di Anna Larussa
altalex.com, 22 maggio 2020
Il magistrato di sorveglianza può concederla al condannato a pena non superiore a 4 anni, senza attendere la decisione definitiva del Tribunale di sorveglianza (Corte cost. n. 74/2020). E' illegittimo l'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, o.p., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50 (Corte costituzionale, sentenza n. 74/2020).
Il giudizio a quo - La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, investito dell'istanza di un detenuto, corredata dall'attestato di un'offerta di lavoro, volta a ottenere l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della semilibertà. Il giudice a quo ha in particolare dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza possa applicare in via provvisoria la semilibertà solo nel caso di pena detentiva non superiore a sei mesi.
Tale disposizione, ad avviso del rimettente, violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto un duplice profilo: anzitutto, in quanto, in contrasto con il criterio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari, essa prevede per l'ammissione in via provvisoria alla semilibertà, una limitazione più stringente di quella prevista per l'affidamento in prova al servizio sociale, che può essere applicato provvisoriamente dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 47, comma 4, o.p., in rapporto a pene detentive da espiare, anche residue, fino a quattro anni; in secondo luogo, per l'irragionevole disparità di trattamento cui dà luogo rispetto ai condannati liberi che fruiscono della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.: questi ultimi, infatti, ove debbano espiare una pena, anche residua, superiore a sei mesi ma inferiore a quattro anni, possono accedere alla semilibertà, in forza dell'art. 50, comma 2, o.p.. (che riguarda appunto le pene superiori a sei mesi), anche prima dell'espiazione della metà della pena, laddove il tribunale ritenga insussistenti i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova.
La norma censurata violerebbe, inoltre, l'art. 27, primo e terzo comma, Cost., compromettendo la funzione rieducativa della pena, cui è preordinata la progressività del trattamento penitenziario: ciò, in quanto il condannato che debba espiare una pena superiore a sei mesi dovrebbe attendere i tempi per la decisione del tribunale di sorveglianza, pur avendo scontato la metà della pena e dato prova della "volontà di recupero", con il rischio di perdere le opportunità di lavoro addotte a sostegno dell'istanza e senza poter sperimentare la misura pù contenuta in vista della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.
La disciplina - La questione attiene alla procedura di applicazione della semilibertà (in particolare della semilibertà "surrogatoria", come vedremo qui a breve) che, come noto, consente al condannato e all'internato "di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale" (art. 48, comma 1, o.p.).
All'interno della figura si distinguono tre ipotesi: la semilibertà per le pene dell'arresto e della detenzione non superiore a sei mesi, finalizzata a limitare gli effetti desocializzanti della carcerazione di breve durata (art. 50, comma 1, ordin. penit.); la semilibertà per pene medio-lunghe, cui possono accedere, in base ai progressi compiuti nel corso del trattamento e in vista del graduale reinserimento nella società (art. 50, comma 4, ordin. penit.), i condannati che abbiano espiato almeno la metà della pena (o i due terzi, cfr. art. 4-bis, o.p.), indipendentemente dall'entità della pena residua (art. 50, comma 2, primo periodo, o.p.); infine, la semilibertà cosiddetta "surrogatoria" dell'affidamento in prova al servizio sociale, concedibile ai condannati che debbano espiare una pena rientrante nel limite di fruibilità dell'affidamento in prova (pena detentiva, anche residua, non superiore a quattro anni ex art. 47, comma 3-bis, o.p.) ma che, in concreto, non siano ritenuti ancora meritevoli di tale beneficio: nel qual caso possono essere ammessi alla semilibertà, ancorché non abbiano ancora espiato la metà della pena (art. 50, comma 2, terzo periodo, o.p.).
Le censure del magistrato di Avellino riguardavano proprio quest'ultima ipotesi poiché per essa non è richiamato (a differenza di quanto previsto per l'ipotesi di semilibertà in relazione alle pene detentive brevi) l'art. 47 comma 4 o.p., in virtù del quale "quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione", il magistrato di sorveglianza, ove siano offerte "concrete indicazioni" in ordine all'esistenza dei presupposti per l'affidamento in prova e alla sussistenza del grave pregiudizio, e non vi sia pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura con ordinanza, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, che deve intervenire nel termine, ordinatorio, di sessanta giorni. Proprio della limitazione conseguente al mancato richiamo della suddetta disciplina si doleva il rimettente, in ragione del fatto che, rebus sic stantibus, il magistrato di sorveglianza, non potrebbe applicare la semilibertà in rapporto a pene superiori a sei mesi ma inferiori a quattro, pur potendo invece applicare in via provvisoria l'affidamento in prova al servizio sociale in rapporto a pene fino a quattro anni.
