di Stefano Anastasia
Il Manifesto, 23 luglio 2020
Gli stomaci duri possono ascoltare online l'audio di una intercettazione dei carabinieri indagati a Piacenza per traffico di sostanze stupefacenti, tortura, estorsione e chissà che altro. Ma per avere una immagine della gravità dei fatti, basta guardare quel portone, in via Caccialupo 2, e i sigilli apposti dai confratelli della Finanza. Una intera Caserma dell'Arma posta sotto sequestro in via cautelativa, affinché possano essere svolti dagli inquirenti tutti gli accertamenti necessari su episodi che sembra vedano coinvolti dieci degli undici militari che vi prestavano servizio.
Sarà il processo a convalidare o meno l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ma è importante la reazione dei vertici politici e militari, della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri: l'immediata sospensione dal servizio e l'avvio di una indagine interna sull'accaduto.
I 110mila carabinieri in servizio "uomini e donne che ogni giorno lavorano con altissimo senso delle istituzioni", come dice il Ministro Guerini, non possono essere identificati con i dieci militari sottoposti a misure cautelari per "episodi inauditi e inqualificabili", "fatti inaccettabili che rischiano di infangare l'immagine dell'Arma".
Bene. Come importanti sono state, nel corso del tempo, le prese di posizione dei vertici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri su alcune ferite ancora aperte della nostra storia, dalla repressione violenta del movimento alter-mondialista a Genova, di cui ricorre proprio in questi giorni l'anniversario, al depistaggio delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi a seguito delle violenze subite in un'altra caserma dei Carabinieri, a Roma, a metà di questo ventennio horribilis per le forze di polizia italiane.
Ciò detto, di fronte a questi fatti è veramente possibile sfuggire alla alternativa tra la generale criminalizzazione delle forze di polizia e il giustificazionismo della singola o delle poche mele marce nel cesto sano? Non facile, ma necessario. A una condizione: che si guardi in faccia e si chiami con il suo nome il potere di polizia. Potere anfibio che, in nome della legalità, vive ai confini di essa e ne determina in gran parte dei casi il significato concreto.
È il potere di polizia che - in prima battuta - definisce ciò che è legale e ciò che legale non è, e con ciò discrimina condotte e azioni, indirizzando alcune di esse (e i suoi autori) sui binari dell'accertamento penale e lasciando altre (e relativi interpreti) libere di manifestarsi. E questo potere di polizia non è (solo) centrale, né (tutto) accentrabile, ma vive nella pratica e nell'esercizio discrezionale dei suoi titolari, sparsi sul territorio quanto la "pubblica sicurezza" richiede. Non si tratta, quindi, di criminalizzare genericamente l'Arma oggi, la Polizia domani o la Penitenziaria dopodomani, né di ridurre tutto alla casistica delle mele marce, ma di riconoscere il rischio dell'abuso nell'esercizio di un potere enorme e diffuso.
Per questo serve l'accertamento della verità in ogni singolo caso, nel rispetto dei diritti e delle garanzie di ogni singolo accusato, ma serve anche un'attenzione vigile e costante, capace di prevenire gli abusi e di impedire acquiescenze o, peggio, giustificazioni.
Un'attenzione necessaria da parte dei vertici delle forze di polizia e di ogni singolo appartenente a esse, della magistratura e dei garanti delle persone private della libertà, dell'opinione pubblica e di forze politiche finalmente libere da quel complesso di inferiorità nei confronti delle polizie più volte denunciato da un osservatore attento come Luigi Manconi.
di Niccolò Zancan
La Stampa, 23 luglio 2020
I fatti sono questi. Ad Aulla, dove la Toscana confina conia Liguria, 29 carabinieri stanno affrontando un processo per violenze, minacce, abuso d'ufficio, ispezioni corporali fatte con bastoni, rapporti sessuali estorti e angherie contro i migranti. Uno di quei carabinieri parlava così: "I negri sono degli idioti, sono delle scimmie, devono mangiare banane".
