di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2020
Legge 14 agosto 2020 n. 113. La disciplina recentemente approvata - con legge 113/2020 - in tema di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni contiene alcune disposizioni in materia penale su cui ci si vuole soffermare per coglierne l'ambito di operatività.
laprimapagina.it, 21 settembre 2020
Un protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto MeF (Mediazione, attività riparative e Formazione): lo hanno firmato la Regione Toscana, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, il Centro di giustizia minorile per la Toscana e l'Umbria, Anci Toscana, e le associazioni Apab e Aleteia.
L'accordo consentirà, nell'arco di tre anni, di dare concretezza al progetto presentato dalle associazioni Apab e Aleteia, finalizzato al coinvolgimento attivo del reo, della vittima e della comunità civile, così come prevedono i modelli europei di giustizia riparativa, non esclusivamente penale, che si avvale di strumenti, finalizzati a promuovere la riparazione del danno, causato dal reato, tramite un percorso di responsabilizzazione che si sviluppa nel corso della pena, e che, nel caso di reati lievi, può anche sostituirla.
L'intesa fa seguito ad accordi precedenti, che da alcuni anni consentono, in tutta la Toscana, un progressivo sviluppo di progetti di giustizia riparativa e di ascolto alle vittime, realizzati in rete tra uffici di esecuzione penale esterna e di servizio sociale per i minorenni, associazioni ed enti locali, in linea appunto con le indicazioni e le esperienze europee.
È la stessa assessora al regionale al diritto alla salute a ricordare l'importanza di una collaborazione avviata nel 2014, che, proprio grazie alla sinergia venutasi a creare con tutti i soggetti istituzionali interessati, ha consentito di promuovere e realizzare interventi, che potessero offrire ai cittadini una maggiore accessibilità alla giustizia, alle vittime una nuova attenzione e agli autori di reato opportunità di percorsi formativi di responsabilizzazione, interpretando alla lettera uno dei principi cardini dello statuto della Regione Toscana, volto a favorire il pieno sviluppo della persona, nel rispetto della dignità e dei diritti umani.
Un protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto MeF (Mediazione, attività riparative e Formazione): lo hanno firmato la Regione Toscana, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, il Centro di giustizia minorile per la Toscana e l'Umbria, Anci Toscana, e le associazioni Apab e Aleteia.
L'accordo consentirà, nell'arco di tre anni, di dare concretezza al progetto presentato dalle associazioni Apab e Aleteia, finalizzato al coinvolgimento attivo del reo, della vittima e della comunità civile, così come prevedono i modelli europei di giustizia riparativa, non esclusivamente penale, che si avvale di strumenti, finalizzati a promuovere la riparazione del danno, causato dal reato, tramite un percorso di responsabilizzazione che si sviluppa nel corso della pena, e che, nel caso di reati lievi, può anche sostituirla.
L'intesa fa seguito ad accordi precedenti, che da alcuni anni consentono, in tutta la Toscana, un progressivo sviluppo di progetti di giustizia riparativa e di ascolto alle vittime, realizzati in rete tra uffici di esecuzione penale esterna e di servizio sociale per i minorenni, associazioni ed enti locali, in linea appunto con le indicazioni e le esperienze europee.
È la stessa assessora al regionale al diritto alla salute a ricordare l'importanza di una collaborazione avviata nel 2014, che, proprio grazie alla sinergia venutasi a creare con tutti i soggetti istituzionali interessati, ha consentito di promuovere e realizzare interventi, che potessero offrire ai cittadini una maggiore accessibilità alla giustizia, alle vittime una nuova attenzione e agli autori di reato opportunità di percorsi formativi di responsabilizzazione, interpretando alla lettera uno dei principi cardini dello statuto della Regione Toscana, volto a favorire il pieno sviluppo della persona, nel rispetto della dignità e dei diritti umani.