La decisione - La Corte ha accolto la questione in relazione alla riconosciuta violazione dell'art. 3 Cost. Ciò ha fatto evidenziando come la dedotta discriminazione tra semilibertà e affidamento in prova concernesse non le condizioni di accesso alla misura, da tempo allineate rispetto al limite di pena, ma le modalità di accesso per il tramite della procedura di applicazione provvisoria sopra descritta, idonea ad evitare al condannato i tempi di attesa della decisione del tribunale di sorveglianza e i pregiudizi ad essi connessi. Posta tale precisazione, la Corte ne ha inferito che, una volta omologato il limite di pena suscettivo di dare la stura ai due benefici, non v'è più alcuna ragione per lasciare disallineata in peius la semilibertà surrogatoria, quanto alla possibilità di accesso accelerato al beneficio tramite provvedimento dell'organo monocratico.
La mancata estensione della procedura prevista dall'art. 47, comma 4, o.p. penit. alla semilibertà "surrogatoria" non è giustificabile, secondo la Corte, soprattutto ove si consideri che l'attesa dei tempi richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza potrebbe far perdere al condannato, che pure sia già in possesso di tutti i requisiti per la fruizione della misura, l'opportunità di lavoro in relazione alla quale è stata formulata l'istanza di semilibertà e, con essa, l'effetto risocializzante connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa extra moenia, anche in vista della successiva ammissione al beneficio più ampio. In disparte la considerazione secondo cui l'ammissione alla misura avviene pur sempre in via provvisoria, sotto la condizione della conferma da parte del tribunale di sorveglianza.
Alla luce di tali considerazioni la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 50, comma 6, o.p. nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, o.p., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50 ovvero quando la pena detentiva da espiare sia superiore a sei mesi, ma non a quattro anni.
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 22 maggio 2020
Da eroi nazionali a soggetti da proteggere. Con il disegno di legge approvato ieri all'unanimità, ora di nuovo all'esame del Senato per un passaggio che si annuncia assai veloce, dal Parlamento arriva un segnale di attenzione a medici e infermieri. Arriva però sulla scia di un paradosso, la necessità di rafforzare la tutela penale contro la serie di aggressioni, troppe volte non solo verbali, di cui le professioni sanitarie sono vittime.
Per il ministro della Salute, roberto Speranza, "è un bel risultato l'approvazione all'unanimità nell'Aula della Camera del disegno di legge contro la violenza sugli operatori sanitari. È un tema su cui sono impegnato dall'inizio del mio mandato. In questi mesi - afferma il ministro - tutti hanno compreso valore e dedizione dei nostri medici, infermieri, e di tutti coloro che lavorano per la sanità italiana. Rafforzare le loro tutele giuridiche e sanzionare ogni forma di aggressione è un modo concreto di prendersi cura di chi si prende cura di noi".
Nel dettaglio, il disegno di legge estende l'applicazione delle sanzioni oggi previste dal reato di lesioni gravi e gravissime per i rappresentanti delle forze dell'ordine in occasione di manifestazioni sportive alle vittime che svolgono la professione sanitaria, aggredite nell'esercizio delle proprie funzioni. La pena, assai severa, da 4 a 10 anni in caso di lesioni gravi e da 8 a 16 anni in caso di lesioni gravissime, potrà colpire anche chi aggredisce un incaricato di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria, soccorso, coprendo in questo modo anche, per esempio, i volontari delle ambulanze.
Introdotta poi una circostanza aggravante comune per colpire chi commette reati con violenza o minacce a danno di medici e infermieri. Nel caso poi di percosse la ordinaria procedibilità a querela viene cancellata a favore di quella d'ufficio nei casi in cui è possibile l'applicazione dell'aggravante. Alle strutture pubbliche e private che impiegano personale sanitario, dalle asl al privato sociale, il disegno di legge impone poi l'obbligo di costituirsi parte civile nei processi per aggressioni commesse ai danni del proprio personale sanitario.