I fatti dicono che Stefano Cucchi è stato ammazzato a furia di botte in una caserma di Roma, tanto che due carabinieri sono stati condannati per omicidio preterintenzionale. Ma altri otto sono a processo per i depistaggi che seguirono quella violenza, accusati di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia.
È inutile girarci intorno. È un anno orribile per l'Arma dei carabinieri. Tutti ricordano l'interrogatorio, nella notte dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello, quando il sospettato fu incappucciato e ammanettato dentro un'altra caserma di Roma. Così come è difficile dimenticare che, a febbraio 2020, anche il secondo carabiniere accusato dello stupro di due studentesse americane a Firenze è stato condannato.
E ora c'è questa caserma di Piacenza, sede di spaccio e di torture, con altri dieci militari indagati. Il comandante generale Giovanni Nistri fa bene a ricordare che i carabinieri in Italia sono in tutto 110 mila. Ma commentando il processo per l'assassinio di Stefano Cucchi aveva dichiarato: "Ci sono episodi esecrabili peri quali l'Arma si deve scusare, non come istituzione, ma perché alcuni suoi componenti infedeli sono venuti meno al proprio dovere". Chiamarli "alcuni" e definirli "episodi" adesso sembra più difficile.
di Liana Milella
La Repubblica, 23 luglio 2020
La maggioranza chiude nella notte l'accordo sulla riforma anti-correnti del Csm. Doppio turno con parità di genere nelle candidature e 4 preferenze. Accordo fatto. La maggioranza chiude, nella notte, l'intesa sulla nuova legge che cambia le regole per l'elezione al Csm.
Una riforma non solo contro le correnti dopo l'inchiesta di Perugia su Palamara, ma anche per allontanare il più possibile dall'organo di "governo autonomo della magistratura" - come ha precisato il presidente Sergio Mattarella nell'ultimo plenum che ha presieduto al Quirinale il 15 luglio - qualsiasi possibile interferenza della politica attiva. Per questo - ed è la novità maturata tra le 9 e trenta e la mezzanotte di ieri - al Csm non si potrà candidare chi, negli ultimi due anni, ha rivestito incarichi di governo sia nazionale, sia locale.
Stop ai politici per 2 anni - Ma non basta: perché, anche se non se ne ricorda un solo caso nella storia di palazzo dei Marescialli, non potranno essere designati dal Parlamento, nell'elezione in seduta comune, neppure i segretari di un partito. Una regola che, dopo i casi Lotti e Ferri nell'inchiesta di Perugia su Palamara, ha l'obiettivo, a cui tengono il Guardasigilli Alfonso Bonafede, ma anche i partiti della maggioranza giallorossa, di evitare qualsiasi possibile interferenza esterna sul Consiglio superiore della magistratura. Insomma, se sei anni fa fu designato come laico al Csm l'ex sottosegretario Giovanni Legnini, divenuto poi vice presidente, in carica nel governo nelle stesse ore in cui fu scelto per il Csm, questo non sarà più possibile.
Via libera ai parlamentari - All'opposto non passa la stretta, che pure Bonafede avrebbe voluto ma su cui c'è stato il netto niet del Pd, sui parlamentari. Potranno essere eletti liberamente come laici del Csm. Ma non si può escludere, visto che la riforma va in Parlamento aperta alle modifiche, che anche su deputati e senatori non possa essere inserito un blocco temporale che sterilizzi almeno il tempo del loro passaggio da parlamentari a membri del Csm. Per esempio potrebbero restare fuori deputati e senatori in carica in quel momento. Per cui una scelta come quella dell'attuale vice presidente del Csm David Ermini, ex deputato del Pd, risulterebbe impossibile. Ma su questo ci sono possibili rischi di violare le regole della Costituzione.
