola Braggion. Se Davigo fosse dichiarato decaduto, gli subentrerebbe Carmelo Celentano, della corrente Unicost (due anni fa era favorito per il seggio in Cassazione, fu trombato dalla sua corrente... ma questa è un'altra storia). Al contrario, dopo il caso Palamara, Davigo è stato l'architrave di un nuovo equilibro nel Csm in accordo con la corrente progressista Area e contro Magistratura Indipendente.
Dunque qualunque posizione potrà essere letta come un regolamento di conti tra correnti. O giudicata frutto di convenienza di parte. O motivata da opportunismo politico. Per questo, nelle ultime ore, ai piani personale, giuridico e politico (pur importanti) se ne è sovrapposto un altro, più importante di tutti. Il piano istituzionale. Perché ci sono quattro membri del Csm che sono diversi dagli altri. In primis il capo dello Stato, che è presidente di diritto del Csm anche se non partecipa ai lavori e non vota. Poi i due capi della Cassazione (presidente e procuratore generale), che sono membri di diritto e rappresentano il vertice della giurisdizione. Infine il vicepresidente del Csm, che è un membro laico ma dopo l'elezione assurge a un ruolo di garanzia, perché diventa la longa manus del Quirinale.
Generalmente, il vicepresidente non partecipa alle votazioni, proprio per preservare la sua terzietà. Anche i vertici della Cassazione sono molto prudenti nell'esporsi su questioni divisive. Ma nel momento in cui il Csm rischia di dilaniarsi e autodelegittimarsi affidandosi a una conta tra correnti (e sottocorrenti), il caso diventa istituzionale. Non riguarda più una persona, ma l'istituzione stessa. E chi la rappresenta al più alto livello, assumendosi quando necessario la responsabilità di tutelarla. Direttamente o indirettamente.
Per questo il vicepresidente David Ermini, il presidente della Cassazione Pietro Curzio e il procuratore generale Giovanni Salvi hanno preso in mano il caso. Per cominciare, hanno rinviato il plenum a lunedì prossimo, per evitare che l'ordalia sul caso Davigo coincida con il rush finale delle elezioni dell'Anm, il sindacato dei magistrati. Il secondo passo sarà la garanzia di un dibattito serio e di una deliberazione trasparente, non inquinata da sospetti, veleni e doppi giochi inevitabili in caso di voto segreto (contro cui si batte per esempio Nino Di Matteo, non a caso l'unico membro togato fuori dalle correnti). Il terzo passo sarà una presa di posizione di rango istituzionale per dirimere la questione, facendo appello sia ai più alti principi costituzionali, sia a motivazioni istituzionali e di sistema, che garantiscano la "leale collaborazione" tra organi dello Stato.
Nessun orientamento è stato formalizzato. Al di là dei convincimenti personali, ci sono tre valutazioni istituzionali che rendono più difficile la permanenza di Davigo al Csm.
Primo: l'Avvocatura dello Stato si è espressa, con un parere chiesto dallo stesso Csm e firmato dal suo vertice, Gabriella Palmieri Sandulli, per la decadenza di Davigo. Il parere non è vincolante e suscita qualche perplessità per come è argomentato. Ma queste sono opinioni, pur legittime, che non cancellano un dato istituzionale: una decisione in senso contrario determinerebbe un corto circuito. Come potrebbe la stessa Avvocatura, in un successivo e inevitabile contenzioso, difendere una decisione del Csm presa contro un suo parere?
Secondo: i sostenitori della decadenza di Davigo, e la stessa Avvocatura, valorizzano una sentenza del Consiglio di Stato del 2011, su un caso diverso. In un passaggio di quella sentenza, i magistrati amministrativi argomentano in modo assertivo perché un pensionato non può essere membro del Csm. Anche quella sentenza non è vincolante, ma discostarsene produrrebbe un doppio corto circuito. Perché suonerebbe come una sfida al Consiglio di Stato, che peraltro sarebbe chiamato a pronunciarsi sul caso Davigo, con inevitabili imbarazzi.
Terzo: Davigo è membro della sezione disciplinare del Csm. Una sua controversa e fragile permanenza, sub judice, metterebbe a rischio di legalità di tutte le sentenze disciplinari (e tante ce ne saranno, con i cascami del caso Palamara).