Al di fuori del perimetro penale, poi, è istituita una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro per colpire chi adotta condotte violente, offensive o moleste nei confronti del personale sanitario e degli incaricati di pubblico servizio presso le strutture sanitarie. In funzione di prevenzione poi, le strutture che impiegano personale sanitario devono prevedere nei propri piani per la sicurezza, protocolli operativi con le forze dell'ordine per assicurarne l'immediato intervento. Secondo un'indagine del sindacato Anaao-Assomed, su 2059 medici, riferita ai mesi di gennaio e febbraio 2020, gli psichiatri guidano la classifica dei camici bianchi più colpiti, seguiti dai colleghi del pronto soccorso. Il 55,44% dei medici che ha risposto all'indagine ha affermato di essere stato personalmente vittima di violenza, 1137 medici rispetto ali 832 dell'analoga indagine condotta nel 2018. Il rischio è avvertito soprattutto dai medici donne e, comunque, non è più un fenomeno circoscritto al solo Meridione.
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 22 maggio 2020
Raccomandato il telelavoro che però frena le cancellerie. Da Pavia e Torino si inizia a parlare della necessità di un'amnistia. La provocazione dei penalisti: senza udienze, restituiamo la toga. Dopo aver pesato in 8 chili di carta le "linee guida" per decriptare i processi celebrabili o rinviabili, oggi a Roma i penalisti faranno il gesto di restituire al presidente dell'Ordine degli Avvocati la toga, "ormai inutile visto il numero esiguo di processi effettivamente celebrati" nella teorica ripartenza dopo la chiusura semi totale (escluse urgenze) da marzo all'11 maggio.
E pure i civilisti lamentano: "C'è stato un equivoco: i protocolli dovevano servire a gestire l'organizzazione, ma ora ci troviamo con 200 protocolli che di fatto sono diventati 200 codici di procedura civile".
Anche perché - di fronte all'imperativo di evitare assembramenti e tenere distanze di sicurezza - si fa presto a dire smart-working. A Milano, dove i pm sono "invitati a recarsi in ufficio non più di tre giorni a settimana", anche ai cancellieri è raccomandato di essere "presenti al 30% per un totale di non più di 2/3 giorni", uno per stanza, perché "il primario interesse" resta "lo svuotamento fisico di uffici e corridoi", nella convinzione che comunque "l'utilizzazione massiva dell'informatica assicuri la piena efficienza dell'Ufficio".
Ma l'indicazione delle circolari del ministero di privilegiare il lavoro da casa si scontra in concreto, a detta del presidente del Tribunale, soprattutto con il fatto che i cancellieri, "nonostante le richieste reiterate al ministero nel corso del tempo dai capi degli Uffici giudiziari di tutto il Paese, non hanno accesso ai registri di cognizione civile e penale", con il risultato che "si sono già determinati un forte accumulo e vari ritardi".
Non aiuta lo schizofrenico pendolo legislativo sul processo telematico a distanza: prima, nella fase di chiusura totale, è stato introdotto come unica possibilità di fare almeno le convalide degli arresti e le direttissime (arrestato in caserma, avvocato in studio, pm in ufficio, giudice in aula); poi il partito dei pm si è fatto fare un emendamento governativo che estendeva il "remoto" persino alle più delicate istruttorie; poi, a distanza di appena 8 giorni, il contro-partito degli avvocati si è fatto fare un opposto decreto legge assai limitante fuori dai casi di consenso.
E in più pesano gli ostacoli pratici. Come la risposta ai giudici che segnalano ricorrenti problemi di continuità della connessione Teams ("il problema è noto e si sta riscontrando a macchia di leopardo sull'intero territorio"). O come le difficoltà, segnalate dai giudici ai pm milanesi, di organizzare l'udienza a distanza se la trasmissione dei fascicoli del pm manca o avviene troppo a ridosso.
Gli sbalzi locali, anche in una stessa regione, sono notevoli. A Bergamo l'Ufficio successioni ha già tutto esaurito sino a dicembre, Busto Arsizio e Como macinano processi quasi in normalità. Ma la media nazionale, salvo le urgenze, svolge processi dall'agevole logistica, con poche parti in aula o semplici incombenze eseguibili a distanza su consenso dei legali: quasi tutto il resto viene rinviato. Bologna - tra le sedi più organizzate - sta riuscendo a fare in aula-bunker l'Appello di 'ndrangheta Aemilia, e Palermo l'Appello della Trattativa Stato-mafia.