La legge elettorale e le donne - Ma è sulla legge elettorale che si registrano altre due novità interessanti. Sempre in chiave anti correnti e con l'obiettivo di garantire la parità di genere. Nella legge di Bonafede sarà previsto un sistema elettorale con 19 collegi, con il doppio turno. Nel primo le liste dovranno essere composte rispettando appunto il principio della parità di genere, tanti uomini e altrettante donne. Un modo per garantire una maggiore presenza femminile a palazzo dei Marescialli, che oggi, su 26 consiglieri - 16 togati e 8 laici - conta soltanto donne nel parterre dei togati (ce ne sono sei, due di Area, Alessandra Dal Moro ed Elisabetta Chinaglia, due di Magistratura indipendente, Loredana Micciché e Maria Paola Braggion, una di Unicost, Concetta Grillo, una di Autonomia e indipendenza, Ilaria Pepe), mentre la rappresentanza laica è tutta al maschile.
Sarebbe opportuno quindi - qualora Bonafede ancora non l'avesse previsto - che anche nella scelta dei consiglieri laici il Parlamento fosse obbligato a rispettare la parità di genere. In futuro il Csm sarà ampliato nei numeri, con 20 togati e 10 laici. Ebbene, almeno la metà dei laici dovrebbe essere composta da donne. Come si è cercato di fare per la Corte costituzionale che nell'ultima votazione in seduta comune, ha mandato alla Corte Silvana Sciarrerei mentre il Quirinale ha scelto Daria de Pretis.
L'obbligo delle 4 preferenze - Ma è proprio sulla legge elettorale che la maggioranza - presenti per il Pd il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis, il responsabile Giustizia del Pd Walter Verini, il vice capogruppo del Pd al Senato Franco Mirabelli; per Italia Viva Lucia Annibali; per Leu Piero Grasso e Federico Conte - ha dibattito più a lungo. Nell'ansia di garantire sia la parità di genere che soprattutto lo stop a qualsiasi manovra correntizia, l'elettore al primo turno dovrà esprimere quattro preferenze. Anche se ovviamente nessuno potrà impedire eventuali accordi di pacchetto su chi votare.
In Cdm la prossima settimana - In queste ore in via Arenula il capo dell'ufficio legislativo Mauro Vitiello, che era presente all'incontro politico, dovrà mettere a punto l'ultimo testo. Che non ce la farà ad andare nel prossimo consiglio dei ministri di questa settimana, ma salterà alla prossima. l'idea di Bonafede e della maggioranza è di portare in Parlamento un testo aperto ai contributi dei partiti, ma con l'obiettivo di approvare la legge in tempi stretti.
di Valerio Spigarelli
Il Riformista, 23 luglio 2020
Ridurre lo scandalo a una saga del pentitismo correntizio serve a mantenere intatta una idea proprietaria della giustizia. Parte il processo disciplinare a Palamara e subito si ferma. Scopriremo tra un po' se la sezione disciplinare del Csm si comporterà come dovrebbe, facendo luce sulla vera, grave, violazione deontologica che può essere ascritta a Luca Palamara, cioè quella di essere stato parte integrante di un sistema di potere che ha minato, e mina, l'autonomia e l'indipendenza interna della magistratura.
Perché di questo si tratta, ma è forte il sospetto che l'organo disciplinare opererà, principalmente, per mettere Palamara fuori dalla magistratura e, con lui finalmente fuori dai cabasisi, anche la polvere sotto il tappeto. Da diversi decenni la magistratura italiana difende il proprio potere intonando, a volte a ragione, ma assai più spesso in maniera strumentale, il refrain sulla necessità di tutelare la propria indipendenza e autonomia rispetto all'esterno; lo fa di preferenza puntando il dito contro la politica nei - pochi - momenti in cui la stessa politica mette in campo autonome proposte, quasi sempre non gradite, sui temi giudiziari.
L'apoteosi di questo atteggiamento fu quando si discusse della riforma dell'ordinamento giudiziario: i magistrati italiani si opposero fieramente sfilando durante le cerimonie di apertura dell'anno giudiziario con la il testo della Costituzione in mano.
Ma doveva essere una edizione abusiva, visto che l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario era imposto dalla settima disposizione transitoria che volutamente l'Anm ignorava. Il problema della indipendenza e autonomia interna, invece, la magistratura italiana lo ignora da decenni, forse perché consapevole di avere la coscienza sporca.