Certo, almeno il terzo argomento potrebbe essere superato se Davigo rinunciasse alla sezione disciplinare. Ma questa mossa avrebbe avuto senso un mese fa. E poi chiedere a Davigo di rinunciare a essere giudice disciplinare nel Csm (di questi tempi, per giunta) sarebbe come chiedere a Cristiano Ronaldo di non giocare una finale di Champions League.
di Paolo Comi
Il Riformista, 15 ottobre 2020
Promossi candidati che avevano fatto compiti sgrammaticati e segni di riconoscimento, ma il Guardasigilli liquida il question time in 120 secondi. Anche se l'alta vigilanza sulle prove è affidata a lui.
Rivolgetevi al Tar. Lo "scandalo" del concorso in magistratura si conclude dunque così, con l'invito rivolto ai bocciati da parte del ministro della Giustizia affinché presentino ricorso al giudice amministrativo. L'incredibile risposta è arrivata ieri pomeriggio durante il question time a Montecitorio. Era stato il capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera, Pierantonio Zanettin, a sollecitare il Guardasigilli sulle "particolari" modalità con cui erano stati corretti gli scritti dell'ultimo concorso da 330 posti per magistrato ordinario. La correzione dei temi era terminata lo scorso giugno. Sui 13mila concorrenti, coloro che avevano portato a termine le prove erano stati circa 3mila. E solo 300 quelli giudicati idonei.
Alcuni bocciati, come spesso capita, avevano fatto accesso agli atti e avevano scoperto che diversi temi erano stati valutati positivamente nonostante fossero pieni di strafalcioni in diritto e segni di riconoscimento assortiti. "La lettura di quei temi - dichiarò Zanettin - ha evidenziato un sofisticato e truffaldino sistema per consentire di individuarne l'autore: chiederò al ministro cosa abbia intenzione di fare". La risposta è arrivata ieri: nulla. In poco di 120 secondi Alfonso Bonafede ha messo una pietra tombale su questa vicenda. "I commissari sono nominati con decreto del ministro su conforme delibera del Csm che designa i componenti della Commissione", ha esordito il ministro grillino lasciando intendere che sulla scelta dei commissari del concorso via Arenula non ha toccato palla.
La Commissione, presieduta dal consigliere di Cassazione Lorenzo Orilia, è composta da ventotto componenti. Venti sono magistrati, otto gli avvocati e professori universitari. Il Ministero, ha puntualizzato Bonafede, fornisce solo un non meglio specificato "supporto tecnico". Per quanto invece riguarda le decisioni della Commissione, trattandosi di "provvedimenti amministrativi" sono sindacabili esclusivamente dal giudice amministrativo.
L'alta vigilanza affidata al ministro sul concorso in magistratura consiste quindi nel verificare "la regolarità" del rispetto delle procedure, "non potendo entrare nel merito delle decisioni" della Commissione, ha tenuto a sottolineare Bonafede Fatta questa cornice normativa, ecco allora l'invito ai bocciati a presentare ricorso al Tar. Il ricorso al giudice amministrativo, se accolto, avrebbe però l'unico effetto di consentire che il tema venga corretto una seconda volta. Chi è stato giudicato idoneo pur avendo scritto strafalcioni non subirebbe alcuna conseguenza.
Senza considerare, poi, che i termini per la presentazione dei ricorsi sono ormai tutti scaduti. Grande delusione di Zanettin per la risposta "burocratica" di Bonafede. "Ha letto gli appunti che gli hanno predisposto a via Arenula", ha attaccato l'ex laico del Csm durante lo spazio destinato alle repliche. La legge prevede che il ministro eserciti "l'alta vigilanza" e non faccia come "lo struzzo".
di Fiammetta Modena
Il Riformista, 15 ottobre 2020
Oramai può capitare a tutti di finire in pasto all'opinione pubblica, prima della sentenza, con indagini, intercettazioni e dichiarazioni della polizia giudiziaria. Visto che si parla di riforma della Giustizia, Governo e Parlamento intervengano.
Ragionando di riforma della Giustizia e del processo penale, è necessario normare e regolamentare il fenomeno molto grave che vede instaurarsi, in un binario parallelo a quello del processo, un vero e proprio "processo circense". Preferisco la definizione di processo circense a quella più comune di "processo mediatico", perché è lo spettacolo "solenne" che in epoca romana si dava al circo. Di questo infatti si tratta: si dà in pasto alla pubblica opinione un nome, con la solennità di pezzi di indagini, di intercettazioni, di conferenze stampa della polizia giudiziaria.