Tra gli obiettivi generali del progetto sono previsti dunque: una metodologia innovativa e condivisa che migliori l'efficacia del percorso dell'esecuzione penale e della messa alla prova; interventi finalizzati alla riduzione dei conflitti; attività volte alla diminuzione della recidiva e alla sensibilizzazione della società locale.
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2020
Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 350, comma 7, del codice di procedura penale, purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione, proprio perché tale norma ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 4 settembre 2020 n. 25044.
I precedenti - In termini, di recente, sezione II, 13 marzo 2018, Basso, secondo cui, in particolare, le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, sono pienamente utilizzabili nella fase procedimentale (ovvero nella fase della cognizione cautelare e in quella sulla responsabilità che si svolge nei riti a prova contratta, nella piena disponibilità dell'accusato), nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione: spetta in proposito al giudice accertare, anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, l'effettiva natura spontanea delle dichiarazioni, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua e adeguata.
Tale disciplina del resto è pienamente compatibile con le indicazioni della normativa europea e segnatamente con quelle contenute nella direttiva 2012/13/UE in materia di diritti di informazione dell'indagato: tale direttiva, infatti, è stata attuata con il decreto legislativo n. 101 del 2014, che non ha modificato l'articolo 350 del codice di procedura penale. Ed è anche compatibile con le con le indicazioni fornite dalla Corte Edu, emergendo dalle decisioni di tale organo sovranazionale solo l'esigenza che l'indagato sia protetto da ogni forma di coercizione quando viene "escusso", che è situazione diversa rispetto al caso in cui questi decida liberamente di rendere dichiarazioni.
La disciplina normativa - Si tratta di assunto condivisibile, e in linea con la disciplina normativa, opportunamente letta anche alla luce dei principi comunitari. Infatti, alle dichiarazioni spontanee del soggetto indagato non si applica la disposizione dell'articolo 64 del codice di procedura penale, che attiene all'interrogatorio, che non può essere confuso con le spontanee dichiarazioni, nelle quali, proprio per la loro caratteristica, nessun avvertimento preliminare potrebbe essere rivolto al dichiarante (si veda sezione VI, sentenza 6 novembre 2009, Colace e altro).
Va del resto ricordato che ciò che caratterizza, rispetto alle "dichiarazioni spontanee", l'assunzione di informazioni e indicazioni utili per le investigazioni, sono la direzione dell'escussione del soggetto da parte dell'operatore di polizia giudiziaria e la riconduzione dell'escussione in un preciso ambito scelto e limitato da quest'ultimo.
In questa prospettiva, peraltro, una generica sollecitazione da parte della polizia giudiziaria (nella specie, sostanziatasi nella generica frase: "che è successo?") non è idonea a tramutare la "ricezione" delle dichiarazioni spontanee del soggetto in una "assunzione" vera e propria delle stesse, sicché non sono necessari in tal caso il previo invito alla nomina del difensore, la presenza di quest'ultimo o l'avvertimento della facoltà di non rispondere (cfr. sezione II, 12 novembre 2009, Saleem e altri).
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2020
Cassazione - Sezione II penale - Sentenza 11 agosto 2020 n. 23792. Sul reato di circonvenzione di persone incapaci, la Cassazione con la sentenza 23792/2020, spiega che può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che in tema di circonvenzione di persone incapaci, il fatto che la legge individui tre categorie di soggetti passivi (il minore, l'infermo psichico e il deficiente psichico), distinguendo quindi tra infermo psichico e deficiente psichico e non considerando necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che per "infermità psichica" deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile tra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive, mentre la "deficienza psichica" è identificabile in un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'infermità, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico (vi rientrano, per esempio, l'emarginazione ambientale, la fragilità e la debolezza di carattere).
In ogni caso, minimo comune denominatore rinvenibile in entrambe le situazioni consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato, in quanto si dimostri l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica.