Altrimenti non si spiegherebbe la gigantesca amnesia collettiva dell'unica magistratura di un Paese occidentale che vede la sua vita interna regolata da raggruppamenti "esterni", strutturati come centri di potere, quali sono le correnti. Esterni perché non istituzionali, ma libere associazioni, che stabiliscono, e anche questo è un segreto di Pulcinella, rapporti di carattere schiettamente politico con i propri referenti di partito, fuori e dentro il Csm e le istituzioni.
La lista testi che ha depositato Palamara (e che la sezione disciplinare probabilmente falcidierà) si propone di dimostrare la operatività di questo "sistema", e rappresenta, più che un argomento a difesa una gigantesca ed ingombrante chiamata in correo. Comunque come tale viene avvertita, all'interno ed all'esterno della magistratura.
Il che, come si coglie anche da alcune interviste del diretto protagonista, fa pensare che il nostro sia pronto a passare alla politica politicienne, sapendo - poiché conosce i suoi più di chiunque altro - che se la battaglia per la toga è persa il Paese dei pentiti può sempre collocarlo da qualche altra parte, magari in Parlamento. Il problema vero è che la rappresentazione della vicenda Palamara alla stregua di una saga di pentitismo correntizio - che Palamara condivide con i suoi attuali avversari - è funzionale a lasciare le cose come stanno poiché parte dalla illusione ottica, o se si vuole dal vero e proprio imbroglio logico, secondo il quale il "sistema" - quello descritto dal Palamara "pentito" che coinvolge tutto l'associazionismo in magistratura, oppure quello descritto da una nutrita schiera di sepolcri imbiancati, alcuni dei quali in toga d'ermellino, che puntano il dito solo contro le "mele marce" - prescinde da un dato di realtà inoppugnabile: se esiste un sistema clientelare esso coincide con la magistratura stessa. Tutta la magistratura.
Se ci si racconta che l'avanzamento in carriera dei magistrati, tutti i magistrati e per ogni carica, anche la più insignificante, era legato a logiche di spartizione tra le correnti, ciò significa che non solo la stragrande maggioranza dei magistrati italiani lo sapeva, e non lo denunciava, ma che ne prendeva parte attivamente anche solo rivolgendosi alle correnti per avere quello cui pensava di aver diritto. Ovviamente non tutti i magistrati lo facevano o venivano premiati, anzi probabilmente le vittime sono state anche numerose, ma rimane il fatto che i magistrati che lo hanno pubblicamente denunciato, da trenta anni a questa parte, si contano sulle punte delle dita di una mano.
Perché va così quando un sistema clientelare funziona: alla sua base sta il consenso. Insomma, se qualcuno pensa che la vicenda Palamara sia l'8 settembre di un sistema malato, pensi a riformare la magistratura dalla base, altrimenti finisce come sempre nel paese degli "antemarcia", ovvero degli antifascisti post bellici e degli elettori democristiani non dichiarati: il sistema sopravvive ai suoi epigoni così come ai suoi capri espiatori, perché nessuno si preoccupa di cambiarne il tessuto connettivo. Dalla base significa cambiando la composizione del Csm, istituendo un'alta corte di disciplina esterna all'organismo elettivo, innovando i criteri di accesso in magistratura.
Quel sistema si fonda, infatti, prima di tutto su di una concezione "proprietaria" della giustizia che è propria della stragrande maggioranza dei magistrati italiani, che non ha nulla a che vedere con la autonomia ed indipendenza ed è il vero problema di struttura: o si cambia quello o tutto rimarrà come prima, anche perché affratella vittime e carnefici.