Un circo, appunto, "solenne". Il "processo circense" avviene fuori dal perimetro delle aule giudiziarie, dai suoi princìpi e dalle sue regole: si delinea la figura del colpevole e si consegna l'accertamento delle responsabilità all'opinione pubblica. In tal modo la società emette giudizi che prescindono dal processo reale, una sentenza senza appello, senza difesa, indelebile nella memoria collettiva e nei motori di ricerca della rete.
Le "sentenze circensi" sono inscalfibili, irreversibili e incontrovertibili, per lo più quando in sede giudiziaria emerge poi con evidenza l'innocenza di chi viene processato. Chi è innocente e viene coinvolto nel processo subisce due forme di vittimizzazione: una legata alla sofferenza dovuta alla vicenda processuale, l'altra causata dal processo circense.
Chi è colpevole subisce una doppia pena, quella inflitta dallo Stato e quella del processo circense e con lui i familiari, gli amici che restano (pochi). È tempo che le vittime del processo circense siano risarcite con forme di compensazione, siano esse riconosciute innocenti o colpevoli in sede di giudizio. Va riconosciuta la sofferenza da processo.
A tale scopo la comunità giuridica e il Parlamento, in sede di riforma del processo penale, devono individuare una definizione di processo circense ampia e articolata, comprendente la rappresentazione della realtà che opera un parallelo accertamento delle responsabilità fuori dalla sede naturale del processo, coinvolgendo il giudizio dell'opinione pubblica e arrecando un irreversibile pregiudizio al soggetto del suddetto processo.
Come emerge con chiarezza dal "Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale", a cura dell'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione Camere Penali, "quando il processo giunge al dibattimento, le paginate di notizie scompaiono e l'informazione sulla singola vicenda giudiziaria si immerge nel silenzio (sospeso solo saltuariamente se viene ascoltato qualche teste eccellente, possibilmente a sostegno dell'accusa)".
Tutta la comunità giuridica conosce il ragionamento propositivo svolto dal professor Vittorio Manes in un articolo pubblicato sulla rivista Diritto Penale Contemporaneo, dal titolo La vittima del processo mediatico: misure di carattere rimediale.
Quando vengono violati diritti fondamentali come il rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo), o la presunzione di innocenza e il diritto all'equo processo (articolo 6), lo Stato deve agire da garante non solo predisponendo meccanismi volti a limitare le fughe di notizie e le violazioni del segreto istruttorio, ma anche attuando misure che permettano un'adeguata forma di riparazione delle vittime.
Lo Stato deve pertanto farsi garante di queste istanze poiché la Convenzione europea dei diritti dell'uomo lo obbliga a garantire diritti e libertà fondamentali con tutti i mezzi. Alla luce di tutto ciò, trovare dei rimedi alla "sentenza circense", fatta di sensazionalismo, colpevolizzazione preventiva, non è più procrastinabile.
I rimedi possono essere, come suggerito da Manes, la possibilità per il giudice, in sede di determinazione della pena, e su istanza di parte, di considerare la sottoposizione a processo mediatico circostanza attenuante generica e la previsione di un rimedio a carattere indennitario, sul modello della "Pinto".
I danni del processo mediatico devono essere altresì valutati quando coinvolgono una intera comunità, che deve essere legittimata a chiedere una riparazione. L'esempio più recente è quello della mia città, Perugia, e delle sue università che hanno ricevuto un danno irreversibile, a livello internazionale, dalla notizia del calciatore Suarez e del suo esame.
Un danno non comparabile alla gravità dei reati ipotizzati, tale da far titolare a Repubblica La caduta a precipizio. Chi risarcirà coloro che vivono della presenza degli studenti, stranieri e non, in una città che vive di questo come gli affittuari, i negozi, i ristoranti, le attività turistiche, scientifiche, culturali?
Le proposte del Governo sulle riforme oggi all'esame del Parlamento sono una risposta debole, insufficiente anche nelle previsioni della responsabilità disciplinare, inadeguata alla gravità del processo circense e delle sue conseguenze sui singoli. Se non si vuole rispettare la Costituzione, quanto meno si tenga conto della Corte europea dei diritti umani e si metta fine allo scempio della vita privata e familiare di chi "capita sotto la ruota". Perché può capitare a tutti.
di Rocco Vazzana
Il Dubbio, 15 ottobre 2020
"Nessuno degli imputati aveva un interesse personale nella vicenda. Se hanno agito in quel modo, l'unica spiegazione è che hanno obbedito a quegli ordini. E chi ha dato quegli ordini l'ha fatta franca".