Tale situazione di minorata capacità deve essere oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (sezione IV, 30 marzo 2017, D.M. e altri, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito che aveva ravvisato il reato motivando in termini convincenti non solo sulle accertate condizioni psicofisiche pregiudicate di alcune delle vittime, ma anche e soprattutto sul tema della riconoscibilità di tali condizioni, tali da avere indotto gli imputati alla scelta delle vittime e poi ad approfittare di queste condizioni pregiudicate - in primo luogo, l'ipoacusia - determinate anche dall'età avanzata; in termini, sezione II, 12 giugno 2014, S. In altri termini, per la configurabilità del delitto di cui all'articolo 643 del Cp, non si richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva o affettiva che ne affievolisca le capacità critiche.
In particolare, lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato, anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività̀ di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito (sezione II, 18 luglio 2018, V. e altro).
di Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2020
Il lockdown non ha fermato le interdittive antimafia, ossia i provvedimenti delle prefetture che bloccano l'attività delle imprese sospettate di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Anzi. Secondo i dati del ministero dell'Interno, da agosto 2019 a luglio 2020 ne sono state adottate 1.865 contro le 1.491 dello stesso periodo precedente (agosto 2018-luglio 2019) con una crescita del 25,1%. Un trend in aumento confermato anche dai dati elaborati per anno solare: ad oggi le Prefetture hanno già varato 1.394 interdittive, più di 5 al giorno, contro le 4 del 2019.
Con l'obiettivo di impedire l'infiltrazione nell'economia legale, l'interdittiva blocca l'attività dell'impresa alla quale viene interdetto non solo qualsiasi rapporto con la Pa (a partecipazione a gare pubbliche o sottoscrizione di contratti) ma vengono negate anche autorizzazioni e licenze commerciali. La Regioni del Sud (con la Calabria in testa) restano quelle con il maggior numero di provvedimenti, ma l'estensione della penetrazione criminale nel Centro-Nord emerge dal dato dell'Emilia Romagna che quest'anno ha superato la Sicilia.
Azione preventiva - Basata non su prove certe ma su una valutazione probabilistica (indizi gravi, precisi e concordanti), l'interdittiva ha carattere preventivo e viene adottata in seguito alla richiesta di verifiche da parte di Pa, Comuni e altre stazioni appaltanti. I numeri forniti dal ministero dell'Interno fotografano le risposte negative, che bloccano l'attività richiesta: più provvedimenti di diniego possono quindi riguardare anche la stessa azienda.
Ad introdurla è stato il Codice antimafia (Dlgs 159/2011) per il settore degli appalti pubblici. Nel 2014 è stata estesa a autorizzazioni e licenze commerciali che ormai costituiscono l'oggetto della maggior parte degli stop. Nel 2019 infatti solo 633 delle 1.541 interdittive adottate dalle Prefetture ha colpito aziende coinvolte in appalti e quindi censite dall'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione. Le altre hanno quindi riguardato attività (come esercizi commerciali, bar o ristoranti), che necessitano di autorizzazioni o licenze.
"È uno dei problemi cruciali del rapporto tra amministrazione della giustizia e sistema economico - dice Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione camere penali - Ed ormai è un'emergenza. Il Consiglio di Stato respinge il 100% dei ricorsi: questo vuol dire che non esiste più alcun controllo giurisdizionale su un'attività di polizia che può distruggere un'impresa. È un tema talmente importante che sarà al centro di un convegno a ottobre".
Le ragioni dell'aumento - Nel 2020 (se si proiettano su 12 mesi i dati relativi al periodo gennaio-15 settembre) la crescita delle interdittive è del 27% rispetto al 2019 e del 53% rispetto al 2018. Un aumento incessante dovuto a diversi fattori. Da una parte l'incremento della pressione mafiosa. Nella relazione 2020, l'Anac a commento della crescita del 10% delle interdittive legate agli appalti (dalle 573 del 2018 alle 633 del 2019) sottolinea come le organizzazioni criminali approfittino delle situazioni emergenziali "con effetti devastanti sulle imprese sane, già pesantemente colpite dalla crisi". Dall'altra, la maggiore capacità di contrasto. Non solo la normativa ha allargato i casi in cui è necessaria la documentazione antimafia ma è anche cresciuta la collaborazione fra Prefetture, Comuni, Asl e altre stazioni appaltanti con accordi e protocolli di intesa che hanno fatto aumentare la richiesta di verifiche.