Durante un dibattito radiofonico un magistrato, Alfonso Sabella, che pure raccontava le sue disavventure di magistrato estraneo alle correnti e perciò pregiudicato nella sua carriera, ha dichiarato che, però, nella concezione proprietaria della giustizia da parte della magistratura in realtà non ci vedeva nulla di strano, e che anzi era legittimata proprio dalle garanzie di autonomia ed indipendenza che la Costituzione garantisce. Ecco, finché i magistrati italiani ragioneranno così il sistema rimarrà lo stesso.
di Carlo Nordio
Il Mattino, 23 luglio 2020
Tra le raccomandazioni formulate (o le condizioni imposte) all'Italia da parte della UE per ottenere i sospirati sussidi, campeggia quella della riforma della giustizia civile, oggi così lenta da scoraggiare gli investimenti e minare la certezza dei rapporti giuridici. Va detto che i nostri reggitori sono stati finora ben più attenti alla giustizia penale, e per due ragioni. La prima, che essa incide sui beni primari della libertà e dell'onore dei cittadini.
La seconda, meno nobile ma più significativa, che da quasi trent'anni essa ipoteca la vita politica, estromettendone chi viene sottoposto a processo, o semplicemente raggiunto da un'informazione di garanzia. Un sistema demenziale qui denunciato più volte, che ha sconvolto il principio della divisione dei poteri.
Tuttavia la giustizia civile è, per certi aspetti, anche più importante. Prima di tutto perché essa disciplina tutti i rapporti personali e patrimoniali dei cittadini; in secondo luogo perché condiziona l'economia e le finanze del Paese; e infine perché mentre la giustizia penale coinvolge, per fortuna, un numero ridotto di persone, non v'è individuo che, nel corso della vita, non sia stato protagonista di una causa o che, per evitarla, non si sia comunque rivolto ad un avvocato. Un'obbligazione non adempiuta, un credito contestato, un divorzio, una lite condominiale, un risarcimento danni, una divisone ereditaria ecc. son tutte vicende nelle quali, spesso nostro malgrado, ci siamo trovati coinvolti. Mentre – ripetiamo - la gran parte di noi non è mai finita in manette e nemmeno convocata dalla Procura.
Ebbene, una serie di studi - compreso quello della Ambrosetti House pubblicato a Cernobbio e per inciso coordinato da chi scrive - hanno dimostrato che questa lentezza ci costa almeno due punti di Pil. Un salasso finanziario che comunque non tiene conto dei danni collaterali, cioè dello sgomento dei cittadini e della perdita di fiducia nelle istituzioni.
Questa diffidenza è dilagata in Europa e nel mondo. Nessuno investe più in Italia perché sa che le sue legittime aspettative sono spesso deluse dai contraenti, e ancor più spesso dallo Stato, che impiega anni, e talvolta decenni, per risolvere i conflitti interpersonali e intersocietari.
Il collasso del sistema è ben rappresentato dal paradosso per cui mentre un tempo il creditore minacciava il debitore inadempiente con l'espressione "Ti faccio causa!" oggi le parti si sono invertite, ed è quest'ultimo a provocare il creditore con la battuta "Fammi causa!", sottintendendo, in modo beffardo, che tanto non caverà un ragno dal buco.
Le ragioni di questa lentezza sono spesso state enfatizzate in modo improprio e superficiale. Alcuni avvocati hanno detto che è colpa dei giudici, che lavorano poco; e questi hanno risposto che è colpa degli avvocati, che son troppo numerosi. Sono entrambe due sciocchezze. Statistiche alla mano, i nostri magistrati sono infatti i più produttivi d'Europa. E le liti non sono inventate dai patrocinatori, ma riflettono contrasti reali, non componibili in via spontanea e amichevole.
In realtà la ragione è la solita: la complessità delle leggi e la sproporzione tra i mezzi disponibili e i fini prefissi. I magistrati italiani sono circa novemila, e l'organico è sempre carente: un numero - paragonato a quello degli altri Stati dell'Ue - troppo esiguo rispetto agli abitanti e alle pendenze. E queste sono sempre più numerose non perché il nostro carattere sia più litigioso, ma proprio perché chi ha torto pianta una causa, confidando nella sua eternità. Come si vede, un gatto che si morde la coda.