Sono passati pochi minuti dalla lettura della sentenza che condanna a cinque anni di reclusione l'ex capo della Squadra mobile di Roma e attuale questore di Palermo, Renato Cortese, e l'ex dirigente dell'Ufficio immigrazione, Maurizio Improta, per il sequestro di Alma Shalabayeva e della figlia di sei anni Aula, e Astolfo Di Amato, avvocato della donna, commenta così al telefono l'esito del processo di primo grado.
Per il legale di Alma, a cui "non fa comunque mai piacere quando qualcuno viene condannato", quella del Tribunale di Perugia è una sentenza monca, che lascia aperti troppi interrogativi: Chi, nel maggio del 2013 diede l'ordine di prelevare la figlia e la moglie di un dissidente kazako, in possesso di un regolare passaporto diplomatico, e consegnarle arbitrariamente alle autorità di Astana? E perché gli imputati hanno negato tutti i reati loro addebitati ma senza parlare della catena di comando?
Perché, secondo la sentenza, gli agenti della Mobile ingannarono di loro iniziativa falsificando persino documenti - i colleghi dell'Ufficio immigrazione, la Procura di Roma (guidata da Giuseppe Pignatone) e quella per i Minorenni che poi firmarono i decreti di espulsione. Una ricostruzione, che per l'avvocato Di Amato regge poco.
L'unica certezza in questa storia sono le condanne. Pesantissime. Molto più severe di quelle richieste dalla Procura, che per Cortese e Improta aveva chiesto, rispettivamente, due anni e quattro mesi e due anni e due mesi di reclusione: meno della metà della pena poi comminata. Cinque anni anche per i funzionari della Squadra mobile Luca Armeni e Francesco Stampacchia. Per tutti decisa anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Stefano Leoni e Vincenzo Tramma, agenti in servizio all'Ufficio immigrazione sono stati invece condannati rispettivamente a tre anni e sei mesi e a quattro anni. Due anni e sei mesi, infine, per la giudice di pace Stefania Lavore, che all'epoca convalidò l'espulsione di Shalabayeva: è l'unica condanna in cui non viene contestato il sequestro di persona.
"C'era una donna, moglie di un dissidente e con una bambina piccola, che supplicava di essere ascoltata ma tutti facevano finta di non sentire. Sicuramente questo aspetto avrà avuto un peso determinante su un giudizio così severo", spiega l'avvocato Di Amato.
Ma per capire la sentenza di ieri bisogna fare un salto indietro di sette anni e ripercorrere un caso internazionale che fece rischiare la poltrona ad Angelino Alfano, allora ministro dell'Interno e costò le dimissioni a Giuseppe Procaccini, capo di gabinetto al Viminale. Nella notte tra il 28 e il 29 maggio del 2013, la polizia fa irruzione in un appartamento di Casal Palocco a Roma.
Cercano Mukhtar Ablyazov, dissidente kazako ricercato dalle autorità di Astana. Ma in quell'abitazione vive solo la sua famiglia. "Fui svegliata da un forte rumore. C'era gente che bussava alle finestre e alle porte. Mia sorella, mio cognato e io ci precipitammo verso la porta d'ingresso", racconterà la stessa Alma Shalabayeva nel diario in cui ricostruisce ora per ora quei momenti concitati. "Quando aprii la porta tentai di chiedere in inglese chi fossero. Mi diedero una spinta e circa 30- 35 persone entrarono in casa. Un'altra ventina rimase fuori. Erano vestiti di nero e armati", ricorda la moglie del dissidente.
"Puttana russa", mi disse uno di loro. Un italiano con una grossa catena al collo e l'aspetto da mafioso cominciò a urlare indicando la pistola". Shalabayeva è terrorizzata e per ore resiste alle richieste di quegli uomini, nega di essere kazaka e dice di non conoscere Ablyazov. Mostra solo un regolare passaporto diplomatico della Repubblica Centrafricana, ma per gli agenti che hanno fanno irruzione nel suo appartamento è falso.
È la scusa per trasferirla al Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria senza poter comunicare all'esterno. Da quel momento inizia un calvario, fatto di tentativi disperati di chiedere asilo politico e bloccare la procedura d'espulsione già avviate dalle autorità italiane che non verranno ascoltati. Alma e Alua verranno rispedite in Kazakistan, dietro le insistenti richieste delle autorità di Astana che mette a disposizione l'aereo privato per il rimpatrio. Sette anni dopo, per il Tribunale di Perugia, si trattò di un sequestro di persona.
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