Ma lo schema-tipo sono le udienze di giugno annullate a Milano nel processo Eni-Nigeria: requisitoria nella solita aula no, perché le norme anti-virus non fanno stare tutti; l'aula-bunker neanche, perché (sebbene per tutto giugno vi siano prenotati processi) il pm non si sente rassicurato dal ricircolo dell'aria; un po' in aula e un po' a distanza su Teams nemmeno, perché gli avvocati vogliono ascoltare di persona; il cortile all'aperto è un miraggio del pm.
Persino ormai più dell'impronunciabile parola - amnistia - che inizia a essere usata dal presidente del Tribunale di Pavia: "Prosciugato l'arretrato in 5 anni, ora per andare in pari calcolo 3 anni: l'amnistia, per quanto impopolare, è una necessità". "A costo - concorda su Avvenire il procuratore aggiunto di Torino, Paolo Borgna - di provocare, oggi, qualche piccola ingiustizia che servirà però a evitare, domani, più gravi e generali ingiustizie".
di Matteo Marcelli
Avvenire, 22 maggio 2020
A poco più di una settimana dalla ripresa delle attività dei tribunali (il 12 maggio scorso), la fase 2 della Giustizia stenta a decollare e i procedimenti arrancano tra rinvii, assenza di personale nelle cancellerie e una drastica riduzione del numero di cause trattate.
L'Organismo congressuale forense parla di "caos generale" dovuto alla mancanza di coordinamento tra gli uffici giudiziari nel redigere le circolari per la riapertura. Nel dossier preparato dall'Ocf si prendono in esame le maggiori città italiane e si scopre che a Roma, ad esempio, nell'ufficio del Giudice di Pace vengono trattate 4 cause al giorno anziché le usuali 40, mentre in Corte d'appello, civile e penale, vengono disposti rinvii ad un anno.
A Milano sono rinviate in autunno le cause davanti al Giudice di Pace civile, quelle iscritte a ruolo nei primi di marzo, per le quali c'è la disponibilità dei fascicoli. In caso contrario il rinvio è disposto a data da destinarsi. In Tribunale, sempre per il settore civile, si trattano i procedimenti in cui non devono essere presenti parti diverse da magistrati e avvocati (ma ogni giudice si regola in modo diverso sulle modalità), mentre tutto il resto viene rinviato.
In Sicilia le separazioni avvengono solo per via consensuale, ma ad Agrigento si affrontano solo le giudiziali e in altri capoluoghi le udienze sono sospese e rinviate. Anche a Bari, per quanto riguarda il penale, i processi con imputati detenuti si celebrano in aula, ma con gli accusati collegati da remoto, mentre quelli con imputati liberi si celebrano di persona (ma fino a un massimo di 4 imputati).
"Stiamo raccogliendo i dati attraverso le nostre 131 camere penali territoriali e non abbiamo ancora risposte dettagliate. Ma i segnali che arrivano sono quelli di una paralisi pressoché generalizzata e largamente ingiustificata- spiega ad Avvenire Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione Camere Penali. Nonostante molte circolari organizzative prodotte dai singoli uffici giudiziari siano condivisibili, assegnano al presidente delle singole sezioni una discrezionalità immotivata, dando la possibilità di disporre rinvii in base a valutazioni di opportunità non sindacabili".
Per non parlare dell'assenza di linee guida comuni sulla sicurezza sanitaria: "C'è una grande approssimazione riguardo alle sanificazioni e all'utilizzo di dispositivi di protezione e via dicendo - prosegue Caiazza. Si improvvisa. C'è chi ha organizzato nuovi percorsi all'interno dei palazzi di giustizia e chi no, mentre altri restano chiusi e basta. Uffici così complessi non possono essere affidati alla gestione di pur eccellenti magistrati, servono figure manageriali dedicate".
Il punto non sono tanto le differenze su base territoriale, quanto le incongruenze riscontrabili in situazioni simili: "C'è un senso nell'affidare il regolamento dei protocolli per la ripresa ai singoli uffici giudiziari. Ma ci sono evidenti differenze non giustificabili con le esigenze sottese al provvedimento, anche all'interno dello stesso distretto - fa notare Maria Masi, presidente del Consiglio nazionale forense È necessaria un'interlocuzione tra i capi degli uffici e le avvocature, ma non sempre c'è stata".