Che fare allora? La prima cosa è semplificare le procedure, magari copiandole da quelle dei paesi più efficienti e virtuosi: c'è solo l'imbarazzo della scelta. Poi viene la cosa più ovvia: o aumentiamo i mezzi, cioè le risorse, o riduciamo i fini, cioè le cause da decidere. Ma poiché queste ultime non si ridurranno finché dureranno secoli, bisogna assumere più magistrati, e soprattutto più collaboratori amministrativi. Superfluo ricordare che la sciagurata legge Madia che ha improvvisamente rottamato cinquecento toghe ultrasettantenni, e i successivi pensionamenti di migliaia di cancellieri e segretari hanno aggravato una situazione già disperata.
Sull'ingresso di nuovi giudici è la stessa magistratura a mettere dei freni, sostenendo che l'aumento dei chiamati diminuirebbe la qualità degli eletti.
Ora, per quanto la nostra scuola sia scalcinata, e alcune Università sfornino semianalfabeti, è difficile pensare che i duecento posti che in media vengono annualmente messi a concorso non possano esser raddoppiati, e degnamente coperti. È vero che fino ad ora i governi hanno sostenuto questa limitazione, invocando la carenza di mezzi finanziari. Ma è proprio questa l'occasione - che Conte ha definito epocale - per rimettere in piedi la nostra sgangherata giustizia. E se l'Europa ci dà i soldi proprio per questo, rifiutarli o impiegarli diversamente più che un errore sarebbe proprio un delitto. Che purtroppo, per le ragioni sopra esposte, resterebbe comunque impunito.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2020
Il diritto ad essere informati è parte integrante della libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuto dalla Costituzione. Tuttavia per ragioni di indagine e sicurezza sono lecite restrizioni. Al boss mafioso, detenuto al 41bis il cosiddetto carcere duro, non può essere negato l'abbonamento ai quotidiani. Il diritto ad essere informati è, infatti, parte integrante e condizione per una libera manifestazione del pensiero, garantito dalla Costituzione. Ma resta il limite della cronaca locale, che può essere fonte di notizie che possono essere diffuse tra i detenuti sottoposti al regime speciale.
La "staffetta" con il padre Francesco Madonia - Partendo da questo presupposto la Corte di Cassazione (sentenza 21803) ha accolto il ricorso del boss di "Cosa Nostra" Salvatore Madonia classe 1956, figlio di Francesco, storico capo mafia condannato all'ergastolo nel processo "Borsellino-ter". Salvatore Madonia ha raccolto il testimone del genitore, finito in carcere nell"87, per rappresentarlo nella commissione provinciale della Cupola. Quello accolto dalla Cassazione è l'ennesimo ricorso in Cassazione di Salvatore, in carcere anche lui dal 1991. Un precedente, relativamente recente, riguarda il presunto diritto violato alla corrispondenza: ricorso respinto dalla Suprema corte. L'ultima censura è invece passata.
La condizione della significativa tradizione editoriale dei quotidiani - Per i giudici di legittimità la direzione della casa circondariale nella quale si trova ristretto, non avrebbe dovuto negare la possibilità di ricevere i quotidiani richiesti, Avvenire e Il Manifesto, senza prima verificare se le testate, pur non inserite nella circolare Dap del 2017, tra i quotidiani acquistabili con il "sopravvitto", potessero arrivare al detenuto in abbonamento gratuito, vista la disponibilità ad inviarli da parte della direzione vendite, e se rientrassero tra i quotidiani di "significativa tradizione editoriale".
Il diritto ad essere informati - Per la Cassazione "il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce declinazione del più generale diritto ad essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizione, sicché esso trova una diretta copertura costituzionale negli articoli 2 e 21 della Costituzione".
Il limite delle notizie di mafia - Il diritto può comunque essere negato, come avvenuto nel caso del boss di Cosa Nostra Giuseppe Falsone (sentenze 21942 e 21943) che aveva fatto ricorso perché non gli era stato consegnato il Corriere della Sera. Per la Cassazione un no giustificato dal contenuto di alcune pagine, con articoli relativi ad un'operazione anti 'ndrangheta a Milano. Notizie che potevano essere di interesse per altri detenuti nello stesso carcere di massima sicurezza.