Gli effetti - Lo stop all'attività ha conseguenze pesanti. "Per ridurre l'impatto sull'occupazione - spiega il prefetto di Napoli, Marco Valentini - spesso si decide di commissariare l'impresa fino alla fine dei contratti in essere. Ma questo è possibile solo nei settori dei servizi essenziali. Si potrebbe estendere ad attività che hanno molti occupati, come ristoranti e supermercati". Negli ultimi tempi sta anche crescendo il ricorso al controllo giudiziario. La decisione spetta al giudice che può consentire la prosecuzione delle attività, nel rispetto di prescrizioni specifiche e con l'ausilio di un controllore nominato dal Tribunale.
di Fabio Marchese Ragona
Il Giornale, 21 settembre 2020
Ucciso dalla mafia, vicino alla beatificazione. Potrebbe diventare il Patrono delle toghe. Non aveva voluto una scorta per non mettere a rischio altri uomini, perché, in cuor suo, sapeva che qualcosa, prima o poi, gli sarebbe accaduto. E alla fine è morto da solo, scappando in mezzo a delle sterpaglie che paradossalmente per lui rappresentavano la vita.
di Giuseppe Pignatone*
La Repubblica, 21 settembre 2020
Trent'anni fa ad Agrigento il delitto del magistrato 38enne, per il quale è in corso il processo di beatificazione. Si era al culmine di un decennio in cui sembrava che in Sicilia la vita non avesse valore. Livatino venne ucciso perché "perseguiva le cosche impedendone l'attività criminale".
"Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili". Sono parole di Rosario Livatino, il magistrato siciliano ucciso il 21 settembre di trent'anni fa a colpi di mitra e di pistola, mentre si recava al Tribunale di Agrigento dove prestava servizio dal 1979, prima come sostituto procuratore e poi come giudice.
di Davide Varì
Il Dubbio, 21 settembre 2020
Approvata la mozione finale dall'Assemblea generale dell'Anm. "Netta contrarietà rispetto a qualsiasi utilizzo del sistema del sorteggio, anche se soltanto limitato al funzionamento dell'organo consiliare". A esprimerla è l'Associazione nazionale magistrati in una mozione approvata al termine dell'Assemblea generale che si è svolta ieri e oggi a Roma, "dopo un diffuso e partecipato dibattito sulle proposte di riforma dell'ordinamento giudiziario e del sistema per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura".
Quotidiano di Sicilia, 21 settembre 2020
Parte oggi dalla città dell'Agrigentino candidata a capitale della Cultura e del Perdono, il tour in Sicilia del racconto - per immagini, parole e atti - dell'ottavo congresso dell'Associazione Nessuno tocchi Caino. Un viaggio che si protrarrà fino al quattro ottobre. Prende il via oggi da Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, candidata a capitale della Cultura e del Perdono, "Il viaggio della speranza" di Nessuno tocchi Caino. Si tratta del racconto per immagini, parole e atti dell'ottavo congresso dell'Associazione umanitaria svoltosi nel Carcere di Opera a Milano nel dicembre del 2019 e che viene riproposto nel trentesimo anniversario della morte del giudice Rosario Livatino.
"Il viaggio della speranza" non è solo un libro, è un viaggio vero e proprio che attraverserà la Sicilia dal 21 settembre al 4 ottobre, venendo dalla Calabria dopo aver attraversato la Puglia. Ci saranno incontri, presentazioni del libro e manifestazioni sui temi dell'associazione, a partire dal superamento degli stati di emergenza verso l'affermazione dello Stato di Diritto. Il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, ha scelto di accogliere la presentazione del libro "Il viaggio della speranza", alle 18 al Palazzo degli Scolopi, e presentare la candidatura della sua città a capitale della cultura e del perdono.