C'è poi il nodo del processo in remoto, su cui le Camere penali hanno già avanzato numerosi rilievi. "Notiamo un atteggiamento di resistenza da parte dell'Anm a un ritorno nelle aule - insiste Caiazza. Ma se stiamo aprendo anche i ristoranti e i parrucchieri, per quale oscura ragione non si può stare in aula con un giudice a distanza di sicurezza e adottando tutte le misure di cautela necessarie? Non si può avere la pretesa che l'unica forma di rientro sia quella del processo telematico". D'altro canto, come sottolinea ancora Masi, anche nei casi in cui l'avvocatura si è dichiarata favorevole al remoto, si continuano a preferire i rinvii o almeno, aggiunge, "questo è quello che suggeriscono le prime evidenze".
Al conto va aggiunta anche l'annosa questione della carenza del personale di cancelleria e la sua impossibilità di operare in telelavoro. Come rilevato dalle Camere penali, se da una parte anche in smart working gli amministrativi delle cancellerie non sono autorizzati a collegarsi all'intranet della giustizia (rendendo di fatto inutile il lavoro da casa), dall'altra si fatica a capire la differenza di trattamento rispetto ad altri uffici pubblici essenziali, come le poste ad esempio, che non hanno mai chiuso neanche durante la fase 1. Infine, la norma che ha sospeso la decorrenza dei termini processuali per depositare le istanze d'appello ha bloccato anche i termini per il deposito degli atti dei magistrati.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 maggio 2020
Lo si rileva nel rapporto del garante, reso pubblico di recente. in alcuni casi nella causale di trasferimento si specifica: alla sezione "protetti- promiscua" - "camera per omosex". Nei penitenziari calabresi c'è un problema di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale.
A rivelarlo è il Garante nazionale delle persone private della libertà nel suo rapporto reso pubblico recentemente e che risale alle visite effettuate nel 2018, ma finora senza alcuna risposta da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap).
Si legge che nella Regione sono presenti quattro sezioni per detenuti protetti, di cui tre per persone che hanno commesso reati a riprovazione sociale (negli Istituti di Castrovillari, Reggio Calabria "Arghillà" e Vibo Valentia) e una sezione di tipo promiscua per gli altri detenuti destinatari di protezione. La criticità in questo caso evidenziata è doppia: il fatto che ci sia una sola sezione protetta per detenuti che non abbiano commesso reati a riprovazione sociale in tutta la Regione e la caratteristica di "promiscuità "della sezione stessa (per persone omosessuali, transessuali e ex appartenenti alle Forze dell'ordine). Il Garante osserva che l'articolo 14 dell'ordinamento penitenziari prevede infatti, la possibile assegnazione in sezioni protette distribuite su tutto il territorio nazionale in maniera uniforme in ragione dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, su chiara richiesta dell'interessato.
Al contrario, nella sezione protetti promiscua dell'Istituto di Castrovillari il Garante ha trovato allocate persone in ragione del loro orientamento sessuale senza che le stesse persone interessate ne avessero fatto richiesta, secondo quanto riferito dalla Direzione e secondo quanto riscontrato dalla delegazione: si denuncia che in alcuni casi, nella comunicazione del Provveditorato, non solo nella categoria cui è assegnato il detenuto a fianco alla dicitura "Media sicurezza" vi è aggiunto "Protetto- Omosex", ma nella causale di trasferimento e assegnazione si specifica: "alla Sezione "Protetti- promiscua" - "Camera per omosex" della Casa circondariale di Castrovillari".
Per il Garante nazionale tutto ciò è in palese contrasto con il diritto alla riservatezza e del diritto della persona alla scelta rispetto alla possibile allocazione in una sezione protetta oppure no. Il Garante ritiene tale situazione non accettabile. Per questo motivo raccomanda il pieno rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere delle persone detenute, evitando l'implicita discriminazione propria dell'allocazione in sezioni separate, senza il loro consenso, così come stabilito dall'ordinamento penitenziario e dal Principio 9, comma A) e C) dei Principi di Yogyakarta.
Quali sono questi principi evocati dal Garante? "Tutti coloro che sono privati della libertà devono essere trattati nel rispetto della dignità intrinseca della persona umana. L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono parte integrante di ciascuna dignità della persona.