Ancora un ricorso di Falsone era stato respinto, sempre per rivendicare la consegna di un numero del Corriere della Sera, questa volta con servizi che riguardavano un testimone di giustizia impegnato contro il "clan dei Casalesi", ed alcuni esponenti della consorteria erano nello stesso carcere del ricorrente. Senza successo la difesa di Falsone ricorda ai giudici che le uniche limitazioni, alla libertà di informazione possono riguardare solo la stampa locale e, in particolare, quella delle zone di provenienza del carcerato.
La Suprema corte ricorda infatti che le maglie strette sono consentite quando sono in gioco l'ordine e la sicurezza pubblica. Niente giornali, neppure nazionali dunque, quando possono essere fonte di aggiornamento sulle dinamiche criminali sul territorio e uno strumento per verificare che siano stati eseguiti gli ordini fatti arrivare all'esterno.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2020
Nel procedimento camerale di sorveglianza, è causa di rinvio il legittimo impedimento del difensore, purché prontamente comunicato con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica certificata. Il giudice che ne sia a conoscenza è dunque tenuto, se ci sono i presupposti, a rinviare l'udienza.
Con la sentenza n. 21981, la Corte di cassazione prende le distanze dalla giurisprudenza secondo la quale, nel processo penale, le parti non possono fare comunicazioni, notificazioni o istanze via Pec, comprese le richieste che riguardano il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore. Sul punto la Suprema corte cita i precedenti restrittivi, relativi a procedimenti di sorveglianza, in cui il difensore aveva affidato la sua richiesta alla posta elettronica certificata. Anche nel caso esaminato, lo slittamento dell'udienza nella quale si doveva decidere sulla domanda di affidamento al servizio sociale era stata negata per l'uso illegittimo della posta elettronica, invece del canale tradizionale del deposito in cancelleria. La Cassazione sostiene un principio più elastico.
I giudici di legittimità richiamano a supporto della loro scelta l'articolo 420-ter, comma 5, del codice di rito penale applicabile anche al procedimento di sorveglianza. Una norma che fissa l'obbligo del giudice di rinviare l'udienza in caso di assoluta impossibilità del difensore a comparire, purché l'impedimento sia prontamente comunicato. E nulla dice sulle modalità di una informazione che deve solo essere tempestiva e nota al giudice.
Per la Suprema corte, è evidente che, in assenza di un regolare deposito in cancelleria della richiesta di rinvio per legittimo impedimento, come previsto dall'articolo 121 del Codice di procedura penale, sarà compito del difensore verificare che il giudice sia al corrente della comunicazione. Nel caso esaminato l'istanza il Tribunale di sorveglianza, pur essendo al corrente che si è però limitato a dichiararla irricevibile perché non depositata in modo rituale, e aveva dato corso all'udienza respingendo la richiesta della misura alternativa. Per la Cassazione è una decisione illegittima. I giudici di legittimità aprono, infatti, all'uso di qualunque mezzo, compreso il fax, sottolineando la sola condizione della tempestività e della verifica della conoscenza da parte del giudice che deve procedere.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2020
Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 22 luglio 2020 n. 21975. Nessun automatismo tra la violazione delle norme comportamentali legate alla misura di protezione - nei confronti del collaboratore di giustizia che si rifiuti di adempiere all'ordine amministrativo di modificare il domicilio protetto - e la revoca della misura alternativa.
Ma nulla esclude che tale violazione possa essere valutata come motivo di revoca del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, anche in assenza di comportamenti contrari alle prescrizioni della misura alternativa. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 21975 di ieri ha annullato con rinvio la decisione del tribunale che confermava la revoca dei domiciliari disposta dal magistrato di sorveglianza e asseritamente assunta per il rifiuto di adempiere alla prescrizione di un nuovo domicilio operata dal Servizio centrale di protezione dell'antimafia.