Oltre al Sindaco, saranno presenti gli esponenti di Nessuno tocchi Caino Sergio d'Elia, Segretario, Rita Bernardini, Presidente ed Elisabetta Zamparutti, Tesoriera. "Abbiamo voluto iniziare - hanno spiegato - il viaggio in Sicilia da Palma di Montechiaro perché il Sindaco con la sua proposta di candidatura della sua città esprime il senso di una giustizia rinnovata capace di guarda al futuro piuttosto che fossilizzarsi su fatti passati che pure sono incancellabili".
"Una giustizia - hanno scritto in una nota i rappresentanti di Nessuno tocchi Caino - scevra da vendetta e capace di ri-conoscere, ri-parare e ri-comporre il tessuto sociale. Una giustizia che comprende il perdono". Il titolo del volume di 440 pagine, dedicato a Marco Pannella, è tratto dal nome di un'associazione americana contro la pena di morte, Journey of Hope - from Violence to Healing (Viaggio della speranza - dalla violenza alla guarigione), costituita da parenti delle vittime di reato e parenti dei detenuti nel braccio della morte che ogni anno, insieme, con una sorta di carovana della pace e della giustizia, attraversano gli Stati Uniti.
retesei.com, 21 settembre 2020
"Dopo quello di Palermo scoppia un altro focolaio a Benevento. Tra l'uno e l'altro circa trenta poliziotti contagiati. E speriamo si fermi qui." Sostiene il leader del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Sappe. "Sono molto deluso, oltre che preoccupato, dal modo di gestire l'emergenza coronavirus da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Tanto per quel che riguarda l'ex Capo Dap Francesco Basentini, quanto per quel che (non) stanno facendo gli attuali vertici Petralia e Tartaglia, lasciando la responsabilità ai direttori dei singoli istituti" spiega il segretario del Sappe.
"Sia l'uno che gli altri, infatti, si sono limitati a recepire e diramare in periferia le direttive delle Autorità Sanitarie Nazionali e del Governo, senza nulla togliere e nulla aggiungere per le particolarità delle carceri." prosegue Capece "Sappiamo che nella Polizia di Stato, il Capo Gabrielli ha convocato più volte le organizzazioni sindacali sull'argomento concordando protocolli specifici per i poliziotti e per i particolari servizi che essi svolgono." E a tal riguardo, Capece rivela: "Niente di tutto ciò, invece, per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria ... niente convocazioni sul tema, niente protocolli condivisi e, soprattutto, niente indicazioni specifiche per i poliziotti penitenziari che svolgono i più svariati servizi."
"È per questo che mi auguro con tutto il cuore - auspica Capece - che continui ad assisterci la buona stella che ci ha salvaguardato fino ad oggi facendoci passare quasi indenni (due vittime) la prima ondata dei contagi e le rivolte dei detenuti". "Ma per questo, non dobbiamo certo ringraziare le decine e decine di dirigenti dipartimentali che hanno pensato bene di mettere al riparo solo se stessi con smart working, lavoro agile e altri espedienti del genere ... tanto in sezione, in mezzo ai detenuti, ci stanno solo i poliziotti penitenziari", conclude il capo del più grande sindacato della Polizia Penitenziaria.
- Guerra in Siria, dopo il ritiro-fantasma gli Usa inviano altri soldati
- Stati Uniti. Cattolica e anti-abortista, la favorita di Trump per la Corte Suprema
- Le deboli reazioni al neo-oscurantismo
- Bari. I penalisti al contrattacco: le parole di Buonafede suonano come una beffa
- Iran. Gravissime le condizioni dell'avvocata Nasrin Sotoudeh