Gli Stati devono: a) Garantire che la detenzione eviti di emarginare ulteriormente le persone sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere o sottoporli a rischio di violenza, maltrattamenti o abusi fisici, mentali o sessuali; C) Garantire, per quanto possibile, che tutti i detenuti partecipino alle decisioni relative al luogo di detenzione adeguato al proprio sesso orientamento e identità di genere".
targatocn.it, 22 maggio 2020
Mellano auspica una sempre più stretta collaborazione tra Regione e sistema-carcere: "Il virus non fa distinzione fra detenuti e personale: insistere con la prevenzione". La Regione Piemonte ha annunciato il via ai test sierologici sugli agenti delle forze dell'ordine: l'iniziativa coinvolgerà complessivamente circa 20 mila persone su base volontaria.
Sarà eseguito nelle prossime settimane ed è mirato alla ricerca degli anticorpi IgG, indicativi del possibile contatto con il virus. Chi risulterà positivo, verrà sottoposto al test molecolare (tampone) per la formulazione della diagnosi di positività o negatività al Covid-19.
Del totale complessivo, sono oltre 2.600 i test previsti per il personale di polizia penitenziaria (in tutto gli agenti di Polizia penitenziaria in Piemonte sono circa 3.000, ma una parte hanno già avuto il tampone in occasione dei contagi registrati o delle scelte delle singole Asl competenti). Inoltre circa 200 saranno i test disponibili per il personale civile in servizio nelle carceri piemontesi (circa 500 operatori in tutto, in minima parte hanno avuto la possibilità di effettuare il tampone, ad esempio a Saluzzo e Fossano).
Inoltre si sta definendo, anche su suggerimento del Coordinamento dei Garanti delle persone detenute, una collaborazione dell'Amministrazione penitenziaria con l'organizzazione internazionale "Medici senza Frontiere", in particolare sul fronte della verifica delle procedure, della formazione del personale penitenziario e della prevenzione. Sicuramente verranno coinvolti in questa iniziativa le carceri di Torino e Saluzzo.
Bruno Mellano, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte, ha espresso soddisfazione: "Consideriamo molto positiva la presa di posizione della Giunta Regionale in merito ai controlli sanitari sul personale impegnato sul caldo fronte delle carceri piemontesi: come più volte chiesto dai sindacati di polizia penitenziaria e dai garanti dei detenuti attivi a livello territoriale, solo con una continua attività di monitoraggio si potrà compiere un salto di qualità nella lotta al Covid-19".
Mellano ha auspicato anche il rafforzamento e la valorizzazione del rapporto di collaborazione tra Regione Piemonte e Amministrazione penitenziaria: "I rischi di contagio Covid-19 insiti nella vita quotidiana di strutture chiuse sono purtroppo sotto gli occhi di tutti: solo con una continua e proficua interlocuzione tra Amministrazione penitenziaria e autorità sanitarie, in capo alla Regione, si potrà registrare un vantaggio strategico nella lotta al coronavirus. L'annunciata campagna di test sierologico non deve tuttavia far abbassare la guardia: la battaglia contro il virus nelle carceri non è vinta: assieme al monitoraggio, è necessario insistere con un preciso e rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e degli equipaggiamenti da parte di chi entra ed esce dagli istituti penitenziari, con un'adeguata fornitura di guanti, mascherine per i detenuti e i parenti in visita" - ha concluso Mellano, impegnato assieme ai Garanti comunali nel monitoraggio della situazione piemontese, in stretto collegamento col Garante nazionale.
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 22 maggio 2020
Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 15633. Scatta il reato di violenza privata a carico del titolare dello studio associato, che impedisce l'ingresso del legale mettendo prima la chiave all'interno della porta poi facendo "scudo" con il suo corpo. Ai fini del reato è ininfluente il fatto che il professionista "estromesso" sia socio dello studio o meno o che abbia un rapporto diretto di locazione con il proprietario dell'immobile.
La Corte di cassazione, con la sentenza 15633, accoglie il ricorso contro la decisione della corte d'Appello che aveva escluso l'esistenza del reato, avallando la tesi del titolare, secondo il quale il ricorrente si rifiutava di lasciare l'ufficio, benché gli fosse stata offerta solo una sistemazione temporanea. Per la Suprema corte, che annulla con rinvio, ci sono gli estremi del reato dal momento che al legale era stato impedito di accedere agli strumenti con i quali esercitava la sua professione. E questo, malgrado, ci fosse una targa con il nome del ricorrente all'ingresso del palazzo e nonostante il dominus avesse messo a sua disposizione degli arredi, e il legale "cacciato", contribuisse in qualche misura alle spese.