La vicenda - Il collaboratore era stato condannato per associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. Reati gravissimi cui era seguita l'ampia collaborazione del reo al contrasto dell'attività criminale. Ottenuto il beneficio penitenziario dei domiciliari al collaboratore veniva imposta la misura di protezione accompagnata da specifiche norme comportamentali. In seguito all'occasionale incontro del collaboratore con altro pentito di mafia - tra l'altro, come rileva la Cassazione - era stato disposto il trasferimento del domicilio protetto che era stato rifiutato per esigenze familiari. Da qui la disposta revoca dei domiciliari.
Il punto espresso - La Cassazione chiarisce che una tale decisione non poteva essere adotta de plano sul presupposto del rifiuto, ma doveva poggiare sulla più ampia valutazione del comportamento del collaboratore che non aveva, peraltro, mai violato le prescrizioni della detenzione domiciliare. In sintesi, al centro del beneficio c'è il processo rieducativo del condannato che se positivo non può essere svalutato dal mancato rispetto della norma comportamentale legata alla misura di protezione.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2020
Va annullata la confisca disposta sui beni personali dell'amministratore e della società, se l'appello non si conclude nel termine di un anno e sei mesi. La possibilità di proroga di sei mesi, per due sole volte, resta limitata a indagini complesse. La Cassazione, con la sentenza 21532, accoglie il ricorso contro la confisca di numerosi beni di proprietà dell'imprenditore e della famiglia, oltre a immobili e rapporti bancari di una società a responsabilità limitata, rispetto ai quali erano emersi gravi indizi di intestazione fittizia e provenienza illecita.
Circostanze contestate dalla difesa, alla quale però, per veder accolto il ricorso, basta eccepire la lunghezza eccessiva dell'appello. La Cassazione precisa che in tema di misure patrimoniali, il procedimento di secondo grado si deve chiudere entro un anno e sei mesi dalla data del deposito del ricorso. Un tempo che può, eccezionalmente, essere prorogato per sei mesi, per due sole volte, solo nell'ipotesi di indagini complesse e compendi rilevanti. Mentre la data finale coincide con il deposito del decreto motivato. Solo in quel momento, infatti, si perfeziona la formazione del provvedimento, che acquista così esistenza giuridica. Sforati i tempi tutto va restituito ai legittimi proprietari.
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 23 luglio 2020
Corte di cassazione - Sentenza 22 luglio 2020 n. 21988. Non incorre nel reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, il rappresentante legale di una azienda in crisi, condannata al pagamento di una somma nei confronti di un creditore, che ceda il proprio credito più consistente. In tal modo vanificando la richiesta di pignoramento presso il terzo eseguita da lì a poco. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21988 depositata ieri, che ha accolto con rinvio il ricorso del manager.
Secondo i giudici della VI sezione penale, infatti, va richiamato il principio espresso a Sezioni unite secondo cui per la configurabilità del reato "non è sufficiente che gli atti dispositivi di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore".
"È in altri termini indispensabile - prosegue la Corte - che l'atto si qualifichi per un quid pluris rispetto alla idoneità a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario, tanto più in quanto solo così può giungersi, in un'ottica improntata al principio di offensività, a differenziare una condotta solo civilmente illecita da una condotta connotata da disvalore penalmente rilevante" (Cass. n. 12213/2017).
Quanto alla nozione di atto fraudolento, spiega ancora la Corte, le stesse Sezioni unite hanno precisato che deve considerarsi atto fraudolento "ogni comportamento che, formalmente lecito, sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno" (n. 25677/2012), ovvero che è tale "ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione".
La Corte di appello invece non ha applicato alcuno di questi principi. Non ha infatti spiegato: a) in cosa sarebbe consistito il carattere fraudolento della cessione del credito; b) quale sarebbe stato l'effetto di quell'atto sul patrimonio della società cedente; c) quale fosse in concreto ed effettivamente, la situazione economico patrimoniale della società cedente e perché la cessione aumentava il rischio di svuotamento della garanzia patrimoniale. Giudizio da rifare dunque da parte di un'altra Sezione della Corte perugina.
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