Elementi che fanno propendere per un rapporto stabile con i locali. I giudici di legittimità precisano che l'esistenza delle ragioni che avrebbero consentito di escludere dall'immobile il ricorrente potrebbero essere rilevanti ai fini della qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma non possono consentire "una violenta condotta idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione".
A fronte di un evidente accordo tra i professionisti dello studio, è poi del tutto irrilevante l'esistenza o meno di un'associazione professionale o di un rapporto locatizio diretto con il proprietario dell'immobile "o ancora una situazione qualificabile in termini di possesso, al fine dell'esercizio delle azioni civilistiche poste a protezione di quest'ultimo".
giurisprudenzapenale.com, 22 maggio 2020
Cassazione Penale, Sez. IV, Ordinanza, 11 maggio 2020 (ud. 21 febbraio 2020), n. 14260. Segnaliamo ai lettori l'ordinanza con cui sono state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto:
a) se i criteri di computo dello "spazio minimo disponibile" per ciascun detenuto - fissato in tre metri quadrati dalla Corte EDU e dagli orientamenti costanti della giurisprudenza della Corte di legittimità - debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane di vita;
b) se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura di letto "a castello" o di letto "singolo" ovvero se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro e minore fruibilità, solo il letto a castello e non quello singolo;
c) se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo (tre metri quadrati), secondo il corretto criterio di calcolo, al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell'art. 3 della Cedu nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte Edu (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 maggio 2020
L'Istituto con i nuovi 200 posti arriverebbe a ospitare 800 detenuti. Arriva un altro secco no alla realizzazione del nuovo padiglione. Continua a far discutere il carcere di Parma, un penitenziario problematico dal punto di vista della tutela del diritto alla salute tanto che la Ausl locale stessa - in documento reso pubblico da Il Dubbio - lo dipinge ad "alta complessità sanitaria".
Se prima erano i sindacati di polizia penitenziaria, ora è la volta delle associazioni a stigmatizzare l'apertura del nuovo padiglione enfatizzato recentemente dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Le Associazioni di volontariato penitenziario e gli Enti del Terzo Settore che operano a favore degli Istituti penitenziari di Parma esprimono infatti preoccupazione per l'annunciato e imminente trasferimento di 200 persone detenute nel nuovo padiglione all'interno dell'area di Strada Burla che porterà la popolazione detenuta a circa 800 unità, con aggravio anche sulle politiche del territorio e sulle già scarse risorse finanziarie. È quanto emerge dall'appello firmato dalla Rete Carcere, associazione San Cristoforo, Svoltare cooperativa sociale, associazione Per Ricominciare, Comunità Betania e Consorzio solidarietà sociale di Parma.
"Ci inquieta - si legge nell'appello - in particolare la grave carenza di organico del personale di custodia, del personale dell'area trattamentale, del personale sanitario. Siamo solidali con gli agenti penitenziari che pubblicamente hanno più volte segnalato la carenza di almeno cento unità per assicurare il rispetto dei livelli minimi di sicurezza".
La solidarietà dei volontari delle associazioni si estende all'area educativa composta da 4 funzionari giuridico-pedagogici in servizio (su 10 previsti per il vecchio complesso e senza alcuna previsione per il nuovo) i quali saranno ulteriormente in grave difficoltà nel garantire l'attività di osservazione e programmazione trattamentale nel rispetto del loro mandato istituzionale finalizzato all'umanizzazione della pena e al reinserimento nella società delle persone detenute. "Non dimentichiamo - si continua a leggere nell'appello - anche che nel carcere di Parma esiste un presidio per il trattamento di patologie in fase acuta o cronica; il personale sanitario, in carenza di organico, sarà ulteriormente in difficoltà per garantire il rispetto dei livelli minimi di assistenza sanitaria". Anche la nuova struttura agli occhi dei volontari pare progettata per finalità di mera custodia essendo priva di locali finalizzati ad attività formative, lavorative, relazionali e socializzanti, salvo diversa destinazione di alcuni locali ora destinati a celle a 3 letti.
Le Associazioni ed Enti del Terzo Settore sollecitano perciò le Amministrazioni penitenziarie e territoriali di competenza con delle proposte: rinviare temporaneamente i provvedimenti di apertura del nuovo padiglione; adeguare prioritariamente le suddette piante organiche con il preventivo confronto con il Garante dei Detenuti, con i sindacati di categoria, con la rappresentanza del volontariato; proporre un ragionevole adeguamento della logistica del suddetto padiglione ad un irrinunciabile programma di attività finalizzate all'umanizzazione e al reinserimento. Condividono preoccupazioni e proposte dei firmatari dell'appello anche la Consulta diocesana per la Pastorale sociale e del lavoro, Acli provinciali di Parma e il movimento cristiano dei lavoratori provinciale di Parma.
Ricordiamo che il nuovo fabbricato è interamente realizzato con il sistema della prefabbricazione, setti portanti, solai alveolari e bagni prefabbricati. Si articola in altezza in un numero complessivo di sei piani di cui cinque fuori terra ed uno interrato; in pianta, invece, si sviluppa con forma rettangolare, blocco centrale adibito a servizi e due ali laterali simmetriche adibite a spazi propri della vita detentiva. Spazi che però non permetterebbero attività trattamentali.
di Francesca Sabella
Il Riformista, 22 maggio 2020
Finisce il lockdown e aumentano nuovamente i reati e gli arresti, mentre per decine di detenuti arriva il braccialetto elettronico indispensabile per scontare la pena a casa e riprendono i colloqui nei penitenziari. Inizia così la fase 2 per le carceri della Campania. Le strade deserte, la paura di contrarre il virus e l'incremento delle forze dell'ordine sul territorio, avevano tenuto a casa anche i delinquenti. Ma è bastato un timido inizio di ritorno alla routine per far aumentare di colpo i reati e gli ingressi dietro le sbarre, con il rischio di sovraffollare nuovamente i penitenziari e far salire i numeri dei contagiati da Covid-19.
"Durante il lockdown - spiega Antonio Fullone, provveditore dell'amministrazione penitenziaria campana - Nel carcere di Poggioreale ci sono stati giorni nei quali abbiamo registrato zero ingressi o al massimo due. Da quando le misure adottate per il contenimento del virus sono state allentate - continua - abbiamo notato subito l'aumento dei reati con il conseguente trasferimento nel penitenziario. Anche 20 detenuti in un giorno, praticamente sfioriamo i picchi del periodo pre-Covid". Il dato è una bomba ad orologeria che potrebbe scoppiare da un momento all'altro, mandando all'aria mesi di sacrifici e provvedimenti che avevano tentato di ovviare al problema dell'impossibilità del distanziamento sociale tra i detenuti. La preoccupazione per l'esplosione del contagio nelle carceri aveva portato il governo a emanare il decreto Cura Italia. Il provvedimento aveva concesso la detenzione domiciliare ai reclusi che dovevano scontare una pena o un residuo fino a 18 mesi, il tutto grazie a una procedura semplificata. Una volta lasciata la cella, i detenuti con una pena da scontare tra i sette e i 18 mesi avrebbero dovuto indossare il braccialetto elettronico. "Al momento dell'ok ai domiciliari - ha dichiarato Fullone - 62 detenuti su 80 hanno ricevuto, in tempi brevi, il dispositivo di controllo".
Con il decreto svuota carceri, i detenuti all'interno degli istituti penitenziari della Regione sono passati da 7mila e 500 a 6mila e 300. Con il Cura Italia sono usciti dal carcere 400 detenuti e altri 600 circa hanno ottenuto maggiori concessioni proprio in relazione al particolare momento di emergenza. Tutto questo ha consentito una buona gestione dell'epidemia. "In tutta la Campania - precisa Fullone - abbiamo registrato sette casi di positività tra gli agenti di polizia penitenziaria e quattro tra i detenuti, tutti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Oggi non abbiamo casi di Covid-19 all'interno delle prigioni della Regione".
Per chi entra in carcere in questo momento così delicato, nel quale si tenta di convivere con il virus, ci sono una serie di passaggi obbligatori. "Per i nuovi detenuti - dice Fullone - è stato istituito un isolamento preventivo di 15 giorni, il monitoraggio della temperatura e la verifica di eventuali sintomi sospetti". Tra le novità della fase 2 anche la ripresa dei colloqui tra detenuti e familiari. Lo ha comunicato Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti, durante una diretta su Facebook. "In particolare - ha spiegato Ciambriello - i detenuti potranno effettuare un colloquio entro fine maggio e due colloqui a giugno e in queste occasioni, contestualmente, si consegneranno i pacchi". Via libera, quindi, ma con obbligo di guanti e mascherina, autocertificazione e misurazione della temperatura. I colloqui avverranno in spazi dedicati e separati in modo tale da consentire il distanziamento, ancora fondamentale in questa fase 2 della pandemia.
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